Regime forfetario: requisiti di accesso, permanenza e cessazione

Con la circolare del 5 dicembre 2023 n. 32, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle nuove condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfetario, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023.

Le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023 concernono le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime in argomento. La Manovra 2023 ha previsto:

  • l’innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro della soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente;
  • tra le cause di cessazione del regime la fuoriuscita dal regime già a decorrere dall’anno stesso in cui viene superata la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.

Con riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate, i soggetti che applicano il regime forfetario, sono obbligati a di emettere fattura elettronica:

  • dal 1° luglio 2022, in capo ai forfetari che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno;
  • dal 1° gennaio 2024, per tutti i soggetti che adottano il forfetario.

Passaggio dal regime ordinario al forfetario e viceversa

I contribuenti rientranti naturalmente nel regime forfetario possono optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario si perfeziona col comportamento concludente e l’omessa comunicazione in dichiarazione dell’opzione non pregiudica l’applicazione del regime ordinario, ma comporta la sanzione amministrativa di cui all’art. 8 c. 1 D.Lgs. 471/97. Trascorso il triennio minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fin quando persiste la concreta applicazione della scelta operata.

Il contribuente in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario, tuttavia, qualora abbia optato per il regime di contabilità semplificata può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.

Dalla fuoriuscita dal regime forfetario, con decorrenza dall’anno successivo a seguito del superamento dell’anzidetta soglia di ricavi e compensi (85.000 euro), discende il diritto alla rettifica dell’imposta non detratta, secondo le condizioni previste dall’articolo 19-bis2 del decreto IVA, per effetto dell’applicazione del regime forfetario, da esporre nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie. Il periodo d’imposta interessato dalla rettifica varia a seconda del limite di ricavi o compensi. Nel dettaglio:

  • il superamento del limite di 85.000 euro nell’anno x implica che l’eventuale rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno x+1;
  • il superamento del limite di 100.000 euro nell’anno x, invece, implica che la rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno, da presentare nell’anno x+1.

Superamento del limite di euro 100.000

Ai fini del superamento del limite di 100.000 euro rileva l’incasso dei medesimi e non l’emissione della relativa fattura: per la fuoriuscita dal regime forfetario si fa riferimento al momento dell’incasso come criterio unico che rileva, quindi, ai fini sia dell’IVA sia dell’IRPEF, incluse le relative ritenute d’acconto.

Con lo sforamento del limite di 100.000 euro si fattura con IVA:

  • l’operazione che ha generato l’incasso; il contribuente deve assoggettare a imposta il corrispettivo, integrando con l’IVA il documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario;
  • tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso;
  • tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.

La dichiarazione IVA relativa all’anno nel quale è stata superata l’anzidetta soglia, pertanto, evidenzierà, oltre all’operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfetario) successivamente all’incasso citato e tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato.

In ipotesi di superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario, ai fini dell’eventuale rettifica della detrazione, è indicata nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento.

Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell’anno comporta che per detto periodo d’imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo: il costo dei beni che concorre alla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo deve essere assunto al netto dell’IVA inizialmente non detratta (in costanza di regime forfetario) e ora rettificabile, per effetto del superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento,

Il contribuente al superamento dei 100.000 euro di ricavi/compensi percepiti deve:

  • istituire i registri e le scritture contabili e annotare le operazioni con le modalità e nei termini a decorrere dal momento in cui è stato superato il predetto limite;
  • annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite (a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta) entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale;
  • adempiere agli ulteriori obblighi ordinariamente previsti per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate successivamente;
  • versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo, relative all’anno in cui è stato superato il predetto limite, risultanti dalla dichiarazione annuale e calcolate sul reddito determinato nel rispetto delle norme del TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa.

Il superamento del limite di 100.000 euro di ricavi e compensi percepiti nell’anno, con ingresso immediato nel regime reddituale ordinario ai fini IRPEF, determina che i compensi percepiti dal professionista ex forfetario sono assoggettati alla ritenuta d’acconto.

Decadenza da precedenti opzioni e clausola di salvaguardia

Tenuto conto delle modifiche sostanziali apportate al regime forfetario dalla Legge di bilancio 2023 ne discende che i soggetti in regime ordinario per opzione nel 2022 possono transitare nel regime forfetario nel 2023, qualora in possesso dei relativi requisiti normativi, senza attendere il decorso del triennio previsto per l’esercizio delle opzioni IVA.

