BONUS ENERGETICI 3° TRIMESTRE – COMUNICAZIONE DAL FORNITORE ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Sintesi: l’ARERA ha recentemente emanato la delibera che, in attuazione di quanto previsto dal Decreto
“Aiuti-bis”, ha disposto che:
– entro il 30 novembre
– a favore delle imprese non energivore e non gasivore richiedenti
il venditore devono inviare la comunicazione con i dati relativi al calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022.

l legislatore, ha introdotto dei crediti d’imposta alle imprese finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale nel 1°, nel 2°e nel 3° trimestre 2022.

Il funzionamento dei crediti per il III° trimestre può essere così riepilogato.

COMUNICAZIONE DEL FORNITORE DI GAS O ENERGIA

Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 6 DL n. 115/2022, è previsto uno specifico
adempimento in capo al fornitore qualora l’impresa
• non gasivora
• non energivora

beneficiaria del credito d’imposta si sia rifornita o si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel
secondo e terzo trimestre 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre 2019.
In tal caso il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:
• il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
• l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022.
È demandata all’ARERA l’individuazione del contenuto della comunicazione e delle sanzioni per il mancato rilascio della stessa in capo al fornitore.

DELIBERA AERA 474/2022

L’ARERA ha quindi emanato la delibera n. 474/2022 (in continuità con la delibera n. 373/2022) nella
quale viene previsto che:
✓ a seguito di apposita richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti disposti dall’art. 6 del DL “Aiutibis” (cioè “non energivora” o “non gasivora”)
✓ il venditore che riforniva l’impresa sia nel 2° trimestre 2019 che nel 2° e 3° trimestre 2022
✓ è tenuto a inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, cioè entro il 30 novembre 2022, una comunicazione riportante:
– il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica (per la verifica della condizione
relativa alle imprese non energetiche)
– nonché l’ammontare del credito di imposta spettante per il 3° trimestre del 2022, riferito sia
alle imprese “non energivore” che “non gasivore”.

Comunicazione via Pec: le comunicazioni tra venditori e imprese devono avvenire per il tramite
– di posta elettronica certificata
– con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore (es: racc. A/R).

SANZIONI
Qualora ne ricorrano i presupposti, le inottemperanze all’obbligo di comunicazione di cui ai punti
precedenti determinano l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 2, co. 20, lett. c), L. 481/95,
con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato realizzato dal venditore
nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell’ultimo
fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione.

SUPER-SISMABONUS ACQUISTI AL 110% PER ACQUISTI ENTRO IL 31 DICEMBRE

Sintesi: il cd. “sismabonus acquisti” potrà essere fruito con la detrazione del 110% per gli atti di compravendita stipulati entro il 31/12/2022 nel caso in cui al 30/06/2022 siano state rispettate delle particolari condizioni.
Trascorso tale temine, o nel caso in cui al 30/06/2022 non siano state rispettate le particolari condizioni, il bonus spetterà nella “versione ordinaria” del 75/85%.

L’art. 16, co. 1-septies, DL n. 63/2013, disciplina la detrazione del 75-85% spettante ai soggetti che:
– nei 30 mesi successivi alla fine lavori
– acquistano unità immobiliari facenti parte di edifici siti in zona sismica 1, 2 e 3 interamente demoliti e
ricostruiti allo scopo di ridurne il rischio sismico di almeno 1 classe (cd. “sismabonus acquisti”).

Tale detrazione può essere fruita nella forma del “superbonus” (al 110%) dai soli “privati” in presenza
di determinate condizioni.

SISMABONUS ACQUISTI “ORDINARIO” – DETRAZIONE DEL 75%/85%
AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti coinvolti nell’operazione sono:
l’impresa immobiliare che possiede l’immobile ed esegue i lavori (direttamente o con appalto a terzi)
gli acquirenti delle unità immobiliari ricostruite, che beneficiano della detrazione.

