Dati dei figli a carico nella CU anche se non beneficiano delle detrazioni

Con la risoluzione n. 55 pubblicata ieri, 3 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la necessità per i sostituti d’imposta di compilare la sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della futura Certificazione Unica 2024 anche se per i soggetti indicati non sono riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR.

In relazione ai figli a carico, infatti, l’art. 1 del DLgs. 230/2021 ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale, ossia una prestazione economica erogata mensilmente dall’INPS ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica.
Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del suddetto decreto legislativo, che ha modificato l’art. 12 del TUIR, a decorrere dalla medesima data:
– la detrazione IRPEF per figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni;
– cessano di avere efficacia le maggiorazioni della detrazione IRPEF previste per i figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e per le famiglie numerose.

Per il periodo d’imposta 2023, pertanto, per ciascun figlio a carico, di età inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall’erogazione dell’assegno unico, fatto salvo quanto previsto dal DLgs. 230/2021.

L’art. 19 comma 6 lett. b) del DL 4/2022, mediante l’inserimento del comma 4-ter nell’art. 12 del TUIR, ha poi stabilito che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell’art. 12 del TUIR, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.

Per effetto di tale disposizione, la sostituzione delle detrazioni d’imposta per figli a carico con il nuovo assegno unico non produce effetti in relazione alle altre disposizioni che fanno riferimento:
– agli oneri deducibili o detraibili sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (artt. 10 comma 2 e 15 comma 2 del TUIR);
– all’esclusione dal reddito di lavoro dipendente di somme corrisposte, di cessioni di beni o prestazioni di servizi in relazione ai familiari del lavoratore, anche nell’ambito del c.d. “welfare aziendale” (art. 51 del TUIR).

Per i motivi descritti, risulta quindi necessario indicare nella CU 2024 i dati relativi a tutti i familiari che nel 2023 (periodo d’imposta di riferimento) sono fiscalmente a carico, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico e indipendentemente dal fatto che gli oneri deducibili/detraibili siano stati riconosciuti dal sostituto nella CU.

Peraltro, anche nelle istruzioni di compilazione dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 è stabilito che nel prospetto “Familiari a carico” devono essere indicati tutti i figli fiscalmente a carico, anche se non hanno più diritto alle detrazioni di cui all’art. 12 del TUIR, al fine di riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico.

Tali informazioni, come specificato nella ris. 55/2023, sono necessarie anche per la determinazione delle addizionali regionali all’IRPEF con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale.

L’importanza dei dati dei figli fiscalmente a carico rileva altresì in relazione alle misure di welfare aziendale introdotte dall’art. 40 comma 1 del DL 48/2023.
Limitatamente al 2023 infatti, in deroga a quanto disposto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro:
– del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 12 comma 2 del TUIR;
– nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

Ai sensi del comma 3 del suddetto art. 40 del DL 48/2023, il limite di 3.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, comunicando i codici fiscali dei figli al sostituto, il quale provvederà a riportare tali dati nel prospetto dei familiari a carico, anche se per detti familiari non si è usufruito delle detrazioni.

Si sottolinea, infine, che un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell’assegno unico, consente all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi.

Quanto indicato vale anche per le CU relative al 2023 rilasciate in corso d’anno a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, da redigere con il “vecchio” modello di CU 2023.

Utilizzo dei tax credit energia I e II trimestre 2023 entro il 16 novembre

L’art. 7 del DL 29 settembre 2023 n. 132 (c.d. DL “Proroghe Fisco”) fissa al 16 novembre 2023 il termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.
Viene quindi confermato l’anticipo della scadenza rispetto a quella originaria del 31 dicembre 2023, con una piccola modifica rispetto alla data del 15 novembre che era stata inizialmente prevista nelle bozze del DL e annunciata con il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 del 27 settembre.

La nuova disposizione del DL 132/2023 interviene sui commi 7 e 8 dell’art. 1 della L. 197/2022, sostituendo le parole “31 dicembre 2023” con “16 novembre 2023”.
Analoga modifica viene apportata ai commi 7 e 8 dell’art. 4 del DL 34/2023.
Per effetto di tali modifiche, i crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 (art. 1 del DL 197/2022) e al II trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023) devono quindi essere utilizzati al massimo entro il 16 novembre 2023.

Quanto alle modalità di fruizione, si ricorda che i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro un termine preciso, originariamente fissato al 31 dicembre 2023 e ora anticipato al 16 novembre 2023.
Ai crediti in esame non si applicano i limiti annuali alla compensazione dei crediti di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) e all’art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro), nonché, come chiarito dalla recente risposta a interpello n. 439/2023, il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro ex art. 31 del DL 78/2010.

Restano ferme le considerazioni riguardo il versamento degli acconti in scadenza a fine novembre: ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti, occorrerà presentare il modello F24 entro il 16 novembre 2023.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti in esame possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”).

A tal fine occorre comunque presentare apposita comunicazione di cessione entro uno specifico termine (attualmente fissato al 18 dicembre, ma che sarà presumibilmente anticipato per tener conto della nuova scadenza).
Il cessionario, a seguito dell’accettazione della cessione e della comunicazione dell’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione mediante l’apposita piattaforma, può utilizzare i crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente, vale a dire in compensazione mediante il modello F24, e comunque sempre entro il medesimo termine, ora fissato al 16 novembre 2023.

In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine previsto, il credito d’imposta dà luogo a rimborso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello n. 8/2023).

Annullamento dell’opzione di utilizzo per i cessionari

Sulla scelta della modalità di utilizzo dei crediti energia e gas relativi al I e II trimestre 2023 potrebbe assumere particolare rilievo il provv. Agenzia delle Entrate 22 settembre 2023 n. 332687 (punto 2), che ha previsto per i cessionari la possibilità di annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili – mediante apposita istanza dal 5 ottobre – con particolare riguardo ai crediti “edilizi”.

