Quadro RW fuori dal ravvedimento speciale per il rientro dei capitali esteri

La L. 197/2022, all’art. 1 commi 174 ss., ha introdotto una forma di ravvedimento operoso speciale che si distingue dal ravvedimento ordinario per i seguenti aspetti:
– le sanzioni sono ridotte sempre a 1/18 del minimo;
– gli importi possono essere pagati anche in forma rateale, precisamente in 8 rate maggiorate degli interessi al tasso del 2% annuo;
– il pagamento delle somme e la rimozione della violazione (tipicamente, la dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il 30 settembre 2023.

Nel ravvedimento speciale non rientra la violazione di omessa dichiarazione.
Salvo il quadro RW, che merita un discorso a parte, le violazioni reddituali conseguenti al rientro dei capitali esteri ben possono essere oggetto di ravvedimento speciale.
Il problema è complicato se il contribuente non ha dichiarato nel quadro RW possedimenti detenuti in un Paradiso fiscale rilevante ai sensi dell’art. 12 del DL 78/2009.

Pensiamo, per formulare un esempio semplice, alla detenzione di un conto corrente in Svizzera per l’ammontare di 100.000 euro.
Le sanzioni in tema di quadro RW, ai sensi dell’art. 5 del DL 167/90, sono in tal caso dal 6% al 30% dell’ammontare non dichiarato. Opera il ravvedimento ordinario, quindi bisogna pagare le sanzioni del 6% ridotte da 1/8 a 1/6, a seconda di quando ci si ravvede (l’art. 1 comma 176 della L. 197/2022 esclude queste violazioni dal ravvedimento speciale).

In questo caso, come anticipato, opera l’art. 12 del DL 78/2009, quindi l’intero ammontare non dichiarato nel quadro RW si presume reddito evaso in Italia, con sanzioni da dichiarazione infedele raddoppiate.
Ove il contribuente sia certo di poter dimostrare che l’ammontare del conto detenuto in Svizzera derivi da redditi dichiarati in Italia o da proventi non soggetti a tassazione può evitare il ravvedimento e confidare nell’eventuale archiviazione della pratica in caso di controllo.
Se, invece, non si dispone di una convincente prova contraria, le violazioni reddituali indicate possono essere oggetto di ravvedimento speciale, a nostro avviso senza particolari problemi. Non si tratta nemmeno di redditi di fonte estera, ma di redditi prodotti in Italia, sia pure per effetto di presunzione.

Allora, tornando all’esempio del conto svizzero, per tutti gli anni accertabili bisogna pagare le imposte su 100.000 euro, gli interessi legali e le sanzioni del 180% (la misura minima della dichiarazione infedele, pari al 90%, è raddoppiata) ridotte a 1/18.
Volendo essere precisi, ai 100.000 euro andrebbero aggiunti i proventi generati dal conto estero, che, considerata la loro mancata indicazione in RW, rientrano nella presunzione.

Rammentiamo che i termini di accertamento per tale presunzione sono raddoppiati e di ciò, onde regolare completamente la posizione del contribuente, se ne dovrebbe tenere conto.
Entro il 30 settembre 2023 bisogna pagare le somme o la prima rata e presentare la dichiarazione integrativa.

RAVVEDIMENTO SPECIALE PER LA PRESUNZIONE REDDITUALE

Come detto per il quadro RW non c’è il ravvedimento speciale dunque non opera nemmeno il termine del 30 settembre (nulla vieta di presentare una sola integrativa per semplicità, comprensiva anche del quadro RW).
Grazie all’art. 21 comma 2 del DL 34/2023, è ora chiaro che sia i redditi di fonte estera sia le violazioni in tema di IVIE/IVAFE fruiscono del ravvedimento speciale.

Ove il contribuente non abbia compilato il quadro RW non dichiarando, come logica conseguenza, l’IVIE e/o l’IVAFE e i relativi redditi esteri, può fruire del ravvedimento speciale.
Per i redditi esteri, si paga la sanzione del 90% aumentata di un terzo e poi ridotta a 1/18; per l’IVIE/IVAFE la sanzione del 90% ridotta a 1/18.

Decreto Alluvione: rottamazione-quater senza interessi

È stata approvata la legge di conversione del DL n. 61/2023 (decreto Alluvione), pubblicata nella GU del 31 luglio 2023 n. 177.

La conversione in legge del DL Alluvione prevede:

  • la proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze della rottamazione-quater e l’azzeramento del tasso di interesse;
  • la sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi;
  • le misure a sostegno del reddito dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi costretti a interrompere l’attività;
  • la possibilità, prevista fino al 31 agosto 2023, per un periodo massimo di 90 giorni di rinnovare o prorogare i contratti a termine anche in assenza delle causali. 

