Contributo straordinario contro il caro bollette – quantificazione della base imponibile

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 500 del 12 ottobre 2022 riguardante il contributo straordinario contro il caro bollette.

Il quesito concerne le modalità di quantificazione della base imponibile del contributo straordinario, introdotto dal cosiddetto decreto Ucraina, modificato dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 dovuto nell’anno 2022 dalla società risultante dalla fusione (per incorporazione) tra due società che, per la tipologia di attività, in considerazione del fatto che questa è svolta nel territorio dello Stato italiano, sarebbero in linea di principio tenute al versamento del predetto contributo contro il caro bollette.

Ai fini che qui interessano, giova ricordare che ai sensi dell’art. 2504-bis, primo comma, del codice civile. nella sua attuale formulazione, la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusion.

L’art. 37 del richiamato decreto legge n. 21 del 2022, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha previsto, per l’anno 2022, l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.

Il predetto contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Detto contributo straordinario è stabilito nella misura del 25% dell’anzidetto incremento e si applica se l’incremento stesso è superiore al 10% e a euro 5.000.000.

Con la circolare n. 22/E del 2022 è stato precisato che se il soggetto tenuto al versamento del contributo ha iniziato l’attività nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021), ad esempio il 1° gennaio 2021, ai fini del calcolo del prelievo una tantum, è necessario confrontare dati omogenei, prendendo come termini di confronto i dati desumibili dalle LIPE riferibili al periodo 1°
gennaio 2021-30 aprile 2021 e raffrontarli con i dati relativi al periodo 1° gennaio 2022-30 aprile 2022. Con il citato documento di prassi è stato, quindi, chiarito che nell’ipotesi di società neocostituite, ai fini della determinazione dell’incremento del saldo tra operazione attive e passive IVA indicati nelle LIPE, è opportuno operare un raffronto tra dati riferiti a periodi di comparazione di durata omogenea.

Ciò posto, nel caso di specie il soggetto su cui ricade l’obbligo di versamento del contributo una tantum contro il caro bollette è la società incorporante, soggetto giuridico che, a partire dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di fusione per incorporazione subentra nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo all’incorporata, ivi comprese quelle rilevanti all’imposta sul valore aggiunto e, più in particolare, quelle che assumono rilievo.

Pertanto, ai fini della quantificazione di quest’ultimo, rileverà l’incremento del saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalle LIPE, delle due società partecipanti alla fusione, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA, riportati nelle LIPE, riferito al periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

In altri termini, nel caso di specie, ai fini del conteggio della variazione del saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA riferito ai due periodi di comparazione, tenendo conto del fatto che l’operazione di fusione in questione produce i suoi effetti dal 1°gennaio 2022, sarà necessario quantificare:

● il saldo tra l’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive IVA, emergenti dalle LIPE presentate dalle due società per il periodo dal 1° ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (periodo ante fusione), a cui andrà sommato il saldo delle operazioni attive e passive IVA risultanti dalle LIPE, presentate dalla società incorporante, riferibili al periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (post fusione);

● il saldo tra l’ammontare complessivo delle operazioni attive e delle operazioni passive IVA, risultanti dalle LIPE, presentate da entrambe le due società riferite al secondo periodo di confronto ovvero dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 (periodo ante fusione).

Conseguentemente, qualora dal confronto tra i due saldi aggregati, come sopra individuati, riferibili ai due periodi di comparazione (omogenei i termini di durata) emerga uno scostamento pari o superiore al 10% e di ammontare superiore a 5 milioni di euro, la società incorporante dovrà calcolare il contributo dovuto ed effettuare il versamento.

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” IN PRESENZA DI IMMOBILE PREPOSSEDUTO

Sintesi: in relazione all’agevolazione di fini dell’imposta di registro/Iva per l’acquisto della “prima casa”,
l’Agenzia Entrate ha recentemente chiarito che la deroga alla regola della non possidenza di altro immobile abitativo opera solo in presenza di un impedimento “oggettivo” e “non prevedibile”, tale da non poter essere evitato come avviene nel caso dell’inagibilità dovuta ad un evento sismico, a causa di sequestro e simili.

