ASSEGNO UNICO UNIVERSALE – IMPORTO PER I DISABILI

Sintesi: il cd. “Decreto semplificazioni”, al fine di garantire un maggior sostegno ai nuclei familiari con disabili ha aumentato gli importi di assegno unico e universale loro spettanti. In particolare:
– i figli maggiorenni disabili vengono equiparati ai figli minorenni disabili (stesso assegno base e stessa
maggiorazione per gli under 21) limitatamente all’anno 2022
– la maggiorazione prevista per i nuclei con figlio disabile ed Isee fino a € 25.000 viene aumentata a €120.

Il “Decreto Semplificazioni” ha previsto le seguenti agevolazioni per i nuclei con figli disabili

FIGLI DISABILI – INCREMENTO INDIPENDENTEMENTE DALL’ETÀ PER IL 2022
• relativamente all’importo spettante per l’annualità 2022 (cioè dal 1/03/2022 al 28/02/2023) ➡ i figli maggiorenni disabili (senza limiti di età) sono equiparati ai figli minorenni
• relativamente all’importo spettante a titolo di maggiorazione per disabilità ➡ i figli maggiorenni disabili fino al compimento di 21 anni di età sono equiparati ai figli minorenni disabili.
L’Inps, nel Messaggio n. 3518/2022, ha evidenziato che a seguito di tali novità per i figli disabili:
✓ con età fino a 18 anni: nulla cambia
✓ nella fascia di età 18-20 anni:
– inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di €. 85 (con ISEE fino a €. 15.000)
+ €. 80 (a prescindere dall’ISEE) quale maggiorazione per disabilità
– ora gli importi di assegno e maggiorazione per disabilità sono equiparati a quelli dei minorenni
✓ di età pari o superiore a 21 anni:
– inizialmente l’assegno è stato previsto nella misura massima di €. 85 (con ISEE fino a €. 15.000)
– ora l’importo dell’assegno è equiparato a quello dei minorenni.

In applicazione dei nuovi importi introdotti per l’annualità 2022 (dal 1/03/2022 al 28/02/2023), i figli disabili beneficeranno di un assegno pari a un massimo di €. 175 euro (con ISEE fino a €. 15.000) a cui va aggiunta (anche per i figli under 21) la maggiorazione (fino a €. 105 mensili, in caso di non
autosufficienza del figlio)

MAGGIORAZIONE “TRANSITORIA” PER I FIGLI DISABILI
In base a tale modifica:
✓ la maggiorazione provvisoria (per le prime tre annualità) per i nuclei familiari con ISEE non superiore
a €. 25.000
✓ viene aumentata di €. 120 al mese per periodo 1/03/2022 – 28/02/2023, ai nuclei familiari con almeno
un figlio a carico con disabilità.

ADEGUAMENTO DELLE RATE A PARTIRE DAL 1/03/2022
I nuovi importi hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022 incluse le mensilità
di gennaio e febbraio 2023.

A partire dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi, suddivisi per fascia di età, previsti originariamente dai commi 5 e 6 dell’art. 4 del D.Lgs. 230/2021.




Bonus IMU turismo: pronto i software

Sul sito dell’Agenzia delle entrate, sono disponibili i software di compilazione e di controllo per l’invio delle istanze per il “bonus IMU turismo“.
L’agevolazione introdotta dal decreto Ucraina (articolo 22 del Dl n. 21/2022) prevede un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata Imu 2021 per gli immobili accatastati D/2.

Per beneficiare del credito d’imposta gli operatori devono inviare all’Agenzia l’autodichiarazione che attesti l’esistenza dei presupposti stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

La finestra temporale per l’invio delle autodichiarazioni è aperta da mercoledì 28 settembre, e termina il 28 febbraio 2023.

Il bonus IMU è utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione.


Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (Dlgs. n. 159/2011).
In caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata un’ulteriore ricevuta con la quale è richiesta l’integrazione di tali dati. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
L’integrazione deve essere effettuata mediante l’invio di una nuova Autodichiarazione entro il termine stabilito dal provvedimento per la trasmissione dell’Autodichiarazione stessa oppure, se successivo, entro il termine di sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
• nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’Autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
• l’Agenzia delle Entrate, con successiva risoluzione, istituirà il relativo codice tributo e le istruzioni per la
compilazione del modello F24.

Trattamento fiscale degli utilizzi e dei rilasci di fondi per rischi e oneri iscritti in sede di acquisto di un ramo d’azienda

Con la risposta a interpello n. 305 del 26/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale degli utilizzi e dei rilasci di fondi per rischi e oneri iscritti in sede di acquisto di un ramo d’azienda che nel tempo hanno assunto una composizione mista di fondi tassati e dedotti.
Ai fini delle imposte dirette il trasferimento d’azienda (o di un ramo), attraverso la sua cessione a titolo oneroso, determina ordinariamente una “cesura” tra la posizione del dante causa (alienante) e quella dell’avente causa (acquirente).
A fronte della cessione, infatti, il cedente rileverà un’eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dal trasferimento degli asset facenti parte dell’azienda ceduta e l’acquirente provvederà a iscrivere i singoli asset acquisiti attraverso una propria autonoma valutazione, indipendentemente da quella effettuata dall’avente causa.
L’acquirente contabilizzerà il fair value delle attività e delle passività “identificabili” acquisite e/o assunte alla data di acquisizione e rileverà in bilancio l’eventuale differenza tra il costo dell’aggregazione e tale fair value.
Sotto il profilo fiscale, la cessione di un’azienda (o di un ramo di essa) è, per il cedente, un atto di realizzo dei beni che la compongono, che simmetricamente comporta il diritto dell’acquirente a iscrivere l’azienda acquisita al prezzo di cessione pagato, allocandolo, fermo il rispetto del criterio di ragionevolezza, fra gli asset (attivi e passivi) trasferiti e/o acquisiti ricompresi nell’azienda medesima.
Tale ricostruzione, rilevante anche per gli IAS adopter in deroga al principio della derivazione rafforzata ex art. 83 TUIR, prescinde dalla condotta posta in essere dal cedente (che provvederà a determinare l’eventuale plus/minusvalenza fiscale da cessione secondo le regole a lui applicabili).
Sotto il profilo fiscale, dunque, con la cessione d’azienda non si assiste ad alcuna forma di subentro o di successione da parte dell’acquirente nei valori e nelle posizioni fiscali del cedente, data la natura realizzativa dell’operazione.
Ciò comporta, quindi, che con l’acquisto dell’azienda, il soggetto acquirente potrà iscrivere – sussistendone i relativi presupposti e sempre nel rispetto delle regole contabili – a titolo originario i fondi in esame con piena rilevanza fiscale.
Il successivo utilizzo di tali fondi (frutto di una autonoma valutazione dell’acquirente in sede di acquisto dell’azienda, iscritti direttamente nello stato patrimoniale) seguirà le proprie regole contabili con il conseguente riconoscimento fiscale.
Anche per quanto riguarda l’IRAP, il fondo iscritto in sede di acquisizione del ramo d’azienda e il suo utilizzo assumeranno piena valenza ai fini della determinazione della sua base imponibile.