Per completezza si rammenta che nel testo in commento sono state “assorbite” le disposizioni del D.L. n. 88/2023 recante le disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi dal 1° maggio 2023 con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati medio tempore, oltre che degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua vigenza.

Proroga della rottamazione-quater e azzeramento del tasso di interesse

Tre mesi di proroga per i termini e le scadenze relativi alla rottamazione-quater. In particolare, i nuovi termini sono:

  • 30 settembre 2023, per la domanda di rottamazione dei ruoli;
  • 31 dicembre 2023, per la comunicazione di liquidazione delle somme;
  • 31 gennaio 2024, per il pagamento della prima o unica rata.

Con una nuova disposizione inserita nel corso dell’iter di conversione, è stato previsto l’azzeramento del tasso di interesse sulle somme dovute in caso di pagamento rateale delle somme dovute.

Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

Tra le disposizioni più rilevanti del provvedimento vi è la conferma della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1.

Nel dettaglio, vengono sospesi i termini in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 relativi: 

  • agli adempimenti e ai versamenti tributari;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF operate dai soggetti ricadenti nelle aree alluvionate in qualità di sostituti d’imposta;
  • agli avvisi di addebito INPS.

I pagamenti dei tributi e contributi sospesi fino al 31 agosto 2023 dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023 senza sanzioni e interessi; entro lo stesso termine andranno effettuati anche gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni.

Nell’ambito delle dichiarazioni dei redditi degli “alluvionati sospesi” l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora il contribuente intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, non è dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Nelle ipotesi di versamento rateale delle imposte e contributi a saldo e in acconto ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 241/1997 dovrà essere fatta una distinzione per:

  • il titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione (20 novembre 2023) e, pertanto, gli importi versati ratealmente non devono essere maggiorati degli interessi;
  • il non titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023, e, pertanto, solo per quest’ultima, qualora non decida di pagarla anticipatamente entro il 20 novembre, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni.

Sospensione degli istituti della tregua fiscale

La sospensione coinvolge pure gli istituti agevolati della tregua fiscale. Sono sospesi i versamenti e gli adempimenti previsti per l’adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui alla legge di Bilancio 2023 che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Nel dettaglio la sospensione opera per: 

  • la definizione agevolata degli avvisi bonari (somme dovute a seguito di controllo automatizzato); 
  • la regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • il ravvedimento speciale;
  • l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  • la definizione agevolata e la conciliazione agevolata delle controversie;
  • la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione;
  • la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale;
  • lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati all’agente della riscossione.

Analogamente alla sospensione di tutti i versamenti e adempimenti, i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20 novembre 2023.

Sono sospesi anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi compresi quelli degli enti territoriali, che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023. Con riferimento a questi atti, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023.

Misure a sostegno del reddito dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi

Nelle misure a sostegno dei lavoratori autonomi e subordinati la legge di conversione in commento apporta alcuni correttivi al testo del DL n. 61/2023 e, in particolare, viene prevista:

  • un’indennità una tantum fino a 3.000 euro (500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni), per professionisti e lavoratori autonomi costretti a interrompere l’attività, riconosciuta ed erogata dall’INPS nei limiti delle risorse disponibili per l’anno 2023 (pari a 253,6 milioni di euro). Le istruzioni operative circa la procedura e le modalità di accesso all’indennità sono state definite dall’INPS con la circolare n. 54/2023. Per ottenere il beneficio, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica e viene confermato che tale indennità non concorre alla formazione del reddito del percettore;
  • la cassa integrazione emergenziale, fino a 90 giorni per i lavoratori subordinati impossibilitati a prestare attività lavorativa o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro in conseguenza degli eventi alluvionali (misura coperta fino a 580 milioni di euro). L’indennità è riconosciuta, direttamente dall’INPS, previa domanda del datore di lavoro, quale integrazione al reddito con relativa contribuzione figurativa. Le istruzioni per la presentazione delle istanze sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 53/2023.

Per il rinnovo o la proroga dei contratti di lavoro a termine la legge di conversione stabilisce che, fino al 31 agosto 2023, in deroga all’art. 21, DLgs n. 81/2015 e ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 90 giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del medesimo DLgs. n. 81/2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori dei comuni alluvionati (individuati nell’allegato 1 del DL n. 61/2023) e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

Soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per ogni genitore con reddito di lavoro dipendente

Con la circolare n. 23 di ieri, 1° agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa l’ambito oggettivo, soggettivo e le modalità applicative dell’art. 40 del DL 48/2023, che, in ragione del perdurare delle difficoltà legate all’incremento dei prezzi, è intervenuto nuovamente sulle agevolazioni in materia di reddito di lavoro dipendente.
In particolare, con tale norma, il legislatore ha previsto un innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR (in via “ordinaria” pari a 258,23 euro), esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e limitatamente al periodo d’imposta 2023.
È appena il caso di ricordare che la norma ricalca quanto previsto in via generalizzata nel 2022 dall’art. 12 del DL 115/2022, come modificato dall’art. 3 comma 10 del DL 176/2022.