Pertanto, il soggetto che nel 2021 abbia optato per la contabilità ordinaria può, a partire dal 1° gennaio 2023, applicare il regime forfetario qualora il volume di ricavi o compensi percepiti nel 2022 sia pari o inferiore alla soglia di 85.000 euro, come modificata dall’art. 1 c. 54 lett. a) L. 197/2022 (ovviamente ricorrendo anche gli altri requisiti), senza necessità di osservare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.

Da ultimo, in considerazione della circostanza che la disciplina in commento produce effetti in relazione alle operazioni già effettuate nel corso dell’anno 2023, gli uffici dell’Agenzia valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione del circolare in commento (clausola di salvaguardia).

REGIME FORFETTARIO – SPESE RIADDEBITATE ALLA CLIENTELA

Accedono al regime forfetario i contribuenti (partita IVA) che nell’anno precedente hanno, tra l’altro, conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000

ll regime cessa di avere applicazione:
▪️ a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione di cui al comma 57 L. n. 190/2014 e successive modificazioni
▪️ ovvero dall’anno stesso in cui avviene il superamento dei 100.000 euro di ricavi/compensi.

A tal fine, il contribuente deve valutare il trattamento riservato ai rimborsi spesa addebitati, con particolare riferimento
✓ alle spese sostenute “in nome e per conto proprio”
✓ e di quelle sostenute “in nome e per conto del cliente”.

SPESE IN NOME E PER CONTO PROPRIO

I soggetti che agiscono nell’ambito di un’attività d’impresa o professionale, spesso sostengono delle spese in nome e per conto proprio, successivamente riaddebitate al cliente secondo accordi contrattuali.

Tra le spese che costituiscono la gran parte di tale tipologia di addebiti vi sono:
✓ le spese di viaggio (anche quali rimborsi km) o di trasporto (biglietto ferroviario/aereo, ecc.)
✓ le spese di vitto e alloggio.

Il riaddebito di tali spese (CM 58/2001 e CM 5/2021), ai sensi dell’art. 54 del Tuir:
▪️ è considerato rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi/compensi (oltre che ai fini dell’Iva)
▪️ con concetto che opera anche nell’ambito del regime forfettario (per quanto tali soggetti, in generale, applicano le sole norme “speciali” della L. 190/2014, non anche il Tuir).

SPESE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE

Le spese sostenute “in nome e per conto” del cliente sono spese sostenute nell’ambito di un “mandato con rappresentanza” da parte del contribuente, che le sostiene nell’esclusivo interesse del cliente.

Si tratta, ad esempio, delle spese:
✓ per carte bollate o marche apposte su documenti del cliente (es: sul libro giornale di quest’ultimo)
diritti di segreteria
imposte anticipate per il cliente
e simili.

Ai fini Iva: il rimborso di tali spese è escluso dalla base imponibile Iva del soggetto (anche non in regime forfettario) che le anticipa, purché le spese siano regolarmente documentate

Ai fini dei redditi: tali spese, anche ai fini dei redditi:
non rappresentano un ricavo/compenso per la generalità dei contribuenti
✓ ivi inclusi i contribuenti in regime forfettario.

IMPOSTA BOLLO SU FATTURE

Un aspetto particolare attiene all’imposta di bollo che va assolta sulle fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario.

Imposta bollo € 2: la fattura emessa dal regime forfettario, non essendo soggetta ad IVA, deve essere soggetta ad imposta di bollo di 2 euro se di importo superiore a €. 77,47 euro (art. 1, DPR. n. 642/72).

Soggetto obbligato: riguardo all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di bollo:
✓ obbligato principale è il soggetto che emette il documento; quindi, l’obbligo di applicarla ricade sul cedente/prestatore in regime forfettario (Interpello n. 67/2020)
✓ il cessionario/committente è gravato solo da una responsabilità solidale (art. 22 DPR n. 642/72), nel caso in cui il cedente/prestatore non assolva al versamento.

Il prestatore d’opera può chiedere il rimborso dell’imposta al cliente.

Imposta di bollo con rivalsa al cliente: nella considerazione che l’imposta di bollo è apposta:
✓ non nell’interesse del cliente
✓ ma quale obbligazione propria del soggetto che emette la fattura
ha indotto l’Agenzia (Interpello n. 428/2022) a ritenere che il relativo riaddebito al cliente è parte integrante del compenso, con la conseguenza che rileva:
▪️ ai fini del calcolo del reddito d’impresa/professionale (indicato a quadro LM del mod. Redditi)
▪️ dei contributi IVS o alla gestione separata INPS dei professionisti (incluso il calcolo della rivalsa del 4%) concorrendo, infine, alla verifica del supero della soglia dei ricavi/compensi.

