Dati dei figli a carico nella CU anche se non beneficiano delle detrazioni

Con la risoluzione n. 55 pubblicata ieri, 3 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la necessità per i sostituti d’imposta di compilare la sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della futura Certificazione Unica 2024 anche se per i soggetti indicati non sono riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR.

In relazione ai figli a carico, infatti, l’art. 1 del DLgs. 230/2021 ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale, ossia una prestazione economica erogata mensilmente dall’INPS ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica.
Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del suddetto decreto legislativo, che ha modificato l’art. 12 del TUIR, a decorrere dalla medesima data:
– la detrazione IRPEF per figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni;
– cessano di avere efficacia le maggiorazioni della detrazione IRPEF previste per i figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e per le famiglie numerose.

Per il periodo d’imposta 2023, pertanto, per ciascun figlio a carico, di età inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall’erogazione dell’assegno unico, fatto salvo quanto previsto dal DLgs. 230/2021.

L’art. 19 comma 6 lett. b) del DL 4/2022, mediante l’inserimento del comma 4-ter nell’art. 12 del TUIR, ha poi stabilito che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell’art. 12 del TUIR, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.

Per effetto di tale disposizione, la sostituzione delle detrazioni d’imposta per figli a carico con il nuovo assegno unico non produce effetti in relazione alle altre disposizioni che fanno riferimento:
– agli oneri deducibili o detraibili sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (artt. 10 comma 2 e 15 comma 2 del TUIR);
– all’esclusione dal reddito di lavoro dipendente di somme corrisposte, di cessioni di beni o prestazioni di servizi in relazione ai familiari del lavoratore, anche nell’ambito del c.d. “welfare aziendale” (art. 51 del TUIR).

Per i motivi descritti, risulta quindi necessario indicare nella CU 2024 i dati relativi a tutti i familiari che nel 2023 (periodo d’imposta di riferimento) sono fiscalmente a carico, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico e indipendentemente dal fatto che gli oneri deducibili/detraibili siano stati riconosciuti dal sostituto nella CU.

Peraltro, anche nelle istruzioni di compilazione dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 è stabilito che nel prospetto “Familiari a carico” devono essere indicati tutti i figli fiscalmente a carico, anche se non hanno più diritto alle detrazioni di cui all’art. 12 del TUIR, al fine di riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico.

Tali informazioni, come specificato nella ris. 55/2023, sono necessarie anche per la determinazione delle addizionali regionali all’IRPEF con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale.

L’importanza dei dati dei figli fiscalmente a carico rileva altresì in relazione alle misure di welfare aziendale introdotte dall’art. 40 comma 1 del DL 48/2023.
Limitatamente al 2023 infatti, in deroga a quanto disposto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro:
– del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 12 comma 2 del TUIR;
– nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

Ai sensi del comma 3 del suddetto art. 40 del DL 48/2023, il limite di 3.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, comunicando i codici fiscali dei figli al sostituto, il quale provvederà a riportare tali dati nel prospetto dei familiari a carico, anche se per detti familiari non si è usufruito delle detrazioni.

Si sottolinea, infine, che un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell’assegno unico, consente all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi.

Quanto indicato vale anche per le CU relative al 2023 rilasciate in corso d’anno a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, da redigere con il “vecchio” modello di CU 2023.