ABITAZIONE PRINCIPALE ESENTE IMU PER CIASCUN CONIUGE IN UNITÀ DISTINTE

Sintesi: con una recente sentenza, la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità della limitazione
dell’esenzione IMU per l’abitazione principale al solo immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente.
Dunque, è sufficiente che i coniugi risiedano e dimorano abitualmente in immobili diversi per legittimare
l’esenzione per entrambi gli immobili, a nulla rilevando se questi siano situazioni in comuni diversi o meno.
Ciò in considerazione del fatto che l’attuale norma introduce una disparità di trattamento tra le coppie sposate e le unioni non formalizzate.
Diviene, pertanto, possibile richiedere il rimborso nei limiti in cui il rapporto non vada considerato “definito” in quanto è decorso il termine per la richiesta del rimborso (5 anni) o è intervenuta sentenza passata in giudicato.

Il concetto di “abitazione principale” ai fini IMU è stato oggetto di ripetute modifiche nel corso degli
ultimi anni; in particolare il legislatore:
all’iniziale richiesta della sola residenza anagrafica (requisito “di forma”, in precedenza non richiesto
ai fini ICI) e dell’utilizzo a dimora abituale (requisito “di fatto”) per il possessore, senza alcun richiamo
al concetto di “nucleo familiare”
– ha, successivamente, limitato la sua portata in relazione al “nucleo familiare”, nel senso di
restringere la possibilità di considerare tale gli immobili posseduti dai componenti del nucleo.

Ciò ha generato una disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno proceduto a formalizzare la
loro unione in matrimonio rispetto alle coppie che non vi hanno proceduto (cd. “di fatto”); tale disparità
è stata rilevata dalla Corte Costituzionale che, con la recente sentenza n. 209 del 13/10/2022 ha
sancito la irrilevanza del nucleo familiare per l’applicazione dell’esenzione IMU.

LA POSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

A fronte della situazione delineata, è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale che, con la
sentenza n. 209 del 13/10/2022 ha sancito la illegittimità delle norme nella parte in cui non ammettono
riconoscimento dell’agevolazione a entrambi i coniugi
➔ essendo necessario il solo soddisfacimento della residenza anagrafica e della destinazione
a dimora abituale
da parte di ciascun coniuge
➔ senza che abbia rilievo l’analoga destinazione data dall’altro coniuge ad una diversa unità
immobiliare.
La Corte chiarisce che nell’ordinamento non sono ammesse misure fiscali che penalizzano la famiglia,
come si pone quella che vincola il diritto all’esenzione IMU alla verifica della residenza e della dimora
abituale del contribuente e del proprio nucleo familiare.
Dunque, il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale di persone sposate o parti di un’unione
civile deve operare nel solo rispetto dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del
possessore dell’immobile, non anche del suo nucleo familiare.

EFFETTI DELLA SENTENZA – IL RIMBORSO

La sentenza della Corte Costituzionale
➔ ha effetto retroattivo
➔ tuttavia, trova il limite dei cd. “rapporti giuridici definiti”, che si verifica in presenza:
◾ di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso di quanto versato
◾ o di sentenza passata in giudicato (per omessa impugnazione nei termini o quale sentenza di
Cassazione), ove il contribuente abbia impugnato l’accertamento.

Istanza di rimborso: il rimborso delle somme versate e non dovute va richiesto nel termine di 5 anni a decorrere dal giorno del versamento, “ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”.

Onere della prova
Una volta presentata l’istanza di rimborso al Comune, questi, con ogni probabilità, procederà alla richiesta
delle prove circa la destinazione a dimora abituale dell’unità immobiliare
In tal caso il contribuente potrà fare riferimento a qualsiasi mezzo di prova documentale, tra cui,
principalmente, le fatture riferiti alle utenze (energia elettrica, gas ed acqua; dati ai quali, peraltro, può
avere diretto accesso il Comune).
A tal fine sarà necessario un utilizzo costante di tali utenze (si presumerà non destinato a dimora abituale
quell’immobile in cui le utenze siano limitate ai fine settimana o ai periodi festivi).