In tale provvedimento n. 332687/2023 vi è infatti un espresso riferimento anche al provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022, relativo nello specifico ai crediti sui prodotti energetici.

Ove tale possibilità sia effettivamente applicabile anche ai bonus energia e gas, i cessionari dei crediti d’imposta tracciabili relativi al I e II trimestre 2023 potrebbero quindi annullare gli effetti delle opzioni per l’utilizzo in compensazione, con riattivazione della possibilità di cessione ove possibile.

Quadro RS dei forfetari, trasmissione dei dati entro il 30 novembre 2024

È ufficiale la proroga al 30 novembre 2024 per comunicare le informazioni relative all’attività richieste ai contribuenti in regime forfetario nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (periodo d’imposta 2021).
Il differimento rispetto all’ordinario termine di presentazione della dichiarazione è stato disposto dall’art. 6 del DL 29 settembre 2023 n. 132 (c.d. DL “Proroghe Fisco”) a fronte dell’ondata di critiche che sono seguite all’invio delle lettere di compliance per presunte omissioni nell’indicazione dei dati informativi nel quadro RS.

L’adesione al regime forfetario determinava l’esclusione da studi di settore e parametri contabili e, attualmente, dagli ISA. A fronte di ciò l’art. 1 comma 73 della L. 190/2014 rinvia al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi per la definizione di “specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta”. A seguito delle modifiche del DL 34/2019, la norma citata dispone che i predetti obblighi dichiarativi “sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi”.

Tali obblighi informativi si concretizzano nell’indicazione di specifici elementi relativi all’attività nei righi RS375 – RS381 del modello REDDITI PF. Si tratta dei dati relativi:
– per le imprese, a mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell’attività, costo per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, costi per il godimento di beni di terzi, spese per l’acquisto di carburante per l’autotrazione;
– per i professionisti, le spese per consumi quali servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Il prospetto risulta invariato dal modello REDDITI PF 2020 sino a quello attuale.
In base alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello REDDITI PF, nell’ipotesi in cui non vi siano dati da comunicare nel prospetto, può essere barrata l’apposita casella RS382 (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2017, § 9).

Pochi giorni fa l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso comunicazioni di compliance con cui si informava della presunta mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022, chiedendo la correzione della violazione (ove sussistente) mediante trasmissione di una dichiarazione integrativa e versamento della sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso.

Immediate le critiche dei commercialisti (CNDCEC e sindacati) in quanto i dati richiesti non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito cui si applica l’imposta sostitutiva (non determinato analiticamente, ma mediante coefficiente di reddittività) e spesso sono già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, specie a seguito dell’adozione della fatturazione elettronica.

Venendo incontro a tali istanze, il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, aveva anticipato il proposito di porre rimedio a questa situazione mediante un differimento del termine entro cui provvedere alle necessarie correzioni.

La norma del DL “Proroghe Fisco” non intacca l’adempimento dichiarativo né per quest’anno nè per quelli pregressi (il comma 73, infatti, non viene modificato), limitandosi a differire per il solo periodo d’imposta 2021 il termine per la comunicazione delle informazioni al 30 novembre 2024. 
Emerge chiaramente dalla nuova disposizione la motivazione del rinvio tecnico, ossia la necessità di coordinare le esigenze informative richieste ai contribuenti in regime forfetario “con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale” che, nelle intenzioni dell’Esecutivo, dovrebbe essere attivato anche nei confronti dei contribuenti in regime forfetario. 
Di fatto però potranno beneficiare della proroga soprattutto i destinatari delle lettere di compliance, i quali potranno inviare (ove necessario) la dichiarazione integrativa comunicando i dati omessi, senza il versamento di sanzioni. Infatti il DL n. 132/2023, nella sostanza, “rimette in termini” il contribuente per effettuare l’adempimento.

DECRETO ENERGIA – LE PRINCIPALI MISURE

Nella G.U. del 29/09/2023 è stato pubblicato il DL n. 131/2023 (cd. “Decreto Energia”), in vigore dal 30/09/2023, contenente “Misure urgenti in materia di energia ed interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”. Di seguito le principali misure di natura fiscale.

BONUS TRASPORTI – MAGGIORI STANZIAMENTI (art. 2, co. 4)

Il decreto incrementa di € 12 milioni, per il 2023, il fondo di cui al co. 1, art. 4, DL 5/2023, destinato:
✓ all’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di:
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
– ovvero di trasporto ferroviario nazionale,
spettante alle persone fisiche che nel 2022 abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a € 20.000.

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE ENERGIVORE (art. 3)

Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria (Comunicaz. Comm. UE 2022/C 80/01, rubricata “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022) in relazione ai possibili effetti distorsivi della concorrenza degli aiuti di stato, sono modificati i presupposti di accesso ad eventuali agevolazioni di settore in relazione alle imprese “energivore“.

OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE ACCEDONO ALLE AGEVOLAZIONI:
▪️ effettuare la diagnosi energetica di cui all’art. 8 del D.lgs. 102/2014;
▪️ adottare almeno una delle seguenti misure:
– attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, nel caso in cui il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i 3 anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
– ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti non emittenti carbonio;
– investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportino riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.

Inadempimento agli obblighi: in tal caso l’impresa:
✓ è tenuta a rimborsare le agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento
✓ può beneficiare di ulteriori agevolazioni previste dalle disposizioni in esame.

Ulteriori disposizioni sono previste per quanto attiene i controlli dell’ENEA e agli aspetti che l’ARERA dovrà definire per attuare le disposizioni in esame, nonché agli adempimenti cui è tenuta la CSEA.

I criteri e le modalità per il soddisfacimento delle condizioni e l’assolvimento agli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, nonché per lo svolgimento dei controlli, sono individuati con apposito D.M.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI (art. 4)

E’ introdotta una “minisanatoria” in relazione alle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi.
In particolare viene previsto che i contribuenti che hanno commesso una/più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui ai co. 2-bis e 3 dell’art. art. 6 del D.lgs. 471/97, possono avvalersi del ravvedimento operoso (ex art. 13, Dlgs. 472/97) anche se le violazioni siano state già constatate entro il 31/10/2023.