Sotto il profilo oggettivo, rientrano tra i fringe benefit soggetti alla soglia di non imponibilità a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Con la circolare in commento, l’Agenzia, richiamando la relazione illustrativa al DL 48/2023, ha ribadito che il citato art. 40, in coerenza con la disposizione prevista a regime dall’art. 51 comma 3 del TUIR, produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1 commi 182-189 della L. 208/2015, nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi. La detassazione opera anche nell’eventualità in cui i fringe benefit siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, a condizione che i contratti aziendali o territoriali prevedano la sostituibilità con benefit (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15 giugno 2016 n. 28, § 3).

L’Amministrazione finanziaria ha, inoltre, precisato che le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023, riferite a consumi di competenza del 2022, che hanno già beneficiato della soglia di esenzione dei fringe benefit per il 2022, ai sensi dell’art. 12 del DL 115/2022, non possono essere considerate ai fini dell’agevolazione per il 2023.

Sotto il profilo soggettivo, l’agevolazione è rivolta ai lavoratori dipendenti con figli (compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati) fiscalmente a carico, ossia con figli che non abbiano un reddito superiore a 2.840,51 euro (ovvero a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni). Il superamento o meno del limite di reddito va verificato alla data del 31 dicembre 2023.

Nella circ. n. 23/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un atteso chiarimento nell’ipotesi in cui entrambi in genitori siano lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. L’Agenzia ha, infatti, precisato che l’agevolazione è riconosciuta in misura piena a ogni genitore titolare di reddito di lavoratore dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché sia fiscalmente a carico. Inoltre, nel caso in cui i genitori si siano accordati per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato (ex art. 12 comma 1 lett. c) del TUIR), l’agevolazione spetta in ogni caso in misura piena a ciascun genitore, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico di entrambi. A tal proposito, occorre tuttavia segnalare che, per le utenze domestiche, non è possibile fruire più volte del beneficio in relazione alle medesime spese (circ. n. 35/2022, § 2.1)

Per quanto riguarda, infine, le modalità applicative, ai sensi dell’art. 40 comma 3 del DL 48/2023, la soglia di esenzione a 3.000 euro si applica a condizione il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. Secondo l’Agenzia delle Entrate tale dichiarazione può essere effettuata con modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore, fermo restando che, in sua assenza, l’agevolazione non è applicabile. Con specifico riferimento invece al rimborso delle utenze valgono le indicazioni fornite dalla circ. n. 35/2022 (si veda “Spazio alla dichiarazione sostitutiva per il bonus di 3.000 euro” del 29 novembre 2022).

TASSAZIONE INTEGRALE SOPRA I 3.000 EURO

L’art. 40 del DL 48/2023 si pone in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 prima parte del terzo periodo del TUIR. Resta, quindi, fermo il secondo periodo del predetto comma 3 con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui il valore dei beni e dei servizi forniti e/o delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze risulti superiore al limite di 3.000 euro, l’intero valore rientrerà nell’imponibile fiscale e contributivo del lavoratore dipendente.

Slitta al 2024 l’invio telematico dei dati contenuti nelle schede per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille

Con il Provv. n. 155303 del 16/05/2023 – emanato in attuazione dell’art. 17 c.1 del DM 31/05/199 n. 164 – l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di trasmissione delle schede con le scelte di destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1), da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023.

Ciascun contribuente può decidere di destinare una percentuale dell’IRPEF pari al 5, all’8 e al 2 per mille, ovvero:
• l’8 per mille allo Stato o a confessioni religiose che abbiano stipulato il protocollo d’intesa (a decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’8 per mille dell’IRPEF può essere destinato anche all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” per finalità di culto, istruzione, assistenza e beneficienza);
• il 2 per mille a partiti politici iscritti nel registro dei partiti che hanno fatto richiesta di essere ammessi alla ripartizione ovvero ad associazioni culturali iscritte all’elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
• il 5 per mille a organizzazioni no profit.