Versamento del saldo IMU 2022
Per quanto attiene il versamento del saldo IMU 2022, da effettuare al 16/12/2022, il contribuente:
◾ potrà direttamente defalcare quanto versato in più in sede di 1° rata, a giugno 2022 nel caso in
cui si possiedano altri immobili su cui è dovuta l’IMU (eventualmente modificando, tramite il canale
Civis, il codice tributo in “3918”, ove sia stato utilizzato il codice “3912”, riferito all’abitazione principale)
◾ nel caso in cui non vi fossero tali ulteriori immobili, non resterà che procedere alla richiesta di
rimborso.




Ecobonus: dal 2 novembre i nuovi incentivi per acquisto auto non inquinanti

Dalle ore 10 del 2 novembre 2022 si aprono sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it le prenotazioni per i nuovi incentivi destinati all’acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2, così come stabilito dal DPCM adottato dal Governo su proposta del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

“Con l’avvio di questa misura si concretizza il disegno industriale avviato all’inizio del mio mandato per accompagnare la filiera e i cittadini verso la transizione green, puntando su un approccio pragmatico che tenga conto non solo degli effetti economici e ambientali ma anche di quelli sociali”, dichiara Giorgetti. “Istituendo per la prima volta al Mise un fondo ad hoc da 8,7 miliardi di euro, sono stati resi strutturali finanziamenti e strumenti dedicati sia al lato dell’offerta che a quello della domanda, con l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione nella diffusione di auto meno inquinanti e un solido sostegno alle produzioni industriali italiane”.

Le novità introdotte riguardano innanzitutto i cittadini con un reddito inferiore a 30 mila euro, che per l’acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche e ibride plug-in, potranno beneficare per l’anno 2022 di un incremento del 50% dei contributi finora previsti sulla base delle risorse già stanziate.

In particolare, gli incentivi saranno così rimodulati:
• fino a un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (4.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
• fino a un massimo di 6.000 euro di contributi con rottamazione (3.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

Inoltre, i nuovi ecobonus spetteranno anche alle persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali, diverse dal car sharing, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi e secondo la seguente ripartizione dei contributi:
• fino a un massimo di 2.500 euro di contributi con rottamazione (1.500 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
• fino a un massimo di 2.000 euro di contributi con rottamazione (1.000 euro senza rottamazione) per l’acquisto di nuovi veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa.

BUONO FIERE – ISTANZE DI RIMBORSO DAL 10 NOVEMBRE

Sintesi: facendo seguito alla comunicazione di chiusura, per esaurimento dei fondi, dello sportello per la
prenotazione del cd. “Buono fiera”, il MISE ha comunicato i soggetti ammessi all’agevolazione, che consiste nel rimborso delle spese ed investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali tenute in Italia.
Ora, a partire dalle ore 12:00 del 10/11/2022 e fino alle ore 17:00 del 30/11/2022 i soggetti ammessi dovranno presentare l’istanza di rimborso, dove documentare le spese/investimenti sostenuti.

Il Decreto Aiuti ha disposto che alle imprese con sede operativa in Italia:
• che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia che avranno luogo nel periodo compreso tra il 16/07/2022 e il 31/12/2022.
• spetta un contributo sotto forma di “buono” (o “vaucher”) del valore massimo di € 10.000.

FIERE RICOMPRESE NELLA MISURA: sono individuate nel calendario fieristico approvato dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome (http://www.regioni.it/home/calendariomanifestazioni-fieristiche-2662/)

PROCEDURA E REQUISTITI

Dalle ore 10 del 9/09/2022 le imprese hanno potuto “prenotare” il Buono fiere.
Nell’istanza il richiedente:
– ha comunicato il proprio indirizzo di PEC e l’IBAN di un C/C bancario a sé intestato
– ha fornito le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo l’apposito
modello, in cui attesta il possesso dei seguenti requisiti:

Chiusura delle “prenotazioni”: con l’avvenuto esaurimento delle risorse stanziate, il MISE ha disposto
la chiusura dello sportello per la presentazione delle “prenotazioni” dal 12/09/2022.
Con il DM 7/10/2022 è stato approvato l’elenco dei soggetti assegnatari del buono con indicazione del
relativo importo.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO

Il D.M. 18/10/2022 ha individuato i termini e modalità per la presentazione delle istanze di rimborso
del buono fiere assegnato secondo la procedura prevista dal D.M. 4/08/2022.

