Crediti da bonus edilizi inutilizzabili da comunicare all’Agenzia pena sanzione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 di ieri il DL 10 agosto 2023 n. 104 (c.d. “Omnibus”) che contiene novità in materia di detrazioni “edilizie”.
La principale novità è contenuta nell’art. 24 e, come già evidenziato su Eutekne.info, riguarda la proroga sino al 31 dicembre 2023 del termine di cui all’art. 119 comma 8-bis secondo periodo del DL 34/2020, entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110% (si veda “Altri tre mesi per i lavori già avviati nelle «villette» con superbonus del 110%” del 9 agosto 2023).

Il superbonus nella misura del 110%, quindi, si continua ad applicare sulle spese sostenute fino alla fine del 2023, con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari) che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Un’altra novità riguarda poi un neo introdotto adempimento in relazione alle opzioni di cessione dei crediti relativi alla detrazione spettante e al c.d. sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
L’art. 25 comma 1 del DL stabilisce, infatti, che “Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024”.

A regime, quindi, i cessionari finali che si trovano in una situazione di inutilizzabilità, diversa da quella dell’avvenuta scadenza dei termini per il loro utilizzo in compensazione, dovranno segnalarlo all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che l’ha determinata. Se detto evento è avvenuto prima del 1° dicembre 2023, tuttavia, la comunicazione deve essere trasmessa, con le modalità che saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, entro il 2 gennaio 2024.
La mancata comunicazione entro i termini stabiliti dal DL 104/2023 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

Si evidenzia, infine, che con l’art. 26 del DL 104/2023 viene introdotta una imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche per l’anno 2023 (si veda “Arriva la tassa una tantum sugli extraprofitti delle banche” del 9 agosto 2023).

Confermata la tassa una tantum sugli extraprofitti delle banche

L’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sul maggior valore tra:
– l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;
– l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del predetto Conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
In ogni caso, l’ammontare dell’imposta straordinaria non può essere superiore a una quota pari allo 0,1% del totale dell’attivo relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

L’imposta straordinaria, inoltre:
– è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio, mentre termini ad hoc sono previsti per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare);
– non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Cripto-attività – pronti i codici tributo per la regolarizzazione

Con la RM 50/E del 09/08/2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per effettuare il pagamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), delle somme dovute per la regolarizzazione delle cripto-attività.

L’istituzione dei codici tributo segue il Provvedimento che ha definito la procedura che consente alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate residenti in Italia, che detengono cripto-attività al 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, di regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente istanza e versando un importo parametrato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati.

I “nuovi” codici tributo sono i seguenti:
“1718” denominato “Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”
“1719” denominato “Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.

Questi vanno indicati nel modello “F24 Elide”, in corrispondenza delle somme della colonna “importi a debito versati”, indicando: nella sezione “contribuente”
• nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento del soggetto tenuto al versamento

nella sezione “erario ed altro”
• nel campo “tipo”, la lettera “R”;
• nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
• nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente
• risoluzione;
• nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il
• versamento, nel formato “AAAA”.
• nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.

TORNA LA PROPOSTA DI ABROGARE L’IRAP

Esattamente 20 anni dopo il primo tentativo rimasto inattuato (cfr. l’art. 8 della L. 80/2003), torna la proposta di abolire l’IRAP.
Infatti, con la legge delega di riforma fiscale definitivamente approvata dalla Camera il 4 agosto 2023 (attualmente in attesa di pubblicazione in G.U. dopo la firma del Presidente della Repubblica Mattarella), il Governo è delegato a disporre una revisione organica del tributo volta alla relativa abrogazione, con priorità per:
– le società di persone;
– le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

Si ricorda che, indipendentemente dall’organizzazione della quale si avvalgono, dal 2022 l’IRAP non è già più dovuta dalle persone fisiche esercenti (art. 1 comma 8 della L. 234/2021):
– attività commerciali (ex art. 3 comma 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
– arti e professioni (ex art. 3 comma 1 lett. c) del DLgs. 446/97).
Fino al 2021, invece, l’esclusione dal tributo di tali soggetti era subordinato alla verifica dell’insussistenza di un’attività autonomamente organizzata.

Peraltro, anche con riferimento alle associazioni tra professionisti e agli studi associati, la giurisprudenza di legittimità ha ultimamente mostrato alcune “aperture”.

Ad esempio, con l’ordinanza n. 13129/2022, è stato affermato che va esclusa l’applicazione del tributo regionale sulla base della mera esistenza dello studio associato, se in concreto è stato accertato che i singoli professionisti hanno esercitato in modo autonomo e non associato l’attività professionale oggetto dell’eventuale imposizione.