I sostituti d’imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare loro assistenza fiscale provvedono a:
• controllare la regolarità formale dalla dichiarazione presentata, anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
• consegnare al sostituito, prima dell’invio della dichiarazione, copia della stessa elaborata ed il corrispondente prospetto di liquidazione;
• trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro:
– il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
– il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
– il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
– il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
– il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;
• comunicare all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro i termini sopra indicati, il risultato finale delle dichiarazioni.

i confermano la modalità di trasmissione previste per le schede trasmesse l’anno scorso (modelli 730-1 relativi al periodo d’imposta 2021), di cui al Provv. 11185 del 14/01/2022.
Pertanto:
• i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale;
• trasmettono le schede con le scelte di destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) all’Agenzia delle Entrate tramite un ufficio postale o un soggetto incaricato della trasmissione telematica (art. 3, c. 3, DPR 322/1998).

Si ricorda che l’art. 2 del DL 73/2022, modificando l’art. 37 c. 2-bis lett. c-bis) del DLgs. 241/97, aveva previsto la dematerializzazione, vale a dire la trasmissione telematica, delle schede relative alle scelte di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, in relazione ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, che sarebbe dovuta decorrere da quest’anno in relazione alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022.

Rinvio al 2024 – La dematerializzazione prevista dall’art. 2 del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) è stata rinviata al 2024 dall’art. 4 comma 2 del DL 51/2023.

I sostituti d’imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad un intermediario le schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modelli 730-1, contenute nell’apposita busta di cui all’Allegato 2 al provvedimento del 06/02/2023, pubblicato in pari dati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, di approvazione del modello 730/2023 e delle relative istruzioni, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dai contribuenti, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel punto 10.5 del provvedimento del 06/02/2023.

In alternativa, è possibile utilizzare una normale busta di corrispondenza, nella quale si indicano le seguenti informazioni:
• la dicitura “Scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”;
• il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta, i due modelli 730-1 devono essere inseriti in due distinte buste, sulle quali devono essere riportate le suddette indicazioni riferite, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge.

In entrambi i casi, le buste devono essere debitamente sigillate e contrassegnate sui lembi di chiusura dal contribuente.

In caso di consegna delle buste a un intermediario, i sostituti d’imposta utilizzano la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 al provvedimento 34545/2023, nella quale si riportano i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta.

Qualora le buste vengano consegnate a un ufficio postale, non è necessario indicare nella suddetta bolla i codici fiscali. In questo caso, i sostituti d’imposta devono però raggruppare le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta.

Gli uffici postali e gli intermediari sono tenuti a trasmettere tempestivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti.

In ogni caso, gli intermediari devono inviare i dati entro il 31 luglio 2023 per le schede ricevute fino al 15/07/2023 ed entro il 15/10/2023 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del modello 730/2023.

Flat tax incrementale condizionata con inizio attività nel triennio 2020-2022

La flat tax incrementale, introdotta dalla L. 197/2022, e applicabile esclusivamente per il periodo di imposta 2023, consente, al ricorrere di determinate condizioni, di sottoporre una quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo prodotto nel 2023 a un’imposta sostitutiva pari al 15%.
Con la circ. n. 18/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in materia, soffermandosi sui profili soggettivi e oggettivi dell’agevolazione.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 55 della L. 197/2022, l’imposta sostitutiva si applica sulla differenza, non superiore a 40.000 euro, tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato con riferimento agli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

Come diretta conseguenza di tale impostazione normativa vi è il fatto che i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023 non potranno mai beneficiare della flat tax incrementale, “attesa l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale richiesto dalla norma stessa in assenza dei dati relativi al triennio precedente” (ciò sul presupposto che non sia stata esercitata alcuna attività d’impresa individuale o di lavoro autonomo negli anni 2020-2022 con una diversa partita IVA).

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 18/2023, inoltre, non è necessario che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione, essendo sufficiente lo svolgimento dell’attività di impresa o di lavoro autonomo per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio 2020-2022.

Il fatto che venga richiesto lo svolgimento “per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento” esclude dalla tassazione in esame non solo i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023, ma anche quelli che hanno iniziato l’attività nel corso del 2022, sul presupposto che negli anni 2020 e 2021 non sia stata esercitata, in forma individuale, alcuna attività d’impresa o di lavoro autonomo con una diversa partita IVA. A tale condizione, infatti, il requisito dell’esercizio dell’attività per almeno un’intera annualità non verrebbe soddisfatto.

In altre parole, il contribuente che, ad esempio, ha iniziato l’attività di impresa il 1° giugno 2022 non disporrebbe di un’intera annualità confrontabile con quanto percepirà nel 2023; diverso è il caso in cui l’attività sia stata iniziata nel 2020 o nel 2021.
Il contribuente che ha iniziato l’attività, ad esempio, il 1° giugno 2021, dispone infatti di un intero periodo di imposta in cui l’attività viene svolta (il 2022); ai fini dell’individuazione dell’incremento di reddito 2023, sarà necessario considerare:
– il reddito prodotto nell’intero anno 2022;
– il reddito prodotto nella frazione d’anno 2021, ragguagliandolo all’intera annualità (reddito 2021/n° giorni x 365).

