BUONO FIERE – ISTANZE DI RIMBORSO DAL 10 NOVEMBRE

Sintesi: facendo seguito alla comunicazione di chiusura, per esaurimento dei fondi, dello sportello per la
prenotazione del cd. “Buono fiera”, il MISE ha comunicato i soggetti ammessi all’agevolazione, che consiste nel rimborso delle spese ed investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali tenute in Italia.
Ora, a partire dalle ore 12:00 del 10/11/2022 e fino alle ore 17:00 del 30/11/2022 i soggetti ammessi dovranno presentare l’istanza di rimborso, dove documentare le spese/investimenti sostenuti.

Il Decreto Aiuti ha disposto che alle imprese con sede operativa in Italia:
• che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia che avranno luogo nel periodo compreso tra il 16/07/2022 e il 31/12/2022.
• spetta un contributo sotto forma di “buono” (o “vaucher”) del valore massimo di € 10.000.

FIERE RICOMPRESE NELLA MISURA: sono individuate nel calendario fieristico approvato dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome (http://www.regioni.it/home/calendariomanifestazioni-fieristiche-2662/)

PROCEDURA E REQUISTITI

Dalle ore 10 del 9/09/2022 le imprese hanno potuto “prenotare” il Buono fiere.
Nell’istanza il richiedente:
– ha comunicato il proprio indirizzo di PEC e l’IBAN di un C/C bancario a sé intestato
– ha fornito le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo l’apposito
modello, in cui attesta il possesso dei seguenti requisiti:

Chiusura delle “prenotazioni”: con l’avvenuto esaurimento delle risorse stanziate, il MISE ha disposto
la chiusura dello sportello per la presentazione delle “prenotazioni” dal 12/09/2022.
Con il DM 7/10/2022 è stato approvato l’elenco dei soggetti assegnatari del buono con indicazione del
relativo importo.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO

Il D.M. 18/10/2022 ha individuato i termini e modalità per la presentazione delle istanze di rimborso
del buono fiere assegnato secondo la procedura prevista dal D.M. 4/08/2022.

Per l’erogazione dell’agevolazione, i soggetti assegnatari del buono fiere possono presentare al Mise
un’apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la
partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base dell’apposito modello (fac-simile Modello
istanza di rimborso
),
per via telematica, tramite l’apposita procedura informatica.

SPESE AMMISSIBILI: sono quelle sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni
fieristiche, consistenti in spese per:
– affitto degli spazi espositivi; in tale categoria rientrano anche le spese relative al pagamento di quote
per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
– allestimento degli spazi espositivi, incluse le spese relative a servizi di progettazione e di
realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
– pulizia dello spazio espositivo;
– trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle
manifestazioni fieristiche, inclusi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i
servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
– servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
– noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
– impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
– servizi di catering per la fornitura di buffet nello spazio espositivo;
– attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle
sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini,
video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.

PRENOTAZIONE DEL BONUS PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI ELETTRICI

Sintesi: il Decreto Semplificazioni ha riaperto la possibilità di finanziare l’acquisto di veicoli non inquinanti, la cui regolamentazione è affidata al MISE. Quest’ultimo ha, pertanto, proceduto, a rifinanziare il fondo relativo all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici, comunicando l’apertura del canale telematico (“piattaforma”) con il quale i concessionari procedono a “prenotare” gli incentivi concessi agli acquirenti.
Il contributo, rivolto alle persone fisiche che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione.
La piattaforma è aperta a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 19/10/2022

SOGGETTI INTERESSATI
Hanno diritto al bonus le persone fisiche/giuridiche che dal 16 maggio al 31 dicembre 2022
acquistano (anche in leasing) motocicli e ciclomotori nuovi di fabbrica in classe da L1e a L7e

OBBLIGHI: nel caso in cui l’acquisto sia effettuato da:
persone fisiche: la proprietà (o detenzione in laesing) del mezzo va mantenuta per almeno 12 mesi
persone giuridiche: non vi è alcun vincolo di mantenimento della proprietà

I MEZZI: è agevolato l’acquisto si tratta di ciclomotori e motocicli con le seguenti caratteristiche:

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: i contributi sono concessi (quale sconto riconosciuto dal venditore)
– in percentuale sul costo di acquisto e con massimale variabili a seconda del mezzo acquistato
– distinguendo il caso in cui vi sia la “rottamazione” un altro ciclomotore/motociclo o meno
come indicato di seguito:

PROCEDURA IN CASO DI ROTTAMAZIONE O MENO

Come anticipato, il contributo varia in base alla consegna o meno di un ciclomotore/motociclo da
rottamare. Peraltro, anche la procedura da seguire varia in caso di rottamazione o meno.