Per l’erogazione dell’agevolazione, i soggetti assegnatari del buono fiere possono presentare al Mise
un’apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la
partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base dell’apposito modello (fac-simile Modello
istanza di rimborso
),
per via telematica, tramite l’apposita procedura informatica.

SPESE AMMISSIBILI: sono quelle sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni
fieristiche, consistenti in spese per:
– affitto degli spazi espositivi; in tale categoria rientrano anche le spese relative al pagamento di quote
per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
– allestimento degli spazi espositivi, incluse le spese relative a servizi di progettazione e di
realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
– pulizia dello spazio espositivo;
– trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle
manifestazioni fieristiche, inclusi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i
servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
– servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
– noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
– impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
– servizi di catering per la fornitura di buffet nello spazio espositivo;
– attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle
sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini,
video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.

Caro carburante: nuovo taglio di accise e Iva fino al 18 novembre 2022

Su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’Economia e delle finanze Daniele Franco, il Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.

Al fine di contrastare il perdurare della crisi energetica e, in particolare, l’aumento dei costi dei carburanti, in continuità con gli interventi emergenziali adottati nel corso del 2022, si proroga, fino al 18 novembre 2022:
• la riduzione delle aliquote di accisa su prodotti energetici utilizzati come carburanti (aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti);
• l’esenzione dall’accisa per il gas naturale per autotrazione;
• la riduzione dell’aliquota IVA (fissata al 5%) per le forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Indennità una tantum di 200/150 euro – nuove precisazioni INPS

L’INPS con il messaggio n. 3805 del 20/10/2022 ha fornito nuovi chiarimenti sull’indennità una tantum di 200 euro di luglio 2022 introdotta dall’art. 31 del DL 50/2022.

Sempre nella giornata di ieri, con il messaggio n. 3806, l’INPS ha messo a disposizione un fac simile di dichiarazione per richiedere l’indennità di 150 euro ex .

L’INPS ricorda che l’indennità una tantum di 200 euro ex art. 31 del DL 50/2022 spetta anche ai lavoratori dipendenti la cui retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, la sospensione del rapporto di lavoro per CIGO, CIGS, ASO e CISOA.
Sul punto, viene precisato che tra gli eventi tutelati sono ricompresi anche:
● l’aspettativa sindacale ex L. 300/70
● la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale (prevista dall’art. 4 comma 4 del DL 44/2021);
● le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.

L’INPS specifica, inoltre, che l’indennità di 200 euro spetta anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero dello 0,8% (ex art. 1 comma 121 della L. 234/2021), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore. Sul punto, l’Istituto
richiama l’art. 4 comma 3 della L. 381/91 – che prevede la riduzione a zero delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate – e l’art. 4 comma 3-bis della medesima legge, in forza della quale è prevista una specifica agevolazione contributiva, pari al 95% della contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Ciò premesso, l’INPS afferma che il datore di lavoro può provvedere a riconoscere l’indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori che non l’abbiano percepita con la retribuzione di luglio 2022, nonostante ne avessero diritto, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati (ad esempio la tardiva dichiarazione resa da parte del lavoratore), trasmettendo un flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022 entro e non oltre il 30 dicembre 2022.
Invece, i datori di lavoro agricoli, esclusivamente per gli OTI per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno valorizzare l’elemento “TipoRetribuzione” con il “CodiceRetribuzione” “9”, nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022.

PRENOTAZIONE DEL BONUS PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI ELETTRICI

Sintesi: il Decreto Semplificazioni ha riaperto la possibilità di finanziare l’acquisto di veicoli non inquinanti, la cui regolamentazione è affidata al MISE. Quest’ultimo ha, pertanto, proceduto, a rifinanziare il fondo relativo all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici, comunicando l’apertura del canale telematico (“piattaforma”) con il quale i concessionari procedono a “prenotare” gli incentivi concessi agli acquirenti.
Il contributo, rivolto alle persone fisiche che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione.
La piattaforma è aperta a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 19/10/2022

SOGGETTI INTERESSATI
Hanno diritto al bonus le persone fisiche/giuridiche che dal 16 maggio al 31 dicembre 2022
acquistano (anche in leasing) motocicli e ciclomotori nuovi di fabbrica in classe da L1e a L7e