Vi possono quindi essere casi in cui il reddito prodotto nella frazione dell’anno di inizio dell’attività sia minore in valore assoluto rispetto al reddito prodotto nell’intero anno successivo, ma maggiore per effetto del ragguaglio ad anno.
L’Agenzia delle Entrate in merito propone il seguente esempio:
– inizio attività il 1° giugno 2021 (214 giorni di attività nel 2021);
– reddito 2021: 30.000 euro
– reddito 2021 ragguagliato ad anno, rilevante per la determinazione della flat tax incrementale: 51.168 euro [(30.000/214) x 365];
– reddito 2022 (intero periodo di imposta): 40.000 euro.
In tal caso il reddito da confrontare con quello prodotto nel 2023 ai fini della flat tax è quello del 2021, ragguagliato ad anno (51.168 euro).

ESCLUSO CHI HA INIZIATO L’ATTIVITA’ NEL CORSO DEL 2022

Una diversa ipotesi è quella del soggetto già in attività nel 2020 (es. come consulente informatico) che chiude l’attività (e la relativa partita IVA) nel 2021 e riapre una nuova posizione fiscale nel 2022 (es. nel commercio di computer). In questo caso, dovrebbero sussistere le condizioni per il calcolo dell’incremento reddituale in rapporto al 2023 atteso che l’attività è stata svolta per “almeno un’intera annualità” nel triennio 2020-2022 (nell’esemplificazione nel 2020).
Tale conclusione sembrerebbe trovare supporto nella circ. n. 18/2023 la quale, ai fini della determinazione dell’incremento reddituale, indica di tener conto dei dati indicati in precisi quadri del modello REDDITI PF, mentre non viene data rilevanza alla tipologia di attività cui il reddito si riferisce.

Il Governo chiude alla proroga dei versamenti con lo 0,40%

Nonostante le reiterate richieste degli addetti ai lavori, sembrano esserci sempre meno possibilità che venga concessa la proroga dei versamenti con maggiorazione dello 0,40% per soggetti ISA e forfetari. Dopo la chiusura dei giorni scorsi da parte del Viceministro al MEF Maurizio Leo, interpellato sulla questione a margine di un convegno, ieri la Sottosegretaria all’Economia Lucia Albano ha espresso la posizione ufficiale del Governo sul tema, ribadendo la sostanziale contrarietà allo spostamento della scadenza dal 31 luglio al 21 agosto.

Rispondendo a una interrogazione presentata da Federico Fenu (M5s) in Commissione Finanze della Camera, l’esponente dell’Esecutivo ha spiegato che lo scorso anno non c’è stato alcun differimento del termine, che è slittato al 22 agosto solo perché 30 e 31 luglio cadevano di sabato e domenica. La scadenza sarebbe slittata al 1° agosto ma per effetto dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 (convertito con modificazioni in L. n. 248/2006), secondo cui tutti i versamenti previsti dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati il 20 agosto senza maggiorazione, c’è stata una proroga automatica al 22 agosto (dato che 20 e 21 cadevano di sabato e domenica).

In più, ha aggiunto Albano, “nella complessiva valutazione della tematica, il Governo non può trascurare le necessità di coniugare le esigenze poste a fondamento delle rivendicazioni qui in rilievo con quelle di certezza dei rapporti tributari e degli ordinari flussi di cassa. Vale altresì aggiungere che le informazioni desumibili dai versamenti restano di fondamentale importanza per la tempestiva predisposizione delle previsioni delle entrate tributarie ai fini della NADEF, che il Governo presenterà entro il prossimo mese di settembre”.

In altre parole, la mancanza di adeguate coperture finanziarie, che la Ragioneria generale dello Stato aveva quantificato in 4,5 miliardi, e la necessità di avere tutti i dati per predisporre la Nota di aggiornamento al DEF, impongono di non accogliere la richiesta di proroga dei versamenti con maggiorazione, che pure era stata concessa per sei anni consecutivi ad esclusione del 2022.

Rimane, quindi, la proroga parziale disposta con i commi 3-sexies e 3-septies dell’art. 4 del DL 51/2023, convertito nella L. n. 87/2023 (pubblicata sulla G.U. del 5 luglio 2023 n. 155), che spostava a oggi, 20 luglio, il solo termine ordinario di versamento (inizialmente fissato al 30 giugno), tenendo fermo il termine del 31 luglio per i pagamenti con lo 0,40%.