IMPRESA IMMOBILIARE
Per fruire della detrazione in esame i lavori di miglioramento sismico devono essere eseguiti da imprese
“di costruzione o ristrutturazione immobiliare”.

Si ricorda che la detrazione del 75%/85% spettante all’acquirente di “case antisismiche”
▪ è incompatibile col sismabonus fruito dall’impresa immobiliare (la quale deve rinunciarvi)
▪ è compatibile con eventuali spese da “ecobonus” sostenute da quest’ultima nell’ambito della ricostruzione (limitatamente a quanto speso per i volumi “ricostruiti”, essendo esclusa per quelli riferiti all’ampliamento).

ACQUIRENTI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI RICOSTRUITE
Stante i richiami alla disciplina “generale”, sono interessati al sisma bonus acquisti:
– sia i soggetti Irpef “privati”
– che i titolari di reddito d’impresa.

UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI

Le unità immobiliari devono essere ubicate nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, secondo le previsioni dell’Ordinanza O.P.C.M. 28/04/2006, n. 3519.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Per fruire della detrazione di cui al comma 1-septies dell’art. 16, D.L. n. 63/2013, le imprese di costruzione
o ristrutturazione immobiliare devono aver eseguito, su interi edifici, interventi:
▪ di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica,
▪ a seguito dei quali si è ottenuta una riduzione del rischio sismico di una o due/più classi con procedure di autorizzazione avviate dopo il 1/01/2017 e si proceda, entro i 30 mesi dalla comunicazione di “fine lavori”, all’acquisto dell’unità immobiliare sita nell’edificio oggetto degli interventi.

ASSEVERAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO DELL’EDIFICIO

A) Asseverazione (“preventiva”):
al co. 2: il progettista dell’intervento strutturale assevera (secondo il mod. B allegato al DM 58)
✓ la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento
✓ e quella conseguibile dopo l’intervento progettato
al co. 3: il termine (pena decadenza) entro cui produrla (per tutti, v. Interpelli n. 127/2021 e n.244/2020):
✓ fino al 15/01/2020: va presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione dei lavori all’ufficio
tecnico comunale (tramite SUAP)
dal 16/01/2020 (modifica del citato DM 24/2020): prima dell’inizio dei lavori
B) Attestazioni (“a posteriori”) (anch’essa depositata al SUAP e “consegnata in copia al committente per
l’ottenimento dei benefici fiscali”): va attestata la conformità degli interventi eseguiti al progetto:
Il Direttore Lavori: per quanto attiene la materiale esecuzione delle opere (Mod. B-1 All. al DM 58)
il Collaudatore Statico: per quanto attiene l’esito finale (Mod. B-2 all. DM 58/2017); si ricorda che, in
presenza di opere per le quali è richiesta una “agibilità”, ricorre sempre l’obbligo del collaudo.
TERMINI PER L’ACCESSO ALLA DETRAZIONE

Secondo costante orientamento dell’Agenzia:
entro il termine di vigenza dell’agevolazione (v. Interpello 103/2021):
➜ occorre siano posti in essere i seguenti adempimenti:
a) sia stipulato l’atto di acquisto
b) gli immobili abbiano ottenuto l’abitabilità/agibilità da parte del Comune

BENEFICIO

Il beneficio per gli acquirenti è differenziato come segue:
▪ detrazione del 75%: in caso di passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore dell’edificio
▪ detrazione del 85%: in caso di passaggio a 2 o più classi di rischio sismico inferiori dell’edificio.
del prezzo della singola unità immobiliare nel limite di spesa di € 96.000.