Com’è noto, l’art. 1, co. 2-bis, Tariffa, Parte I, richiede, ai fini del godimento dell’agevolazione prima casa,
che l’acquirente, nell’atto di acquisto, renda la dichiarazione di non essere nelle seguenti situazioni:

REQUISITO DELLA “NON POSSIDENZA”
Fa riferimento ad entrambe le precedenti condizioni, e cioè in relazione al contribuente che si trovi già in possesso di altra casa di abitazione nello stesso comune o sia già in possesso di altra abitazione in Italia, ove acquistata con le agevolazioni.

LE DEROGHE ALLA “NON POSSIDENZA”
In relazione alla possibilità di derogare all’obbligo di non possidenza di altro immobile ai fini del godimento dell’agevolazione occorre rilevare che:
➔ la norma non dispone nel merito
➔ tuttavia, tale possibilità è stata riconosciuta, in via interpretativa:
• sia dalla giurisprudenza
• che dalla prassi dell’Agenzia
con particolare riferimento ai casi in cui l’immobile pre posseduto non sia in grado di soddisfare i
bisogni del titolare e/o della sua famiglia
.

LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Secondo l’Agenzia, la deroga alla regola della prepossidenza opera qualora si verifichi
➔ un impedimento:
oggettivo (contrariamente al consolidato orientamento della Cassazione)
non prevedibile
tale da non poter essere evitato (dunque, non “procurato” dal contribuente)
che comporta “l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato
per finalità abitative”
.
L’Agenzia porta i seguenti esempi:
◾ calamità naturale (sono richiamate le RM 107/2017 ed RM 86/2010)
◾ sequestro giudiziario (art. 253 c.p.p.)
dichiarazione di inagibilità da parte delle autorità competenti

CONCLUSIONE
Per l’Agenzia, le uniche condizioni per usufruire della deroga sono:
✓ l’esistenza di idonea documentazione
✓ l’irrilevanza del comportamento del contribuente che possa, effettivamente condurre ad una
oggettiva e assoluta “inidoneità” dell’immobile preposseduto ad uso abitativo

PROCEDURE CONCORSUALI E NOTA DI CREDITO – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

Sintesi: l’Agenzia ha di recente fornito chiarimenti circa l’emissione delle note di credito nell’ambito di procedure concorsuali avviate dal 26/05/2021, alle luce delle novità introdotte dal decreto “Sostegni-bis”. In particolare:
– nel confermare che la sua emissione prescinde dall’eventuale insinuazione al passivo e che la nota di
variazione deve contenere anche l’indicazione dell’imponibile sul quale si applica l’Iva in riduzione
– viene chiarito che non assume alcuna rilevanza l’eventuale diniego del curatore/commissario.
Inoltre, anche per le procedure “post 26/05/2021” è possibile procedere come in passato, attendendo la
definitività del piano di riparto infruttuoso, che attesta il definitivo mancato pagamento del credito

Come noto l’art. 18 del DL n. 73/2021 (cd. “Sostegni-bis”), con inserimento del nuovo co. 3-bis all’art.
26, Dpr 633/72, ha disposto che: per le procedure concorsuali avviate dal 26/05/2021 (data di entrata in vigore del decreto) è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui il debitore “è assoggettato ad una procedura concorsuale” dunque, va fatto riferimento alla data di avvio della procedura concorsuale (E non più a quella della sua ultimazione, come continua ad essere disposto per le procedure apertesi fino al 25/05/2021).

Due aspetti dibattuti in passato che la riforma ha proceduto a risolvere riguardano l’eventuale obbligo:
a) di insinuazione del creditore allo stato passivo della procedura
b) di ottenere l’accettazione della nota di variazione da parte del curatore della procedura.
INSINUAZIONE AL PASSIVO
Con la CM n. 20/2021, l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte.
In particolare per quanto riguarda l’insinuazione al passivo l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che al fine di poter emettere la nota di variazione in diminuzione dell’Iva non è più richiesta l’insinuazione al passivo da parte del creditore.