Nel caso oggetto di giudizio, è stata confermata la sentenza di secondo grado che aveva escluso l’applicazione dell’IRAP in capo all’associazione professionale essendo stato dimostrato come il reddito da essa prodotto fosse “esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati tale da escludere l’assoggettabilità all’imposta”. In pratica, il valore della produzione netta accertato è stato generato unicamente dal lavoro personale degli associati (nello stesso senso, già l’ordinanza n. 39578/2021).

Tornando alle previsioni della legge delega, la soppressione andrà attuata nella prospettiva di istituire una sovraimposta, che assicuri un gettito in misura equivalente:
– determinata con le medesime regole dell’IRES, con l’esclusione del riporto delle perdite ovvero con regole particolari per gli enti non commerciali;
– da ripartire tra le Regioni sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP.

L’ABOLIZIONE DOVRÀ GARANTIRE L’INVARIANZA DI GETTITO

Detto intervento dovrà comunque garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l’applicazione, anche automatica, di aliquote IRAP maggiori di quelle minime.

La revisione e il graduale superamento dell’IRAP devono avvenire senza impatto sul carico fiscale gravante sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

Infine, anche nella fase transitoria del graduale superamento dell’imposta, le garanzie di cui all’art. 2 comma 1 lett. f) della legge delega di riforma fiscale (in base al quale, nell’esercizio della delega medesima, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all’art. 2 comma 2 lett. t) della L. 42/2009 e dei principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli artt. 7 e 12 della medesima legge) dovranno essere fatte valere in favore di tutte le Regioni (non solo, quindi, con riferimento a quelle in squilibrio di bilancio sanitario o sottoposte a piano di rientro).

Assunzione donne: come fruire dell’agevolazione e recuperare gli arretrati

Dal mese di luglio 2023 occorre cominciare ad utilizzare l’esonero contributivo a favore dell’assunzione di donne svantaggiate e giovani previsto dall’art. 1, c. da 10 a 19, Legge 178/2020 (secondo semestre 2022) e commi da 297 a 299, Legge 197/2022 (primo semestre 2023).

Il recupero delle quote arretrate, infatti, per i datori diversi da quelli agricoli, potrà essere effettuato nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023, esclusivamente per richiedere gli esoneri spettati per i periodi fino al mese di giugno 2023.

Dal mese di luglio 2023, infatti, i periodi sono da considerare correnti con applicazione delle ordinarie modalità di compilazione delle denunce contributive mensili.

Tali indicazioni sono contenute nel messaggio 10 luglio 2023 n. 2598 in cui l’INPS ha fornito precisazioni rispetto a quanto indicato nelle circolari n. 57 e 58 del 22 e 23 giugno 2023.

Le disposizioni della Legge Fornero

In questa sede ci si soffermerà sulle agevolazioni relative alle assunzioni di donne svantaggiate i cui requisiti sono quelli previsti dall’art. 4, c. da 8 a 11, Legge 92/2012.

Tale legge, come noto, prevede sin dal 1° gennaio 2013, la riduzione al 50% dei contributi dovuti dai datori di lavoro in relazione alle assunzioni di donne che versino in condizioni soggettive di svantaggio (v. tabella infra).

La riduzione contributiva si applica per un periodo di 12 mesi nel caso di assunzione a tempo determinato e di 18 mesi se il contratto di lavoro è stato stipulato a tempo indeterminato; nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato l’esonero ha una durata complessiva di diciotto mesi tenendo conto anche del periodo di agevolazione già fruita durante il rapporto a termine.

Le novità delle Leggi di Bilancio 2021 e 2023

Con la Legge di Bilancio 2021 il legislatore ha introdotto per un limitato periodo temporale l’innalzamento delle agevolazioni previste dalla Legge 92/2012 prevedendone l’esonero totale in luogo della riduzione parziale.

Invero, la Legge 92/2012 si applica anche ai lavoratori cinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi ma l’esonero totale introdotto dal 2021 riguarda esclusivamente le assunzioni di donne svantaggiate.

Più specificamente, l’art. 1, c. da 16 a 19, Legge 178/2020 ha previsto l’esonero contributivo fino ad un massimo di 6 mila euro annui, da riparametrare ed applicare su base mensile, limitatamente alle assunzioni di donne svantaggiate nel biennio 2021/2022.