SUPER-SISMABONUS ACQUISTI AL 110%

Il co. 4 dell’art. 119, DL n. 34/2020 ha previsto che per le spese sostenute dal 1/07/2020 fino al 30/06/2022:
▪ da parte di soggetti privati (sono esclusi i titolari di reddito d’impresa)
▪ di unità immobiliari a destinazione abitativa (sono esclusi gli immobili destinati ad attività produttive –
Interpello n. 556/2021)
▪ il “sismabonus acquisti” è potenziato al 110% (sempre nel limite di spesa di €. 96.000; dunque la
detrazione massima sarà pari a €. 105.600)
ed è fruibile in detrazione in dichiarazione dei redditi (in 5 rate: per le spese sostenute nel 2021 ed in 4
rate: per le spese del 2022) o mediante lo sconto in fattura o con la cessione del credito.

PROROGA AL 31/12/2022

Il termine finale per fruire del sismabonus acquisti nella versione maggiorata al 110% rispetto al quella ordinaria del 75%-85% è stato, però, prorogato al 31.12.2022.
La legge 79/2022 di conversione del DL n. 36/2022 (inserendo il co. 4-bis all’art. 119, DL n. 34/2020) ha,
infatti, disposto che, per gli acquirenti delle unità immobiliari antisismiche, facenti parte di edifici demoliti
e ricostruiti dalle imprese che, alla data del 30 giugno 2022, abbiano:
sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato,
✓ versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta,
✓ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali con rilascio delle attestazioni del direttore dei lavori su modello conforme dell’allegato B-1 D.M. 58/2017;
✓ ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico su modello conforme dell’All. B-2 al DM 58/2017
✓ e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4 “unità in corso di definizione”, il rogito di acquisto
➜ può essere stipulato anche oltre il 30/06/2022
➜ ma comunque entro il 31/12/2022.

Bonus TV: risorse disponibili fino al 12 novembre

Le risorse economiche stanziate per l’erogazione dei Bonus TV – Decoder e Bonus Rottamazione TV per la sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi non più compatibili con i nuovi standard di trasmissione o per l’acquisto dei decoder compatibili con gli standard DVBT2 si esauriranno il prossimo 12 novembre.

Dalle ore 23.59 del giorno 12 novembre, infatti, la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per ricevere l’autorizzazione al rilascio dei due bonus (passaggio obbligatorio per ogni esercente prima di procedere alla vendita) non sarà più attiva.

“Abbiamo richiesto al Mef il rifinanziamento della misura perché riteniamo indispensabile assicurare ai cittadini la continuità di uno strumento che ha funzionato per agevolare questo delicato passaggio tecnologico” dichiara il ministro Adolfo Urso

Resta, invece, ancora attivo il Bonus Decoder a Domicilio che prevede la fornitura, in collaborazione con Poste Italiane, di un decoder a casa ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

BONUS ENERGETICI PER LE IMPRESE NEOCOSTITUITE – CASI PARTICOLARI

Sintesi: il credito d’imposta in favore delle imprese “non energivore” è stato esteso, per i consumi relativi ad ottobre e novembre 2022, i soggetti dotati di contatori con potenza almeno di 4,5 kW (in luogo di 16,5 kW).
Esso spetta sole se la media del costo riferito al 3° trimestre 2022 (al netto di imposte ed eventuali sussidi) ha subito un incremento di almeno il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio del 3° trimestre 2019.
Le imprese costituite dopo tale data sono prive del dato storico di riferimento; è probabile che, anche per
esse, vada fatto riferimento al prezzo medio nazionale (PUN), previsto per le sole imprese energivore.
Per quanto attiene, poi, le imprese costituitesi a seguito di operazione straordinaria, l’Agenzia ha
recentemente chiarito che l’avente causa (conferitaria) non può avvalersi del dato storico della dante causa (conferente), in quanto soggetto giuridico differente.

Come noto, con una serie di recenti decreti legge il legislatore ha previsto dei crediti d’imposta alle
imprese
finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale nel 1°,
nel 2°e nel 3° trimestre 2022
, operando una distinzione tra imprese “energivore” / “non energivore”
e tra imprese “gasivore” / “non gasivore”.