Per la decadenza dal forfetario si guarda all’incasso, non alla fattura

Con la circolare n. 32, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina applicabile al regime forfetario di cui alla L. 190/2014; i chiarimenti arrivano a quasi un anno di distanza dalle ultime modifiche in materia, apportate dalla legge di bilancio 2023.

La corposa circolare, dopo aver riepilogato le principali caratteristiche del regime agevolato in commento, affronta le novità più rilevanti, costituite, in particolare:
– dall’innalzamento del limite dei ricavi e compensi ai fini dell’applicazione del regime, che a partire dal periodo di imposta 2023 passa da 65.000 euro a 85.000 euro;
– dall’introduzione di una causa di decadenza immediata dal regime, che si verifica al superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti (art. 1 comma 71 della L. 190/2014).

I dubbi interpretativi maggiori si sono concentrati sulla nuova causa di fuoriuscita immediata, che ha effetti sulle imposte sui redditi, sull’IVA e sulle ritenute.
Dal punto di vista delle imposte dirette, il superamento del limite di 100.000 euro provoca la cessazione del regime forfetario per il periodo di imposta stesso nel quale si verifica detta condizione; a tal fine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per la verifica del predetto limite è necessario adottare il criterio di cassa, in linea con i criteri di determinazione del reddito propri del regime forfetario e con il dato letterale della disposizione in commento.

Il verificarsi della causa di decadenza rende dovuta l’IVA “a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”; secondo l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto del fatto che il comma 71 fa riferimento ai ricavi o compensi “percepiti”, ciò che rileva è l’incasso dei medesimi, e non l’emissione della relativa fattura.
Di conseguenza:
– la fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’IVA a debito;
– se l’incasso avviene in un momento successivo all’emissione della fattura gli obblighi ai fini IVA vanno assolti a partire dal momento in cui il corrispettivo viene incassato; la relativa fattura dovrà inoltre essere integrata, anche se emessa in un momento antecedente all’incasso che causa la fuoriuscita dal regime.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che deve essere assoggettata a IVA l’intera operazione che supera la soglia di 100.000 euro, senza possibilità di scindere il corrispettivo oggetto di fatturazione; in altre parole, il contribuente forfetario che, ad esempio, ha conseguito nel corso dell’anno un volume di ricavi o compensi pari a 90.000 euro, ed effettua un’operazione dal valore di 20.000 euro, incassandone contestualmente il corrispettivo, deve emettere la fattura applicando l’IVA sull’intero valore dell’operazione (20.000 euro), e non solo sull’importo oltre soglia (10.000 euro).

Diversamente, le operazioni fatturate anteriormente all’incasso oltre soglia rimangono soggette al regime forfetario; di conseguenza, tali operazioni non devono essere indicate nella dichiarazione annuale IVA, nemmeno nel caso in cui il relativo corrispettivo sia stato incassato successivamente alla fuoriuscita dal regime.

Il superamento della soglia di 100.000 euro ha effetti anche sull’applicazione delle ritenute d’acconto di cui al titolo III del DPR 600/73; in linea generale, i contribuenti forfetari non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, e non sono tenuti a operare tali ritenute (salvo il caso in cui si tratti di redditi di lavoro dipendente o assimilati).

In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, tenuto conto del fatto che per espressa disposizione normativa le ritenute sono operate all’atto del pagamento, le stesse vanno applicate ai compensi percepiti dal professionista che comportano il superamento della soglia e a quelli successivi; diversamente, le ritenute non devono essere operate retroattivamente per i compensi incassati prima del superamento del limite.

Per quanto riguarda le operazioni passive, il professionista assume il ruolo di sostituto d’imposta solo a decorrere dal primo pagamento effettuato successivamente al superamento della soglia, anche nel caso in cui la fattura già ricevuta non indichi l’importo della ritenuta.

La nuova causa di decadenza immediata ha generato, infine, alcuni dubbi anche in merito alla necessità di ragguagliare ad anno il limite di 100.000 euro, in caso di inizio dell’attività in corso d’anno.
In merito, l’Agenzia delle Entrate osserva che la norma richiede espressamente il ragguaglio ad anno relativamente alla soglia degli 85.000 euro, ma nulla dice in merito a quella dei 100.000 euro; ciò porta a ritenere che il superamento di tale ultima soglia rappresenti “una fattispecie speciale di cessazione dal regime forfetario, da intendersi in termini assoluti, considerando, a tal fine, i ricavi o i compensi concretamente percepiti” (in altre parole, il ragguaglio ad anno nel caso di specie non si applica).