ACCETTAZIONE DEL CURATORE
l’Agenzia chiarisce che: il curatore/commissario della procedura concorsuale che riceve la nota di credito non è più tenuto ad annotare la corrispondente variazione in aumento nel registro delle vendite o dei corrispettivi.
Infatti, la procedura non risulta più tenuta al versamento della relativa Iva, che rimane a carico dell’Erario.
Diretta conseguenza, secondo l’Agenzia, è il fatto che: ai fini della ammissione alla detrazione dell’IVA, non rileva più l’accettazione del curatore.

TERMINE PER EMETTERE NOTA DI CREDITO
L’Agenzia ricorda che la nota di credito può essere emessa, in ultimo:
entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva
– relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti
per operare la variazione in diminuzione


MODALITA’ DI EMISSIONE
L’Agenzia, infine, nel confermare quanto già indicato in passato (CM 77/2000, RM 127/2008 ed Interpello
801/2021), precisa che la nota di credito da procedura concorsuale deve indicare oltre all’Iva in diminuzione anche il relativo imponibile.

Automotive: al via gli incentivi per sviluppo della filiera

Diventano operativi gli interventi agevolativi a favore della riconversione e lo sviluppo della filiera automotive in Italia, come previsto dal DPCM rivolto all’offerta adottato dal Governo lo scorso 4 agosto su proposta del ministro Giancarlo Giorgetti.

Il Ministero dello sviluppo economico ha infatti pubblicato i decreti che attivano gli sportelli finanziati con complessivi 750 milioni di euro, di cui 525 milioni per i Contratti di sviluppo e 225 milioni per gli Accordi per l’Innovazione.

Si tratta di una parte delle risorse del “Fondo automotive” (8,7 miliardi di euro i finanziamenti complessivamente stanziati dal Governo fino al 2030) destinati al sostegno e alla promozione della transizione verde, della ricerca e degli investimenti nel settore attraverso l’insediamento di filiere innovative e sostenibili sul territorio nazionale.

“Con questi interventi si raggiunge un importante risultato che va nella direzione auspicata di dotare il nostro Paese di una valida strategia di politica industriale a sostegno della trasformazione tecnologica ed ecologica della catena produttiva dell’automotive, che si affianchi agli incentivi destinati all’acquisto di veicoli non inquinanti.”, dichiara il ministro Giorgetti.

“Sin dall’inizio del mio mandato al Mise – aggiunge – il futuro dell’automotive è stato tra le priorità messe al centro dell’agenda di governo, avviando un confronto costante con le aziende e le associazioni del settore e coinvolgendo tutti gli altri ministeri interessati è stato definito un piano strutturale e pluriennale che, attraverso il rafforzamento e la ridefinizione degli strumenti in campo, punta a favorire una gestione della transizione attenta non solo agli aspetti ambientali ed economici ma anche a quelli sociali”.

In particolare, le imprese potranno richiedere le agevolazioni sia per i progetti già presentati – in questo caso gli sportelli verranno aperti dal 13 al 27 ottobre per i Contratti di sviluppo e fino al 27 ottobre per gli Accordi per l’Innovazione – sia per le nuove domande a partire dal 15 novembre per i Contratti di sviluppo e dal 29 novembre per gli Accordi per l’Innovazione.

Per la prima volta verrà inoltre applicata sui progetti relativi gli Accordi per l’Innovazione una modalità di ammissione in istruttoria non basata sull’ordine cronologico ma su una serie di parametri oggettivi, quali la solidità economico-finanziaria del soggetto proponente e la quota di spese del progetto in sviluppo sperimentale.

INPS – istruzioni per riconoscimento dell’indennità ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto ricevere l’indennità nel mese di luglio 2022

Con la circolare 111 del 07/10/2022, l’INPS ha fornito le istruzioni operative ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto ricevere l’indennità nel mese di luglio 2022.
Si premette che l’art. 22 comma 1 del DL 115/2022:
• ha esteso l’indennità una tantum di 200 euro ex art. 31 del DL 50/2022 anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022
• e che fino alla data di entrata in vigore del DL Aiuti” non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore (di cui all’art. 1 comma 121 della L. 234/2021) poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS;
• prevede che l’indennità deve essere riconosciuta, in via automatica e dietro la presentazione di un’apposita dichiarazione del lavoratore, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022.