ACQUISTO SENZA ROTTAMAZIONE
Come anticipato, i soli veicoli ad alimentazione elettrica sono ammessi al contributo senza rottamazione.
Adempimenti
Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo deve essere indicato il contributo Ecobonus DPCM 6/04/2022

VEICOLI NON ELETTRICI
Il rivenditore deve applicare uno sconto minimo del 5% sul prezzo di listino per determinare il “prezzo di
acquisto su cui calcolare il contributo

ACQUISTO CON ROTTAMAZIONE
La rottamazione:
– è obbligatoria in caso di acquisto di veicoli non elettrici
– è facoltativa nel caso di veicoli elettrici.
Veicolo da rottamare: il veicolo da rottamare deve essere:
◾ di categoria Le
◾ intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei
familiari conviventi

◾ deve risultare:
✓ omologato alle Classi Euro da 0 a 3
✓oppure oggetto di ritargatura ex DM 76/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (si
tratta dei ciclomotori già in circolazione ante 14/07/2006 che, per poter ricolare, hanno dovuto essere
minuti di targa e del “certificato di circolazione”).
Adempimenti
Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo devono essere indicati: ✓ il veicolo da rottamare
✓ il contributo Ecobonus DPCM 6/04/2022.
Il concessionario entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo deve:
✓ consegnare il veicolo usato ad un demolitore
✓ provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista

Contributo: 40% x Prezzo di acquisto
dove Prezzo di acquisto = (prezzo di listino + optional) – sconto minimo 5%
LA PROCEDURA PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

Per ottenere il contributo il concessionario/rivenditore, deve effettuare la registrazione alla piattaforma:
https://ecobonus.mise.gov.it/
REGISTRAZIONE
Dalla “area rivenditori” del sito “Ecobonus”, riservata ai concessionari e ai rivenditori autorizzati, si effettua l’accesso tramite le nuove modalità di identificazione digitale quali SPID, CIE o CNS
La registrazione dei rivenditori/richiedenti prevede:
1. La ricerca del proprio concessionario/importatore compilando i campi Partita IVA e Numero REA;
2. La compilazione dell’anagrafica del richiedente per la registrazione dell’account;
3. L’invio di una PEC al concessionario/importatore selezionato da parte del sistema, contenente
un link per confermare la richiesta di registrazione;
4. L’invio di una e-mail di conferma della richiesta di registrazione al richiedente.
Dopo aver inserito la Partita IVA, il Numero REA e cliccato su Cerca, nel caso in cui la ricerca dia esito
positivo, il richiedente visualizzerà – in sola lettura – i dati del concessionario/importatore e la sezione
anagrafica che sarà già compilata in automatico in quanto il sistema, tramite la nuova identità digitale
SPID, CIE o CNS, pesca automaticamente tutti i dati e sarà già presente in sola lettura l’indirizzo PEC
del concessionario/importatore.
Una volta ottenuta la conferma della registrazione, il richiedente riceverà una e-mail all’indirizzo inserito
in fase di registrazione
.

PRENOTAZIONE
Dopo la registrazione, il rivenditore può procedere alla prenotazione del contributo per ciascun motociclo/ciclomotore venduto.

Accedendo all’Area rivenditori, si può accedere alla sezione riservata dove effettuare le prenotazioni dei
contributi e svolgere le pratiche necessarie per consentire l’acquisto dei veicoli ai clienti.

Il richiedente dovrà inserire il login ricevuto via e-mail al momento della conferma della registrazione e la
password, creata al momento della registrazione.

Dopo aver cliccato su Accedi, il richiedente visualizza la sezione riservata alle prenotazioni

Nel caso di veicolo da rottamare vengono richiesti i relativi dati.