Esenzione delle sopravvenienze attive da esdebitamento – chiarimenti

Con le risposte a interpello n. 302 e n. 303 del 26/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di esenzione delle sopravvenienze attive da esdebitamento.
L’art. 88, comma 4-ter), TUIR dispone, tra l’altro, che, nel caso di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267/1942, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84, senza considerare il limite dell’80%, la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’aiuto alla crescita economica e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati.
In proposito, si osserva che la disposizione richiede la presenza di un piano di risanamento attestato ma non prevede limitazioni di applicazione dal punto di vista soggettivo.
Inoltre, l’art. 88, comma 4-ter TUIR introduce un regime di detassazione delle sopravvenienze derivanti dallo stralcio dei debiti in esecuzione di procedure di composizione della crisi d’impresa.
L’art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare individua, in particolare, come non soggetti all’azione revocatoria in caso di successivo fallimento, gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, in quanto attuati nell’ambito di un piano attestato con funzione di riordino degli squilibri finanziari dell’impresa e di prevenzione dello stato di insolvenza. Sul piano fiscale, il legislatore è
intervenuto prevedendo l’irrilevanza fiscale delle sopravvenienze generate dallo stralcio dei debiti, nell’ambito delle procedure di risanamento espressamente indicate, allo scopo di non aggravare lo stato di crisi e di consentire più agevolmente il ritorno in bonis dell’imprenditore.
Il beneficio fiscale è, tuttavia, limitato alla quota di sopravvenienza attiva che residua dopo aver scomputato le perdite di periodo e pregresse, senza considerare, per queste ultime, il limite dell’ottanta per cento, la deduzione ACE e la (eventuale) eccedenza riportabile, nonché gli interessi passivi e oneri assimilati.
Relativamente agli effetti fiscali della prima iscrizione dei crediti, in virtù del principio di derivazione rafforzata previsto dall’art. 83 TUIR, l’Agenzia precisa che:
-il differenziale (negativo) emerso non deve sottostare ai limiti di deducibilità imposti dall’art. 106 TUIR;
-eventuali componenti positivi o negativi di prima iscrizione partecipano integralmente alla determinazione del risultato di periodo.

Ai fini fiscali, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, l’art. 83, comma 1, secondo periodo, TUIR dispone che valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.

Detrazione anti – barriere architettoniche: primi chiarimenti Agenzia

Con tre risposte a interpelli del 23/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla detrazione 75% IRPEF/IRES ex art. 119-ter del DL 34/2020 per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
La richiamata disposizione prevede una detrazione per le spese:
– Direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (che rispettano i requisiti previsti dal DM 236 del 14/06/1989);
– Documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.


Tale detrazione – come chiarito nella risposta a interpello 291 del 23/05/2022 – si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo e si aggiunge alla detrazione IRPEF del 50% prevista dall’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR, che deve essere ripartita in dieci quote annuali.


Ne deriva che:
– Per le spese sostenute al di fuori dell’esercizio di impresa (principio di cassa)

– E’ possibile:
<Beneficiare della detrazione IRPEF del 50% di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR con riguardo alle spese sostenute nel 2021

<E della detrazione IRPEF del 75% per le spese sostenute nel 2022 anche se riguardano il medesimo intervento e indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.


Viene inoltre chiarito – risposta a interpello 293 del 23/05/2022 – che, rispetto al superbonus110%, la fruizione dell’agevolazione non è subordinata all’esecuzione di altri interventi.


Nel caso di un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche avviato nel 2021, pertanto, per le spese sostenute nel 2022, un soggetto che non è titolare di reddito d’impresa può:
Continuare a beneficiare del superbonus del 110% nel limite di spesa pari a 96.000 euro, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento;
Fruire della detrazione del 75% di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (nel caso di un edificio unifamiliare, entro il limite di 50.000 euro).


Ove nel 2022 vengano realizzati nuovi interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, indipendenti rispetto a quelli “trainati” nel superbonus 110% avviati nel 2021, invece, un soggetto che non è titolare di reddito d’impresa può beneficiare alternativamente:
-Del bonus barriere del 75%, entro i previsti limiti di spesa;
-Del superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, nel limite di spesa previsto di 96.000 euro, a condizione che tali interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti”.


LIMITE DI SPESA
L’agevolazione spetta nella misura del 75% su un tetto massimo di spese documentate sostenute per gli interventi agevolati pari a:
-50.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
-40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
-30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da più di 8 unità immobiliari.

Al pari di quanto previsto per il Superbonus110%. si chiarisce che:
-Quando gli interventi hanno per oggetto parti comuni di edifici
-La determinazione dei tetti massimi di spesa segue una logica per scaglioni.