OBBLIGHI: nel caso in cui l’acquisto sia effettuato da:
persone fisiche: la proprietà (o detenzione in laesing) del mezzo va mantenuta per almeno 12 mesi
persone giuridiche: non vi è alcun vincolo di mantenimento della proprietà

I MEZZI: è agevolato l’acquisto si tratta di ciclomotori e motocicli con le seguenti caratteristiche:

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: i contributi sono concessi (quale sconto riconosciuto dal venditore)
– in percentuale sul costo di acquisto e con massimale variabili a seconda del mezzo acquistato
– distinguendo il caso in cui vi sia la “rottamazione” un altro ciclomotore/motociclo o meno
come indicato di seguito:

PROCEDURA IN CASO DI ROTTAMAZIONE O MENO

Come anticipato, il contributo varia in base alla consegna o meno di un ciclomotore/motociclo da
rottamare. Peraltro, anche la procedura da seguire varia in caso di rottamazione o meno.

ACQUISTO SENZA ROTTAMAZIONE
Come anticipato, i soli veicoli ad alimentazione elettrica sono ammessi al contributo senza rottamazione.
Adempimenti
Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo deve essere indicato il contributo Ecobonus DPCM 6/04/2022

VEICOLI NON ELETTRICI
Il rivenditore deve applicare uno sconto minimo del 5% sul prezzo di listino per determinare il “prezzo di
acquisto su cui calcolare il contributo

ACQUISTO CON ROTTAMAZIONE
La rottamazione:
– è obbligatoria in caso di acquisto di veicoli non elettrici
– è facoltativa nel caso di veicoli elettrici.
Veicolo da rottamare: il veicolo da rottamare deve essere:
◾ di categoria Le
◾ intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei
familiari conviventi

◾ deve risultare:
✓ omologato alle Classi Euro da 0 a 3
✓oppure oggetto di ritargatura ex DM 76/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (si
tratta dei ciclomotori già in circolazione ante 14/07/2006 che, per poter ricolare, hanno dovuto essere
minuti di targa e del “certificato di circolazione”).
Adempimenti
Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo devono essere indicati: ✓ il veicolo da rottamare
✓ il contributo Ecobonus DPCM 6/04/2022.
Il concessionario entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo deve:
✓ consegnare il veicolo usato ad un demolitore
✓ provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista

Contributo: 40% x Prezzo di acquisto
dove Prezzo di acquisto = (prezzo di listino + optional) – sconto minimo 5%
LA PROCEDURA PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

Per ottenere il contributo il concessionario/rivenditore, deve effettuare la registrazione alla piattaforma:
https://ecobonus.mise.gov.it/
REGISTRAZIONE
Dalla “area rivenditori” del sito “Ecobonus”, riservata ai concessionari e ai rivenditori autorizzati, si effettua l’accesso tramite le nuove modalità di identificazione digitale quali SPID, CIE o CNS
La registrazione dei rivenditori/richiedenti prevede:
1. La ricerca del proprio concessionario/importatore compilando i campi Partita IVA e Numero REA;
2. La compilazione dell’anagrafica del richiedente per la registrazione dell’account;
3. L’invio di una PEC al concessionario/importatore selezionato da parte del sistema, contenente
un link per confermare la richiesta di registrazione;
4. L’invio di una e-mail di conferma della richiesta di registrazione al richiedente.
Dopo aver inserito la Partita IVA, il Numero REA e cliccato su Cerca, nel caso in cui la ricerca dia esito
positivo, il richiedente visualizzerà – in sola lettura – i dati del concessionario/importatore e la sezione
anagrafica che sarà già compilata in automatico in quanto il sistema, tramite la nuova identità digitale
SPID, CIE o CNS, pesca automaticamente tutti i dati e sarà già presente in sola lettura l’indirizzo PEC
del concessionario/importatore.
Una volta ottenuta la conferma della registrazione, il richiedente riceverà una e-mail all’indirizzo inserito
in fase di registrazione
.

PRENOTAZIONE
Dopo la registrazione, il rivenditore può procedere alla prenotazione del contributo per ciascun motociclo/ciclomotore venduto.