La posizione del Governo, però, non convince l’Associazione nazionale commercialisti. Commentando la risposta fornita da Albano durante il question time in Commissione Finanze, il Presidente del sindacato, Marco Cuchel, sottolinea che se lo scorso anno la proroga non è stata concessa è stato solo per “una coincidenza di date, che ha fatto sì che il termine scivolasse per forza di cose al 20 agosto”, rendendola di fatto non necessaria.

Nonostante ciò, lo slittamento automatico del termine “non ha impedito la presentazione del NADEF nel mese di settembre 2022, come invece viene paventato per quest’anno, in caso di concessione della proroga. Inoltre, nonostante negli ultimi sei anni la proroga sia sempre stata concessa, il NADEF, o il suo equivalente, è sempre stato presentato nei tempi previsti”.

Per questo, l’associazione di categoria continua a sperare che “prevalga la ragionevolezza” e che, anche in virtù dell’Ordine del Giorno approvato la scorsa settimana in Aula alla Camera (si veda “Il Governo dovrà valutare la proroga dei versamenti con maggiorazione” del 13 luglio 2023), possa ancora esserci spazio per un ripensamento. Al momento, però, i margini sembrano essere davvero ridotti.

Prima rata IMU 2023 con ravvedimento

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU si applica una sanzione pari al 30% dell’importo non versato (ai sensi dell’art. 1 comma 774 della L. 160/2019, che rinvia all’art. 13 del DLgs. 471/97). Tale violazione riguarda i soli casi in cui sia stato correttamente assolto l’obbligo dichiarativo, laddove previsto (si veda “Dichiarazione IMU per gli anni 2021 e 2022 entro fine mese” del 21 giugno 2023). 
Nel caso in cui il versamento avvenga con un ritardo non superiore ai 90 giorni, la sanzione è ridotta al 15%, e ulteriormente ridotta a 1/15 per giorno di ritardo, se questo non supera i 14 giorni.

Il citato art. 13 fa riferimento a un’autonoma violazione in caso di mancato versamento di somme a titolo di acconto o conguaglio. Pertanto, poiché, a norma dell’art. 1 comma 762 della L. 160/2019, vi sono due distinti obblighi di versamento dell’IMU (per la prima e la seconda rata), se viene omesso il versamento di entrambe le rate si hanno due specifiche violazioni.

Analogo discorso vale per gli enti non commerciali di cui all’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, i quali versano l’IMU in tre rate, secondo quanto previsto dal successivo comma 763.
In caso di versamento tardivo, può trovare applicazione la disciplina del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, con le correlate riduzioni delle sanzioni.
Per perfezionare il ravvedimento il contribuente deve versare, mediante F24, contestualmente all’importo a titolo di IMU, anche i relativi interessi giornalieri al tasso legale (fissato per il 2023 al 5% in ragione d’anno, ex DM 13 dicembre 2022), nonché la sanzione ridotta.

Interessi e sanzioni vanno integrati all’importo dovuto a titolo di IMU: tale somma va riportata in corrispondenza del codice tributo di riferimento dell’importo versato tardivamente (per i codici tributo si veda la ris. Agenzia delle Entrate 29 maggio 2020 n. 29). Nel modello F24 va inoltre indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.
Eccettuata la violazione di omessa dichiarazione, il ravvedimento può avvenire senza limiti temporali, fino al termine di accertamento.
Tuttavia, per l’IMU la possibilità di ravvedersi è preclusa dall’avvio di un controllo fiscale (l’art. 13 comma 1-ter del DLgs. 472/97 non contempla infatti i tributi locali).

Inoltre, per l’IMU non trova applicazione il ravvedimento parziale ex art. 13-bis del DLgs. 472/97, riservato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Per il ravvedimento oltre i 90 giorni, l’art. 13 del DLgs. 472/97 individua il termine entro il quale avviene la regolarizzazione (e dunque la misura della riduzione della sanzione) facendo riferimento:
– al termine di presentazione della dichiarazione, per i tributi con dichiarazione periodica;
– alla data dell’omissione o dell’errore, per gli altri tributi.
A tal proposito, si evidenzia che la dichiarazione IMU “ordinaria” (diversamente dalla dichiarazione IMU ENC) ha effetto anche per gli anni successivi a quello di presentazione, se non sono intervenute modifiche dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Secondo il Ministero dell’Economia e delle finanze, anche l’IMU deve identificarsi come tributo per il quale è prevista una dichiarazione periodica, poiché il “procedimento” dichiarativo e quello di liquidazione dell’IMU sono disciplinati in modo analogo a quanto previsto per le imposte erariali sui redditi (così le circ. Min. Economia e finanze 13 luglio 1998 nn. 184/E e 29 aprile 2013 n. 1/DF). In senso antitetico, tuttavia, si pone la nota IFEL 19 gennaio 2015, che nega la natura periodica della dichiarazione IMU.Verifica per calcolare il termine da ravvedimento

Tenuto conto della diversità di posizioni in merito, è opportuno verificare eventuali indicazioni presenti nel regolamento o nel sito istituzionale del Comune destinatario del versamento, per determinare la misura della riduzione ex art. 13 del DLgs. 472/97 e perfezionare il ravvedimento. In caso di dubbio, pare prudenziale assumere il termine con cadenza cronologica anteriore.