L’articolo 1, commi 298 e 299, Legge 197/2022 ha prorogato l’esonero contributivo anche alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 elevando il massimale annuo per il suddetto periodo a 8 mila euro annui.

Le autorizzazioni comunitarie

Tutte le agevolazioni in parola costituiscono aiuti di Stato.

La Legge 92/2012 ne prevede l’applicazione nel rispetto del Reg. UE 651/2014

L’agevolazione di cui alla Legge 178/2020 è stata invece riconosciuta, fino al 30 giugno 2022, ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

Per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a seguito della cessazione del suddetto quadro temporaneo di aiuti, al fine di poter fruire delle agevolazioni in relazione alle assunzioni effettuate nel suddetto arco temporale, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura agevolativa subordinandone la concessione al rispetto delle Condizioni previste dalla Comunicazione C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023, recante  « Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina » (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF).

La medesima notifica ha riguardato le agevolazioni relative alle assunzioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ai sensi della Legge 197/2022.

La concedibilità dell’agevolazione è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2023) 4063 final del 19 giugno 2023.

Gli aspetti relativi alle norme unionali applicabili assumono evidentemente estrema rilevanza in quanto il datore di lavoro ha l’onere di verificare il rispetto delle differenti condizioni comunitarie per l’applicazione dell’incentivo.

Indicazioni INPS sul recupero delle quote pregresse

L’INPS, come anticipato, ha fornito istruzioni ai datori di lavoro con la Circ. INPS 23 giugno 2023 n. 58 nonché col Mess. INPS 10 luglio 2023 n. 2598.

In particolare, l’istituto ha chiarito che il recupero delle agevolazioni relative alle quote pregresse è consentito con le denunce Uniemens dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 ed ottobre 2023.

Occorre tuttavia tenere conto che per quote pregresse si intendono quelle che riguardano i periodi da luglio 2022 nel caso di assunzioni per le quali il datore di lavoro intende fruire, avendone diritto, alle agevolazioni previste dalla Legge 178/2020 nonché di quelle dal 1° gennaio 2023 nel caso di esonero contributivo ai sensi della Legge 197/2022.

Dal mese di luglio 2023, invece, le quote contributive debbono intendersi correnti e pertanto non potranno essere richieste quali arretrati con le denunce dei mesi da luglio ad ottobre 2023 mediante l’utilizzo del codice “L580”, fermo restando le ordinarie regole relative alle variazioni delle denunce Uniemens.

Recupero degli arretrati ed avvio dell’utilizzo dell’agevolazioni non debbono evidentemente avere la stessa decorrenza in quanto il datore di lavoro potrà avviare l’utilizzo per i periodi correnti ed attendere i mesi successivi (entro il mese di ottobre) per il recupero degli arretrati.

A tal fine, i conguagli debbono tenere conto dell’eventuale utilizzo nei periodi pregressi di altre agevolazioni.

Considerando la sovrapponibilità delle agevolazioni con altre presenti nel nostro ordinamento, nelle more della decisione della Commissione europea, il datore di lavoro potrebbe aver applicato la riduzione contributiva del 50% prevista dalla Legge 92/2012 (i cui requisiti soggettivi dei lavoratori sono analoghi) ovvero dalla Legge 205/2017 per l’assunzione di giovani under 30, nonché, per i datori di lavoro con sede di lavoro nelle regioni del Mezzogiorno, della c.d. Decontribuzione sud.

In tal caso, considerato che l’esonero da conguagliare previsto dalla Legge 178/2020 e dalla Legge197/2022 è totale, occorre procedere alla restituzione delle altre agevolazioni applicate sulle medesime aliquote di finanziamento.

A tal fine, l’INPS non ha previsto la possibilità di restituzione delle quote arretrate di agevolazioni già godute.

La Circ. INPS 23 giugno 2023 n. 58 ha infatti chiarito che il datore di lavoro che abbia fruito, per la medesima lavoratrice dell’incentivo previsto dalla Legge 205/2017 o di altra agevolazione non cumulabile con l’esonero al 100%, deve inviare l’elemento V1, Causale 5, per ciascuno dei mesi pregressi interessati, a sostituzione del quadro in cui è stato dichiarato l’elemento <Recuperosgravi> con il diverso <CodiceRecupero>.

È utile ricordare, infine, che analoga procedura di recupero mediante intervento sui flussi dei periodi pregressi deve essere adottata dai datori di lavoro che avessero sospeso o cessato l’attività nei mesi in cui è possibile procedere ai conguagli delle quote pregresse.

