La fattura elettronica chiede più dettagli sul reverse charge (da Il Sole 24 Ore)

Il 1° ottobre debuttano le nuove indicazioni relative alla natura dell’operazione e al tipo documento, che diventeranno obbligatorie dal 2021. Tra i cambiamenti anche il maggior livello di dettaglio delle operazioni con inversione contabile: cessioni di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro (N6.2), subappalti nel settore edile (N6.3), cessioni di fabbricati (N6.4), di telefoni cellulari (N6.5), di prodotti elettronici (N6.6), prestazioni nel comparto edile e settori connessi (N6.7), operazioni nel settore energetico (N6.8) e una categoria residuale (N6.9).

Dal 1° ottobre sarà possibile inviare le fatture elettroniche con le nuove codifiche relative alla natura dell’operazione e al tipo documento, mentre dal 2021 queste diventeranno obbligatorie. Le imprese hanno quindi tutto il tempo per implementare le procedure interne, anche se mancano alcuni chiarimenti.

Con le specifiche tecniche approvate dal provvedimento delle Entrate 99922 del 28 febbraio 2020 (versione 1.6) sono state introdotte nel tracciato delle fatture elettroniche ulteriori codifiche per «TipoDocumento» e «Natura» dell’operazione per renderle più puntuali e aderenti alle fattispecie previste dalla normativa fiscale e consentire la predisposizione della bozza della futura dichiarazione Iva precompilata. Con il provvedimento delle Entrate 166579 del 20 aprile, le specifiche sono state aggiornate (versione 1.6.1), posticipandone l’adozione, ed è stata decretata la fine della validità di alcuni codici oltre che modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli.

Le nuove codifiche sono pertanto utilizzabili per le fatture inviate dal prossimo 1° ottobre e diventano obbligatorie dal 1° gennaio 2021. Quelle vecchie (versione 1.5) possono comunque essere mantenute fino a tutto il 2020.

In particolare, sono stati soppressi i codici N2 (operazioni non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) per lasciar spazio a tre serie di sottocodifiche.

Le operazioni non soggette vanno distinte tra extraterritoriali (N2.1) e una categoria residuale (N2.2). Le non imponibili tra: esportazioni (N3.1), cessioni intraUe (N3.2), verso San Marino (N3.3), operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4), con lettera d’intento (N3.5) e altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).

Non è previsto però un codice specifico per i servizi internazionali (articolo 9 del decreto Iva) rilevanti per conseguire lo status di esportatore abituale e alimentare il plafond, i quali sembrerebbero non rientrare in alcuna categoria. Fino a differenti istruzioni o ulteriori modifiche sembrerebbe possibile utilizzare il codice N3.4, volendolo considerare come residuale.

Sarebbe poi opportuno che le Entrate chiarissero se per le operazioni relative ai beni detassati a fronte dell’emergenza sanitaria vada indicato il codice N2.2 o l’N4 (relativo alle esenti).

Le operazioni in reverse charge sono invece suddivise tra: cessioni di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro (N6.2), subappalti nel settore edile (N6.3), cessioni di fabbricati (N6.4), di telefoni cellulari (N6.5), di prodotti elettronici (N6.6), prestazioni nel comparto edile e settori connessi (N6.7), operazioni nel settore energetico (N6.8) e una categoria residuale (N6.9).

Ma non è finita qui. Nel predisporre le fatture bisognerà tenere conto anche delle nuove codifiche «TipoDocumento». Con i codici da TD16 a TD23 (il TD20, relativo alle autofatture da regolarizzazione, era già presente), sarà possibile gestire le differenti situazioni che comportano l’emissione di autofattura o l’integrazione, con specifiche ad hoc anche per i depositi Iva. Diventa così effettivamente praticabile una gestione completamente informatizzata delle operazioni in reverse e l’abbandono della procedura tradizionale (stampa del documento e integrazione manuale dello stesso). I codici da TD24 a TD27 servono invece per gestire situazioni particolari: fatture differite e super-differite, cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni, nonché fatture per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: obbligo di indicazione in fattura

La disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, riguardante gli acquisti effettuati a partire dallo scorso 1° gennaio 2020, prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iperammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura.

Nello specifico, l’art. 1 comma 195 della L. 160/2019 stabilisce che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.

Tale obbligo riguarda l’acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali “ordinari” (beni ex super ammortizzabili, ai quali è associato il credito d’imposta del 6%), sia quelli materiali e immateriali “4.0” (beni ex iper ammortizzabili, ai quali è associato un credito d’imposta rispettivamente del 40% o del 15%).

Pertanto, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa. (Ad esempio “spesa agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. da 184 a 194 della L. 160/2019”).