In ultimo, il DL n. 144/2022 (“cd. Decreto “Aiuti-ter”):
oltre ad estendere l’agevolazione alle spese sostenute nei mesi di Ottobre e Novembre
2022
ed a prorogare al 31/03/2023 il termine di utilizzo del credito d’imposta riferito ai consumi
relativi sia al 3° trimestre 2022 che ai citati mesi di Ottobre e novembre 2022
ha ampliando la platea dei beneficiari da considerare “non energivori”, includendo numerose
imprese di piccole dimensioni.

In particolare, il credito d’imposta è stato esteso, per i consumi relativi ad Ottobre e novembre 2022,
alle imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW .

CESSIONE DEL CREDITO CON VISTO DI CONFORMITÀ

Le imprese beneficiarie, in alternativa all’utilizzo in via diretta del credito d’imposta possono procedere alla sua cessione a terzi, richiedendo l’apposizione del visto di conformità alla documentazione che attesta la sussistenza.

Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite mod. F24, entro gli stessi termini.

COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA ENTRATE

I beneficiari di tutti i citati crediti d’imposta (energivori/non energivori e gasivori/non gasivori) entro il 16 febbraio 2023, sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

L’Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento, dovrà definire contenuto e modalità di invio
della comunicazione.

Cessione del credito: l’obbligo va assolto anche nel caso in cui il credito d’imposta sia stato ceduto a terzi

TERMINE DI UTILIZZO

Il termine di utilizzo in compensazione è differenziato come segue:

IMPRESE NON ENERGIVORE NEOCOSTITUITE

Una prima criticità si verifica nel caso di imprese costituite successivamente al mese di luglio 2019 (per il credito d’imposta dei mesi di ottobre e novembre 2022) o al mese di marzo 2019 (per il credito d’imposta riferito al 3° trimestre 2022).

Come anticipato, il credito d’imposta spetta se, per la singola impresa:
▪ il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi
▪ ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Dunque ai fini del calcolo del bonus, occorre riferirsi a due dati storici che
per i mesi di Ottobre e Novembre 2022: sono riferiti:
– al prezzo medio del 3° trimestre 2022
– ed al prezzo medio del 3° trimestre 2019.
per il terzo trimestre 2022: sono riferiti:
– al prezzo medio del 2° trimestre 2022
– ed al prezzo medio del 2° trimestre 2019.

Per le imprese prive del secondo parametro di riferimento in quanto costituitesi solo successivamente
a tale data, si è posto il problema di come individuare l’incremento minimo del costo.

A tal fine, in via interpretativa, la CM 13/2020 ha ritenuto potersi fare riferimento al Prezzo unico
nazionale
(analogamente a quanto previsto per le imprese energivore che autoconsumano l’energia prodotta)

Per quanto attiene il credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022 occorre fare
riferimento al medesimo costo totale riferito al 3° trimestre 2019; per il 3° trimestre 2022 occorre fare
riferimento al costo totale riferito al 2° trimestre 2019.

In attesa che l’Agenzia Entrate ufficializzi l’entità di tali dati, una consultazione dei dati storici resi disponibili dal GME porta a ritenere che tali valori vadano determinati come segue:
per ottobre e novembre 2022: €. 62,44 (dato dalla somma tra il costo medio per il 3° trimestre 2019 di
€. 50,68 ed il prezzo del dispacciamento di €. 11,7)
per il 3° trimestre 2022: €. 60,76 (dato dalla somma tra il costo medio per il 2° trimestre 2019 di €.
50,87 ed il prezzo del dispacciamento di €. 9,9).

Una volta conosciuto tali dati, anche le imprese costituite a partire dal 2° e 3° trimestre 2019
(energivore o meno) potranno procedere al conteggio del credito d’imposta spettante.