In attesa di chiarimenti ufficiali, si deve ritenere che la disposizione sia finalizzata:
➔ ad evitare l’applicazione della minor riduzione a 1/5 delle sanzioni in presenza di un PVC che contesti la violazione
➔ trovando, comunque, applicazione l’abbattimento ordinario previsto dal ravvedimento operoso:
▪️ 1/8 per le violazioni commesse nel 2023 (ex art. 13, co. 1, lett. b), DLgs. 472/97)
▪️ 1/7 per quelle commesse nell’anno 2022 (ex art. 13, co. 1, lett. b-bis), DLgs. 472/97)
oltre all’eventuale debenza dell’imposta e degli interessi di mora (corrispettivi non annotati).

Sanzione irrogata: permane l’ordinaria causa ostativa al ravvedimento ove la sanzione risulti già irrogata dall’ufficio, ex art. 16, Dlgs 472/97; in tal caso:
✓ è solo ammessa la riduzione a 1/3 delle sanzioni, ove pagata entro i 60 gg dalla notifica, previsti per l’impugnazione
✓ la violazione rileva ai fini della sanzione accessoria

La norma fa riferimento alle violazioni di cui ai commi 2-bis e 3, dell’art. 6, Dlgs 471/97 (non anche a
quella prevista dall’art. 11, co. 2.quinquies), di seguito evidenziati:

LI.PE e mod. Iva 2023: nulla viene disposto per quanto attiene le conseguenze nell’eventuale mancata annotazione nei registri Iva dei corrispettivi; dunque, in tal caso, ciascuna violazione dovrà essere autonomamente ravveduta (anche in tal caso gli abbattimenti da applicare dovrebbero prescindere
dall’eventuale presenza di un PVC).

Tregua fiscale: la disposizione entra in vigore in sostanziale corrispondenza dello spirare del termine per procedere al “ravvedimento speciale” (art. 1, co. 174-178, L. 197/2022), al 2/10/2023.

Peraltro, occorre notare che:
▪️ in presenza di corrispettivi elettronici correttamente memorizzati ma non tempestivamente inviati in via telematica, l’Agenzia delle entrate (CM 6/2023) ha chiarito che si verte nell’ambito di una violazione “formale”, in quanto si applica la sanzione “fissa” di cui all’art. 11, co 2-quinquies, Dlgs 471/97 prevista per il caso di l’omessa/infedele/tardiva trasmissione dei dati che non hanno inciso sulla liquidazione dell’Iva (€. 100 per ciascuna trasmissione, senza applicazione del cumulo giuridico)
▪️ in tal caso, pertanto, per le sole violazioni commesse entro il 31/10/2022 sarà ancora possibile esperire (entro il 30/10/2023) la “Regolarizzazione delle violazioni formali” (art. 1, co. 166-173, L. 197/2022), col pagamento di €. 200

ULTERIORI DISPOSIZIONI
SETTORE GAS – RIDUZIONE DELL’IVA PER IL 4° TRIMESTRE 2023 (art. 1, co. 5-7)

Viene previsto quanto segue:
✓ l’assoggettamento all’aliquota Iva del 5% delle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili ed industriali previste dall’art. 26, c. 1, D.lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di ottobre, novembre e dicembre 2023;
aliquota Iva del 5%: si applica, nel caso in cui le suddette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, anche alla differenza tra gli importi stimati e quelli ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai suddetti mesi;
applicazione delle suddette disposizioni: anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all’art. 16, co. 4, del D.lgs. 115/2008.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL 4° TRIMESTRE 2023 (art. 1, co. 8)

Viene riconosciuto,
periodo: per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023,
destinatari: ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico
beneficio: un contributo straordinario, crescente con il n° di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per lo stesso bonus sociale, la cui misura è definita dall’ARERA ripartendo nei 3 mesi la spesa di € 300 milioni in base ai consumi attesi.

SOCIAL CARD (art. 2, co. 1-3)

La Legge di bilancio 2023 ha istituito un Fondo, con una dotazione di € 500 milioni per il 2023,
– destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità
– da parte dei soggetti in possesso di un ISEE non superiore a € 15.000,
– da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Il D.L. 131/2023 prevede, con la finalità di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante,
✓ il riconoscimento ai beneficiari della social card (ex art. 1, co. da 450 a 451-bis, L. 197/2022),
✓ di un ulteriore contributo nei limiti pro-capite derivante dal riparto della somma di € 100 milioni.

A fini di quanto sopra, il D.L. 131/2023 interviene sul citato co. 450 prevedendo:
l’incremento della dotazione del Fondo di € 100 milioni;
l’uso della social card (oggi utilizzata per l’acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a € 15.000) anche per l’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti:
– l’ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;
– le modalità di raccordo con le previsioni del D.M. 18/04/2023 nonché la facoltà per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per attivare la carta se non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;
– le prescrizioni per assicurare che l’acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell’ulteriore contributo assegnato;
– le modalità e condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.

DECRETO PROROGHE FISCALI – PRINCIPALI MISURE

Con la pubblicazione in G.U. del 29/09/2023 del DL n. 132/2023 (cd. Decreto Proroghe fiscali”) sono stati prorogati una serie di adempimenti di prossima scadenza.

AFFRANCAMENTO CRIPTO-ATTIVITÀ (art. 2)

La legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 133, L. n. 197/2022) ha previsto la possibilità:
– per i soggetti che detengono cripto attività al 1/01/2023
– di rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto a tale data, determinato in base al valore normale (art. 9, Tuir)
– tramite assolvimento di un’imposta sostitutiva del 14% applicata a tale valore, entro il 30/06/2023.

