DECRETO ENERGIA – LE PRINCIPALI MISURE

Nella G.U. del 29/09/2023 è stato pubblicato il DL n. 131/2023 (cd. “Decreto Energia”), in vigore dal 30/09/2023, contenente “Misure urgenti in materia di energia ed interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”. Di seguito le principali misure di natura fiscale.

BONUS TRASPORTI – MAGGIORI STANZIAMENTI (art. 2, co. 4)

Il decreto incrementa di € 12 milioni, per il 2023, il fondo di cui al co. 1, art. 4, DL 5/2023, destinato:
✓ all’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di:
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
– ovvero di trasporto ferroviario nazionale,
spettante alle persone fisiche che nel 2022 abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a € 20.000.

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE ENERGIVORE (art. 3)

Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria (Comunicaz. Comm. UE 2022/C 80/01, rubricata “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022) in relazione ai possibili effetti distorsivi della concorrenza degli aiuti di stato, sono modificati i presupposti di accesso ad eventuali agevolazioni di settore in relazione alle imprese “energivore“.

OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE ACCEDONO ALLE AGEVOLAZIONI:
▪️ effettuare la diagnosi energetica di cui all’art. 8 del D.lgs. 102/2014;
▪️ adottare almeno una delle seguenti misure:
– attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, nel caso in cui il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i 3 anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
– ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti non emittenti carbonio;
– investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportino riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.

Inadempimento agli obblighi: in tal caso l’impresa:
✓ è tenuta a rimborsare le agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento
✓ può beneficiare di ulteriori agevolazioni previste dalle disposizioni in esame.

Ulteriori disposizioni sono previste per quanto attiene i controlli dell’ENEA e agli aspetti che l’ARERA dovrà definire per attuare le disposizioni in esame, nonché agli adempimenti cui è tenuta la CSEA.

I criteri e le modalità per il soddisfacimento delle condizioni e l’assolvimento agli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, nonché per lo svolgimento dei controlli, sono individuati con apposito D.M.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI (art. 4)

E’ introdotta una “minisanatoria” in relazione alle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi.
In particolare viene previsto che i contribuenti che hanno commesso una/più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui ai co. 2-bis e 3 dell’art. art. 6 del D.lgs. 471/97, possono avvalersi del ravvedimento operoso (ex art. 13, Dlgs. 472/97) anche se le violazioni siano state già constatate entro il 31/10/2023.

In attesa di chiarimenti ufficiali, si deve ritenere che la disposizione sia finalizzata:
➔ ad evitare l’applicazione della minor riduzione a 1/5 delle sanzioni in presenza di un PVC che contesti la violazione
➔ trovando, comunque, applicazione l’abbattimento ordinario previsto dal ravvedimento operoso:
▪️ 1/8 per le violazioni commesse nel 2023 (ex art. 13, co. 1, lett. b), DLgs. 472/97)
▪️ 1/7 per quelle commesse nell’anno 2022 (ex art. 13, co. 1, lett. b-bis), DLgs. 472/97)
oltre all’eventuale debenza dell’imposta e degli interessi di mora (corrispettivi non annotati).

Sanzione irrogata: permane l’ordinaria causa ostativa al ravvedimento ove la sanzione risulti già irrogata dall’ufficio, ex art. 16, Dlgs 472/97; in tal caso:
✓ è solo ammessa la riduzione a 1/3 delle sanzioni, ove pagata entro i 60 gg dalla notifica, previsti per l’impugnazione
✓ la violazione rileva ai fini della sanzione accessoria

La norma fa riferimento alle violazioni di cui ai commi 2-bis e 3, dell’art. 6, Dlgs 471/97 (non anche a
quella prevista dall’art. 11, co. 2.quinquies), di seguito evidenziati:

LI.PE e mod. Iva 2023: nulla viene disposto per quanto attiene le conseguenze nell’eventuale mancata annotazione nei registri Iva dei corrispettivi; dunque, in tal caso, ciascuna violazione dovrà essere autonomamente ravveduta (anche in tal caso gli abbattimenti da applicare dovrebbero prescindere
dall’eventuale presenza di un PVC).

Tregua fiscale: la disposizione entra in vigore in sostanziale corrispondenza dello spirare del termine per procedere al “ravvedimento speciale” (art. 1, co. 174-178, L. 197/2022), al 2/10/2023.