Schema riassuntivo

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dal 01/05/2023 – 31/08/2023 – indicazioni INPS

Con il messaggio n. 2900 del 07/08/2023, l’INPS interviene in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dal 01/05/2023 – 31/08/2023 a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a a partire dal 01/05/2023.

La sospensione degli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali riguarda:
• gli artigiani e gli esercenti attività commerciale;
• i datori di lavoro domestico;
• e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.

Artigiani ed esercenti attività commerciale – Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale sono ricomprese nell’ambito di applicazione della menzionata sospensione – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2023, dei contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023 e dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il II trimestre 2023.

Il contribuente può chiedere la sospensione in esame per il tramite della sezione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” del sito istituzionale, indicando nel campo “Titolo” l’oggetto: “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”.

Datori di lavoro domestico – Per i datori di lavoro domestico sono ricomprese nell’ambito di applicazione della sospensione le scadenze dei contributi per lavoro domestico relativi al II trimestre 2023 e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31 agosto 2023.

Il datore di lavoro domestico può chiedere la sospensione in esame per il tramite della sezione dedicata presente sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)”, selezionando il rapporto di lavoro e indicando nel campo oggetto richiesta “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”. È necessario allegare il modulo di domanda denominato “SC101” presente sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione “Moduli”, categoria “Aziende e Contributi”.

Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata – Per i liberi professionisti sono compresi nell’ambito di applicazione della menzionata sospensione – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze relative ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi che producono reddito e iscritti alla Gestione separata a titolo di saldo anno di imposta 2022 e primo acconto anno di imposta 2023.

L’istanza di sospensione è presentata dai soggetti direttamente dal “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” presente sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” – “Domande Telematiche” – “Domanda di sospensione alluvione Emilia Romagna”.

Quadro RW fuori dal ravvedimento speciale per il rientro dei capitali esteri

La L. 197/2022, all’art. 1 commi 174 ss., ha introdotto una forma di ravvedimento operoso speciale che si distingue dal ravvedimento ordinario per i seguenti aspetti:
– le sanzioni sono ridotte sempre a 1/18 del minimo;
– gli importi possono essere pagati anche in forma rateale, precisamente in 8 rate maggiorate degli interessi al tasso del 2% annuo;
– il pagamento delle somme e la rimozione della violazione (tipicamente, la dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il 30 settembre 2023.

Nel ravvedimento speciale non rientra la violazione di omessa dichiarazione.
Salvo il quadro RW, che merita un discorso a parte, le violazioni reddituali conseguenti al rientro dei capitali esteri ben possono essere oggetto di ravvedimento speciale.
Il problema è complicato se il contribuente non ha dichiarato nel quadro RW possedimenti detenuti in un Paradiso fiscale rilevante ai sensi dell’art. 12 del DL 78/2009.

Pensiamo, per formulare un esempio semplice, alla detenzione di un conto corrente in Svizzera per l’ammontare di 100.000 euro.
Le sanzioni in tema di quadro RW, ai sensi dell’art. 5 del DL 167/90, sono in tal caso dal 6% al 30% dell’ammontare non dichiarato. Opera il ravvedimento ordinario, quindi bisogna pagare le sanzioni del 6% ridotte da 1/8 a 1/6, a seconda di quando ci si ravvede (l’art. 1 comma 176 della L. 197/2022 esclude queste violazioni dal ravvedimento speciale).

In questo caso, come anticipato, opera l’art. 12 del DL 78/2009, quindi l’intero ammontare non dichiarato nel quadro RW si presume reddito evaso in Italia, con sanzioni da dichiarazione infedele raddoppiate.
Ove il contribuente sia certo di poter dimostrare che l’ammontare del conto detenuto in Svizzera derivi da redditi dichiarati in Italia o da proventi non soggetti a tassazione può evitare il ravvedimento e confidare nell’eventuale archiviazione della pratica in caso di controllo.
Se, invece, non si dispone di una convincente prova contraria, le violazioni reddituali indicate possono essere oggetto di ravvedimento speciale, a nostro avviso senza particolari problemi. Non si tratta nemmeno di redditi di fonte estera, ma di redditi prodotti in Italia, sia pure per effetto di presunzione.

Allora, tornando all’esempio del conto svizzero, per tutti gli anni accertabili bisogna pagare le imposte su 100.000 euro, gli interessi legali e le sanzioni del 180% (la misura minima della dichiarazione infedele, pari al 90%, è raddoppiata) ridotte a 1/18.
Volendo essere precisi, ai 100.000 euro andrebbero aggiunti i proventi generati dal conto estero, che, considerata la loro mancata indicazione in RW, rientrano nella presunzione.