L’art. 4, DL n. 51/2023 (cd. “Decreto Omnibus”) ha, successivamente, differito detto termine al 2/10/2023 (in quanto il 30/09/2023 è caduto di sabato).

Ora viene disposto l’ulteriore differimento al 15/11/2023 del termine per il versamento della citata imposta sostitutiva del 14%, che è possibile effettuare come segue, in via alternativa:

VERSAMENTI DAI SOGGETTI DEI COMUNI LOMBARDI (ART. 3)

Il decreto dispone un differimento dei termini di versamento fiscali e contributivi in relazione ai soggetti colpiti dagli eventi meteorologici avversi avvenuti nella Regione Lombardia nello scorso mese di luglio.
In particolare, il versamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL:
✓ in scadenza nel periodo dal 4 al 31/07/2023
✓ dovuti dai soggetti che, alla data del 4/07/2023, avevano la residenza o la sede legale/operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nello stesso periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del CdM del 28/08/2023
✓ si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31/10/2023.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI (art. 4)

Intervenendo sui co. 100 e 105 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2023, è disposto:
➔ il differimento al 30/11/2023 (in luogo del 2/10/2023, termine così differito dal 30/09/2023, in quanto cadente di sabato) del termine per perfezionare le operazioni:
▪️ di assegnazione/cessione agevolata ai soci di beni immobili/beni mobili registrati non strumentali per destinazione
▪️ di trasformazione agevolata in società semplice delle società di gestione immobiliare
➔ la rimodulazione del termine di versamento dell’imposta sostitutiva che dovrà essere effettuata in unica soluzione entro il 30/11/2023 (in luogo del versamento in 2 rate, 60% entro il 2/10/2023 e 40% entro il 30/11/2023).

CONTRIBUENTI FORFETARI (art. 6)

Gli obblighi informativi di cui all’art. 1, co. 73 della L. 190/2014:
▪️ relativi al periodo d’imposta 2021 (da indicare nel Mod. Redditi PF 2022)
▪️ sono adempiuti entro il 30/11/2024.

Nota: il differimento “sospende”, di fatto, gli effetti delle “lettere di compliance” che l’Agenzia delle Entrate sta recapitando ai contribuenti in regime forfettario che nel Mod. Redditi PF 2022 (redditi 2021) hanno omesso la compilazione del riquadro “Elementi informativi” richiesti nel quadro RS, righi da 375 a 381.

Tali contribuenti avranno, dunque, più tempo a disposizione per sanare la violazione (invio del mod. Redditi 2022 integrativo), recuperando la relativa documentazione (riferita ai veicoli utilizzati, ai canoni di leasing/locazione, ecc.) che, si ricorda, avrebbero dovuto debitamente “conservare” ex art. 1, co. 59, L. 190/2014 (sono estremamente numerosi i contribuenti che non vi hanno proceduto, considerata l’impossibilità di detrarre l’Iva/dedurre il costo).
A tal fine si ritiene che la violazione di tale obbligo:
✓ non possa, in alcun modo, implicare decadenza dal regime agevolato (eventualità che dovrebbe essere prevista da una disposizione di legge)
✓ potendo configurare la violazione ex art. 9, co. 1, Dlgs 471/97 (sanzione da €. 1.000 a €. 8.000, da ridurre “fino al 50%”, posto che i documenti mancanti dovrebbero essere considerati “di scarsa rilevanza”, non essendo di “ostacolo all’accertamento delle imposte dovute”).

BONUS ENERGETICI IMPRESE PER IL 1° E 2° TRIM. 2023 (art. 7)

La Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 2 – 9, L. 197/2022) ha esteso al 1° trimestre 2023 il credito d’imposta a favore delle imprese energivore/non energivore (aumentandolo, rispettivamente, al 45% e 35% della spesa) e delle imprese gasivore/non gasivore (aumentandolo al 45% della spesa)

Il cd. “Decreto bollette” (art. 3, DL. 34/2023) ha, successivamente, esteso al 2° trimestre 2023 detto credito d’imposta (riducendolo al 20% ed al 10% della spesa sostenuta per le imprese, rispettivamente, “energivore” e “non energivore”, e riducendolo al 20% per le imprese gasivore e non gasivore)
In entrambi i casi il termine per l’utilizzo era fissato al 31/12/2023, mentre quello entro cui comunicare l’eventuale cessione a terzi scadeva al 16/11/2023.

Ora, in relazione alla spesa sostenuta sia per il 1° trimestre 2023 che per il al 2° trimestre 2023, il decreto anticipa al 16/11/2023 il termine:
▪️ entro il quale le citate imprese (energivore/non energivore e/o gasivore/non gasivore) possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta
▪️ entro il quale le stesse possono procedere alla cessione a terzi (esclusivamente per l’intero) del credito d’imposta.

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DELL’ABITAZIONE (art. 1)

L’art. 64, co. 3, DL n. 73/2021 ha previsto che, a favore dei soggetti rientranti nelle categorie aventi i requisiti per l’accesso prioritario alle agevolazioni:
– la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per le domande presentate dal 24/06/2021 fino al 30/09/2023
– nel caso di TEG inferiore al TEGM, i finanziatori sono tenuti ad applicare il TEG per le domande presentate dal 1/12/2022 al 30/09/2023.
In entrambi i casi, il termine ultimo (già prorogato dal DL n. 51/2023) viene ulteriormente differito al 31/12/2023.

Termine per l’utilizzo dei tax credit energia 2023 anticipato al 15 novembre

Nell’ambito del c.d. DL “Proroghe Fisco” è stata introdotta una disposizione che non prevede una proroga, ma anzi un anticipo, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023, del termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.

L’art. 1 commi 2-8 della L. 197/2022 prevede il riconoscimento per il I trimestre 2023, in presenza delle condizioni richieste, di un credito d’imposta in misura pari al 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 35% per le imprese non energivore.
L’art. 4 del DL 34/2023 ha invece previsto per il II trimestre 2023 una notevole riduzione dell’agevolazione, riconoscendo un credito d’imposta pari al 20% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 10% per le imprese non energivore.