Accedendo all’Area rivenditori, si può accedere alla sezione riservata dove effettuare le prenotazioni dei
contributi e svolgere le pratiche necessarie per consentire l’acquisto dei veicoli ai clienti.

Il richiedente dovrà inserire il login ricevuto via e-mail al momento della conferma della registrazione e la
password, creata al momento della registrazione.

Dopo aver cliccato su Accedi, il richiedente visualizza la sezione riservata alle prenotazioni

Nel caso di veicolo da rottamare vengono richiesti i relativi dati.

Infine, la procedura richiede il dettaglio dei pagamenti (acconti e saldo) e le relative modalità (bonifica,
assegno, ecc.).

EROGAZIONE/RIMBORSO/RECUPERO
Successivamente si passa alle seguenti fasi:
Erogazione: il concessionario/rivenditore riconosce al suo cliente il contributo tramite
compensazione del prezzo di acquisto.
Rimborso: il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo
erogato.
Recupero: il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore tutta la
documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito d’imposta

INDENNITÀ DI €150 PER LAVORATORI DIPENDENTI – ISTRUZIONI INPS

Sintesi: l’Inps ha recentemente fornito le istruzioni relative all’indennità una tantum di € 150 per i lavoratori dipendenti, introdotta dall’art. 18 del D.L. 144/2022, e le modalità di compilazione del flusso UniEmens.
L’indennità viene riconosciuta in automatico previa acquisizione, da parte del datore di lavoro, di una
dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari di non essere titolare delle prestazioni di cui ai co. 1 e 16 dell’art. 19 del medesimo D.L. 144/2022

L’art. 18 del DL n. 144/2022 (cd. “Aiuti-ter”) ha introdotto una indennità una tantum di € 150:
spettante ai lavoratori dipendenti , aventi una retribuzione imponibile mensile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di € 1.538
Vi accedono tutti i lavoratori (anche somministrati) dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati,
indipendentemente che assumano o meno la natura di imprenditore (dunque, spetta anche ai dipendenti
di studi professionali, enti non commerciali, ecc.)

SOGGETTI ESCLUSI:
● i dipendenti con rapporto di lavoro domestico
● i titolari di trattamenti pensionistici, pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi
civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione
● nonché gli appartenenti a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

REQUISITO RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE
L’erogazione dell’indennità spetta:
● purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione
imponibile previdenziale, di € 1.538,

● nella competenza di novembre 2022, anche se in detto mese vi sia copertura figurativa parziale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE TRAMITE IL SOSTITUTO
L’erogazione avviene:
in generale: per il tramite del datore di lavoro (che “recuperano” l’anticipazione tramite
compensazione nella comunicazione periodica UniEmens)
in deroga: sono esclusi da tale modalità gli operai agricoli a tempo determinato.

MENSILITÀ DI EROGAZIONE
L’indennità va erogata
● sussistendo il rapporto di lavoro (determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022, nonché
gli altri requisiti previsti
● con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022, con la denuncia UniEmens entro il 31/12/2022

CASI PARTICOLARI
L’indennità spetta:
– una sola volta anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro
– anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale (senza alcun ragguaglio in ragione
della durata oraria della prestazione lavorativa).

INDENNITÀ UNA TANTUM DI € 150 PER ALTRI SOGGETTI
L’art. 19 prevede, che l’Inps, a domanda, erogherà l’indennità ai seguenti lavoratori:


Contributo straordinario contro il caro bollette – quantificazione della base imponibile

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 500 del 12 ottobre 2022 riguardante il contributo straordinario contro il caro bollette.

Il quesito concerne le modalità di quantificazione della base imponibile del contributo straordinario, introdotto dal cosiddetto decreto Ucraina, modificato dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 e convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 dovuto nell’anno 2022 dalla società risultante dalla fusione (per incorporazione) tra due società che, per la tipologia di attività, in considerazione del fatto che questa è svolta nel territorio dello Stato italiano, sarebbero in linea di principio tenute al versamento del predetto contributo contro il caro bollette.

Ai fini che qui interessano, giova ricordare che ai sensi dell’art. 2504-bis, primo comma, del codice civile. nella sua attuale formulazione, la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusion.