BONUS AUTOTRASPORTATORI PER COMPONENTE AD BLUE – CLICK DAY

Sintesi: il D.M. 25/10/2022 ha dato attuazione al credito d’imposta introdotto dal Decreto Energia:
destinato a ristorare i maggiori oneri per l’acquisto del componente Ad blue nel 2022 da parte delle imprese di autotrasporto di merci per c/terzi pari al 15% di tali spese, al netto dell’IVA, debitamente documentate tramite apposito click-day a decorrere dal 4/11/2022, tramite accesso all’apposita piattaforma gestita dall’ADM.

L’art. 6 del D.L. 17/2022 (“Decreto Energia”), al fine di sostenere il settore del trasporto di merci su
strada c/terzi
in relazione ai maggiori oneri sostenuti a seguito dei recenti incrementi dei costi di esercizio:
✓ ha introdotto credito d’imposta, per il 2022, nel limite massimo di spesa di € 29,6 milioni
✓ nella misura del 15% del costo di acquisto (netto dell’IVA) del componente Ad Blue necessario
per la trazione di tali mezzi, comprovato mediante le fatture di acquisto.
rinviando ad apposito Decreto i criteri e modalità di applicazione della misura.

DESTINATARI

I destinatari del beneficio fiscale sono le imprese
▪ aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
esercenti, in via prevalente, l’attività di autotrasporto di merci per c/terzi
iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori di cose per c/terzi
▪ con mezzi di trasporto:
– di ultima generazione Euro VI/D
– nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.

ASSEGNAZIONE RISORSE

Il credito d’imposta spetta nella seguente misura:
15% della spesa sostenuta nel 2022 (al netto dell’Iva) per l’acquisto del componente Ad blue,
impiegato
nei citati veicoli per l’esercizio dell’attività, comprovato dalle relative fatture d’acquisto
▪ nel limite delle risorse pubbliche stanziate

CLICK-DAY: l’assegnazione del credito d’imposta avviene
in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze ammesse
▪ fino ad esaurimento dello stanziamento di €. 29,6 mil

DOMANDA PER IL BONUS

Le domande vanno presentate tramite una piattaforma informatica accessibile dal sito dell’ADM, al
seguente indirizzo: https://www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it/

PIATTAFORMA INFORMATICA

È prevista l’autodichiarazione della qualità di società di trasporto merci.

Domande: contengono gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del componente Ad Blus

Utente: seleziona il soggetto per cui intende operare:
▪ sé stesso, aziende di cui è titolare (ditta individuale);
▪ aziende di cui è rappresentante legale o incaricato.

Aree in cui si articola la piattaforma:
▪ area inserimento istanza;
▪ area riservata per la consultazione dello stato dell’istanza.

Files da allegare all’istanza:
– devono contenere le seguenti informazioni necessarie a determinare il credito d’imposta
– e sono così costituiti:

FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione:
▪ con mod. F24 presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate
decorsi 10 gg dalla trasmissione dei dati di cui appresso

Bonus wedding anche per il 2022

Nella GU del 27/10/2022 è stato pubblicato il DM 19/08/2022 del MISE contenente le novità in materia di contributi alle imprese che operano nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie.

Il provvedimento modifica il decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 30 dicembre 2021, che definiva per l’anno scorso i criteri e le modalità di erogazione del contributo destinato alle imprese che operano nei settori dell’intrattenimento, dell’organizzazione di cerimonie e dell’hotellerie-restaurant-catering (Ho.re.ca). Le modifiche, in sostanza, estendono gli effetti del contributo a fondo perduto
anche a quest’anno, con lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2022.

L’agevolazione, già concessa per il 2021 con il decreto Sostegni-bis e attuata con il decreto 31 dicembre 2021 del Mise, può essere richiesta dalle imprese che svolgono, come attività prevalente, quelle che rientrano nei settori del wedding (intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie) e dell’hotellerie-restaurant-catering (Horeca), tra i più danneggiati dall’emergenza da Covid-19 e dalle conseguenti misure straordinarie adottate. In particolare, le imprese, per richiedere il contributo, devono dichiarare come attività prevalente una classificata nei seguenti codici Ateco:
• 56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile
• 56.21 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
• 56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
• 93.11.2 – Gestione di piscine
• 96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie.