In ogni caso, adottando la posizione ministeriale, la sanzione per il versamento tardivo dell’IMU è pari a:
– 1,5% dell’imposta non versata (15% × 1/10), ridotta a 1/15 per giorno di ritardo, se questo non è superiore a 14 giorni;
– 1,5% dell’imposta non versata (15% × 1/10), se il ritardo è compreso tra i 15 e i 30 giorni;
– 1,67% dell’imposta non versata (15% × 1/9), se il ritardo è inferiore a 90 giorni;
– 3,75% dell’imposta non versata (30% × 1/8), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– 4,29% dell’imposta non versata (30% × 1/7), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– 5% dell’imposta non versata (30% × 1/6), se la regolarizzazione avviene oltre il termine richiamato nell’ultimo punto.

Acconti IRPEF e cedolare secca 2023 da indicare in REDDITI PF

Nella compilazione del modello REDDITI 2023 PF, i contribuenti obbligati al versamento degli acconti dell’IRPEF e della cedolare secca relativi al 2023 devono indicarne l’importo all’interno, rispettivamente, dei righi RN62 e LC2.

Al riguardo, è bene ricordare che, indipendentemente da quanto effettivamente pagato, occorre riportare l’acconto determinato (prima e seconda o unica rata) sulla base del c.d. “metodo storico”.

Anche quest’anno, infatti, come di consueto gli acconti d’imposta possono essere determinati in due modi:
– con il criterio c.d. “storico”;
– con il criterio c.d. “previsionale”.

In base al primo metodo, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente (2022), risultante dal modello REDDITI 2023 PF, salvi obblighi di ricalcolo (si veda “Acconti d’imposta 2023 alle prese con il ricalcolo” del 31 maggio 2023).

In particolare, occorre assumere il 100% dell’ammontare indicato:
– nel rigo RN34 (o RN61, colonna 4, in presenza dei citati obblighi di ricalcolo), per l’IRPEF;
– nel rigo LC1, colonna 5, per la cedolare secca.

Con il criterio previsionale, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento dell’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso (2023), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite, che sarà indicata nel modello REDDITI 2024 PF.

È opportuno anche rammentare che l’art. 58 del DL 124/2019 convertito ha fissato, a regime, al 50% la misura della prima e seconda rata dei suddetti acconti, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), mentre, per gli altri contribuenti, resta ferma la consueta bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

In ogni caso, se l’importo della prima rata non supera 103 euro, l’acconto è versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

Ai fini in esame, rientrano tra i soggetti ISA i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti (di cui all’art. 12-quinquies commi 3 e 4 del DL 34/2019).

In pratica, si tratta di quei contribuenti che, contestualmente (ris. Agenzia delle Entrate n. 93/2019 e n. 64/2019):
– esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:
– partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5115 e 116 del TUIR;
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014;
– applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Ritornando alle modalità di compilazione del rigo RN62, si supponga che Mario Rossi, dottore commercialista, soggetto agli ISA, determini l’acconto IRPEF 2023:
– in sede di prima rata, con il metodo storico: posto che, per ipotesi, l’importo indicato nel rigo RN34 del modello REDDITI 2023 ammonta a 10.000 euro, non sussistendo obblighi di ricalcolo, si provvede al versamento di 5.000 euro (10.000 × 100% × 50%);
– in sede di seconda rata, con il criterio previsionale: posto che, per ipotesi, l’IRPEF dovuta per il 2023 (al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite) è presunta pari a 8.500 euro, in data 30 novembre 2023 sarà corrisposto l’importo di 3.500 euro (8.500 × 100% – 5.000).

Indipendentemente dagli importi pagati in sede di prima e seconda rata, nel rigo RN62 del modello REDDITI PF 2023 occorre indicare l’acconto dovuto per il 2023 (prima e seconda o unica rata) sulla base del c.d. “metodo storico” e, quindi, 5.000 nel campo 1 (“Primo acconto”) e 5.000 nel campo 2 (“Secondo o unico acconto”).

Gli acconti IRES e IRAP eventualmente dovuti per il 2023 non sono, invece, oggetto di alcun obbligo di indicazione nei modelli REDDITI 2023 SC o ENC e IRAP 2023.