Peraltro, occorre notare che:
▪️ in presenza di corrispettivi elettronici correttamente memorizzati ma non tempestivamente inviati in via telematica, l’Agenzia delle entrate (CM 6/2023) ha chiarito che si verte nell’ambito di una violazione “formale”, in quanto si applica la sanzione “fissa” di cui all’art. 11, co 2-quinquies, Dlgs 471/97 prevista per il caso di l’omessa/infedele/tardiva trasmissione dei dati che non hanno inciso sulla liquidazione dell’Iva (€. 100 per ciascuna trasmissione, senza applicazione del cumulo giuridico)
▪️ in tal caso, pertanto, per le sole violazioni commesse entro il 31/10/2022 sarà ancora possibile esperire (entro il 30/10/2023) la “Regolarizzazione delle violazioni formali” (art. 1, co. 166-173, L. 197/2022), col pagamento di €. 200

ULTERIORI DISPOSIZIONI
SETTORE GAS – RIDUZIONE DELL’IVA PER IL 4° TRIMESTRE 2023 (art. 1, co. 5-7)

Viene previsto quanto segue:
✓ l’assoggettamento all’aliquota Iva del 5% delle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili ed industriali previste dall’art. 26, c. 1, D.lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di ottobre, novembre e dicembre 2023;
aliquota Iva del 5%: si applica, nel caso in cui le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, anche alla differenza tra gli importi stimati e quelli ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai suddetti mesi;
applicazione delle suddette disposizioni: anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’art. 16, co. 4, del D.lgs. 115/2008.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL 4° TRIMESTRE 2023 (art. 1, co. 8)

Viene riconosciuto,
periodo: per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023,
destinatari: ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico
beneficio: un contributo straordinario, crescente con il n° di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per lo stesso bonus sociale, la cui misura è definita dall’ARERA ripartendo nei 3 mesi la spesa di € 300 milioni in base ai consumi attesi.

SOCIAL CARD (art. 2, co. 1-3)

La Legge di bilancio 2023 ha istituito un Fondo, con una dotazione di € 500 milioni per il 2023,
– destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità
– da parte dei soggetti in possesso di un ISEE non superiore a € 15.000,
– da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Il D.L. 131/2023 prevede, con la finalità di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante,
✓ il riconoscimento ai beneficiari della social card (ex art. 1, co. da 450 a 451-bis, L. 197/2022),
✓ di un ulteriore contributo nei limiti pro-capite derivante dal riparto della somma di € 100 milioni.

A fini di quanto sopra, il D.L. 131/2023 interviene sul citato co. 450 prevedendo:
l’incremento della dotazione del Fondo di € 100 milioni;
l’uso della social card (oggi utilizzata per l’acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a € 15.000) anche per l’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti:
– l’ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;
– le modalità di raccordo con le previsioni del D.M. 18/04/2023 nonché la facoltà per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per attivare la carta se non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;
– le prescrizioni per assicurare che l’acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell’ulteriore contributo assegnato;
– le modalità e condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.

DECRETO PROROGHE FISCALI – PRINCIPALI MISURE

Con la pubblicazione in G.U. del 29/09/2023 del DL n. 132/2023 (cd. Decreto Proroghe fiscali”) sono stati prorogati una serie di adempimenti di prossima scadenza.

AFFRANCAMENTO CRIPTO-ATTIVITÀ (art. 2)

La legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 133, L. n. 197/2022) ha previsto la possibilità:
– per i soggetti che detengono cripto attività al 1/01/2023
– di rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto a tale data, determinato in base al valore normale (art. 9, Tuir)
– tramite assolvimento di un’imposta sostitutiva del 14% applicata a tale valore, entro il 30/06/2023.

L’art. 4, DL n. 51/2023 (cd. “Decreto Omnibus”) ha, successivamente, differito detto termine al 2/10/2023 (in quanto il 30/09/2023 è caduto di sabato).

Ora viene disposto l’ulteriore differimento al 15/11/2023 del termine per il versamento della citata imposta sostitutiva del 14%, che è possibile effettuare come segue, in via alternativa:

VERSAMENTI DAI SOGGETTI DEI COMUNI LOMBARDI (ART. 3)

Il decreto dispone un differimento dei termini di versamento fiscali e contributivi in relazione ai soggetti colpiti dagli eventi meteorologici avversi avvenuti nella Regione Lombardia nello scorso mese di luglio.
In particolare, il versamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL:
✓ in scadenza nel periodo dal 4 al 31/07/2023
✓ dovuti dai soggetti che, alla data del 4/07/2023, avevano la residenza o la sede legale/operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nello stesso periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del CdM del 28/08/2023
✓ si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31/10/2023.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI (art. 4)

Intervenendo sui co. 100 e 105 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2023, è disposto:
➔ il differimento al 30/11/2023 (in luogo del 2/10/2023, termine così differito dal 30/09/2023, in quanto cadente di sabato) del termine per perfezionare le operazioni:
▪️ di assegnazione/cessione agevolata ai soci di beni immobili/beni mobili registrati non strumentali per destinazione
▪️ di trasformazione agevolata in società semplice delle società di gestione immobiliare
➔ la rimodulazione del termine di versamento dell’imposta sostitutiva che dovrà essere effettuata in unica soluzione entro il 30/11/2023 (in luogo del versamento in 2 rate, 60% entro il 2/10/2023 e 40% entro il 30/11/2023).