Le risorse disponibili per il 2022 ammontano, come detto, a 40 milioni di euro. Per richiedere il contributo le imprese devono aver subìto nel 2021 una diminuzione dei ricavi, rispetto a quelli del 2019, non inferiore al 40%.

Per chi ha iniziato l’attività nel corso del 2020, invece, fa testo il confronto tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi all’apertura della partita Iva, confrontato all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, che sarà reso noto con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, le risorse saranno così ripartite:
1. il 70% sarà diviso tra tutte le imprese istanti ammissibili
2. il 20% è ripartito, in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui al punto precedente, tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a 400mila euro
3. il restante 10% è ripartito, in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b), tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a un milione di euro.

Una volta approvato l’importo, il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate sullo stesso conto corrente bancario indicato dai richiedenti nell’istanza e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi o del valore della produzione netta.

BONUS LIBRERIE 2022 – ISTANZA DIFFERITA AL 7 NOVEMBRE 2022

Sintesi: il Ministero della Cultura ha recentemente comunicato
– il differimento del termine di invio per la richiesta del cd. “bonus librerie” da parte degli esercenti di vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati riferito alle spese sostenute nel 2021
– dal 28 ottobre 2022 al 7 novembre 2022.
L’istanza va presentata in via telematica, tramite il Portale messo a disposizione da Ministero della Cultura

Come noto, la legge di Bilancio 2018, al fine di contenere la crisi del comparto librario, ha istituito, un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati (cd. “Tax credit Librerie”).

Il DM 23/04/2018 del MIBACT ha dato attuazione alla disposizione, dettando le procedure da rispettare
per il monitoraggio e rispetto dei limiti di spesa previsti.

Con il Provv. 12/12/2018, l’Agenzia Entrate ha definito termini e le modalità per fruire dell’agevolazione.
Il credito d’imposta è destinato agli esercenti di attività commerciali che possiedono i seguenti requisiti:
al momento della presentazione della domanda:
Codice ATECO principale (ricavi prevalenti) risultanti alla CCIAA:
✓ 47.61 “Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati”
✓47.79.1 “Commercio al dettaglio di libri di seconda mano”
ricavi: devono aver realizzato nell’esercizio di riferimento (2021) ricavi dalla cessione di libri (anche usati,
in regime del margine o meno) almeno pari al 70% dei ricavi complessivi dichiarati.

Il credito d’imposta va calcolato:
– applicando una aliquota percentuale, variabile in ragione dei ricavi dichiarati per il 2021 in relazione
alla “gestione caratteristica (dunque esclusi i ricavi di eventuali attività “secondarie”)
– a determinate voci di costo (entro un massimale variabile per ciascuna di esse) riferite al singolo
punto di vendita e ai locali di svolgimento dell’attività di vendita di libri.

MASSIMALE: il credito d’imposta è concesso nella seguente misura massima (nel rispetto dei limiti degli
aiuti “de minimis”), riferita a ciascun “punto vendita”:
– € 10.000: per gli esercenti librerie ricomprese in gruppi editoriali da questi direttamente gestite
€ 20.000: in tutti gli altri casi (generalità dei casi).
Ove le istanze eccedano lo stanziamento pubblico, sarà operata una riduzione percentuale suddividendo i contribuenti in scaglioni ed applicando il criterio di priorità di assegnazione previsto dal DM 23/04/2018.

Il credito d’imposta:
non è soggetto a tassazione ai fini IRES/IRPEF e IRAP;
va indicato a quadro RU del mod. Redditi relativo al periodo d’imposta in cui viene riconosciuto
▪ va indicato nel prospetto degli aiuti di stato del quadro RS; la misura, infatti, rientra dei limiti degli
aiuti di stato in regime “de minimis”.

