Per il 110% con sconto integrale fatture da emettere senza errori entro fine 2023

Per tutti quei cantieri, per i quali il passaggio dall’anno 2023 all’anno 2024 significa anche il passaggio del superbonus dal 110% al 70%, la possibilità di applicare lo sconto sul corrispettivo in misura pari al 100% delle spese agevolate (con conseguente maturazione, da parte del fornitore che applica lo sconto, di un credito d’imposta pari al 110% dello sconto) è subordinata al fatto che la fattura con sconto del 100% venga inviata allo SdI entro e non oltre la data del 31 dicembre 2023. Questo perché, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione della videoconferenza del 20 settembre 2023, le spese con sconto del 100% si considerano sostenute per cassa alla data di emissione della fattura e la data di emissione della fattura coincide con quella di sua trasmissione a mezzo SdI.

Non è invece necessario che entro la data del 31 dicembre siano trasmesse telematicamente all’ENEA le asseverazioni superbonus per interventi di efficienza energetica e/o vengano depositate presso il competente sportello comunale le asseverazioni superbonus per interventi di riduzione del rischio sismico. Le asseverazioni, infatti, sia che si riferiscano a SAL liquidati entro la data del 31 dicembre, sia che si riferiscano a lavori ultimati entro la data del 31 dicembre, potranno essere, rispettivamente, trasmesse telematicamente all’ENEA e depositate presso il competente sportello comunale anche successivamente a tale data.

Tuttavia, è del tutto evidente che la necessità di inviare allo SdI, entro la data del 31 dicembre 2023, le fatture con sconto integrale implica che a tale data siano anche predisposti il computo metrico e il quadro economico consuntivo del SAL o della fine lavori sulla cui base avviene la fatturazione e che, insieme alle fatture, vanno allegati alle asseverazioni.
In pratica, al netto della sola trasmissione telematica all’ENEA e/o del solo deposito presso il competente sportello comunale delle rispettive asseverazioni, tutta la documentazione sottostante dovrà essere pronta alla data del 31 dicembre 2023, pena il rischio di emettere fatture non puntuali negli importi da addebitare e sui quali applicare lo sconto “integrale” sul corrispettivo ex art. 121 comma 1 lett. a) del DL 34/2020.

Eventuali errori nella fatturazione che rendessero necessaria l’emissione, ad esempio nel mese di gennaio 2024, di note di variazione ex art. 26 del DPR 633/72, per correggere le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023 con applicazione dello sconto integrale sul corrispettivo, potrebbero precludere o quanto meno rendere incerta sul piano operativo la maturazione del superbonus nella misura del 110% in capo al beneficiario e la sua traslazione sotto forma di credito d’imposta, in virtù dello sconto applicato in fattura, in capo al fornitore.

In particolare, allo stato attuale della prassi dell’Agenzia delle Entrate, è difficile immaginare che l’eventuale emissione a gennaio 2024 di note di variazione “incrementative” (ex comma 1 dell’art. 26 del DPR 633/72) di imponibili e imposte fatturate entro il 31 dicembre 2023 con sconto integrale sul corrispettivo possano consentire l’applicazione dello sconto integrale sul corrispettivo anche sugli importi integrativi che, mediante tali note di variazione, vengono addebitati.

Pare invece corretto ritenere che l’eventuale emissione a gennaio 2024 di note di variazione “decrementative” (ex comma 2 dell’art. 26 del DPR 633/72) di imponibili e imposte fatturate entro il 31 dicembre 2023 con sconto integrale sul corrispettivo non debba pregiudicare la spettanza del superbonus nella misura del 110% (e la conseguente maturazione del credito d’imposta in capo al fornitore che ha applicato lo sconto) sulla parte di spesa “non stornata” dalla nota di variazione “decrementativa” successivamente emessa.