Infine, la procedura richiede il dettaglio dei pagamenti (acconti e saldo) e le relative modalità (bonifica,
assegno, ecc.).

EROGAZIONE/RIMBORSO/RECUPERO
Successivamente si passa alle seguenti fasi:
Erogazione: il concessionario/rivenditore riconosce al suo cliente il contributo tramite
compensazione del prezzo di acquisto.
Rimborso: il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo
erogato.
Recupero: il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore tutta la
documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito d’imposta

Bonus agricoltura 2022: termine per presentazione istanze fissato al 20/10/2022

Il bonus agricoltura consiste in un credito d’imposta pari al 40% degli investimenti sostenuti da imprese agricole e agroalimentari per realizzare o ampliare infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Può essere fruito per ciascuno dei periodi d’imposta che vanno dal 2021 al 2023 e non può superare 50 mila euro.

Era stato introdotto dalla Legge di bilancio 2021 (n. 178/2020, art. 1, comma 131) per il sostegno del Made in Italy.

L’agevolazione sulle imposte è rivolta a:
• reti di imprese agricole e agroalimentari (costituite ai sensi dell’articolo 3 del Dl n. 5/2009),
• anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino.

Importo del nuovo Bonus agricoltura 2022
Il credito d’imposta è pari al 40% sugli investimenti effettuati, e non può superare questi limiti:
50 mila euro per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le piccole e medie imprese agroalimentari,
25 mila euro per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Il credito d’imposta è destinato agli investimenti effettuati nei periodi d’imposta che vanno dal 2021 al 2023 che puntano a:
• realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico,
• investimenti che migliorano le potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale,
• attività e progetti legati all’incremento delle esportazioni, sostenute nell’ambito delle dotazioni tecnologiche e del software e dello sviluppo di database e sistemi di sicurezza.

Come richiedere il nuovo Bonus agricoltura 2022
Le piccole, medie e grandi imprese agricole che vogliono accedere al bonus sugli investimenti devono seguire questi passi:
• comunicare all’Agenzia Entrate, tramite i canali telematici dell’Agenzia, l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta dal 2021 al 2023.
• Per le spese realizzate nel 2021 la comunicazione andrà inviata dal 20 settembre al 20 ottobre 2022 con il modello approvato dal provvedimento Entrate del 20 maggio 2022
• Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza un provvedimento delle Entrate renderà nota la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute e tenuto conto del limite di spesa di 5 milioni stabilito dalla legge.

“Bonus” energetici: al via le cessione del credito del 3° trimestre

Con il Provv. del 6/10/2022 si estende al credito del 3° trimestre 2022 la possibilità di cessione dei cd. “Bonus energetici” introdotti dai decreti legge “Aiuti” e “Aiuti-bis”, a favore di determinati settori, per l’acquisto di energia elettrica e gas (nonché per i carburanti nel settore agricolo/pesca). Le modalità operative sono le medesime già definite per il credito del 1° e 2° trimestre.

Sono stati, conseguentemente, approvati il nuovo modello di comunicazione della cessione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche. Stabiliti, infine, i termini di invio della comunicazione di cessione del tax credit a terzi.
In particolare, i tax credit coinvolti sono:
1. il credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022 (articolo 3-bis, Dl n. 50/2022)
2. il credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 1, Dl n. 115/2022)
3. il credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 2, Dl n. 115/2022)
4. il credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 dalle imprese non energivore (articolo 6, comma 3, Dl n. 115/2022)
5. il credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 25% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 4, Dl n. 115/2022)
6. il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca pari al 20% delle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 (articolo 7, Dl n. 115/2022).

I bonus sono spendibili in compensazione tramite il modello F24 oppure possono essere ceduti.
Nel primo caso, i tax credit destinati ai comparti pesca e agricoltura sono utilizzabili in compensazione fino al 31 dicembre 2022, per gli altri c’è tempo fino al 31 marzo 2023.
In caso di cessione l’Agenzia deve essere preventivamente informata della decisione.
Data unica per il via alle relative comunicazioni. Per tutti i tax credit sopra indicati, la cessione è comunicata dal 06/10/2022.
Scadenza differenziata, invece, per la chiusura della finestra temporale;
• Pesca e agricoltura, punti 1) e 6), devono inviare il modello entro il 21 dicembre 2022;
• gli altri settori entro il 22 marzo 2023. Stessi termini per gli eventuali cessionari del credito.