CONTRIBUENTI FORFETARI (art. 6)

Gli obblighi informativi di cui all’art. 1, co. 73 della L. 190/2014:
▪️ relativi al periodo d’imposta 2021 (da indicare nel Mod. Redditi PF 2022)
▪️ sono adempiuti entro il 30/11/2024.

Nota: il differimento “sospende”, di fatto, gli effetti delle “lettere di compliance” che l’Agenzia delle Entrate sta recapitando ai contribuenti in regime forfettario che nel Mod. Redditi PF 2022 (redditi 2021) hanno omesso la compilazione del riquadro “Elementi informativi” richiesti nel quadro RS, righi da 375 a 381.

Tali contribuenti avranno, dunque, più tempo a disposizione per sanare la violazione (invio del mod. Redditi 2022 integrativo), recuperando la relativa documentazione (riferita ai veicoli utilizzati, ai canoni di leasing/locazione, ecc.) che, si ricorda, avrebbero dovuto debitamente “conservare” ex art. 1, co. 59, L. 190/2014 (sono estremamente numerosi i contribuenti che non vi hanno proceduto, considerata l’impossibilità di detrarre l’Iva/dedurre il costo).
A tal fine si ritiene che la violazione di tale obbligo:
✓ non possa, in alcun modo, implicare decadenza dal regime agevolato (eventualità che dovrebbe essere prevista da una disposizione di legge)
✓ potendo configurare la violazione ex art. 9, co. 1, Dlgs 471/97 (sanzione da €. 1.000 a €. 8.000, da ridurre “fino al 50%”, posto che i documenti mancanti dovrebbero essere considerati “di scarsa rilevanza”, non essendo di “ostacolo all’accertamento delle imposte dovute”).

BONUS ENERGETICI IMPRESE PER IL 1° E 2° TRIM. 2023 (art. 7)

La Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 2 – 9, L. 197/2022) ha esteso al 1° trimestre 2023 il credito d’imposta a favore delle imprese energivore/non energivore (aumentandolo, rispettivamente, al 45% e 35% della spesa) e delle imprese gasivore/non gasivore (aumentandolo al 45% della spesa)

Il cd. “Decreto bollette” (art. 3, DL. 34/2023) ha, successivamente, esteso al 2° trimestre 2023 detto credito d’imposta (riducendolo al 20% ed al 10% della spesa sostenuta per le imprese, rispettivamente, “energivore” e “non energivore”, e riducendolo al 20% per le imprese gasivore e non gasivore)
In entrambi i casi il termine per l’utilizzo era fissato al 31/12/2023, mentre quello entro cui comunicare l’eventuale cessione a terzi scadeva al 16/11/2023.

Ora, in relazione alla spesa sostenuta sia per il 1° trimestre 2023 che per il al 2° trimestre 2023, il decreto anticipa al 16/11/2023 il termine:
▪️ entro il quale le citate imprese (energivore/non energivore e/o gasivore/non gasivore) possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta
▪️ entro il quale le stesse possono procedere alla cessione a terzi (esclusivamente per l’intero) del credito d’imposta.

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DELL’ABITAZIONE (art. 1)

L’art. 64, co. 3, DL n. 73/2021 ha previsto che, a favore dei soggetti rientranti nelle categorie aventi i requisiti per l’accesso prioritario alle agevolazioni:
– la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per le domande presentate dal 24/06/2021 fino al 30/09/2023
– nel caso di TEG inferiore al TEGM, i finanziatori sono tenuti ad applicare il TEG per le domande presentate dal 1/12/2022 al 30/09/2023.
In entrambi i casi, il termine ultimo (già prorogato dal DL n. 51/2023) viene ulteriormente differito al 31/12/2023.

DECRETO “AIUTI-TER” – LA CONVERSIONE IN LEGGE – PRINCIPALI MISURE

La legge di conversione del cd. “Decreto Aiuti-ter” ha confermato quasi tutte le misure originarie, con limitate eccezioni. Tra le misure confermate più rilevanti, si segnala quanto segue:

  • BONUS ENERGETICI: è confermata la proroga ai mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese energivore/non energivore e delle imprese gasivore/non gasivore

  • BONUS ACQUISTO CARBURANTI PER AGRICOLTURA E PESCA: è confermata l’estensione al 4° trimestre 2022 del credito d’imposta del 20% della spesa per l’acquisto di carburante

  • INDENNITÀ UNA TANTUM DI € 150: è confermato il riconoscimento dell’indennità, nel rispetto dei relativi requisiti, a favore dei lavori dipendenti, pensionati ed altre categorie di soggetti e dei lavoratori autonomi

  • BONUS TRASPORTI: si conferma l’incremento di € 10 milioni per il 2022 del Fondo destinato all’erogazione del bonus trasporti

Tra le misure modificate vi è il differimento di un anno dei termini per la regolarizzazione del BONUS PER ATTIVITÀ DI R&S.