I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (senza applicazione dei limiti ordinari alle compensazioni), entro un termine preciso, originariamente fissato al 31 dicembre 2023.
Posto che i crediti possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”), il cessionario può utilizzare tali crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque sempre entro il medesimo termine.
In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine previsto, il credito d’imposta dà luogo a rimborso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello n. 8/2023).

Il DL “Proroghe Fisco” interviene ora sui commi 7 e 8 dell’art. 1 della L. 197/2022, sostituendo le parole “31 dicembre 2023” con “15 novembre 2023”.
Analoga modifica viene apportata ai commi 7 e 8 dell’art. 4 del DL 34/2023.
Per effetto di tali modifiche, i crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 (art. 1 del DL 197/2022) e al II trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023) dovranno quindi essere utilizzati al massimo entro il 15 novembre 2023, con una riduzione quindi del periodo per l’utilizzo rispetto a quanto inizialmente previsto.

L’anticipazione del termine dal 31 dicembre al 15 novembre impatta sicuramente sulla pianificazione dei versamenti, posto che tali crediti dovranno essere utilizzati, ad esempio, prima della scadenza per il versamento degli acconti di fine novembre.
Al riguardo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 10 gennaio 2023 n. 8, ha chiarito che i crediti d’imposta in esame possono essere utilizzati, con le limitazioni previste dalla disciplina agevolativa, per il versamento di acconti e saldi d’imposta, anche in caso di acconti risultanti superiori con il metodo previsionale rispetto a quello storico.
Tuttavia, il versamento dell’acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, non potrà comunque consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il termine previsto, fissato ora al 15 novembre 2023.
Pertanto sarebbe consigliabile presentare l’F24 entro tale termine, ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti.

Impatto anche sul termine per la comunicazione di cessione

Il nuovo termine anticipato assumerà rilevanza anche ai fini delle comunicazioni di cessione dei crediti, che allo stato attuale devono essere inviate entro il 18 dicembre 2023.
L’Agenzia delle Entrate presumibilmente interverrà con un nuovo provvedimento, prevedendo un’anticipazione anche di tale scadenza.

Verso la proroga al 30 novembre per le assegnazioni agevolate

È in arrivo l’atteso slittamento dei termini per le assegnazioni dei beni ai soci, in scadenza il prossimo 30 settembre, da giorni al vaglio del Governo.
La bozza di un nuovo decreto legge (c.d. DL “Proroghe Fisco”), contenente la proroga di una serie di termini legislativi, che dovrebbe arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri assieme alla Nota di aggiornamento al DEF, stabilisce infatti il differimento al 30 novembre 2023 della scadenza per redigere gli atti di assegnazione, cessione e trasformazione beneficiando delle agevolazioni previste dall’art. 1 commi 100 e seguenti della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023). 

Il calendario originario degli adempimenti era tale per cui, a fronte degli atti da redigere entro il 30 settembre, la prima rata delle imposte sostitutive, pari al 60% del totale, doveva essere versata entro il medesimo termine, e la seconda, pari al rimanente 40%, aveva scadenza al 30 novembre 2023.
Con la proroga questo calendario viene invece ridefinito, accorpando alla data del 30 novembre tutti gli adempimenti, e quindi non solo la redazione degli atti, ma anche il versamento – a questo punto integrale – delle imposte sostitutive.

Non vi saranno invece adempimenti dichiarativi delle operazioni agevolate entro il 30 novembre. Entro questa data, infatti, sono presentate le dichiarazioni riferite al 2022 “solare”, nelle quali non occorre però dare conto degli effetti di queste operazioni.
Al contrario, prassi consolidata vuole che questi effetti siano indicati nei modelli di dichiarazione riferita al periodo d’imposta in cui la singola operazione è stata posta in essere: ad esempio, l’assegnazione o la cessione di un bene effettuata nel 2023 da parte di una società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che continua la propria attività dovranno essere rendicontate nel quadro RQ del modello REDDITI 2024, da presentare entro il 30 novembre 2024.

Nel DL confluirebbe inoltre una proroga prevista da una prima bozza del decreto “Energia”, poi saltata dal testo approvato dal Governo nella riunione del 25 settembre: si confermerebbe così lo slittamento al 15 novembre 2023 dei termini per il versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-attività, il cui regime fiscale è stato ridefinito dalla legge di bilancio 2023.

Il testo della bozza contiene poi la norma che proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità, per alcuni soggetti in possesso di specifici requisiti di reddito ed età, di presentare le domande volte a ottenere, dal Fondo di garanzia per la prima casa, la garanzia massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui prima casa. Anche in questo caso, la misura era già presente nella bozza, circolata nei giorni scorsi, del decreto “Energia”.

Anticipato il termine per l’utilizzo dei tax credit energia I e II trimestre 2023

Verrebbe invece anticipato, dal 31 dicembre al 15 novembre 2023, il termine per l’utilizzo in compensazione in F24 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.

Ancora, la bozza di decreto prevede una rimessione in termini in relazione ai versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, i cui termini sono scaduti nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, per i soggetti che avevano la residenza, la sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Lombardia nel suddetto periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dalla delibera del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2023 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8 settembre 2023).
In particolare, tali versamenti si considerano tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Tra le misure contenute nel decreto dovrebbero figurare anche proroghe in materia sanitaria, di università e di istruzione, di fondo indennizzi risparmiatori e di riorganizzazione del Ministero del Lavoro.

Inoltre, come reso noto ieri in serata dal CNDCEC, che ha espresso apprezzamento sulla proposta, ci sarebbe “la volontà del Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, di proporre”, all’interno del decreto, “una norma che differisce al 2024 l’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfettari destinatari in questi giorni di un massiccio invio di lettere compliance”. 