Il contributo è cedibile, per via telematica e in modalità tracciabile, una sola volta e per intero dalle imprese beneficiarie a terzi. Ulteriori cessioni sono consentite soltanto nei confronti di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione).

Con il provvedimento è approvato anche un nuovo “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta” per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni dei bonus destinati ai settori della pesca e dell’agricoltura. Nuove anche le istruzioni di compilazione e le relative specifiche tecniche in sostituzione di quelle approvate con il provvedimento dello scorso 30 giugno.

Bonus IMU turismo: pronto i software

Sul sito dell’Agenzia delle entrate, sono disponibili i software di compilazione e di controllo per l’invio delle istanze per il “bonus IMU turismo“.
L’agevolazione introdotta dal decreto Ucraina (articolo 22 del Dl n. 21/2022) prevede un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata Imu 2021 per gli immobili accatastati D/2.

Per beneficiare del credito d’imposta gli operatori devono inviare all’Agenzia l’autodichiarazione che attesti l’esistenza dei presupposti stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

La finestra temporale per l’invio delle autodichiarazioni è aperta da mercoledì 28 settembre, e termina il 28 febbraio 2023.

Il bonus IMU è utilizzabile dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, è possibile utilizzare il credito d’imposta, esclusivamente in compensazione.


Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (Dlgs. n. 159/2011).
In caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata un’ulteriore ricevuta con la quale è richiesta l’integrazione di tali dati. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
L’integrazione deve essere effettuata mediante l’invio di una nuova Autodichiarazione entro il termine stabilito dal provvedimento per la trasmissione dell’Autodichiarazione stessa oppure, se successivo, entro il termine di sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
• nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’Autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
• l’Agenzia delle Entrate, con successiva risoluzione, istituirà il relativo codice tributo e le istruzioni per la
compilazione del modello F24.

Bonus librerie 2022 – procedure operative per la presentazione delle istanze

Entro il 28 ottobre 2022 alla direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del ministero per i Beni e le Attività culturali devono essere presentate le richieste per il riconoscimento del tax credit librerie, relative al 2021 esclusivamente online attraverso il portale dedicato al (taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/).
Il credito spetta agli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati ed è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione.


La domanda dovrà indicare la dimensione dell’impresa: micro, piccola, media, grande.


Le istanze relative al 2021 possono essere presentate dalle ore 12 del 15 settembre 2022 e fino alla stessa ora del 28 ottobre 2022, esclusivamente tramite il portale https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/ , per il riconoscimento del credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 319 a 321), destinato agli esercenti del settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati.


Il credito d’imposta è destinato agli esercenti di attività commerciali che possiedono i seguenti requisiti: al momento della presentazione della domanda:
● Codice ATECO principale (ricavi prevalenti) risultanti alla CCIAA:
○ 47.61 “Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati”
○ 47.79.1 “Commercio al dettaglio di libri di seconda mano”
● sede legale: deve essere situata in Italia o in un paese UE/SEE
● tassazione: è richiesta la residenza fiscale in Italia (o il possesso di una stabile organizzazione)
● ricavi: devono aver realizzato nell’esercizio di riferimento (2021) ricavi dalla cessione di libri (anche usati, in regime del margine o meno) almeno pari al 70% dei ricavi complessivi dichiarati.


Le agevolazioni sono riservate agli esercenti di attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati che:
● abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
● siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
● siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;
● abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinato dall’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati, dall’articolo 36 del Decreto Legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Gli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri nuovi e usati potranno accedere al credito d’imposta nella misura massima di € 20.000 per gli esercenti di librerie indipendenti e di € 10.000 per le librerie ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.


Il credito d’imposta è parametrato con riferimento al singolo punto vendita e alle seguenti voci:
a) imposta municipale unica – IMU;
b) tributo per i servizi indivisibili – TASI;
c) tassa sui rifiuti – TARI;
d) imposta sulla pubblicità;
e
) tassa per l’occupazione di suolo pubblico;
f) spese per locazione, al netto IVA; g) spese per mutuo;
h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.