MISURE DEL DIRITTO CAMERALE ANNO 2023

Sintesi: il MISE, in apposita Nota, ha recentemente confermato anche per il 2023 le misure del diritto annuale dovuto alle CCIAA, invariate rispetto all’anno 2022.
Le varie stanno predisponendo i necessari adempimenti per consentire ad Unioncamere:
– di presentare al Mise della richiesta di autorizzazione
– all’applicazione della maggiorazione fino al 20% del diritto annuale
da autorizzare con apposito Decreto che sarà pubblicato sul sito del MISE.

Come noto, le imprese iscritte nel Registro delle imprese/REA sono tenute (art. 18, L. 580/1993) al versamento del “Diritto annuale” nella misura individuata da apposito decreto ministeriale.

L’art. 28 del DL n. 90/2014 ha previsto una graduale riduzione del diritto dovuto alle CCIAA, con
progressione ultimata nel 2017 che ha previsto la riduzione del 50% da applicare alla base di calcolo
definita dal DM 21/04/2011 (come disposto dall’art. 1 del DM 8/01/2015).

In assenza di emanazione di nuovi Decreti che modificano tale assetto, detta riduzione deve considerarsi
posta “a regime” e, dunque, applicabile anche agli anni successivi (Circ. Mise n. 359584/2016).

A conferma di ciò è nuovamente intervenuta la Nota n. 339674 dell’11/11/2022 del Mise, la quale ha
ribadito che:
in assenza di nuovi interventi normativi
la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale.

DIRITTO ANNUALE ANNO 2023

Il Mise, nella citata Nota dell’11/11/2022, prende atto dell’assenza di interventi normativi volti a modificare gli importi in precedenza definiti; chiarendo che anche per il 2023, il tributo è determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal DM 21/04/2011 brevemente riepilogati nel seguito.

DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dall’1/01/2023, sono le seguenti:

DIRITTO DOVUTO IN BASE AL FATTURATO

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto camerale commisurato al fatturato (cioè le altre
imprese iscritte al Registro Imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie):
– sarà necessario che le stesse applichino al fatturato IRAP 2022
– le aliquote definite con il D.M. 21/04/11, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

VERSAMENTO
Si ricorda che il termine di versamento in generale coincide con la scadenza del 1° acconto delle imposte sui redditi per le imprese iscritte nel corso del 2023 e va effettuato contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione/annotazione richiedendo l’addebito automatico se la pratica è presentata con ComUnica (oppure entro 30 gg dalla presentazione della domanda di iscrizione/annotazione al Registro
Imprese/REA utilizzando il mod. F24).

MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO ANNUALE PER IL TRIENNIO 2023-2025

Le CCIAA sono in procinto di adottare i necessari adempimenti per consentire ad Unioncamere, ai sensi
dell’art. 18, co. 10, L. n. 580/1993:
▪ la presentazione al Mise della richiesta di autorizzazione (che sarà rilasciata con decreto del MISE)
▪ all’incremento delle misure del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, con maggiorazione da
correlare al finanziamento di particolari progetti da realizzare nel triennio 2023-2025.

Il DM autorizzatorio dovrà prevedere una disposizione transitoria:
– che disciplinerà il versamento “a conguaglio”
– da parte delle imprese che hanno già versato il diritto annuale dall’1/01/2023 alla data di entrata in
vigore dello stesso provvedimento (data di pubblicazione sul sito del Mise).

Superbonus e installazione di un impianto fotovoltaico – chiarimenti Agenzia

Con la risposta a interpello n. 545 del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di superbonus e installazione di un impianto fotovoltaico.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

Al riguardo, si fa presente che, in applicazione dei principi generali confermati – nella citata circolare n. 24/E del 2020 – anche nel caso dell’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica il Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, e che sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

Il successivo comma 7 del medesimo articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla condizione che sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a., con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l’energia non auto consumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42- bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

In base alla predetta disposizione è, pertanto, necessario, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, tra l’altro, che sia stipulata con il GSE la specifica convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia elettrica immessa in rete senza che sia posta dalla norma agevolativa alcuna ulteriore condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella predetta stipula. In assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l’intestatario dell’utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.

Ne consegue che il contribuente può fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico anche se l’utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE l’energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l’auto consumo sono intestati all’altro comproprietario dell’immobile