Utilizzo: il credito d’imposta si indica in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi
telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline) dal 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello
della comunicazione, da parte del Mibact, ai beneficiari dell’importo del credito spettante.

NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per accedere al credito d’imposta, va presentata apposita istanza, in via telematica, indirizzata alla
Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del Ministero della Cultura, tramite il Portale accessibile
al seguente indirizzo: taxcredit.librari.beniculturali.it

Con Avviso pubblicato il 26/10/2022, il Ministero della Cultura ha comunicato i nuovi termini per la
presentazione dell’istanza riferita al bonus 2022 (spese sostenute nel 2021), precedentemente fissati a
alle ore 12.00 del 15/09/2022 fino alle ore 12.00 del 28/10/2022, disponendo il differimento del termine
ultimo di presentazione:

alle ore 12.00 del 7/11/2022

Alcuni dati riferiti all’esercente o ai punti vendita verranno confrontati con i sistemi informativi della
Camera di Commercio; pertanto si consiglia di tenerli costantemente aggiornati.

Sport bonus – entro il 15/11/2022 l’elenco dei soggetti ammessi

È fissato al 31/10/2022 il termine per le imprese di richiedere lo Sport Bonus 2022.

Le domande devono essere inviate all’ufficiosport@pec.governo.it e per conoscenza a servizioprimo.sport@governo.it, indicando nell’oggetto “Sport Bonus 2° finestra 2022 + la denominazione impresa + codice fiscale”.

Il richiedente riceverà alla e-mail (non Pec) indicata nell’istanza un numero di codice seriale identificativo e univoco.
All’istanza deve essere allegata:
– copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale dell’impresa richiedente;
visura camerale dell’impresa richiedente;
dichiarazione in carta libera del beneficiario circa la volontà di accettare l’erogazione liberale, con indicazione dell’importo e del tipo di lavori che intende realizzare (nuova opera, restauro/risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia).

Successivamente:
entro il 15 novembre il Dipartimento per lo sport pubblicherà sul proprio sito l’elenco delle imprese ammesse;
nei 10 giorni successivi alla pubblicazione e non oltre il 25 novembre, i soggetti presenti nell’elenco dovranno effettuare l’erogazione in denaro, avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carta di credito, carte prepagate, assegni bancari, assegni circolari;
i soggetti destinatari delle erogazioni liberali entro 10 giorni dal ricevimento dell’erogazione e comunque non oltre il 5 dicembre dovranno dichiarare, con apposito modulo, di aver ricevuto l’erogazione in denaro, allegando la ricevuta bancaria del bonifico ricevuto;
– il Dipartimento per lo sport pubblica l’elenco dei beneficiari del credito d’imposta.

Le date potranno subire variazioni in diminuzione in base al numero delle istanze che saranno presentate.

Utilizzo del credito d’imposta: le imprese beneficiare utilizzano il credito d’imposta in 3 quote annuali di pari importo, dal 2022 al 2024, in compensazione nel mod. F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia entrate.

Codice tributo del mod F24: va utilizzato il codice “6892” nella sezione “Erario” (è ammessa anche l’indicazione tra gli “importi a debito versati”, ove si debba procedere al riversamento del credito fruito indebitamente), indicando quale “anno di riferimento” quello in cui sono state effettuate le erogazioni liberali agevolate. Non si applicano i limiti di utilizzo di €. 250.000/€. 2.000.000, rispettivamente
ex art. 1, c. 53, L. 244/2007 ed art. 34, L. n. 388/2000.

Il credito d’imposta:
non rileva ai fini delle imposte sui redditi/IRAP
non è cumulabile con altre agevolazioni previste per legge riguardo alle stesse liberalità.

Controlli: ove l’Agenzia delle Entrate riscontri l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta in oggetto, la stessa ne dà comunicazione all’Ufficio per lo Sport che, previe verifiche di sua competenza, provvede al recupero del relativo credito.