BONUS ENERGETICI DEL 2° TRIMESTRE 2023 – CESSIONE ENTRO IL 18/12/2023

In relazione ai crediti d’imposta istituiti a favore:
• delle imprese “energivore”/“non energivore”: in relazione alla spesa per la componente energetica
• delle imprese “gasivore”/“non gasivore”: per l’acquisto di gas naturale
• nonché delle imprese agricole
l’Agenzia delle entrate, con il Provv. 3/04/2023, ha disciplinato la cessione del credito d’imposta riferito al 2° trimestre 2023 (introdotto dal cd. “Decreto Bollette”)
✓ fissando, quale termine ultimo, il 18/12/2023 (il credito è cedibile fin dal 6/07//2023)
estendendo le regole di cessione già previste per i crediti dei precedenti periodi (Provv. 30/06/2022).

Si è reso, pertanto, necessario l’aggiornamento la modulistica precedentemente approvata (Provv. 26/01/2022), con contestuale approvazione del “nuovo” Modello per la comunicazione della cessione (si tratta della sola modifica delle istruzioni, coerentemente aggiornate, nonché dell’aggiunta, nell’ambito della modulistica, delle relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio).

Bonus 2022: si ricorda che, per quanto attiene i crediti di imposta sorti nel 3° trimestre 2022, nei mesi di ottobre-novembre 2022 e nel mese di dicembre 2022, l’eventuale importo residuo è ancora utilizzabile (fino al 30/09/2023) nel solo caso in cui il contribuente abbia provveduto, entro il 16/03/2023, ad effettuare l’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate. In assenza di tale adempimento la RM 27/2023 ha ammesso il contribuente alla remissione in bonis.

Imprese agricole e della pesca: infine si ricorda che, per quanto attiene il cd. “bonus carburanti”, il recente “Decreto Omnibus” ha differito al 30/09/2023 il termine per l’utilizzo in compensazione il credito riferito al 3° trimestre 2022 (mentre permane al 30/06/2023 il termine per l’utilizzo riferito al credito del 4° trimestre 2022).

LA CESSIONE DEL CREDITO
Il cessionario utilizza il bonus con le stesse modalità/termini con cui l’avrebbe utilizzato il cedente, e dunque entro il 31/12/2023
➔ per tutti i crediti d’imposta riferiti al 2° trimestre 2023
➔ per il bonus carburante delle imprese agricole/della pesca riferito al 1° trimestre 2023.

Si ricorda che la cessione va effettuata per l’intero importo del credito (un suo utilizzo parziale da parte del beneficiario non consente la cessione della quota non ancora utilizzata).

Visto di conformità: il cessionario richiede il visto di conformità ai dati relativi ai documenti attestanti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus

Responsabilità: in caso di violazione il cessionario è responsabile solo ove abbia partecipato alla violazione.
NUOVO MODELLO PER LA CESSIONE DEI CREDITI DEL 2° TRIMESTRE 2023

Il modello e le relative istruzioni sono del tutto analoghe a quanto già previsto per i crediti dei precedenti periodi; in particolare:
✓ la prima parte del modello risulta invariata, mentre viene modificata la sola seconda parte riferita alle attestazioni di sussistenza dei requisiti nei vari periodi di riferimento.
✓ di una seconda parte costituita:
• dal quadro A: nel quale indicare i dati dei crediti ceduti ed i dati dei cessionari
• dal quadro B: nel quale rilasciare la dichiarazione di sussistenza dei requisiti per poter fruire del credito d’imposta.

CODICI TRIBUTO

Cessionari dei tax credit energia e gas del II trimestre 2023 – pronti i codici tributo

Con la RM 41/E del 07/07/2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da “7751” a “7754” per l’utilizzo da parte dei cessionari dei crediti d’imposta energia e gas relativi al secondo trimestre 2023.

Si ricorda che l’art. 4 del DL 30 marzo 2023 n. 34, ha introdotto alcuni crediti d’imposta al fine di compensare parzialmente, in presenza di determinate condizioni, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
La disciplina di riferimento di tali crediti d’imposta prevede che gli stessi possano essere utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.

Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, di tali crediti d’imposta, con la risoluzione n. 20/2023 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
• “7015”, in relazione al credito d’imposta per le imprese energivore;
• “7016”, con riguardo al credito d’imposta per le imprese non energivore;
• “7017”, in relazione al credito per le imprese gasivore;
• “7018”, per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese non gasivore.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 237453 del 27 giugno 2023 sono state estese anche ai crediti in esame le disposizioni del provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022, relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
La comunicazione per la cessione dei crediti relativi al secondo trimestre 2022 può essere presentata fino al 18 dicembre 2023.

Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
• “7751” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
• “7752” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
• “7753” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
• “7754” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.

In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.