L’art. 37 del richiamato decreto legge n. 21 del 2022, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha previsto, per l’anno 2022, l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.

Il predetto contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Detto contributo straordinario è stabilito nella misura del 25% dell’anzidetto incremento e si applica se l’incremento stesso è superiore al 10% e a euro 5.000.000.

Con la circolare n. 22/E del 2022 è stato precisato che se il soggetto tenuto al versamento del contributo ha iniziato l’attività nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021), ad esempio il 1° gennaio 2021, ai fini del calcolo del prelievo una tantum, è necessario confrontare dati omogenei, prendendo come termini di confronto i dati desumibili dalle LIPE riferibili al periodo 1°
gennaio 2021-30 aprile 2021 e raffrontarli con i dati relativi al periodo 1° gennaio 2022-30 aprile 2022. Con il citato documento di prassi è stato, quindi, chiarito che nell’ipotesi di società neocostituite, ai fini della determinazione dell’incremento del saldo tra operazione attive e passive IVA indicati nelle LIPE, è opportuno operare un raffronto tra dati riferiti a periodi di comparazione di durata omogenea.

Ciò posto, nel caso di specie il soggetto su cui ricade l’obbligo di versamento del contributo una tantum contro il caro bollette è la società incorporante, soggetto giuridico che, a partire dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di fusione per incorporazione subentra nelle posizioni soggettive (attive e passive) facenti capo all’incorporata, ivi comprese quelle rilevanti all’imposta sul valore aggiunto e, più in particolare, quelle che assumono rilievo.

Pertanto, ai fini della quantificazione di quest’ultimo, rileverà l’incremento del saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalle LIPE, delle due società partecipanti alla fusione, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA, riportati nelle LIPE, riferito al periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

In altri termini, nel caso di specie, ai fini del conteggio della variazione del saldo aggregato tra le operazioni attive e passive IVA riferito ai due periodi di comparazione, tenendo conto del fatto che l’operazione di fusione in questione produce i suoi effetti dal 1°gennaio 2022, sarà necessario quantificare:

● il saldo tra l’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive IVA, emergenti dalle LIPE presentate dalle due società per il periodo dal 1° ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (periodo ante fusione), a cui andrà sommato il saldo delle operazioni attive e passive IVA risultanti dalle LIPE, presentate dalla società incorporante, riferibili al periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (post fusione);

● il saldo tra l’ammontare complessivo delle operazioni attive e delle operazioni passive IVA, risultanti dalle LIPE, presentate da entrambe le due società riferite al secondo periodo di confronto ovvero dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 (periodo ante fusione).

Conseguentemente, qualora dal confronto tra i due saldi aggregati, come sopra individuati, riferibili ai due periodi di comparazione (omogenei i termini di durata) emerga uno scostamento pari o superiore al 10% e di ammontare superiore a 5 milioni di euro, la società incorporante dovrà calcolare il contributo dovuto ed effettuare il versamento.

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” IN PRESENZA DI IMMOBILE PREPOSSEDUTO

Sintesi: in relazione all’agevolazione di fini dell’imposta di registro/Iva per l’acquisto della “prima casa”,
l’Agenzia Entrate ha recentemente chiarito che la deroga alla regola della non possidenza di altro immobile abitativo opera solo in presenza di un impedimento “oggettivo” e “non prevedibile”, tale da non poter essere evitato come avviene nel caso dell’inagibilità dovuta ad un evento sismico, a causa di sequestro e simili.

Com’è noto, l’art. 1, co. 2-bis, Tariffa, Parte I, richiede, ai fini del godimento dell’agevolazione prima casa,
che l’acquirente, nell’atto di acquisto, renda la dichiarazione di non essere nelle seguenti situazioni:

REQUISITO DELLA “NON POSSIDENZA”
Fa riferimento ad entrambe le precedenti condizioni, e cioè in relazione al contribuente che si trovi già in possesso di altra casa di abitazione nello stesso comune o sia già in possesso di altra abitazione in Italia, ove acquistata con le agevolazioni.

