Contributi sospesi nel settore dello sport: versamento entro il 16/12/2022

L’INPS, con la circolare n. 105 del 26 settembre 2022, torna ad occuparsi della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, I cui termini sono prorogati fino al 30 novembre 2022.

Il termine per la ripresa dei predetti versamenti sospesi è fissato alla data del 16 dicembre 2022.


Destinatari delle disposizioni concernenti la sospensione dei termini sono le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso
di svolgimento.


I termini, oggetto della sospensione in argomento, sono quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.


Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.


Entro la medesima data del 16 dicembre 2022, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022).


Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell’elemento “DenunciaAziendale”,“AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” il codice “N979”. I datori di lavoro
che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza luglio e agosto 2022 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensione, entro e non oltre il 25 ottobre 2022, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice e del relativo importo. La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre 2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.


I versamenti devono essere effettuati compilando, per ogni periodo mensile interessato dalla sospensione, la “Sezione INPS” del modello “F24”, con il codice DSOS.


I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza da dicembre 2021 a ottobre 2022 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, dovranno riportare, nell’elemento “CodCalamita” di “Collaboratore”, il valore 38.


I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens di competenza da dicembre 2021 a luglio 2022, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione provvederanno, entro e non oltre il 25 ottobre 2022, alla relativa modifica dei flussi telematici.


La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre 2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

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