FORFETTARI – FATTURA ELETTRONICA NEI TERMINI ORDINARI DA OTTOBRE

Sintesi: dal 1° ottobre scorso anche i contribuenti forfettari e minimi devono trasmettere la fattura elettronica entro gli ordinari 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; è, infatti, terminato il periodo “di moratoria” da sanzioni, che permetteva loro di emettere la fattura elettronica entro il mese successivo.
In caso di emissione tardiva troverà applicazione la sanzione:
– dal 5% al del 10% del corrispettivo “non documentato”
– da € 250 a € 2.000 ove la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito

Come noto l’art. 18, co. 2, DL n. 36/2022, nel modificare l’art. 1, co. 3, D.Lgs 127/2015, ha proceduto
(RF-fl 081/2022):
– ad abrogare le situazioni di “esonero soggettivo” da obbligo di emissione della fattura elettronica
– con decorrenza differenziata in ragione della dimensione del contribuente.

In particolare, ha disposto che l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico è esteso anche ai contribuenti in regime forfetario/dei contribuenti minimi, nonché agli enti non commerciali (o società sportive dilettantistiche) che adottano il regime forfetario ex L. n. 398/91

a decorrere:
dal 1/07/2022: in presenza di ricavi/compensi 2021 (eventualmente ragguagliati ad anno in caso
di inizio attività nel 2021) superiori a € 25.000
dal 1/01/2024: in presenza di ricavi/compensi 2021 pari o inferiore a €. 25.000

MORATORIA DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022
IMPOSTA DI BOLLO – APPLICAZIONE E RIADDEBITO

Le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate dai contribuenti forfetari sono contraddistinte dal
codice natura “N2.2” (il “regime fiscale” di riferimento è individuato dal codice RF19).
Per le operazioni di importo superiore a € 77,47 è dovuta (dall’emittente – Risposta 67/2020) anche
l’imposta di bollo (€ 2), da versare trimestralmente in base alle modalità previste per la generalità dei contribuenti che emettono fatture elettroniche (v. RF-fl 166/2022).

TRATTAMENTO REDDITUALE DEL RIADDEBITO

Con la recente Risposta n. 428/2022, l’Agenzia Entrate ha ritenuto che ove un contribuente forfetario:
– proceda (si tratta di una facoltà, non di un obbligo) a rindebitare in fattura l’imposta di bollo
– l’importo dell’imposta di bollo assume la natura di ricavo/compenso, ✓concorrendo alla determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva (15% – 5%)
✓per i professionisti, concorre all’importo su cui applicare il contributo integrativo Inps del 4%.

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