In merito a tale disposizione, l’INPS precisa che la retribuzione nella quale erogare l’indennità una tantum di 200 euro è quella di competenza di ottobre 2022.

Con riferimento all’ambito soggettivo, viene precisato che i lavoratori interessati devono:
• non essere già stati destinatari delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022;
• aver avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con un datore di lavoro diverso da quello attuale);
• essere in forza nel mese di ottobre 2022
• essere stati destinatari di eventi – con indennità mensile erogata entro i limiti di cui all’art. 1 comma 121 della L. 234/2021 – con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore). Gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 e fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022).
Tali eventi possono inoltre essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.

Ai fini dell’erogazione il dipendente deve presentare al datore di lavoro che provvede all’erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro una dichiarazione nella quale attesti:
• di non beneficiare dell’indennità di 200 euro introdotta dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022;
• di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 18 maggio 2022;
• di essere consapevole di non avere diritto all’indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d’ufficio da parte dell’Istituto

Al fine di recuperare l’indennità anticipata al proprio dipendente, i datori di lavoro – nella denuncia di competenza del mese di ottobre 2022 – valorizzeranno all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “InfoAggcausaliContrib”:
• il codice già in uso “L031”, nell’elemento “CodiceCausale”;
• il valore “N”, nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale”;
• l’anno/mese “10/2022”, nell’elemento “AnnoMeseRif”;
• ’importo da recuperare, nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif”.
I datori di lavoro agricoli, invece, per il recupero dell’indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori a tempo indeterminato nel mese di ottobre 2022, dovranno valorizzare nelle denunce PosAgri delle competenze del mese di ottobre 2022 il “CodiceRetribuzione” “9”. Per gli elementi “TipoRetribuzione” che espongono il predetto codice dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento “Retribuzione” con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.

Bonus agricoltura 2022: termine per presentazione istanze fissato al 20/10/2022

Il bonus agricoltura consiste in un credito d’imposta pari al 40% degli investimenti sostenuti da imprese agricole e agroalimentari per realizzare o ampliare infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Può essere fruito per ciascuno dei periodi d’imposta che vanno dal 2021 al 2023 e non può superare 50 mila euro.

Era stato introdotto dalla Legge di bilancio 2021 (n. 178/2020, art. 1, comma 131) per il sostegno del Made in Italy.

L’agevolazione sulle imposte è rivolta a:
• reti di imprese agricole e agroalimentari (costituite ai sensi dell’articolo 3 del Dl n. 5/2009),
• anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino.

Importo del nuovo Bonus agricoltura 2022
Il credito d’imposta è pari al 40% sugli investimenti effettuati, e non può superare questi limiti:
50 mila euro per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le piccole e medie imprese agroalimentari,
25 mila euro per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Il credito d’imposta è destinato agli investimenti effettuati nei periodi d’imposta che vanno dal 2021 al 2023 che puntano a:
• realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico,
• investimenti che migliorano le potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale,
• attività e progetti legati all’incremento delle esportazioni, sostenute nell’ambito delle dotazioni tecnologiche e del software e dello sviluppo di database e sistemi di sicurezza.

Come richiedere il nuovo Bonus agricoltura 2022
Le piccole, medie e grandi imprese agricole che vogliono accedere al bonus sugli investimenti devono seguire questi passi:
• comunicare all’Agenzia Entrate, tramite i canali telematici dell’Agenzia, l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta dal 2021 al 2023.
• Per le spese realizzate nel 2021 la comunicazione andrà inviata dal 20 settembre al 20 ottobre 2022 con il modello approvato dal provvedimento Entrate del 20 maggio 2022
• Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza un provvedimento delle Entrate renderà nota la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute e tenuto conto del limite di spesa di 5 milioni stabilito dalla legge.

