Tardiva emissione della fattura elettronica – in arrivo le lettere di compliance

Con il Provv. del 06/03/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui saranno messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alle fatture elettroniche emesse oltre i termini previsti dall’art. 21, c. 4, DPR 633/1972 e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini di cui al c.6-ter, art. 2, D.lgs. 127/2015.

In tal modo:
• I soggetti passivi che hanno emesso fatture elettroniche oltre i termini stabiliti dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 o che hanno trasmesso i dati dei corrispettivi telematici giornalieri oltre i dodici giorni previsti dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015
• ricevuta dall’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione nella quale sarà contenuto l’invito a verificare le possibili irregolarità;
• potranno:
– motivare il ritardo, ove ciò sia possibile;
– regolarizzare la propria posizione.

Le comunicazioni saranno recapitate al contribuente al proprio domicilio digitale; sarà in ogni caso possibile consultarne il contenuto accedendo al proprio cassetto fiscale o alla propria area riservata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

In particolare, i soggetti passivi potranno trovare l’elenco delle fatture emesse tardivamente, contenente, fra l’altro:
• il tipo del documento;
• il numero;
• la data del documento;
• la data di trasmissione;
• l’identificativo SdI del file.

L’elenco dei corrispettivi giornalieri che sono stati trasmessi oltre i termini conterrà, invece:
• il numero degli invii tardivi;
• l’ID Invio;
• la matricola del dispositivo;
• la data di rilevazione; la data di trasmissione.

Gli operatori potranno chiedere informazioni o segnalare all’Agenzia le eventuali circostanze atte a giustificare il ritardo nella trasmissione.

Sarà possibile sanare la violazione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, sempre che non sia già stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, o che non sia stata ricevuta una comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.

Con riferimento:
• alle violazioni formali commesse entro il 31/10/2022;
• e a quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2021 e a periodi d’imposta precedenti
• i contribuenti, inoltre, potranno beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n, 197, se regolarizzeranno le anomalie entro il 31 marzo 2023.

Nel Provvedimenti si specifica che:
• il contribuente, nel caso in cui decida di correggere il proprio comportamento;
• potrà avvalersi, entro il 31 marzo 2023;
• delle sanatorie introdotte dalla legge di bilancio 2013 (L. 197/2022), usufruendo “delle disposizioni previste dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per regolarizzare le violazioni formali (commi da 166 a 173) e le violazioni «sostanziali» (commi da 174 a 178)”

FORFETTARI – FATTURA ELETTRONICA NEI TERMINI ORDINARI DA OTTOBRE

Sintesi: dal 1° ottobre scorso anche i contribuenti forfettari e minimi devono trasmettere la fattura elettronica entro gli ordinari 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; è, infatti, terminato il periodo “di moratoria” da sanzioni, che permetteva loro di emettere la fattura elettronica entro il mese successivo.
In caso di emissione tardiva troverà applicazione la sanzione:
– dal 5% al del 10% del corrispettivo “non documentato”
– da € 250 a € 2.000 ove la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito

Come noto l’art. 18, co. 2, DL n. 36/2022, nel modificare l’art. 1, co. 3, D.Lgs 127/2015, ha proceduto
(RF-fl 081/2022):
– ad abrogare le situazioni di “esonero soggettivo” da obbligo di emissione della fattura elettronica
– con decorrenza differenziata in ragione della dimensione del contribuente.

In particolare, ha disposto che l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico è esteso anche ai contribuenti in regime forfetario/dei contribuenti minimi, nonché agli enti non commerciali (o società sportive dilettantistiche) che adottano il regime forfetario ex L. n. 398/91

a decorrere:
dal 1/07/2022: in presenza di ricavi/compensi 2021 (eventualmente ragguagliati ad anno in caso
di inizio attività nel 2021) superiori a € 25.000
dal 1/01/2024: in presenza di ricavi/compensi 2021 pari o inferiore a €. 25.000

MORATORIA DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022
IMPOSTA DI BOLLO – APPLICAZIONE E RIADDEBITO

Le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate dai contribuenti forfetari sono contraddistinte dal
codice natura “N2.2” (il “regime fiscale” di riferimento è individuato dal codice RF19).
Per le operazioni di importo superiore a € 77,47 è dovuta (dall’emittente – Risposta 67/2020) anche
l’imposta di bollo (€ 2), da versare trimestralmente in base alle modalità previste per la generalità dei contribuenti che emettono fatture elettroniche (v. RF-fl 166/2022).

TRATTAMENTO REDDITUALE DEL RIADDEBITO

Con la recente Risposta n. 428/2022, l’Agenzia Entrate ha ritenuto che ove un contribuente forfetario:
– proceda (si tratta di una facoltà, non di un obbligo) a rindebitare in fattura l’imposta di bollo
– l’importo dell’imposta di bollo assume la natura di ricavo/compenso, ✓concorrendo alla determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva (15% – 5%)
✓per i professionisti, concorre all’importo su cui applicare il contributo integrativo Inps del 4%.