Rammentiamo che i termini di accertamento per tale presunzione sono raddoppiati e di ciò, onde regolare completamente la posizione del contribuente, se ne dovrebbe tenere conto.
Entro il 30 settembre 2023 bisogna pagare le somme o la prima rata e presentare la dichiarazione integrativa.

RAVVEDIMENTO SPECIALE PER LA PRESUNZIONE REDDITUALE

Come detto per il quadro RW non c’è il ravvedimento speciale dunque non opera nemmeno il termine del 30 settembre (nulla vieta di presentare una sola integrativa per semplicità, comprensiva anche del quadro RW).
Grazie all’art. 21 comma 2 del DL 34/2023, è ora chiaro che sia i redditi di fonte estera sia le violazioni in tema di IVIE/IVAFE fruiscono del ravvedimento speciale.

Ove il contribuente non abbia compilato il quadro RW non dichiarando, come logica conseguenza, l’IVIE e/o l’IVAFE e i relativi redditi esteri, può fruire del ravvedimento speciale.
Per i redditi esteri, si paga la sanzione del 90% aumentata di un terzo e poi ridotta a 1/18; per l’IVIE/IVAFE la sanzione del 90% ridotta a 1/18.

Decreto Alluvione: rottamazione-quater senza interessi

È stata approvata la legge di conversione del DL n. 61/2023 (decreto Alluvione), pubblicata nella GU del 31 luglio 2023 n. 177.

La conversione in legge del DL Alluvione prevede:

  • la proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze della rottamazione-quater e l’azzeramento del tasso di interesse;
  • la sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi;
  • le misure a sostegno del reddito dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi costretti a interrompere l’attività;
  • la possibilità, prevista fino al 31 agosto 2023, per un periodo massimo di 90 giorni di rinnovare o prorogare i contratti a termine anche in assenza delle causali. 

Per completezza si rammenta che nel testo in commento sono state “assorbite” le disposizioni del D.L. n. 88/2023 recante le disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi dal 1° maggio 2023 con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati medio tempore, oltre che degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua vigenza.

Proroga della rottamazione-quater e azzeramento del tasso di interesse

Tre mesi di proroga per i termini e le scadenze relativi alla rottamazione-quater. In particolare, i nuovi termini sono:

  • 30 settembre 2023, per la domanda di rottamazione dei ruoli;
  • 31 dicembre 2023, per la comunicazione di liquidazione delle somme;
  • 31 gennaio 2024, per il pagamento della prima o unica rata.

Con una nuova disposizione inserita nel corso dell’iter di conversione, è stato previsto l’azzeramento del tasso di interesse sulle somme dovute in caso di pagamento rateale delle somme dovute.

Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

Tra le disposizioni più rilevanti del provvedimento vi è la conferma della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1.

Nel dettaglio, vengono sospesi i termini in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 relativi: 

  • agli adempimenti e ai versamenti tributari;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF operate dai soggetti ricadenti nelle aree alluvionate in qualità di sostituti d’imposta;
  • agli avvisi di addebito INPS.

I pagamenti dei tributi e contributi sospesi fino al 31 agosto 2023 dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 20 novembre 2023 senza sanzioni e interessi; entro lo stesso termine andranno effettuati anche gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni.

Nell’ambito delle dichiarazioni dei redditi degli “alluvionati sospesi” l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora il contribuente intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, non è dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Nelle ipotesi di versamento rateale delle imposte e contributi a saldo e in acconto ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 241/1997 dovrà essere fatta una distinzione per:

  • il titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione (20 novembre 2023) e, pertanto, gli importi versati ratealmente non devono essere maggiorati degli interessi;
  • il non titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023, e, pertanto, solo per quest’ultima, qualora non decida di pagarla anticipatamente entro il 20 novembre, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni.

Sospensione degli istituti della tregua fiscale

La sospensione coinvolge pure gli istituti agevolati della tregua fiscale. Sono sospesi i versamenti e gli adempimenti previsti per l’adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui alla legge di Bilancio 2023 che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Nel dettaglio la sospensione opera per: 

  • la definizione agevolata degli avvisi bonari (somme dovute a seguito di controllo automatizzato); 
  • la regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • il ravvedimento speciale;
  • l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  • la definizione agevolata e la conciliazione agevolata delle controversie;
  • la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione;
  • la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale;
  • lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati all’agente della riscossione.