No a imposta sostitutiva 10% al premio definito dal regolamento aziendale

Con la risposta a interpello 265 del 17/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato, di cui all’art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015, se i criteri e le modalità di attribuzione dei premi sono definiti mediante un regolamento aziendale e non da un accordo collettivo aziendale o territoriale.
NORMATIVA
L’imposta sostitutiva del 10% dell’IRPEF e delle addizionali può essere applicata ai premi di risultato la cui corresponsione sia legata da contratti collettivi di secondo livello (ex art. 51 del DLgs. 81/2015) ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Ai fini dell’applicazione della disciplina fiscale agevolativa è necessario il rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla
normativa e che, tra l’altro:
– Il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio;
– Il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto;
– I criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
IL CASO
S’intende sottoscrivere un accordo integrativo aziendale con le rappresentanze sindacali che regolamenti l’erogazione del premio di risultato ai propri dipendenti (operai, impiegati e quadri).
Nello specifico, l’accordo subordinerebbe l’erogazione del premio (quantificato in base alla politica retributiva del gruppo) al raggiungimento del risultato incrementale del margine operativo lordo (EBITDA) del gruppo. La società si propone quindi di verificare annualmente il raggiungimento degli obiettivi di gruppo e di applicare la disciplina fiscale di favore in caso di raggiungimento del proprio ed effettivo incremento di produttività.
CHIARIMENTO AGENZIA
Considerato che i criteri e le modalità di attribuzione dei premi di produttività a livello di gruppo siano definiti mediante un regolamento aziendale, strumento diverso dal contratto collettivo di secondo livello previsto dalla normativa, non è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato, di cui all’art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015.

Dimezzamento aliquota IRES: definito il perimetro applicativo

Con la CM 15/E del 17/05/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle disposizioni dell’art. 6 del DPR 601/1973, riguardanti la riduzione del 50% dell’l’aliquota Ires per determinati soggetti che svolgono attività di rilevante utilità sociale.
Tale disposizione è ancora vigente (fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni) e si applica nei confronti di:
“Enti ospedalieri”
Fondazioni di origine bancaria (Dlgs n. 153/1999)
Enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per usufruire della riduzione Ires il requisito soggettivo è necessario, ma non sufficiente in quanto l’agevolazione intende premiare l’attività svolta a favore della comunità.
L’appartenenza a una delle categorie previste dalla norma, quindi, va dimostrata non solo sotto il profilo formale, con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto, ma anche dal punto di vista sostanziale.
Con riferimento al profilo oggettivo, l’aliquota ridotta spetta soltanto per i redditi connessi all’attività istituzionale.
A sostegno di tale interpretazione, la Corte di cassazione, in linea con l’indirizzo del Consiglio di Stato, ha affermato che l’agevolazione Ires non spetta solo in ragione della qualità del soggetto che ne chiede il riconoscimento, ma trova giustificazione anche nella natura dell’attività svolta, giacché in tal modo lo Stato, con il minore prelievo fiscale, intende tutelare interessi meritevoli di particolare
attenzione.


Enti ospedalieri
Con la riforma del 1978 è stato riordinato il mondo delle strutture sanitarie e sono stati soppressi gli “enti ospedalieri”, che figurano tra i destinatari dell’agevolazione prevista dall’articolo 6 del Dpr n. 601/1972. Di conseguenza, è sorto il problema di individuare le corrispondenti strutture che li hanno sostituiti per l’erogazione del servizio sanitario pubblico.
In base al costante orientamento della Cassazione, agli “enti ospedalieri” sono subentrati le “aziende ospedaliere” e i “presidi ospedalieri” di natura pubblica.