“DECRETO PROROGHE” CONVERTITO – LE PRINCIPALI NOVITÀ

Sulla G.U. n. 278 del 28/11/2023 è stata pubblicata la Legge n. 170/2023 di conversione del DL n. 132/2023 (cd. “Decreto Proroghe”). Si illustrano le principali disposizioni di natura fiscale.

AFFRANCAMENTO CRIPTO-ATTIVITA’ (art. 2) – CONFERMA

E’ confermata la proroga al 15/11/2023 del termine di cui all’art. 1, co. 134 e 135, della Legge di bilancio 2023:
▪️ per il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva del 14% sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data dell’1/01/2023
▪️ rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sull’importo delle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi).

VERSAMENTI DAI SOGGETTI DEI COMUNI LOMBARDI (art. 3, co. 1 e 2) – CONFERMA

E’ confermato che i versamenti dei tributi, contributi previdenziali/assistenziali e dei premi Inail:
✓ in scadenza nel periodo dal 4 al 31/07/2023
✓ dovuti dai soggetti che al 4/07/2023 avevano la residenza o la sede legale/operativa nei Comuni interessati dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la Regione Lombardia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (Delibera del CdM del 28/08/2023)
✓ si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, entro il 31/10/2023.

SOSPENSIONE TERMINI ALLUVIONATI DEL CENTRO ITALIA (art. 3, co. 2-quater) – NEW

L’art. 1 del DL n. 61/2023 ha sospeso:
✓ a favore dei soggetti che al 1/05/2023, avevano la residenza o la sede legale/operativa nei territori colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023
✓ i termini in scadenza nel periodo dal 1/05/2023 al 31/08/2023, relativi:
– ai versamenti tributari
– agli adempimenti e ai versamenti di contributi previdenziali/assistenziali e premi INAIL (Circ. Inps n. 67/2023; Circ. Inail nn. 33/2023 e 43/2023; Mess. Inps nn. 2900/2023 e 3035/2023)
– ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale operate dai suddetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta.

Ora, con modifica del comma 7 del citato art. 1), è disposto che:
▪️ versamenti sospesi: sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10/12/2023 (in luogo del 20/11/2023)
▪️ adempimenti non eseguiti per effetto delle sospensioni: sono effettuati entro il 10/12/2023 (in luogo del 20/11/2023).

RAVVEDIMENTO SPECIALE (art. 3-bis) – NEW

I soggetti che, entro il termine del 30/09/2023, non hanno perfezionato la procedura di “ravvedimento speciale”, di cui all’art. 1, co. 174-178, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023):
▪️ possono comunque procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste,
▪️ a condizione che:
versino le somme dovute in un’unica soluzione (non è più ammesso il versamento in forma rateale) entro il 20/12/2023
rimuovendo le irregolarità/omissioni entro la medesima data.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI (art. 4) – CONFERMA

Con intervento sui co. 100 e 105 dell’art. 1, L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) è confermata:
▪️ la proroga al 30/11/2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali
▪️ il versamento dell’imposta sostitutiva (dell’8% / 10,5% / 13%) va effettuato in unica soluzione entro il 30/11/2023

CONTRIBUENTI FORFETARI (art. 6, co. 1) – CONFERMA

E’ confermato il differimento al 30/11/2024 del termine entro cui i contribuenti che applicano il regime forfetario:
▪️ relativamente al periodo d’imposta 2021
▪️ devono adempiere agli specifici obblighi informativi di cui al co. 73, art. 1, della L. 190/2014.

PROSPETTO ALIQUOTE IMU (art. 6-ter, co. 1) – NEW

Viene differita all’anno d’imposta 2025 la decorrenza dell’obbligo a carico dei Comuni di fornire al MEF il Prospetto delle aliquote IMU (di cui all’art. 1, co. 756 e 757, L. n. 190/2019) utilizzando l’apposita applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, considerate:
– le difficoltà riscontrate dai comuni in fase di implementazione dell’elaborazione del Prospetto
– dell’esigenza di considerare alcune fattispecie attualmente non previste dal Prospetto.

NUOVA SABATINI (art. 6-quater) – NEW

Con modifica del co. 415, art. 1, L. n. 197/2022 è disposto che per le iniziative di investimento con contratto di finanziamento stipulato dall’1/01/2022 al 31/12/2023 (in luogo del 30/06/2023)
▪️ il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, previsto dai DM attuativi adottati ai sensi dell’art. 2, co. 5, DL 69/2013
▪️ è prorogato per ulteriori 6 mesi (il termine è di 18 mesi complessivi).

LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO (art. 10-quater) – NEW

L’ultimo periodo dell’art. 28, co. 5, Dlgs. 36/2021 (Riforma del lavoro sportivo) ha previsto che:
➔ per gli adempimenti (comunicazione di instaurazione del rapporto; flusso UniEmens; ecc.)
➔ e per i versamenti dei contributi previdenziali/assistenziali dei co.co.co. nel dilettantismo periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 potevano essere effettuati entro il 31/10/2023.
Ora, con modifica del citato ultimo periodo del co. 5 è disposto il differimento al 30/11/2023:
▪️ degli adempimenti e dei versamenti dei citati contributi previdenziali/assistenziali dovuti per i lavoratori sportivi inquadrati come co.co.co. nel settore dilettantistico
▪️ limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a ottobre 2023.

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DELL’ABITAZIONE (ART. 1) – CONFERMA

E’ confermato il differimento al 31/12/2023 del termine di cui all’art. 64, co. 3, DL n. 73/2021 (già prorogato dal DL n. 51/2023) a favore delle “categorie prioritarie” per l’accesso alle agevolazioni, per la presentazione della domanda per usufruire della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa nella misura massima dell’80% del prezzo di acquisto dell’immobile (inclusione eri accessori).

Guadagni derivanti dall’acquisto di bonus fiscali esclusi dal reddito

L’Agenzia delle Entrate, nella giornata di ieri, ha ufficializzato la risposta con la quale ha sancito l’irrilevanza fiscale del differenziale tra le somme impiegate per acquisire il credito d’imposta derivante da bonus edilizi e il valore nominale degli stessi che verrà utilizzato in compensazione.
La questione ha tenuto banco per diverso tempo, dal momento che, come evidenzia la stessa Agenzia, il legislatore non ha disciplinato la materia, rinviando implicitamente ai principi generali del TUIR.

La risposta scaturisce da un’istanza di interpello presentata da uno studio associato e contiene diversi spunti d’interesse, a partire dall’affermazione in base alla quale l’assimilazione degli studi associati alle società semplici comporta che il reddito fiscale di tali soggetti sia costituito dalla sommatoria delle singole categorie di reddito indicate nel medesimo art. 6 del TUIR, identificate in ragione della loro fonte di produzione.

Da ciò deriva, secondo l’Agenzia delle Entrate, la necessità di verificare se il provento in esame rientri tra i redditi di capitale ovvero tra i redditi di lavoro autonomo ovvero tra i redditi diversi.
Occorre tuttavia considerare che l’esercizio in forma associata di arti e professioni costituisce ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR reddito di lavoro autonomo, per cui l’impostazione dell’Agenzia appare plausibile solo nella misura in cui l’investimento in questione non sia connesso all’attività professionale.

Se, nel caso di specie, lo studio avesse deciso di investire la liquidità generata dall’attività professionale, ci si sarebbe potuti limitare all’analisi dell’art. 53 del TUIR, concludendo, come ha concluso l’Agenzia, che il provento originato dall’acquisto dei crediti non può essere tassato in quanto la nozione di cui all’art. 54 comma 1-quater del TUIR di elementi immateriali comunque riferibili all’attività professionale, pur essendo ampia, non può includere i differenziali in questione.

Date le premesse, però, l’Agenzia si spinge ad analizzare la questione anche sotto il profilo della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, arrivando a conclusioni che dovrebbero assumere portata generale.

Con riferimento ai redditi di capitale, l’art. 44 comma 1 lett. h) del TUIR prevede che rientrino tra le fattispecie imponibili “gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto”.

Come affermato in passato dalla stessa Amministrazione finanziaria, detta disposizione ha una funzione di chiusura; pertanto “per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l’esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito”.
Rientrano in tale previsione:
– i proventi che sono giuridicamente qualificabili come frutti civili ai sensi dell’art. 820 c.c., vale a dire i proventi che si conseguono come corrispettivo del godimento che un terzo abbia di un capitale,
– tutti quei proventi che trovano fonte in un rapporto che, pur se non riconducibile tra quelli precedentemente menzionati, presenti come funzione obiettiva quella di consentire un impiego del capitale.
La richiamata lett. h) qualifica quindi come reddito di capitale ogni rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale, intendendosi per tale la semplice concessione temporanea alla controparte della disponibilità del capitale.

Sulla base di tale premesse, la risposta n. 472/2023 conclude però che “l’acquisto del credito d’imposta dietro corrispettivo non costituisce impiego di capitale”. Forse su questo punto l’Agenzia avrebbe potuto soffermarsi maggiormente, esplicitando un percorso argomentativo che potrebbe tornare utile in altre occasioni.
In effetti, che il capitale venga restituito mediante compensazione tributaria ovvero che ci sia un’alea in capo al cessionario relativa al plafond di tributi da compensare potrebbe supportare la ricostruzione proposta dall’Agenzia.