Per il momento, non è prevista la proroga dello smart working per i lavoratori fragili in scadenza il 30 settembre, ma il Governo sarebbe al lavoro per trovare le risorse a copertura della misura considerata piuttosto onerosa.

Equo compenso: necessario il coordinamento con il Codice degli appalti

È sempre vivo l’interesse attorno all’equo compenso, per la portata innovativa dell’applicazione concreta di princìpi generali, in realtà da sempre presenti nel nostro ordinamento e riconducibili finanche alla Costituzione, con gli artt. 35 e 36, tradotti nelle esigenze di adeguatezza e decorosità del compenso dal codice civile (art. 2233 c.c.), e da ultimo attuati con la legge 49/2023, che oltre a prevedere una disciplina quanto più possibile organica della materia, ne estende l’applicazione, con i relativi obblighi, in maniera inequivoca alla pubblica amministrazione.

In particolare, di recente, è emersa l’esigenza del coordinamento tra le nuove norme in materia di equo compenso ed il Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Il tema riguarda in particolare la necessità di conciliare l’inderogabilità della misura individuata quale compenso equo per il professionista, e gli effetti di tale limite in caso di appalti pubblici che contemplino la prestazione di un professionista, la cui possibilità di presentare offerte al ribasso è condizionata dall’applicazione delle norme recate dalla legge 49/2023. La necessità di una soluzione è evidentemente centrale, per l’importanza di individuarne una che, senza irrigidire eccessivamente il sistema del Codice degli appalti, non si risolva in una violazione delle norme in materia di equo compenso. Questione centrale, importante e delicata, se si pensa che anche l’ANAC, interrogata sul punto e confermato il rilievo della posizione, l’ha rimessa alla competenza della Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio, “al fine di evitare pareri difformi e contenzioso” (ANAC, atto del Presidente del 27 giugno 2023).

L’equo compenso: finalità e contenuto

Con la legge 49/2023, si è inteso dare una risposta organica alla materia dell’equo compenso dei liberi professionisti, individuandolo come quello proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché, come previsto dal primo comma dell’art. 1, conforme ai compensi previsti dai decreti ministeriali che, esercitando il mandato del legislatore, provvedono a dare contenuto concreto ai princìpi affermati dalla legge 49 /2023. Tra questi la nullità delle clausole contrarie ai dettàmi contenuti dall’art. 3 che prevedano un compenso non equo per qualsiasi delle ragioni previste dalla norma. Nullità che non investe l’intero contratto, che rimane valido ed efficace per il resto, operando soltanto a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio (art. 3, c. 4, legge 49/2023, che pone tale regime di favore in deroga al regime generale altrimenti previsto dall’art. 1418 c.c.).

L’equo compenso e la pubblica amministrazione

Come previsto dal terzo comma dell’art. 2 della legge sull’equo compenso per i professionisti, le disposizioni in discorso si applicano anche alle prestazioni da questi rese in favore della pubblica amministrazione e delle società partecipate, con l’unica esclusione, prevista espressamente dalla norma, per le società veicolo di cartolarizzazione ed agli agenti della riscossione. Questi ultimi devono però garantire comunque, all’atto del conferimento dell’incarico professionale, l’adeguatezza del compenso pattuito rispetto all’importanza dell’opera richiesta e prestata.

La nuova formulazione normativa prevede un’applicazione della legge sull’equo compenso da parte della pubblica amministrazione integrale, con obblighi del tutto identici a quelli incombenti sui soggetti privati. Testualmente dal terzo comma dell’art. 2: “le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione…”. Dato testuale che sostituisce il precedente contenuto, ambiguo, del DL 148/2017 conv. in legge 172/2017, che prevedeva più blandamente che la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Corollario dell’applicazione pedissequa delle norme sull’equo compenso alla pubblica amministrazione, è la previsione del divieto di prestazioni d’opera intellettuale gratuite, disposto dal secondo comma dell’art. 8 del Codice appalti, che le tollera esclusivamente “in casi eccezionali e previa adeguata motivazione”. L’eccezionalità deve intendersi in maniera rigorosa e la motivazione richiesta deve essere puntuale e circostanziata, considerando che il divieto è espressione di per sé eccezionale di un principio generale che altrimenti consente la conclusione di contratti a titolo gratuito (art. 8, c. 1, D.Lgs. 36/2023), ed è conseguente all’affermazione, dettata sempre dal secondo comma dell’art. 8, che impone alla pubblica amministrazione di garantire comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.

Il contenuto obbligatorio

La natura promozionale e di tutela sottesa alla previsione dell’equo compenso, ne implica l’obbligatorietà della sua applicazione, pena l’inefficacia dei fini, fatale in assenza del carattere precettivo delle norme che ne regolano il contenuto e la portata. In tal senso, il quinto comma dell’art. 5 legge 49/2023 demanda agli ordini e collegi professionali il compito di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali. La previsione non confligge con l’abrogazione delle tariffe minime ed il loro divieto, considerando che laddove quelle esprimevano un valore fisso, predeterminato per legge e non necessariamente adeguato alla specificità e variabilità in concreto della prestazione professionale resa, i parametri rappresentano invece la formalizzazione di un principio generale di adeguatezza del compenso, che unitamente al connotato della dignità della sua quantificazione, si attaglia, volta per volta, con oggettiva flessibilità determinata dalle previsioni dei decreti che ne attuano l’applicazione concreta, alla quantità e qualità del lavoro svolto, ed al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale resa.