Detto ciò, l’Agenzia precisa che:
E’ confermata l’esclusione dall’agevolazione per le aziende sanitarie locali già prevista dalla circolare n. 78/2002, secondo cui le Asl, benché di natura pubblica, svolgono attività che oltrepassano quelle di cura e ricovero e, quindi, non corrispondono a quelle degli ex “enti ospedalieri”;
Restano fuori anche le case di cura private riconosciute come “presidi ospedalieri”. La circolare in questo caso rivede quanto affermato in precedenza con la risoluzione n. 179/2009, che aveva ricondotto tali istituti agli “enti ospedalieri” perché svolgevano le stesse attività di ricovero e cura, senza peraltro attribuire rilievo alla loro natura privata.
Sentito il parere tecnico del ministero della Salute, infine, continuano a beneficare dell’aliquota dimezzata, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. L’Agenzia conferma l’applicazione dell’agevolazione in favore della generalità di tali organismi (comprese le società), in quanto riconducibili ai soppressi “enti ospedalieri”, e precisa che l’ambito oggettivo di applicazione è circoscritto alle prestazioni di ricovero e cura in convenzione, e di ricerca scientifica. L’orientamento dell’amministrazione
finanziaria tiene conto sia della “unicità” del ruolo a livello nazionale, nell’ambito del Ssn e della ricerca, che li distingue (anche quando possiedono natura privata) dalle case di cura private riconosciute quali presidi ospedalieri, sia dell’assenza di specifiche pronunce da parte della Cassazione (che finora hanno riguardato solo le case di cura private convenzionate).


Fondazioni bancarie
Per quanto concerne le fondazioni bancarie previste dal decreto legislativo n. 153/1999, sono stati superati i dubbi interpretativi ed è stato chiarito che, ai fini della spettanza del beneficio, le fondazioni hanno l’onere di dimostrare il possesso in concreto dei requisiti richiesti dall’articolo 6 del Dpr n. 601/1973 e di provare la natura non imprenditoriale dell’attività svolta secondo i criteri della giurisprudenza comunitaria e nazionale specificamente illustrati nella circolare.


Enti religiosi
Più articolato il ragionamento per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in possesso dell’equiparazione agli “enti con finalità di beneficenza o di istruzione”, beneficiari dell’agevolazione in base alla lettera c) dell’articolo 6. Con particolare riferimento agli enti ecclesiastici l’Agenzia:
Conferma l’applicazione dell’aliquota ridotta per i redditi provenienti da attività “diverse” da quelle di “religione o di culto”, anche se commerciali (in linea con la risoluzione n. 91/2005 e con l’indirizzo della Cassazione), a condizione che le “attività diverse” siano svolte in maniera non prevalente e siano in rapporto di “strumentalità immediata e diretta” con i fini di “religione o di culto”;
Chiarisce ufficialmente che, a determinate condizioni, sono agevolabili anche i redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare (locazione e/o vendita di immobili) pervenuto da lasciti testamentari o donazioni.
L’Agenzia delinea i motivi per cui tale interpretazione è coerente con la ratio legis. L’attività istituzionale degli enti interessati (di religione o culto”) è per sua natura caratterizzata dalla “gratuità” e di conseguenza non genera ricavi agevolabili ai fini Ires. La stessa attività, tuttavia, è resa possibile grazie a mezzi economici che, di fatto, assumono valenza “sostitutiva” dei redditi non realizzabili in virtù degli scopi istitutivi dell’ente. Assumono, dunque, rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e, quindi, del taglio
Ires in commento, le fonti di finanziamento connesse al mero godimento di patrimoni immobiliari ricevuti per effetto di lasciti testamentari o donazioni in vita. In tal caso, per accedere all’aliquota ridotta occorre che:
Si configuri in concreto un mero godimento del patrimonio immobiliare e non lo svolgimento di un’attività commerciale, secondo i termini e le condizioni descritti nella circolare
I proventi provenienti dalle locazioni o dalle vendite siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.