Analogamente alla sospensione di tutti i versamenti e adempimenti, i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20 novembre 2023.

Sono sospesi anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi compresi quelli degli enti territoriali, che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023. Con riferimento a questi atti, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023.

Misure a sostegno del reddito dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi

Nelle misure a sostegno dei lavoratori autonomi e subordinati la legge di conversione in commento apporta alcuni correttivi al testo del DL n. 61/2023 e, in particolare, viene prevista:

  • un’indennità una tantum fino a 3.000 euro (500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni), per professionisti e lavoratori autonomi costretti a interrompere l’attività, riconosciuta ed erogata dall’INPS nei limiti delle risorse disponibili per l’anno 2023 (pari a 253,6 milioni di euro). Le istruzioni operative circa la procedura e le modalità di accesso all’indennità sono state definite dall’INPS con la circolare n. 54/2023. Per ottenere il beneficio, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica e viene confermato che tale indennità non concorre alla formazione del reddito del percettore;
  • la cassa integrazione emergenziale, fino a 90 giorni per i lavoratori subordinati impossibilitati a prestare attività lavorativa o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro in conseguenza degli eventi alluvionali (misura coperta fino a 580 milioni di euro). L’indennità è riconosciuta, direttamente dall’INPS, previa domanda del datore di lavoro, quale integrazione al reddito con relativa contribuzione figurativa. Le istruzioni per la presentazione delle istanze sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 53/2023.

Per il rinnovo o la proroga dei contratti di lavoro a termine la legge di conversione stabilisce che, fino al 31 agosto 2023, in deroga all’art. 21, DLgs n. 81/2015 e ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 90 giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del medesimo DLgs. n. 81/2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori dei comuni alluvionati (individuati nell’allegato 1 del DL n. 61/2023) e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

Soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per ogni genitore con reddito di lavoro dipendente

Con la circolare n. 23 di ieri, 1° agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa l’ambito oggettivo, soggettivo e le modalità applicative dell’art. 40 del DL 48/2023, che, in ragione del perdurare delle difficoltà legate all’incremento dei prezzi, è intervenuto nuovamente sulle agevolazioni in materia di reddito di lavoro dipendente.
In particolare, con tale norma, il legislatore ha previsto un innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR (in via “ordinaria” pari a 258,23 euro), esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e limitatamente al periodo d’imposta 2023.
È appena il caso di ricordare che la norma ricalca quanto previsto in via generalizzata nel 2022 dall’art. 12 del DL 115/2022, come modificato dall’art. 3 comma 10 del DL 176/2022.

Sotto il profilo oggettivo, rientrano tra i fringe benefit soggetti alla soglia di non imponibilità a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Con la circolare in commento, l’Agenzia, richiamando la relazione illustrativa al DL 48/2023, ha ribadito che il citato art. 40, in coerenza con la disposizione prevista a regime dall’art. 51 comma 3 del TUIR, produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1 commi 182-189 della L. 208/2015, nell’ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi. La detassazione opera anche nell’eventualità in cui i fringe benefit siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, a condizione che i contratti aziendali o territoriali prevedano la sostituibilità con benefit (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15 giugno 2016 n. 28, § 3).

L’Amministrazione finanziaria ha, inoltre, precisato che le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023, riferite a consumi di competenza del 2022, che hanno già beneficiato della soglia di esenzione dei fringe benefit per il 2022, ai sensi dell’art. 12 del DL 115/2022, non possono essere considerate ai fini dell’agevolazione per il 2023.

Sotto il profilo soggettivo, l’agevolazione è rivolta ai lavoratori dipendenti con figli (compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati) fiscalmente a carico, ossia con figli che non abbiano un reddito superiore a 2.840,51 euro (ovvero a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni). Il superamento o meno del limite di reddito va verificato alla data del 31 dicembre 2023.

Nella circ. n. 23/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un atteso chiarimento nell’ipotesi in cui entrambi in genitori siano lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. L’Agenzia ha, infatti, precisato che l’agevolazione è riconosciuta in misura piena a ogni genitore titolare di reddito di lavoratore dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché sia fiscalmente a carico. Inoltre, nel caso in cui i genitori si siano accordati per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato (ex art. 12 comma 1 lett. c) del TUIR), l’agevolazione spetta in ogni caso in misura piena a ciascun genitore, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico di entrambi. A tal proposito, occorre tuttavia segnalare che, per le utenze domestiche, non è possibile fruire più volte del beneficio in relazione alle medesime spese (circ. n. 35/2022, § 2.1)

Per quanto riguarda, infine, le modalità applicative, ai sensi dell’art. 40 comma 3 del DL 48/2023, la soglia di esenzione a 3.000 euro si applica a condizione il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. Secondo l’Agenzia delle Entrate tale dichiarazione può essere effettuata con modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore, fermo restando che, in sua assenza, l’agevolazione non è applicabile. Con specifico riferimento invece al rimborso delle utenze valgono le indicazioni fornite dalla circ. n. 35/2022 (si veda “Spazio alla dichiarazione sostitutiva per il bonus di 3.000 euro” del 29 novembre 2022).