Le conseguenze rispetto alle previsioni del Codice appalti

L’obbligatorietà relativa della disciplina dell’equo compenso (laddove per relativa deve intendersi, correttamente, soltanto la circostanza che il quantum in concreto determinabile per la singola prestazione professionale può anche legittimamente variare, volta per volta, purché la sua individuazione avvenga sempre in applicazione delle previsioni recate dalla legge 49/2023), ha suscitato più di una riflessione in ordine alla esigenza, imprescindibile, di ponderare tale obbligatorietà con la disciplina del Codice degli appalti. Dato atto dell’applicazione pedissequa delle norme sull’equo compenso anche alla pubblica amministrazione, ergo, anche in occasione di appalti, è stato posto il problema del contemperamento tra i limiti imposti dalla legge 49/2023 e la previsione del codice che, ad esempio all’art. 41, c. 15, rimanda all’allegato I.13 al fine di stabilire le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, statuendo che tali corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. Il problema nasce, secondo quanto rilevato anche dall’atto del Presidente dell’ANAC del 27 giugno 2023, investito della questione, dalla considerazione che il rinvio ai parametri è adesso diretto, non essendo più utilizzata la locuzione “criterio o base di riferimento” del vecchio codice dei contratti pubblici, cosicché, data l’obbligatorietà dell’applicazione dei parametri ai fini della individuazione dell’equo compenso “si porrebbe l’ulteriore difficoltà di comprendere quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell’ambito delle procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura” (ANAC, atto del Presidente del 27 giugno 2023). La questione è di sicuro rilievo, tanto da indurre la stessa Autorità a rimetterla alla competente Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio, “al fine di evitare pareri difformi e contenzioso”. Ciò perché l’Autorità ha indicato l’impossibilità di fornire indicazioni sulla percentuale legittima di ribasso, “in quanto sussiste il rischio di individuazione di una nuova soglia minima per i compensi diversa da quella per i compensi fissati dai decreti ministeriali per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, con l’ulteriore possibile effetto di trasformare la gara in una gara a prezzo fisso”.

La ricerca di una soluzione complessa ma necessaria

La soluzione richiesta è senz’altro complessa, per il rilievo degli interessi in gioco: quello dell’efficienza dell’azione della PA, nello specifico perseguito attraverso la disciplina del Codice degli appalti pubblici; quello della garanzia dell’equo compenso per i professionisti, affermazione come più volte ricordato di rango costituzionale. Tuttavia, l’obiettivo della composizione di tensioni apparentemente contrapposte deve necessariamente essere perseguito e raggiunto, proprio in ragione dell’importanza dei diritti coinvolti. In attesa dell’espressione dell’organo a ciò deputato, individuato dall’ANAC nella Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è ragionevole prevedere che la soluzione possa passare attraverso l’art. 108 D.Lgs. 36/2023. Questo, infatti, contiene le regole di adeguata flessibilità per determinare la pubblica amministrazione nella scelta del proprio contraente attraverso i contratti d’appalto, facendo “salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici”. Specificità tra le quali può essere verosimilmente inclusa la disciplina dell’equo compenso, ed alla luce della quale potrà essere individuata una soluzione di necessaria “flessibilità rigorosa”.

Recap sugli aiuti di Stato da indicare nel rigo RS401 di REDDITI 2023

Ai fini della compilazione dei modelli REDDITI 2023, particolare attenzione merita, come ogni anno, il prospetto sugli aiuti di Stato contenuto nei righi RS401 (dati sugli aiuti di Stato) e RS402 (impresa unica).

In estrema sintesi, l’esposizione in dichiarazione dei dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti de minimis, fruibili ai sensi dell’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115, è necessaria ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’art. 52 della L. 24 dicembre 2012 n. 234.
Gli aiuti di Stato da riportare nel rigo RS401 dei modelli REDDITI, infatti, sono solo quelli fiscali per i quali l’Agenzia è tenuta alla registrazione nell’RNA ai sensi dell’art. 10 del DM 115/2017 e che possono trovare esposizione anche in altri righi, ad esempio nel quadro RU (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 17 novembre 2022).
Il prospetto del modello REDDITI 2023 deve essere pertanto compilato dai soggetti che hanno beneficiato nel 2022 di aiuti fiscali automatici o semiautomatici.

Non vanno invece indicati, ad esempio, gli aiuti fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali. Non rilevano neppure le agevolazioni IMU, trattandosi di aiuti non gestiti dall’Agenzia delle Entrate e che non “transitano” nei modelli di dichiarazione dei redditi (FAQ Agenzia delle Entrate 17 novembre 2022).
Le istruzioni al modello REDDITI prevedono inoltre la possibilità di non compilare il prospetto del quadro RS per gli aiuti erogati dall’Agenzia i cui dati per la registrazione nell’RNA sono stati comunicati mediante l’autodichiarazione ex DM 11 dicembre 2021 (es. contributi a fondo perduto COVID), che doveva essere presentata entro lo scorso 31 gennaio 2023.

Tanto premesso, in merito alle misure fiscali agevolative più diffuse, si ricorda che non costituiscono aiuti di Stato, e non devono quindi essere indicati nel prospetto di cui al rigo RS401, il bonus investimenti in beni strumentali ex art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020 e i crediti d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione ex art. art. 1 comma 198 ss. della L. 160/2019.

Deve invece essere indicato il credito formazione 4.0 di cui all’art. 1 comma 46 della L. 205/2017 (codice aiuto 54, secondo la tabella contenuta nelle istruzioni).
Costituiscono aiuti di Stato anche i crediti d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1 comma 98 ss. della L. 208/2015 (codice aiuto 51), nonché il credito ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno disciplinato dagli artt. 244 del DL 34/2020 e 1 comma 185 della L. 178/2020 (codice aiuto 61).

Il rigo RS401 va compilato anche con riferimento al credito d’imposta per le commissioni sui pagamenti elettronici ex art. 22 del DL 124/2023 (codice aiuto 58) e a quello per investimenti pubblicitari ex art. 57-bis del DL 50/2017 (codice aiuto 56), nonché per tutte le altre misure indicate nella tabella codici aiuto contenuta nelle istruzioni.

In merito ai crediti d’imposta introdotti nel 2022 e legati all’aumento dei costi energetici, vanno indicati nel rigo RS401 i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese agricole e della pesca per l’acquisto di carburante per l’esercizio dell’attività, utilizzando gli specifici codici aiuto.

