ACQUISTO AGEVOLATO DELLA “PRIMA CASA” PER UNDER 36 – LA PROROGA

L’art. 64, co. da 6 a 11, DL n. 73/2021 (“Sostegni-bis”) ha introdotto delle agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani”, con l’esonero da imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”.
La legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. 74 e 75, L. n. 197/2022) ha prorogato l’agevolazione agli atti stipulati fino al 31/12/2023.

SOGGETTI BENEFICIARI

L’esonero in esame è riconosciuto ai soggetti che possiedono dei requisiti:
▪ anagrafici: devono essere “under 36”
▪ ed economico/patrimoniali: possesso di un ISEE non superiore a € 40.000 annui.

REQUISITO ETA’

L’agevolazione è riservata agli acquirenti che nell’anno in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto 36 anni (CM 12/2021).

REQUISITO ECONOMICO

La CM 12/2021, richiamando le disposizioni in materia di ISEE, ha chiarito che:
▪ il requisito ISEE va riscontrato alla data di stipula del rogito in base ad ISEE in corso di validità


▪ è sufficiente che l’acquirente dichiari nell’atto di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto; a tal fine l’atto deve riportare il numero di protocollo:
✓ dell’ISEE in corso di validità
✓ della DSU (qualora l’ISEE non sia stato ancora rilasciato)
▪ l’ISEE a cui far riferimento è quello ordinario

N.B.: nel caso in cui i citati requisiti soggettivi non siano presenti per tutti gli acquirenti, l’agevolazione spetterà, per la propria quota solo a coloro in possesso dei requisiti.

REQUISITI PRIMA CASA E TIPOLOGIA DI ATTO

Per poter fruire al beneficio in esame devono essere rispettati i requisiti previsti per l’acquisto della “prima casa” di cui alla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86.

ATTI AMMESSI: gli atti a cui si può applicare l’agevolazione prevista per i giovani under 36 sono:
atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (non “di lusso”) come definite dalla citata Nota II-bis;
atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione relativi alle stesse.

IMPOSTE AGEVOLATE

L’agevolazione in esame spetta nel seguente modo.

CREDITO IMPOSTA IVA



Il credito d’imposta, in caso di acquisto con IVA, può essere utilizzato:
▪ in diminuzione delle imposte indirette (registro, ipocatastale, successioni e donazioni) dovute in relazione agli atti successivi alla data di acquisto;
▪ in diminuzione dell’Irpef dovuta sulla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto;
▪ in compensazione nel mod. F24 (cod. trib. “6928”; l’anno di riferimento quello di stipula del rogito).

AGEVOLAZIONE SUI MUTUI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE

Al ricorrere delle situazioni soggettive precedenti, per gli under 36 è, inoltre, previsto:
l’esonero dall’imposta sostitutiva pari allo 0,25%
✓ delle somme oggetto di finanziamento
per la stipula del mutuo per l’acquisto/costruzione/ristrutturazione della “prima casa”

N.B.: anche nell’atto di mutuo è richiesta la attestazione della sussistenza delle condizioni/requisiti.

PROROGA DI TRE MESI PER L’ACCESSO AL FONDO GARANZIA “PRIMA CASA”

L’art. 1 comma 74 lett. b) della legge di bilancio 2023
proroga al 31 marzo 2023
– il termine per l’accesso “speciale” al Fondo di garanzia prima casa, previsto all’art. 64, co. 3, DL 73/2021.

Fondo di garanzia prima casa (art. 1, co. 48, lett. c), L. 147/2013, attuato dal DM 31/07/2014): è destinato alla:
✓ concessione di garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari di ammontare non superiore a €. 250.000
✓ erogati per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica
✓ di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Nota: Nel regime ordinario la garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale.

Con la proroga fino al 31/03/2023, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale:
✓ per le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e i giovani che non hanno compiuto 36 anni di età, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
✓ relativamente a finanziamenti con limite di finanziabilità (ossia il rapporto tra importo del finanziamento e prezzo d’acquisto dell’immobile) superiore all’80%.

ALTRE AGEVOLAZIONI: è prorogata anche la disposizione che consente
– l’operatività della garanzia all’80%
– anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dal 1/12/2022 al 31/03/2023 che rispettino le condizioni di cui al primo periodo dell’art. 64, co. 1, DL 73/2021.

Infine, l’art. 1, co. 74, lett. a), L. 197/2022, modificando l’art. 64, co. 1, DL n. 73/2021, proroga al 31 dicembre 2023 l’accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”, funzionale alla sospensione dei mutui prima casa).

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” IN PRESENZA DI IMMOBILE PREPOSSEDUTO

Sintesi: in relazione all’agevolazione di fini dell’imposta di registro/Iva per l’acquisto della “prima casa”,
l’Agenzia Entrate ha recentemente chiarito che la deroga alla regola della non possidenza di altro immobile abitativo opera solo in presenza di un impedimento “oggettivo” e “non prevedibile”, tale da non poter essere evitato come avviene nel caso dell’inagibilità dovuta ad un evento sismico, a causa di sequestro e simili.

Com’è noto, l’art. 1, co. 2-bis, Tariffa, Parte I, richiede, ai fini del godimento dell’agevolazione prima casa,
che l’acquirente, nell’atto di acquisto, renda la dichiarazione di non essere nelle seguenti situazioni:

REQUISITO DELLA “NON POSSIDENZA”
Fa riferimento ad entrambe le precedenti condizioni, e cioè in relazione al contribuente che si trovi già in possesso di altra casa di abitazione nello stesso comune o sia già in possesso di altra abitazione in Italia, ove acquistata con le agevolazioni.

LE DEROGHE ALLA “NON POSSIDENZA”
In relazione alla possibilità di derogare all’obbligo di non possidenza di altro immobile ai fini del godimento dell’agevolazione occorre rilevare che:
➔ la norma non dispone nel merito
➔ tuttavia, tale possibilità è stata riconosciuta, in via interpretativa:
• sia dalla giurisprudenza
• che dalla prassi dell’Agenzia
con particolare riferimento ai casi in cui l’immobile pre posseduto non sia in grado di soddisfare i
bisogni del titolare e/o della sua famiglia
.

LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Secondo l’Agenzia, la deroga alla regola della prepossidenza opera qualora si verifichi
➔ un impedimento:
oggettivo (contrariamente al consolidato orientamento della Cassazione)
non prevedibile
tale da non poter essere evitato (dunque, non “procurato” dal contribuente)
che comporta “l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato
per finalità abitative”
.
L’Agenzia porta i seguenti esempi:
◾ calamità naturale (sono richiamate le RM 107/2017 ed RM 86/2010)
◾ sequestro giudiziario (art. 253 c.p.p.)
dichiarazione di inagibilità da parte delle autorità competenti

CONCLUSIONE
Per l’Agenzia, le uniche condizioni per usufruire della deroga sono:
✓ l’esistenza di idonea documentazione
✓ l’irrilevanza del comportamento del contribuente che possa, effettivamente condurre ad una
oggettiva e assoluta “inidoneità” dell’immobile preposseduto ad uso abitativo