Le voci sopra elencate sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente alla richiesta di credito di imposta.


Chiusa la finestra temporale per la presentazione delle istanze e conclusa la fase di verifica e controllo, la direzione generale Biblioteche e istituti culturali trasmetterà all’Agenzia delle entrate i dati degli esercenti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi attribuiti, e pubblicherà sul proprio sito l’elenco dei beneficiari approvato con decreto direttoriale.
Da quel momento il tax credit potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dal 10 del mese successivo a quello in cui la direzione generale ha notificato ai beneficiari (e quindi dalla pubblicazione del suddetto elenco) l’ammontare del contributo spettante.

BONUS RISTORO GASOLIO DEGLI AUTOTRASPORTATORI – ISTANZE DAL 12/09

Sintesi: sarà attiva dal 12/09 fino al 12/10 (30 giorni) la piattaforma, predisposta dall’Agenzia delle Dogane, per la presentazione dell’istanza per il credito di imposta del 28% per il ristoro del costo del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore da parte delle imprese autorizzate al trasporto di beni in c/terzi con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton.
Il credito d’imposta verrà assegnato in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze (non si tratta di un “click day”), nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato.

L’art. 3 del D.L. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”) ha previsto la possibilità di riconoscere un contributo
straordinario, sotto forma di credito d’imposta:
▪ alle imprese con sede legale (o stabile organizzazione) in Italia
✔ esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva ≥ a 7,5 t:
✔ iscritte nell’albo degli autotrasportatori di cose per c/terzi
▪ cui spetta un credito d’imposta per l’acquisto (netto IVA) del gasolio impiegato nel trasporto in
veicoli di categoria euro 5 o superiore comprovato mediante le relative fatture d’acquisto
✔ nella misura del 28% della spesa sostenuta nel 1° trimestre 2022
✔ nel limite delle risorse finanziarie (pari a €. 496.845.000 per il 2022)
✔ non tassato ai fini dei redditi/Irap e cumulabile con altre agevolazioni a condizione che il cumulo
non superi il costo sostenuto
✔ soggetto al Quadro temporaneo degli aiuti di stato per la crisi Ucraina (Comun. della Comm. UE
2022/C 131): l’aiuto non può eccedere l’importo di €. 400.000 per singolo beneficiario

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L’ottenimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposita istanza tramite la
piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli
, cui si può accedere tramite
banner pubblicato sul portale ADM o direttamente al link: www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it


TERMINI DI PRESENTAZIONE: le istanze devono essere presentate, attraverso detta piattaforma.
La trasmissione potrà avvenire: dal 12/09/2022 fino al 12/10/2022

Sarà disponibile un servizio di assistenza, fruibile tramite la casella creditoautotrasportatori@sogei.it




DL Aiuti-bis convertito – La responsabilità solidale per la cessione dei bonus edilizi

Con 178 voti favorevoli, nessuno contrario e 13 astensioni, il Senato, il 20 settembre, ha definitivamente approvato la legge di conversione (con modifiche) del DL n. 115/2022 (cd. “Decreto Aiuti-bis”), esaminato nella stessa giornata dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze.


In sede di conversione del Decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022) è stato approvato un emendamento che ridefinisce la responsabilità solidale tra cedente e cessionario in relazione alle opzioni per la cessione dei bonus edilizi.


LA SITUAZIONE PREVIGENTE
L’art. 121 del DL n. 34/2020, commi 4, 5 e 6 ante modifica, prevedevano che:
i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto;
l’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
– in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia Entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20, D.P.R. n. 602/1973) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (art. 13 D.Lgs. n. 471/1997).
il recupero dell’importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni.


Restava ferma:
– in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 472/1997);
– la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.