Anche per i redditi diversi, la risposta di ieri esclude che si possa applicare l’art. 67 comma 1 lett. c-quinquiesdel TUIR, norma in base alla quale sono assoggettati a tassazione le plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

Contributo a fondo perduto per interventi edilizi 2023 agevolabili al 90% in misura piena

Con il Provv. del 24/11/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 100% il contributo a fondo perduto per interventi edilizi 2023 agevolabili al 90% ex art. 9, c. 3, DL 176/2022.

Si ricorda che con il DM 31 luglio 2023 sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione di tale agevolazione, mentre con il provvedimento 22 settembre 2023 n. 332648 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza e le relative istruzioni per richiedere il contributo.

L’agevolazione riguarda le spese sostenute da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni) per gli interventi agevolati con il superbonus al 90%, effettuati:
• su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari;
• su parti comuni di edifici condominiali o sulle singole unità immobiliari site all’interno dei predetti condomìni (nonché, si ritiene, sulle parti comuni di edifici interamente posseduti – anche in comproprietà – composti da due a quattro unità immobiliari, in virtù del richiamo al primo periodo dell’art. 119 comma 8-bis del DL 34/2020 contenuto nell’art. 9 comma 3 del DL 176/2022.

Per poter beneficiare dell’agevolazione, era necessario che il contribuente:
• avesse un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro (da determinare ai sensi dell’art. 119 comma 8-bis.1 del DL 34/2020);
• alla data di inizio lavori risultasse titolare (almeno pro quota) di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento (o, per gli interventi effettuati dai condomìni, sull’unità immobiliare facente parte del condominio);
• alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine degli stessi, avesse adibito ad abitazione principale la predetta unità immobiliare, ai sensi dell’art. 10 comma 3-bis del TUIR.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023, sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 332648 del 22 settembre 2023 sono state definite le modalità di attuazione del contributo a fondo perduto di cui trattasi; in particolare, è stato previsto che
l’istanza poteva essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023.

Decorso il termine di presentazione delle istanze, l’Agenzia delle entrate procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite dall’art. 9, c. 3,DL 176/2022 , sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze validamente presentate.

In particolare:
• se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, sarà erogato il 100% dell’importo richiesto nell’istanza;
• se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 10 e il 100%, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante;
• se, infine, il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10%.
In tale ultimo caso il contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell’ordine cronologico delle date, indicate nelle istanze, nelle quali è stato effettuato il primo bonifico per il pagamento delle spese oggetto del contributo a partire dal 1° gennaio 2023. In presenza di istanze contenenti la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, si procederà al pagamento sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle suddette istanze, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Il mancato pagamento delle istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili comporterà lo scarto delle stesse.

Bonus investimenti in beni immateriali 4.0 ridotto dal 2024

Per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, nel 2024 la misura del credito d’imposta ex L. 178/2020 scende dall’attuale 20% al 15%. Entro fine anno occorre quindi effettuare le necessarie valutazioni di convenienza.

In relazione ai beni immateriali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020, come modificato dall’art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021, “Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro”.

L’art. 21 comma 1 del DL 50/2022 convertito ha inoltre stabilito che “per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta […] è elevata al 50 per cento”.

Per effetto del combinato disposto delle citate disposizioni, il credito d’imposta in esame era quindi pari al 50% soltanto con riferimento agli investimenti effettuati nel 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023), restando ferma l’aliquota del 20% per gli investimenti effettuati nel restante periodo sopra citato.

L’agevolazione al 20%, oltre che per gli investimenti 2023, è riconosciuta anche nel caso in cui gli investimenti in beni immateriali “4.0” siano effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2024, qualora entro il 31 dicembre 2023 sia effettuata la c.d. “prenotazione”, con accettazione dell’ordine da parte del venditore e versamento dell’acconto minimo del 20%.

Tale indicazione appare particolarmente rilevante, considerando che per gli investimenti in beni immateriali “4.0” effettuati (senza “prenotazione”) dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura del 15% del costo, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (comma 1058-bis dell’art. 1 della L. 178/2020).
La medesima misura del 15% è inoltre prevista qualora i suddetti investimenti siano effettuati entro il termine “lungo” del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 sia stata effettuata la c.d. “prenotazione”.
Nel 2025 la misura di tale agevolazione scenderà poi ulteriormente, essendo fissata in misura pari al 10%.