LE DEROGHE ALLA “NON POSSIDENZA”
In relazione alla possibilità di derogare all’obbligo di non possidenza di altro immobile ai fini del godimento dell’agevolazione occorre rilevare che:
➔ la norma non dispone nel merito
➔ tuttavia, tale possibilità è stata riconosciuta, in via interpretativa:
• sia dalla giurisprudenza
• che dalla prassi dell’Agenzia
con particolare riferimento ai casi in cui l’immobile pre posseduto non sia in grado di soddisfare i
bisogni del titolare e/o della sua famiglia
.

LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Secondo l’Agenzia, la deroga alla regola della prepossidenza opera qualora si verifichi
➔ un impedimento:
oggettivo (contrariamente al consolidato orientamento della Cassazione)
non prevedibile
tale da non poter essere evitato (dunque, non “procurato” dal contribuente)
che comporta “l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato
per finalità abitative”
.
L’Agenzia porta i seguenti esempi:
◾ calamità naturale (sono richiamate le RM 107/2017 ed RM 86/2010)
◾ sequestro giudiziario (art. 253 c.p.p.)
dichiarazione di inagibilità da parte delle autorità competenti

CONCLUSIONE
Per l’Agenzia, le uniche condizioni per usufruire della deroga sono:
✓ l’esistenza di idonea documentazione
✓ l’irrilevanza del comportamento del contribuente che possa, effettivamente condurre ad una
oggettiva e assoluta “inidoneità” dell’immobile preposseduto ad uso abitativo

PROCEDURE CONCORSUALI E NOTA DI CREDITO – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

Sintesi: l’Agenzia ha di recente fornito chiarimenti circa l’emissione delle note di credito nell’ambito di procedure concorsuali avviate dal 26/05/2021, alle luce delle novità introdotte dal decreto “Sostegni-bis”. In particolare:
– nel confermare che la sua emissione prescinde dall’eventuale insinuazione al passivo e che la nota di
variazione deve contenere anche l’indicazione dell’imponibile sul quale si applica l’Iva in riduzione
– viene chiarito che non assume alcuna rilevanza l’eventuale diniego del curatore/commissario.
Inoltre, anche per le procedure “post 26/05/2021” è possibile procedere come in passato, attendendo la
definitività del piano di riparto infruttuoso, che attesta il definitivo mancato pagamento del credito

Come noto l’art. 18 del DL n. 73/2021 (cd. “Sostegni-bis”), con inserimento del nuovo co. 3-bis all’art.
26, Dpr 633/72, ha disposto che: per le procedure concorsuali avviate dal 26/05/2021 (data di entrata in vigore del decreto) è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui il debitore “è assoggettato ad una procedura concorsuale” dunque, va fatto riferimento alla data di avvio della procedura concorsuale (E non più a quella della sua ultimazione, come continua ad essere disposto per le procedure apertesi fino al 25/05/2021).

Due aspetti dibattuti in passato che la riforma ha proceduto a risolvere riguardano l’eventuale obbligo:
a) di insinuazione del creditore allo stato passivo della procedura
b) di ottenere l’accettazione della nota di variazione da parte del curatore della procedura.
INSINUAZIONE AL PASSIVO
Con la CM n. 20/2021, l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte.
In particolare per quanto riguarda l’insinuazione al passivo l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che al fine di poter emettere la nota di variazione in diminuzione dell’Iva non è più richiesta l’insinuazione al passivo da parte del creditore.

ACCETTAZIONE DEL CURATORE
l’Agenzia chiarisce che: il curatore/commissario della procedura concorsuale che riceve la nota di credito non è più tenuto ad annotare la corrispondente variazione in aumento nel registro delle vendite o dei corrispettivi.
Infatti, la procedura non risulta più tenuta al versamento della relativa Iva, che rimane a carico dell’Erario.
Diretta conseguenza, secondo l’Agenzia, è il fatto che: ai fini della ammissione alla detrazione dell’IVA, non rileva più l’accettazione del curatore.

TERMINE PER EMETTERE NOTA DI CREDITO
L’Agenzia ricorda che la nota di credito può essere emessa, in ultimo:
entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva
– relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti
per operare la variazione in diminuzione


MODALITA’ DI EMISSIONE
L’Agenzia, infine, nel confermare quanto già indicato in passato (CM 77/2000, RM 127/2008 ed Interpello
801/2021), precisa che la nota di credito da procedura concorsuale deve indicare oltre all’Iva in diminuzione anche il relativo imponibile.