LE MODIFICHE DEL DL AIUTI – BIS
La norma nella versione post conversione del decreto Aiuti bis, prevede che:
→ la responsabilità solidale col contribuente del fornitore (per lo sconto in fattura) o del cessionario rimane sempre applicabile in presenza di concorso nella violazione per dolo o colpa grave
→ negli altri casi (di colpa “lieve” o assenza di colpa) la responsabilità solidale è esclusa:
■ senz’altro per i crediti acquisiti secondo le disposizioni del Decreto Antifrodi (cioè acquisiti dal 12/11/2022 in poi): si tratta delle operazioni per le quali si è acquisito il visto di conformità e le asseverazioni/attestazioni appositamente previste (co. 1-ter dell’art. 121, DL n. 34/2020)
■ per i crediti sorti prima del 12/11/2021: ove il cedente, diverso dai soggetti “qualificati” (banche/intermediari finanziari, società di un gruppo bancario, e imprese di assicurazione) “e che coincida col fornitore”, acquisisca, ora per allora, la documentazione sopra citata. In sostanza, la norma pare agevolare i fornitori che si trovano ancora “in pancia” dei crediti che non hanno saputo smobilizzare per timore, da parte del potenziale acquirente, della responsabilità solidale.

BONUS FACCIATE – COMPILAZIONE MOD. REDDITI – LAVORI A CAVALLO D’ANNO

Sintesi: la detrazione “bonus facciate” è stata oggetto di proroga solo per l’anno 2022; dal 2023 la detrazione non è più prevista. Per i lavori “a cavallo” d’anno la detrazione (del 60%) rimane garantita per i committenti:
– imprenditori (anche imprese “minori”): per la quota dell’intervento conclusa con un SAL accettato
(principio di competenza)
– soggetti “privati” (principio di cassa): per le spese pagate nel 2022, anche in via anticipata, purché
l’opera sia almeno avviata al 31/12/2022 (e venga effettivamente ultimata nel seguito).

La detrazione prevista dall’art. 1, co. 219 e 220, L. 160/2019 (cd. “bonus facciate”), ha previsto la
detraibilità per gli interventi (v. RF 031/2020):
– per interventi edilizi (inclusi quelli di sola pulitura/tinteggiatura) finalizzati al recupero/restauro
della facciata esterna
(visibile dalla pubblica via) di edifici
– ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente/parzialmente edificate) di cui al D.M. n. 1444/68 o
ad esse assimilate dal Comune
– realizzati sulle strutture opache della facciata e su balconi o fregi/ornamenti.
a prescindere dalla tipologia:
✓ del soggetto che sostiene la spesa (“privato”, imprenditore, ENC, ecc.)
✓ dell’immobile (abitativo o meno, inclusi gli immobili merce/strumentali per destinazione delle imprese).


L’agevolazione consiste:
● in una detrazione Irpef/Ires (non vi è limite di spesa, né di detrazione), da suddividere in 10 anni
● è ammesso procedere alla cessione del credito a terzi/sconto in fattura secondo le modalità
previste per i “bonus edilizi” dall’art. 121, DL n. 34/2020 (con la particolarità che, al caso di specie,
non si applicano gli esoneri da adempimenti previsti per “interventi minori” – v. RF XXX)


AMBITO TEMPORALE DEL BONUS FACCIATE

L’ambito temporale del “bonus facciate”:
● originariamente limitato al solo 2020 e prorogato al 2021 (art. 1, co. 59, L. 178/2020)
● è stato ulteriormente prorogato alle spese sostenute nell’anno 2022, con contestuale
riduzione dell’aliquota di detrazione spettante, dal 90% al 60%.

Dal 2023 non è, attualmente, prevista alcuna detrazione.
LA DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

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CESSIORARIO DEL CREDITO – UTILIZZO NEL MOD. F24

In caso di detrazione oggetto di cessione a terzi, il soggetto cedente (privato o impresa):
non indica alcun dato relativo alle spese sostenute nel Mod. Redditi
– né indica tali spese nel prospetto rilasciato ai soci, ove soggetto trasparente.

Differenze tra detrazione e credito d’imposta
→ detrazione per il committente i lavori: la detrazione “gioca” solo nell’ambito
dell’Irpef/Ires
→ credito d’imposta: è utilizzabile in compensazione orizzontale con qualsiasi debito
del cessionario (anche con altre imposte dirette, Iva, contributi, ecc.)

l modello F24 recante l’utilizzo del credito in compensazione deve essere presentato esclusivamente
tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione.