La tabella in calce all’articolo riepiloga la variazione della misura dell’agevolazione per i beni immateriali “4.0”.Resta ferma la misura per i beni materiali 4.0

Nessuna modifica, invece, per gli investimenti in beni materiali “4.0”. In tal caso la misura dell’agevolazione resta infatti la medesima rispetto a quella già operativa per il 2023.
L’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 dispone infatti che, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla L. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del:
– 20%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
– 5% per “investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, che dovrebbero essere individuati con DM, tra 10 e 50 milioni di euro (art. 10 del DL 4/2022).

In merito alle agevolazioni per le imprese che effettuano investimenti “5.0”, il Viceministro Leo, nella conferenza stampa dello scorso 16 ottobre, ha affermato che il Ministro Urso starebbe lavorando a un provvedimento, del quale tuttavia al momento non si hanno notizie.

Da ultimo, si ricorda che, allo stato attuale, non è comunque prevista alcuna agevolazione per i beni strumentali “ordinari”.

Variazione della misura dell’agevolazione per i beni immateriali “4.0”
Investimenti1° gennaio 2023-31 dicembre 2023
(o termine “lungo” 30 giugno 2024)
1° gennaio 2024-31 dicembre 2024 (o termine “lungo” 30 giugno 2025)1° gennaio 2025-31 dicembre 2025 (o termine “lungo” 30 giugno 2026)
Beni immateriali “4.0” (Allegato B alla L. 232/2016)Credito d’imposta 20%.
Costi ammissibili max un milione di euro annuale.
Credito d’imposta 15%.
Costi ammissibili max un milione di euro.
Credito d’imposta 10%.
Costi ammissibili max un milione di euro.

Per l’impresa, omaggi natalizi interamente deducibili sotto i 50 euro

In occasione dell’avvicinarsi delle festività natalizie, è frequente la concessione di omaggi da parte delle imprese. Fermo restando che la disciplina degli omaggi non è stata oggetto di particolari modifiche rispetto allo scorso anno, si riepilogano i tratti salienti della stessa ai fini delle imposte sui redditi.

Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50 euro.
Diversamente, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti (1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro; 0,6% dei suddetti ricavi, per la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro; 0,4% dei suddetti ricavi, per la parte eccedente 50 milioni).

Al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto, ai fini della deducibilità, ai suddetti limiti previsti per le spese di rappresentanza “generali” (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.4).

Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni “autoprodotti”, rileva il valore di mercato dell’omaggio, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Tale valore, tuttavia, rileva unicamente al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata; una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro (ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2014). Qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale.

Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80 euro e un costo di produzione di 40 euro, l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato pari a 80 euro, superiore quindi al limite di 50 euro), ma ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40 euro (costo di produzione effettivo).
Nel caso in cui, invece, l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40 euro e un costo di produzione pari a 30 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30 euro.

Si evidenzia, inoltre, che, poiché la norma fa espresso riferimento ai “beni distribuiti gratuitamente” di modico valore, la stessa non è riferibile alle spese relative a servizi (circ. n. 34/2009, § 5.4). Di conseguenza, le prestazioni gratuite di servizi sono deducibili dal reddito d’impresa soltanto ove rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”.

In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, se per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR, in capo ai dipendenti i beni ricevuti sono generalmente oggetto di tassazione ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR.
Tuttavia, risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta non superino, assieme all’ammontare degli altri fringe benefit, l’importo di 258,23 euro ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR, elevato per il 2023 a 3.000 euro per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico (art. 40 del DL 48/2023).
Sono considerati fringe benefit anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR).

Deducibili anche le spese per le cene natalizie

Quanto alle spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti, malgrado non siano di rappresentanza, l’art. 100 comma 1 del TUIR stabilisce che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Tale principio opera anche nell’ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda (ris. n. 34/2004), come, ad esempio, nel caso di un ristorante. Occorre, però, considerare anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.

CESSIONE DEI BONUS EDILIZI – REMISSIONE IN BONIS – ERRORI FORMALI

Come noto, l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito per i “bonus edilizi” di cui all’art. 121, co. 2, DL n. 34/2020 (ristrutturazione edilizia, ecobonus, sismabonus, ecc., anche nella misura del 110% – Superbonus) deve essere comunicata all’Agenzia Entrate.
– esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato)
– entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Con riferimento alle spese
▪️ sostenute nel 2023 (nonché per le rate residue non fruire riferite alle spese sostenute in anni precedenti): la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 16 marzo 2024
▪️ sostenute nel 2022 (nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021): il termine è stato differito al 31/03/2023 (art. 3, co.10-octies DL n. 198/2022).