Adempimenti: i destinatari della donazione sono tenuti a dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici del denaro ricevuto ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori, devono rendicontare al dipartimento stesso i lavori eseguiti e quanto speso.

BONUS PER SISTEMI DI ACCUMULO PER IMPIANTI DI FONTI RINNOVABILI

Sintesi: l’Agenzia delle Entrate, con un recente Provvedimento, ha definito:
– modalità, termini di presentazione e contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta
– relativo alle spese sostenute nel 2022 dalle persone fisiche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Le domande dovranno essere presentate dal 1° al 30 marzo 2023.
Il bonus corrisponde ad un credito Irpef da recuperare in dichiarazione dei redditi. L’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

L’art. 1, co. 812, L. n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto un credito d’imposta spettante alle sole persone fisiche a fronte di spese documentate sostenute dal 1/01/2022 fino al 31/12/2022 relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, a biomassa, ecc.)
anche laddove:
l’impianto sia già esistente
✓ il contribuente beneficiari dell’incentivo cd. “scambio sul posto” (ex art. 25-bis, DL n. 91/2014).

Il DM del 6/05/2022 ha attuato la disposizione, definendo le modalità per l’accesso al bonus.

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Come anticipato, l’Agenzia Entrate ha approvato il modello e le relative istruzioni, per l’invio dell’istanza
per il riconoscimento del credito d’imposta.
MODALITÀ E TERMINI DI INVIO: l’istanza va inviata esclusivamente con modalità telematiche:
✓ direttamente dagli interessati
✓ o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni fiscali
mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia entrate, entro le seguenti date: dal 1/03/2023 fino al 30/03/2023

QUANTIFICAZIONE
Il credito d’imposta è calcolato applicando alle spese ammesse una percentuale pari al rapporto tra
l’ammontare delle risorse stanziate (€. 3 mil., per il 2022) e l’ammontare delle spese agevolabili
richieste, comunicata con Provvedimento dell’Agenzia da emanare entro il 10/04/2023.

Cumulo: il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto
le medesime spese.

COMPILAZIONE ISTANZA
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

L’importo assegnato corrisponde ad un credito Irpef utilizzabile:
◾ nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le
spese (Mod. Redditi PF 2023, periodo 2022);
◾ in diminuzione delle imposte dovute.
L’eventuale ammontare non utilizzato è riportabile ai periodi di imposta successivi.

Ecobonus: dal 2 novembre i nuovi incentivi per acquisto auto non inquinanti

Dalle ore 10 del 2 novembre 2022 si aprono sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it le prenotazioni per i nuovi incentivi destinati all’acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2, così come stabilito dal DPCM adottato dal Governo su proposta del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

“Con l’avvio di questa misura si concretizza il disegno industriale avviato all’inizio del mio mandato per accompagnare la filiera e i cittadini verso la transizione green, puntando su un approccio pragmatico che tenga conto non solo degli effetti economici e ambientali ma anche di quelli sociali”, dichiara Giorgetti. “Istituendo per la prima volta al Mise un fondo ad hoc da 8,7 miliardi di euro, sono stati resi strutturali finanziamenti e strumenti dedicati sia al lato dell’offerta che a quello della domanda, con l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione nella diffusione di auto meno inquinanti e un solido sostegno alle produzioni industriali italiane”.

Le novità introdotte riguardano innanzitutto i cittadini con un reddito inferiore a 30 mila euro, che per l’acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche e ibride plug-in, potranno beneficare per l’anno 2022 di un incremento del 50% dei contributi finora previsti sulla base delle risorse già stanziate.

In particolare, gli incentivi saranno così rimodulati:
• fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
• fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

Inoltre, i nuovi ecobonus spetteranno anche alle persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali, diverse dal car sharing, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi e secondo la seguente ripartizione dei contributi:
• fino a un massimo di 2.500 euro di contributi con rottamazione (1.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
• fino a un massimo di 2.000 euro di contributi con rottamazione (1.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.