Imposta di soggiorno: pronto il modello di dichiarazione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto 29 aprile 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante l’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
Con il DM 29/04/2022 (pubblicato sul sito delle FInanze e in attesa di pubblicazione in GU), è stato approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche di trasmissione.
La dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l’anno d’imposta 2021, vale a dire entro il 30 giugno 2022.
Il modello dovrà essere utilizzato:
dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno ex art. 4 del DLgs. 23/2011 e al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale introdotto dall’art. 14 comma 16 lettera e) del DL 78/2010;
dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017.
La dichiarazione deve essere presentata, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 4 del DLgs. 23/2011 e del comma 5-ter dell’art. 4 del DL 50/2017 cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Il DM 29 aprile 2022 prevede che la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 debba essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l’anno d’imposta 2021, quindi entrambe entro il 30 giugno 2022.
Il modello comprende un riquadro denominato “Versamenti”. Nel campo “Estremi del/dei versamento/i” possono essere inseriti i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune nell’arco di tutti i trimestri e relativi alle strutture oggetto della dichiarazione ma, sottolineano le istruzioni, esso non deve essere obbligatoriamente compilato.
Il campo “Importo annuale (cumulativo) versato al comune” deve essere invece sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata avvisando l’utente.
L’importo deve essere cumulativo relativamente all’intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture presenti nella dichiarazione. Nel caso in cui il dichiarante compili una dichiarazione multipla, il riquadro versamenti sarà compilato solo nell’ultimo invio e i dati dovranno essere complessivamente riferiti anche a quelli relativi agli invii precedentemente effettuati.

BONUS TESSILE – ON LINE MODELLO ED ISTRUZIONI

Bonus tessile 2021, on line modello e istruzioni aggiornati
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello e le istruzioni della comunicazione da presentare al fine di fruire del bonus tessile, moda e accessori relativo al 2021 (ex art. 48-bis del DL 34/2020).


Motivi dell’aggiornamento
Il modello approvato con il provvedimento dell’11 ottobre 2021 contiene la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il rispetto dei requisiti previsti dal Temporary Framework e il rispetto delle condizioni previste per gli aiuti diversi dal bonus tessile per i quali il richiedente ha intenzione di fruire dei massimali di cui alla sezione 3.1 del TF. Lo stesso modello contiene il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili e il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali delle altre imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.
Con tale modello, che andava trasmesso dal 29 ottobre al 22 novembre 2021, per la fruizione dei bonus maturati per il periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020, poteva essere resa, in via anticipata, l’autodichiarazione “generale” (articolo 3 del decreto ministeriale dell’11 dicembre 2021) approvata con provvedimento direttoriale del 27 aprile scorso. In assenza di successivi aiuti, infatti, il beneficiario non era tenuto a presentare l’autodichiarazione generale.
Per quanto riguarda la nuova finestra temporale (dal 10 maggio al 10 giugno 2022) per richiedere il credito maturato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, considerato che una volta approvata l’autodichiarazione generale quella inserita nella comunicazione del bonus tessile non ha più un effetto “sostitutivo”, risulta necessario apportare al modello e alle relative specifiche tecniche le seguenti modifiche, al fine di semplificare l’adempimento per i contribuenti:
Sostituzione dell’autodichiarazione generale con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del TF. cio in quanto l’adempimento previsto dall’articolo 3 del citato decreto ministeriale dovrà essere assolto utilizzando esclusivamente l’apposito modello approvato con il suddetto provvedimento del 27 aprile.
Introduzione di appositi campi per l’indicazione dell’importo che il contribuente intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’articolo 1, comma 13, del Dl n. 41/2021 (“regime ombrello”) in misura eccedente i massimali pro tempore previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Tf.
Adeguamento nella dichiarazione sostitutiva del massimale applicabile di cui alla Sezione 3.1 a seguito della sesta modifica del Tf e della decisione della Commissione UE C(2022) 171 finale dell’11 gennaio 2022 che ha autorizzato l’applicazione del nuovo massimale (pari a 2.300.000 euro) al bonus tessile.
Introduzione nelle specifiche tecniche di ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l’agevolazione, a seguito dell’estensione della platea dei beneficiari (articolo 3, comma 3, del Dl n. 4/2022).