MISURE DEL DIRITTO CAMERALE ANNO 2023

Sintesi: il MISE, in apposita Nota, ha recentemente confermato anche per il 2023 le misure del diritto annuale dovuto alle CCIAA, invariate rispetto all’anno 2022.
Le varie stanno predisponendo i necessari adempimenti per consentire ad Unioncamere:
– di presentare al Mise della richiesta di autorizzazione
– all’applicazione della maggiorazione fino al 20% del diritto annuale
da autorizzare con apposito Decreto che sarà pubblicato sul sito del MISE.

Come noto, le imprese iscritte nel Registro delle imprese/REA sono tenute (art. 18, L. 580/1993) al versamento del “Diritto annuale” nella misura individuata da apposito decreto ministeriale.

L’art. 28 del DL n. 90/2014 ha previsto una graduale riduzione del diritto dovuto alle CCIAA, con
progressione ultimata nel 2017 che ha previsto la riduzione del 50% da applicare alla base di calcolo
definita dal DM 21/04/2011 (come disposto dall’art. 1 del DM 8/01/2015).

In assenza di emanazione di nuovi Decreti che modificano tale assetto, detta riduzione deve considerarsi
posta “a regime” e, dunque, applicabile anche agli anni successivi (Circ. Mise n. 359584/2016).

A conferma di ciò è nuovamente intervenuta la Nota n. 339674 dell’11/11/2022 del Mise, la quale ha
ribadito che:
in assenza di nuovi interventi normativi
la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale.

DIRITTO ANNUALE ANNO 2023

Il Mise, nella citata Nota dell’11/11/2022, prende atto dell’assenza di interventi normativi volti a modificare gli importi in precedenza definiti; chiarendo che anche per il 2023, il tributo è determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal DM 21/04/2011 brevemente riepilogati nel seguito.

DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dall’1/01/2023, sono le seguenti:

DIRITTO DOVUTO IN BASE AL FATTURATO

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto camerale commisurato al fatturato (cioè le altre
imprese iscritte al Registro Imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie):
– sarà necessario che le stesse applichino al fatturato IRAP 2022
– le aliquote definite con il D.M. 21/04/11, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

VERSAMENTO
Si ricorda che il termine di versamento in generale coincide con la scadenza del 1° acconto delle imposte sui redditi per le imprese iscritte nel corso del 2023 e va effettuato contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione/annotazione richiedendo l’addebito automatico se la pratica è presentata con ComUnica (oppure entro 30 gg dalla presentazione della domanda di iscrizione/annotazione al Registro
Imprese/REA utilizzando il mod. F24).

MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO ANNUALE PER IL TRIENNIO 2023-2025

Le CCIAA sono in procinto di adottare i necessari adempimenti per consentire ad Unioncamere, ai sensi
dell’art. 18, co. 10, L. n. 580/1993:
▪ la presentazione al Mise della richiesta di autorizzazione (che sarà rilasciata con decreto del MISE)
▪ all’incremento delle misure del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, con maggiorazione da
correlare al finanziamento di particolari progetti da realizzare nel triennio 2023-2025.

Il DM autorizzatorio dovrà prevedere una disposizione transitoria:
– che disciplinerà il versamento “a conguaglio”
– da parte delle imprese che hanno già versato il diritto annuale dall’1/01/2023 alla data di entrata in
vigore dello stesso provvedimento (data di pubblicazione sul sito del Mise).

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