“Bonus” energetici: al via le cessione del credito del 3° trimestre

Con il Provv. del 6/10/2022 si estende al credito del 3° trimestre 2022 la possibilità di cessione dei cd. “Bonus energetici” introdotti dai decreti legge “Aiuti” e “Aiuti-bis”, a favore di determinati settori, per l’acquisto di energia elettrica e gas (nonché per i carburanti nel settore agricolo/pesca). Le modalità operative sono le medesime già definite per il credito del 1° e 2° trimestre.

Sono stati, conseguentemente, approvati il nuovo modello di comunicazione della cessione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche. Stabiliti, infine, i termini di invio della comunicazione di cessione del tax credit a terzi.
In particolare, i tax credit coinvolti sono:
1. il credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022 (articolo 3-bis, Dl n. 50/2022)
2. il credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 1, Dl n. 115/2022)
3. il credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 2, Dl n. 115/2022)
4. il credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 dalle imprese non energivore (articolo 6, comma 3, Dl n. 115/2022)
5. il credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 4, Dl n. 115/2022)
6. il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 7, Dl n. 115/2022).

I bonus sono spendibili in compensazione tramite il modello F24 oppure possono essere ceduti.
Nel primo caso, i tax credit destinati ai comparti pesca e agricoltura sono utilizzabili in compensazione fino al 31 dicembre 2022, per gli altri c’è tempo fino al 31 marzo 2023.
In caso di cessione l’Agenzia deve essere preventivamente informata della decisione.
Data unica per il via alle relative comunicazioni. Per tutti i tax credit sopra indicati, la cessione è comunicata dal 06/10/2022.
Scadenza differenziata, invece, per la chiusura della finestra temporale;
• Pesca e agricoltura, punti 1) e 6), devono inviare il modello entro il 21 dicembre 2022;
• gli altri settori entro il 22 marzo 2023. Stessi termini per gli eventuali cessionari del credito.

Il contributo è cedibile, per via telematica e in modalità tracciabile, una sola volta e per intero dalle imprese beneficiarie a terzi. Ulteriori cessioni sono consentite soltanto nei confronti di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione).

Con il provvedimento è approvato anche un nuovo “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta” per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni dei bonus destinati ai settori della pesca e dell’agricoltura. Nuove anche le istruzioni di compilazione e le relative specifiche tecniche in sostituzione di quelle approvate con il provvedimento dello scorso 30 giugno.

FORFETTARI – FATTURA ELETTRONICA NEI TERMINI ORDINARI DA OTTOBRE

Sintesi: dal 1° ottobre scorso anche i contribuenti forfettari e minimi devono trasmettere la fattura elettronica entro gli ordinari 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; è, infatti, terminato il periodo “di moratoria” da sanzioni, che permetteva loro di emettere la fattura elettronica entro il mese successivo.
In caso di emissione tardiva troverà applicazione la sanzione:
– dal 5% al del 10% del corrispettivo “non documentato”
– da € 250 a € 2.000 ove la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito

Come noto l’art. 18, co. 2, DL n. 36/2022, nel modificare l’art. 1, co. 3, D.Lgs 127/2015, ha proceduto
(RF-fl 081/2022):
– ad abrogare le situazioni di “esonero soggettivo” da obbligo di emissione della fattura elettronica
– con decorrenza differenziata in ragione della dimensione del contribuente.

In particolare, ha disposto che l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico è esteso anche ai contribuenti in regime forfetario/dei contribuenti minimi, nonché agli enti non commerciali (o società sportive dilettantistiche) che adottano il regime forfetario ex L. n. 398/91

a decorrere:
dal 1/07/2022: in presenza di ricavi/compensi 2021 (eventualmente ragguagliati ad anno in caso
di inizio attività nel 2021) superiori a € 25.000
dal 1/01/2024: in presenza di ricavi/compensi 2021 pari o inferiore a €. 25.000

MORATORIA DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022
IMPOSTA DI BOLLO – APPLICAZIONE E RIADDEBITO

Le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate dai contribuenti forfetari sono contraddistinte dal
codice natura “N2.2” (il “regime fiscale” di riferimento è individuato dal codice RF19).
Per le operazioni di importo superiore a € 77,47 è dovuta (dall’emittente – Risposta 67/2020) anche
l’imposta di bollo (€ 2), da versare trimestralmente in base alle modalità previste per la generalità dei contribuenti che emettono fatture elettroniche (v. RF-fl 166/2022).