Più complicato appare però il caso in cui la nota di variazione “decrementativa” venga predisposta per l’intero ammontare della fattura emessa con sconto integrale sul corrispettivo entro il 31 dicembre 2023, con contestuale emissione, sempre a gennaio 2024, di una nuova fattura, per gli importi corretti, con applicazione dello sconto sul corrispettivo.
In questo caso, così come per il caso della nota di variazione “incrementativa” (ex comma 1 del citato art. 26), le indicazioni di prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, al loro stato attuale, potrebbero rivelarsi preclusive della possibilità di applicare lo sconto sul corrispettivo nella misura integrale del 100% sulla “nuova” fattura che va a sostituire la “vecchia” contestualmente al suo storno mediante nota di variazione “decrementativa”.

Salvo proroghe e/o nuovi chiarimenti di prassi più concilianti sul momento in cui si considerano sostenute le spese “coperte” da sconto integrale del 100%, è dunque oltremodo opportuno tarare la chiusura dei lavori o la liquidazione del SAL con alcuni giorni di anticipo rispetto al 31 dicembre 2023, così da avere il tempo materiale per chiudere computi metrici e quadri economici e fatturare con sconto integrale al 100% importi corretti che non richiedano “pericolosi aggiustamenti” nel 2024.

SUPER-SISMABONUS ACQUISTI AL 110% PER ACQUISTI ENTRO IL 31 DICEMBRE

Sintesi: il cd. “sismabonus acquisti” potrà essere fruito con la detrazione del 110% per gli atti di compravendita stipulati entro il 31/12/2022 nel caso in cui al 30/06/2022 siano state rispettate delle particolari condizioni.
Trascorso tale temine, o nel caso in cui al 30/06/2022 non siano state rispettate le particolari condizioni, il bonus spetterà nella “versione ordinaria” del 75/85%.

L’art. 16, co. 1-septies, DL n. 63/2013, disciplina la detrazione del 75-85% spettante ai soggetti che:
– nei 30 mesi successivi alla fine lavori
– acquistano unità immobiliari facenti parte di edifici siti in zona sismica 1, 2 e 3 interamente demoliti e
ricostruiti allo scopo di ridurne il rischio sismico di almeno 1 classe (cd. “sismabonus acquisti”).

Tale detrazione può essere fruita nella forma del “superbonus” (al 110%) dai soli “privati” in presenza
di determinate condizioni.

SISMABONUS ACQUISTI “ORDINARIO” – DETRAZIONE DEL 75%/85%
AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti coinvolti nell’operazione sono:
l’impresa immobiliare che possiede l’immobile ed esegue i lavori (direttamente o con appalto a terzi)
gli acquirenti delle unità immobiliari ricostruite, che beneficiano della detrazione.

IMPRESA IMMOBILIARE
Per fruire della detrazione in esame i lavori di miglioramento sismico devono essere eseguiti da imprese
“di costruzione o ristrutturazione immobiliare”.

Si ricorda che la detrazione del 75%/85% spettante all’acquirente di “case antisismiche”
▪ è incompatibile col sismabonus fruito dall’impresa immobiliare (la quale deve rinunciarvi)
▪ è compatibile con eventuali spese da “ecobonus” sostenute da quest’ultima nell’ambito della ricostruzione (limitatamente a quanto speso per i volumi “ricostruiti”, essendo esclusa per quelli riferiti all’ampliamento).

ACQUIRENTI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI RICOSTRUITE
Stante i richiami alla disciplina “generale”, sono interessati al sisma bonus acquisti:
– sia i soggetti Irpef “privati”
– che i titolari di reddito d’impresa.

UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI

Le unità immobiliari devono essere ubicate nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, secondo le previsioni dell’Ordinanza O.P.C.M. 28/04/2006, n. 3519.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Per fruire della detrazione di cui al comma 1-septies dell’art. 16, D.L. n. 63/2013, le imprese di costruzione
o ristrutturazione immobiliare devono aver eseguito, su interi edifici, interventi:
▪ di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica,
▪ a seguito dei quali si è ottenuta una riduzione del rischio sismico di una o due/più classi con procedure di autorizzazione avviate dopo il 1/01/2017 e si proceda, entro i 30 mesi dalla comunicazione di “fine lavori”, all’acquisto dell’unità immobiliare sita nell’edificio oggetto degli interventi.

ASSEVERAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO DELL’EDIFICIO

A) Asseverazione (“preventiva”):
al co. 2: il progettista dell’intervento strutturale assevera (secondo il mod. B allegato al DM 58)
✓ la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento
✓ e quella conseguibile dopo l’intervento progettato
al co. 3: il termine (pena decadenza) entro cui produrla (per tutti, v. Interpelli n. 127/2021 e n.244/2020):
✓ fino al 15/01/2020: va presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione dei lavori all’ufficio
tecnico comunale (tramite SUAP)
dal 16/01/2020 (modifica del citato DM 24/2020): prima dell’inizio dei lavori
B) Attestazioni (“a posteriori”) (anch’essa depositata al SUAP e “consegnata in copia al committente per
l’ottenimento dei benefici fiscali”): va attestata la conformità degli interventi eseguiti al progetto:
Il Direttore Lavori: per quanto attiene la materiale esecuzione delle opere (Mod. B-1 All. al DM 58)
il Collaudatore Statico: per quanto attiene l’esito finale (Mod. B-2 all. DM 58/2017); si ricorda che, in
presenza di opere per le quali è richiesta una “agibilità”, ricorre sempre l’obbligo del collaudo.
TERMINI PER L’ACCESSO ALLA DETRAZIONE

Secondo costante orientamento dell’Agenzia:
entro il termine di vigenza dell’agevolazione (v. Interpello 103/2021):
➜ occorre siano posti in essere i seguenti adempimenti:
a) sia stipulato l’atto di acquisto
b) gli immobili abbiano ottenuto l’abitabilità/agibilità da parte del Comune

BENEFICIO

Il beneficio per gli acquirenti è differenziato come segue:
▪ detrazione del 75%: in caso di passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore dell’edificio
▪ detrazione del 85%: in caso di passaggio a 2 o più classi di rischio sismico inferiori dell’edificio.
del prezzo della singola unità immobiliare nel limite di spesa di € 96.000.

SUPER-SISMABONUS ACQUISTI AL 110%

Il co. 4 dell’art. 119, DL n. 34/2020 ha previsto che per le spese sostenute dal 1/07/2020 fino al 30/06/2022:
▪ da parte di soggetti privati (sono esclusi i titolari di reddito d’impresa)
▪ di unità immobiliari a destinazione abitativa (sono esclusi gli immobili destinati ad attività produttive –
Interpello n. 556/2021)
▪ il “sismabonus acquisti” è potenziato al 110% (sempre nel limite di spesa di €. 96.000; dunque la
detrazione massima sarà pari a €. 105.600)
ed è fruibile in detrazione in dichiarazione dei redditi (in 5 rate: per le spese sostenute nel 2021 ed in 4
rate: per le spese del 2022) o mediante lo sconto in fattura o con la cessione del credito.

PROROGA AL 31/12/2022

Il termine finale per fruire del sismabonus acquisti nella versione maggiorata al 110% rispetto al quella ordinaria del 75%-85% è stato, però, prorogato al 31.12.2022.
La legge 79/2022 di conversione del DL n. 36/2022 (inserendo il co. 4-bis all’art. 119, DL n. 34/2020) ha,
infatti, disposto che, per gli acquirenti delle unità immobiliari antisismiche, facenti parte di edifici demoliti
e ricostruiti dalle imprese che, alla data del 30 giugno 2022, abbiano:
sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato,
✓ versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta,
✓ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali con rilascio delle attestazioni del direttore dei lavori su modello conforme dell’allegato B-1 D.M. 58/2017;
✓ ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico su modello conforme dell’All. B-2 al DM 58/2017
✓ e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4 “unità in corso di definizione”, il rogito di acquisto
➜ può essere stipulato anche oltre il 30/06/2022
➜ ma comunque entro il 31/12/2022.