Quanto ai crediti d’imposta a favore delle imprese energivore e non/gasivore e non per l’acquisto di energia e gas, la tabella sui codici aiuti di Stato non prevede alcuno specifico codice. Ciò non risulta tuttavia dirimente ai fini della qualificazione (o meno) di tali misure come aiuti di Stato (potendo eventualmente rientrare nel codice residuale “999”).
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 193/2023, ha rilevato che l’assenza, nella formulazione della norma, di riferimenti espliciti all’applicabilità alla fattispecie agevolativa in esame della disciplina contenuta nel Quadro temporaneo sugli aiuti per la crisi o di altre discipline in materia di aiuti di Stato non costituisce presupposto giuridico per una sua definitiva qualificazione come “misura di carattere generale”, non soggetta, di conseguenza, alla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Posto che l’Agenzia ha ritenuto esclusa dalle sue competenze tale qualificazione, si auspica che vengano fornite indicazioni ufficiali sul punto.

Resta fermo che secondo le istruzioni l’indicazione degli aiuti nel prospetto sarebbe “necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi” (cfr. anche risposta a interrogazione parlamentare 23 giugno 2021 n. 5-06180.

La mancata compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel quadro RS può comunque essere regolarizzata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione di cui all’art. 8 comma 1 del DLgs. 471/97, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97 (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 58/2021 e FAQ Agenzia Entrate 17 novembre 2022).

Per le violazioni sui corrispettivi fino al 30 giugno 2023 definizione a 1/18

Il Consiglio dei Ministri di lunedì prossimo ha all’ordine del giorno un decreto recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, nonché proroga di termini normativi e di versamenti fiscali (c.d. decreto “Energia”). Stando alle bozze circolate, viene prevista all’art. 8 una nuova forma di definizione agevolata che riguarda le violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi.

Il riferimento è alle violazioni di memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi, sistema che negli anni ha via via sostituito lo scontrino fiscale per gli esercenti al minuto e assimilati ex art. 22 del DPR 633/72. La definizione avrebbe effetto per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, con pagamento entro il 15 dicembre 2023. 
Sono definibili le violazioni per mancata o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici ex art. 6 comma 2-bis del DLgs. 471/97 sanzionate nella misura del 90% dell’imposta (vengono ricomprese le violazioni dei commi da 1 a 3 del DLgs. 471/97 relative alla fatturazione che rappresentano ipotesi residuali mentre sembrano escluse quelle in tema di registratori telematici).

Le violazioni vengono definite mediante il pagamento integrale dell’imposta; le sanzioni verranno corrisposte nella misura di 1/18 del 90% (in sostanza al 5%) di ogni violazione. Nel complesso la sanzione non potrà essere inferiore a 2.000 euro.
Non opera il minimo di 500 euro per operazione ex art. 6 comma 4 del DLgs. 471/97: se non è stata memorizzata/trasmessa un’operazione di 1.000 euro con aliquota 22% la sanzione del 90% dell’IVA è di 198 euro dovendosi pagare una sanzione di 11 euro, 198/18 (non si considera il minimo di 500 euro, fermo restando che nel complesso bisogna pagare almeno 2.000 euro).

La definizione si perfeziona se entro il 15 dicembre 2023 sono effettuati tutti gli adempimenti:
– pagamento delle sanzioni ex art. 6 comma 2-bis del DLgs. 471/97 ridotte a 1/18 del minimo;
– versamento delle imposte, interessi e sanzioni (senza compensazione in F24), nonché presentazione delle dichiarazioni integrative nel caso si configuri la dichiarazione infedele e l’omesso versamento IVA.

Tale ipotesi si determina per le violazioni commesse nel 2022 confluite nel modello IVA 2023 e non anche per le violazioni commesse nel 2023, per le quali non può ancora esserci la dichiarazione (lo stesso sembra valere per le violazioni in tema di imposte sui redditi relative al 2022, visto che il modello REDDITI 2023 può essere presentato sino a fine novembre).

La violazione sui corrispettivi può determinare una dichiarazione infedele ai fini IVA ex art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97 con sanzione dal 90% al 180%, cui si aggiunge quella da omesso versamento dell’IVA periodica ex art. 13 del DLgs. 471/97 con sanzione del 30% o del 15%. L’art. 8 comma 4 lett. b) secondo periodo prevede che queste ultime sanzioni “sono ridotte alla metà della misura applicabile ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, tenuto conto del momento in cui avviene la regolarizzazione”. L’infedele modello IVA 2023, ravvedibile a 1/8 ex lettera b) del menzionato art. 13 entro il 30 aprile 2024 sembra così beneficiare di una riduzione a 1/16. 
Lo stesso dicasi per l’omesso versamento, riducibile però a 1/9 (1/18), 1/8 (1/16) o 1/7 (1/14) a seconda della liquidazione IVA interessata.

A fronte di violazioni per 10.000 euro avremo la sanzione da dichiarazione infedele di 9.000 euro che verrebbe definita col versamento di 562,50 euro. La definizione esclude i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA 2023. Essa riguarda le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 anche se constatate tramite PVC entro il 30 settembre 2023, purché non ci sia l’atto di contestazione ex art. 16 del DLgs. 472/97.
Le violazioni definite non si computano ai fini della sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali ex art. 12 comma 2 del DLgs. 471/97.

È inoltre prevista la proroga dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano (per usi civili e industriali) contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.
Nel caso in cui le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota del 5% si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e quelli ricalcolati sulla base dei consumi effettivi del periodo. L’agevolazione è estesa alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica con gas metano, in esecuzione di un contratto di “servizio energia”.

Un’altra novità desumibile dalla lettura della bozza riguarda il Fondo di garanzia per la prima casa.
L’art. 3 proroga al 31 dicembre 2023 (in luogo del 30 settembre 2023) il termine per le domande volte ad ottenere dal Fondo la garanzia massima dell’80%, sulla quota capitale dei mutui concessi alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età.