TASSAZIONE INTEGRALE SOPRA I 3.000 EURO

L’art. 40 del DL 48/2023 si pone in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 prima parte del terzo periodo del TUIR. Resta, quindi, fermo il secondo periodo del predetto comma 3 con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui il valore dei beni e dei servizi forniti e/o delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze risulti superiore al limite di 3.000 euro, l’intero valore rientrerà nell’imponibile fiscale e contributivo del lavoratore dipendente.

Slitta al 2024 l’invio telematico dei dati contenuti nelle schede per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille

Con il Provv. n. 155303 del 16/05/2023 – emanato in attuazione dell’art. 17 c.1 del DM 31/05/199 n. 164 – l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di trasmissione delle schede con le scelte di destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1), da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023.

Ciascun contribuente può decidere di destinare una percentuale dell’IRPEF pari al 5, all’8 e al 2 per mille, ovvero:
• l’8 per mille allo Stato o a confessioni religiose che abbiano stipulato il protocollo d’intesa (a decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’8 per mille dell’IRPEF può essere destinato anche all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” per finalità di culto, istruzione, assistenza e beneficienza);
• il 2 per mille a partiti politici iscritti nel registro dei partiti che hanno fatto richiesta di essere ammessi alla ripartizione ovvero ad associazioni culturali iscritte all’elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
• il 5 per mille a organizzazioni no profit.

I sostituti d’imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare loro assistenza fiscale provvedono a:
• controllare la regolarità formale dalla dichiarazione presentata, anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
• consegnare al sostituito, prima dell’invio della dichiarazione, copia della stessa elaborata ed il corrispondente prospetto di liquidazione;
• trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro:
– il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
– il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
– il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
– il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
– il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;
• comunicare all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro i termini sopra indicati, il risultato finale delle dichiarazioni.

i confermano la modalità di trasmissione previste per le schede trasmesse l’anno scorso (modelli 730-1 relativi al periodo d’imposta 2021), di cui al Provv. 11185 del 14/01/2022.
Pertanto:
• i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale;
• trasmettono le schede con le scelte di destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) all’Agenzia delle Entrate tramite un ufficio postale o un soggetto incaricato della trasmissione telematica (art. 3, c. 3, DPR 322/1998).

Si ricorda che l’art. 2 del DL 73/2022, modificando l’art. 37 c. 2-bis lett. c-bis) del DLgs. 241/97, aveva previsto la dematerializzazione, vale a dire la trasmissione telematica, delle schede relative alle scelte di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, in relazione ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, che sarebbe dovuta decorrere da quest’anno in relazione alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022.

Rinvio al 2024 – La dematerializzazione prevista dall’art. 2 del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) è stata rinviata al 2024 dall’art. 4 comma 2 del DL 51/2023.

I sostituti d’imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad un intermediario le schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modelli 730-1, contenute nell’apposita busta di cui all’Allegato 2 al provvedimento del 06/02/2023, pubblicato in pari dati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, di approvazione del modello 730/2023 e delle relative istruzioni, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dai contribuenti, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel punto 10.5 del provvedimento del 06/02/2023.

In alternativa, è possibile utilizzare una normale busta di corrispondenza, nella quale si indicano le seguenti informazioni:
• la dicitura “Scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”;
• il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta, i due modelli 730-1 devono essere inseriti in due distinte buste, sulle quali devono essere riportate le suddette indicazioni riferite, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge.

In entrambi i casi, le buste devono essere debitamente sigillate e contrassegnate sui lembi di chiusura dal contribuente.

In caso di consegna delle buste a un intermediario, i sostituti d’imposta utilizzano la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 al provvedimento 34545/2023, nella quale si riportano i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta.

Qualora le buste vengano consegnate a un ufficio postale, non è necessario indicare nella suddetta bolla i codici fiscali. In questo caso, i sostituti d’imposta devono però raggruppare le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta.