BONUS FACCIATE – LAVORI “A CAVALLO” 2022 – 2023

Come anticipato:
– mentre per la maggior parte dei bonus edilizi (ecobonus, sisma bonus, bonus ristrutturazioni, ecc.) la
Legge di Bilancio 2022 ne ha prorogato l’applicazione fino al 2024
– per il bonus facciate si applica il termine del 31 dicembre 2022.
Risulta, pertanto, opportuno individuare i requisiti di detraibilità per gli interventi che non saranno
ultimati entro il 31/12/2022.
A tal fine, va, in primo luogo, distinto tra committenti dei lavori che sostengono le spese per cassa
rispetto a quelli che le sostengono per competenza

COMMITTENTI CHE APPLICANO IL “CRITERIO DI COMPETENZA”
Per le imprese (incluse le imprese “minori”, secondo la CM 24/2020) le spese si considerano sostenute
non alla data di pagamento, ma alla data di ultimazione dei lavori o, nel caso di liquidazione dei medesimi tramite stati di avanzamento (c.d. “SAL”), alla data di riferimento del SAL liquidato dall’appaltatore e accettato in via definitiva dal committente. N.B.: le spese relative a lavori ultimati nel 2023 (privi di Sal) o relativi a SAL liquidati nel 2023
non beneficiano del bonus facciate, indipendentemente che abbiano anticipato il pagamento entro la fine del 2022

COMMITTENTI CHE APPLICANO IL “CRITERIO DI CASSA”
Tutti i contribuenti diversi dalle imprese (“privati”, professionisti, ENC, ecc.) devono applicare il criterio
“di cassa” per individuare il momento “di sostenimento” della spesa e, dunque ciò che rileva è la data in cui avviene il pagamento a prescindere, in generale, dalla data di esecuzione dei lavori

INTERVENTI CHE NON SARANNO PIÙ AGEVOLATI DAL 2023

Si noti che, la mancata proroga del bonus facciate comporterà il venir meno della detrazione, per
le spese sostenute dal 1/01/2023, su quegli interventi che non possono inquadrarsi tra le spese
detraibili ex art. 16-bis, Tuir:
✓ rifacimento delle facciate relativi a edifici non a destinazione residenziale
✓ rifacimento delle facciate di abitativi commissionato da soggetti IRES
✓ gli interventi che, dal punto di vista urbanistico, consistono in mere manutenzioni ordinarie, (es:
tinteggiatura della facciata) relativi a edifici unifamiliari.



Bonus agricoltura 2022: istanze entro il 20/10/2022

Il bonus agricoltura consiste in un credito d’imposta pari al 40% degli investimenti sostenuti da imprese agricole e agroalimentari per realizzare o ampliare infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Può essere fruito per ciascuno dei periodi d’imposta che vanno dal 2021 al 2023 e non può superare 50 mila euro. Era stato introdotto dalla Legge di bilancio 2021 (n. 178/2020, art. 1, comma 131) per il sostegno del Made in Italy.
L’agevolazione sulle imposte è rivolta a reti di imprese agricole e agroalimentari (costituite ai sensi dell’articolo 3 del Dl n. 5/2009), anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino.


IMPORTO DEL NUOVO BONUS AGRICOLTURA 2022

Il credito d’imposta è pari al 40% sugli investimenti effettuati, e non può superare questi limiti:
50 mila euro per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le piccole e medie imprese agroalimentari,
25 mila euro per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.


Il credito d’imposta è destinato agli investimenti effettuati nei periodi d’imposta che vanno dal 2021 al 2023 che puntano a:
● realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico,
● investimenti che migliorano le potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale,
● attività e progetti legati all’incremento delle esportazioni, sostenute nell’ambito delle dotazioni tecnologiche e del software e dello sviluppo di database e sistemi di sicurezza.


COME RICHIEDERE IL NUOVO BONUS AGRICOLTURA 2022
Le piccole, medie e grandi imprese agricole che vogliono accedere al bonus sugli investimenti devono seguire questi passi:
1. Comunicare all’Agenzia Entrate, tramite i canali telematici dell’Agenzia, l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta dal 2021 al 2023.
2. Per le spese realizzate nel 2021 la comunicazione andrà inviata dal 20 settembre al 20 ottobre 2022 con il modello approvato dal provvedimento Entrate del 20 maggio 2022
3. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza un provvedimento delle Entrate renderà nota la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute e tenuto conto del limite di spesa di 5 milioni stabilito dalla legge.