TRATTAMENTO REDDITUALE DEL RIADDEBITO

Con la recente Risposta n. 428/2022, l’Agenzia Entrate ha ritenuto che ove un contribuente forfetario:
– proceda (si tratta di una facoltà, non di un obbligo) a rindebitare in fattura l’imposta di bollo
– l’importo dell’imposta di bollo assume la natura di ricavo/compenso, ✓concorrendo alla determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva (15% – 5%)
✓per i professionisti, concorre all’importo su cui applicare il contributo integrativo Inps del 4%.

Rinnovo dei certificati di sicurezza dei servizi telematici – c’è tempo fino al 31/01/2023

Con l’Informativa n. 90/2022, il CNDCEC ha reso nota la proroga al 31 gennaio 2023 del termine entro il quale gli intermediari Entratel o gli utenti Fisconline che non hanno ancora rinnovato i certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l’infrastruttura SID sono tenuti a rinnovare il proprio ambiente di sicurezza.

In caso contrario, successivamente a tale data, non sarà più garantita l’acquisizione delle trasmissioni telematiche effettuate con certificati non adeguati ai nuovi standard di sicurezza.
La scadenza, originariamente fissata al 30 aprile 2022, era già stata rinviata una prima volta al 31 dicembre 2022 dal comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2022.

In particolare, secondo quanto si legge nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate allegata all’Informativa in commento, i nuovi requisiti minimi di sicurezza da recepire sono:
• algoritmo di hash: SHA-256;
• algoritmo di cifratura: AES-256;
• lunghezza delle chiavi RSA: 4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma).

Gli utenti interessati sono invitati a rinnovare i propri certificati utilizzando, in alternativa, le applicazioni:
• “Desktop Telematico – Entratel”;
• “Generazione certificati”.


Tramite tali applicazioni, è possibile anche verificare l’aggiornamento dei certificati, come di seguito descritto.
Desktop telematico:

  1. utilizzare la funzione “Sicurezza – Visualizza certificati” del menu “Entratel”;
  2. selezionare il pulsante “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare;
  3. controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits”.

Gestione certificati:
• utilizzare la funzione “Gestisci ambiente – Visualizza certificati”;
• selezionare il pulsante “Dettaglio” dopo aver specificato il certificato da verificare;
• controllare che nella cartella “Generale – Certificato selezionato” appaia la dicitura “Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096bits”

Blockchain e intelligenza artificiale: da settembre gli incentivi

E’ stato pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico il decreto che rende note le modalità e i termini di presentazione delle domande per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito presso il Mise con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro.


A partire dal 21 settembre 2022 le imprese e i centri di ricerca pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro, potranno richiedere agevolazioni per realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0. Per facilitare la predisposizione della domanda è stata inoltre prevista, dal 14 settembre, una fase di precompilazione che consentirà di avviare
l’inserimento della documentazione sulla piattaforma online.


“Sosteniamo gli investimenti delle imprese in tecnologie all’avanguardia con l’obiettivo di favorire la modernizzazione dei sistemi produttivi attraverso modelli di gestione sempre più interconnessi, efficienti, sicuri e veloci”, dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti. “


La sfida della competitività – aggiunge – richiede all’industria manifatturiera una costante capacità di innovare e di cogliere le potenzialità delle nuove tecnologie”.
Con il fondo verranno agevolate spese e costi ammissibili non inferiori a 500 mila euro e non superiori 2 milioni di euro nei seguenti settori strategici prioritari:

-Industria e manifatturiero
-Sistema educativo
-Agroalimentare
-Salute
-Ambiente ed infrastrutture
-Cultura e turismo
-Logistica e mobilità
-Sicurezza e tecnologie dell’informazione
-Aerospazio


Per monitorare lo stato di realizzazione dei progetti di sviluppo, applicazione e trasferimento tecnologico alle imprese, il Mise si avvarrà del supporto di Infratel.