Gli uffici postali e gli intermediari sono tenuti a trasmettere tempestivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti.

In ogni caso, gli intermediari devono inviare i dati entro il 31 luglio 2023 per le schede ricevute fino al 15/07/2023 ed entro il 15/10/2023 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del modello 730/2023.

Flat tax incrementale condizionata con inizio attività nel triennio 2020-2022

La flat tax incrementale, introdotta dalla L. 197/2022, e applicabile esclusivamente per il periodo di imposta 2023, consente, al ricorrere di determinate condizioni, di sottoporre una quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo prodotto nel 2023 a un’imposta sostitutiva pari al 15%.
Con la circ. n. 18/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in materia, soffermandosi sui profili soggettivi e oggettivi dell’agevolazione.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 55 della L. 197/2022, l’imposta sostitutiva si applica sulla differenza, non superiore a 40.000 euro, tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato con riferimento agli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

Come diretta conseguenza di tale impostazione normativa vi è il fatto che i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023 non potranno mai beneficiare della flat tax incrementale, “attesa l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale richiesto dalla norma stessa in assenza dei dati relativi al triennio precedente” (ciò sul presupposto che non sia stata esercitata alcuna attività d’impresa individuale o di lavoro autonomo negli anni 2020-2022 con una diversa partita IVA).

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 18/2023, inoltre, non è necessario che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione, essendo sufficiente lo svolgimento dell’attività di impresa o di lavoro autonomo per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio 2020-2022.

Il fatto che venga richiesto lo svolgimento “per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento” esclude dalla tassazione in esame non solo i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023, ma anche quelli che hanno iniziato l’attività nel corso del 2022, sul presupposto che negli anni 2020 e 2021 non sia stata esercitata, in forma individuale, alcuna attività d’impresa o di lavoro autonomo con una diversa partita IVA. A tale condizione, infatti, il requisito dell’esercizio dell’attività per almeno un’intera annualità non verrebbe soddisfatto.

In altre parole, il contribuente che, ad esempio, ha iniziato l’attività di impresa il 1° giugno 2022 non disporrebbe di un’intera annualità confrontabile con quanto percepirà nel 2023; diverso è il caso in cui l’attività sia stata iniziata nel 2020 o nel 2021.
Il contribuente che ha iniziato l’attività, ad esempio, il 1° giugno 2021, dispone infatti di un intero periodo di imposta in cui l’attività viene svolta (il 2022); ai fini dell’individuazione dell’incremento di reddito 2023, sarà necessario considerare:
– il reddito prodotto nell’intero anno 2022;
– il reddito prodotto nella frazione d’anno 2021, ragguagliandolo all’intera annualità (reddito 2021/n° giorni x 365).

Vi possono quindi essere casi in cui il reddito prodotto nella frazione dell’anno di inizio dell’attività sia minore in valore assoluto rispetto al reddito prodotto nell’intero anno successivo, ma maggiore per effetto del ragguaglio ad anno.
L’Agenzia delle Entrate in merito propone il seguente esempio:
– inizio attività il 1° giugno 2021 (214 giorni di attività nel 2021);
– reddito 2021: 30.000 euro
– reddito 2021 ragguagliato ad anno, rilevante per la determinazione della flat tax incrementale: 51.168 euro [(30.000/214) x 365];
– reddito 2022 (intero periodo di imposta): 40.000 euro.
In tal caso il reddito da confrontare con quello prodotto nel 2023 ai fini della flat tax è quello del 2021, ragguagliato ad anno (51.168 euro).

ESCLUSO CHI HA INIZIATO L’ATTIVITA’ NEL CORSO DEL 2022

Una diversa ipotesi è quella del soggetto già in attività nel 2020 (es. come consulente informatico) che chiude l’attività (e la relativa partita IVA) nel 2021 e riapre una nuova posizione fiscale nel 2022 (es. nel commercio di computer). In questo caso, dovrebbero sussistere le condizioni per il calcolo dell’incremento reddituale in rapporto al 2023 atteso che l’attività è stata svolta per “almeno un’intera annualità” nel triennio 2020-2022 (nell’esemplificazione nel 2020).
Tale conclusione sembrerebbe trovare supporto nella circ. n. 18/2023 la quale, ai fini della determinazione dell’incremento reddituale, indica di tener conto dei dati indicati in precisi quadri del modello REDDITI PF, mentre non viene data rilevanza alla tipologia di attività cui il reddito si riferisce.