In relazione a queste ultime, si analizzano le modalità di regolarizzazione
1) dell’eventuale mancata comunicazione entro il 31/03/2023
2) di eventuali errori commessi nell’ambito della comunicazione trasmessa tempestivamente.

OMESSA COMUNICAZIONE NEI TERMINI

Nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto a comunicare l’esercizio dell’opzione per le spese sostenute nel 2022 (o per la cessione delle “rate residue”) entro il 31/03/2023 è necessario procedere
✓ con la remissione in bonis “ordinaria”
✓ oppure con la remissione in bonis “speciale”

REMISSIONE IN BONIS ORDINARIA

L’Agenzia delle Entrate (CM 33/2022) ha chiarito che rientrano nell’ambito dell’istituto della remissione in bonis (di cui all’art. 2, co. 1, DL 16/2012):
▪️ la tardiva comunicazione dell’opzione ex art. 121, DL 34/2020 per la cessione del credito/sconto in fattura dei bonus edilizi per le spese sostenute nell’anno e per la cessione “rate residue”
▪️ le comunicazioni che il contribuente intende reinviare dopo aver annullato l’accettazione di crediti derivanti da una precedente comunicazione errata.

L’istituto richiede che il contribuente:
a) abbia soddisfatto tutti i requisiti sostanziali per accedere al beneficio (dunque spetti la detrazione; non deve essere intervenuta alcuna attività di controllo in ordine alla spettanza della detrazione)
b) abbia tenuto un “comportamento coerente” con l’esercizio dell’opzione.

In relazione al comportamento concludente, l’Agenzia ha richiesto che l’opzione risulti:
in generale: da un accordo scritto tra le parti
per il solo sconto in fattura: è sufficiente la fattura elettronica avente data antecedente al termine per l’invio della comunicazione, che riporti lo sconto corrispondente alla detrazione spettante

REMISSIONE IN BONIS “SPECIALE”

L’art. 2-quinquies del DL n. 11/2023 (cd. “Decreto cessioni”) ha introdotto una deroga specifica a quanto precede, prevedendo che la remissione in bonis risulta esperibile:
▪️ anche ove il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31/03/2023 (carenza del requisito del comportamento concludente)
▪️ purché la cessione sia eseguita a favore di cessionari “qualificati” (per quanto si tratti della “prima cessione”, in generale libera): banche, intermediari finanziari, società appartenente a un gruppo bancario o impresa di assicurazione.

CONCLUSIONE

In sostanza:
➜ laddove il contribuente non riesca a dimostrare (neppure tramite elementi indiziari) la preesistente stipula dell’accordo di cessione con il terzo: è opportuno che tenti di accedere alla remissione in bonis speciale con cessione a “soggetto qualificato” (ad esempio tentando la cessione verso Poste Spa, che hanno comunicato la disponibilità ad accettare cessioni fino al limite di €. 50.000)
➜ in caso contrario: si potrà direttamente procedere alla remissione in bonis ordinaria, comunicando la cessione a un cessionario “non qualificato”.

In entrambi i casi il contribuente dovrà procedere entro il termine ultimo del 30/11/2023, cioè entro il termine di presentazione “della prima dichiarazione dei redditi utile” (cioè della prima dichiarazione che si incrocia successivamente al 31 marzo 2023).

La remissione in bonis viene esperita tramite:
▪️ la comunicazione della cessione sulla apposita Piattaforma
▪️ il versamento tramite mod. F24 “Elide” di € 250 (non compensabile con eventuali crediti)
▪️ utilizzando il cod. tributo 8114 (RM 58/2022).

ERRORE NELLA COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE

Qualora sia stato commesso un errore nella compilazione del modello inviato:
A) è possibile, entro il 5° giorno successivo all’invio
▪️ trasmettere una successiva comunicazione
▪️ interamente sostitutiva della precedente
B) trascorso il 5° giorno
▪️ non è più possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella errata
▪️ e il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore

INVIO NUOVA COMUNICAZIONE: il rifiuto del credito rimuove, di fatto, gli effetti della comunicazione errata e il cedente (beneficiario della detrazione) potrà
✓ trasmettere una nuova comunicazione corretta
✓ a favore dello stesso o di altro cessionario.
Tale nuova comunicazione, potrà essere trasmessa:
▪️ entro il termine ordinario (se non ancora scaduto)
▪️ ovvero, se scaduto il temine ordinario entro la prima dichiarazione redditi utile da presentarsi successivamente (c.d. remissione in bonis).

ERRORI FORMALI

Diverso il discorso quando il cessionario ha già accettato il credito oggetto della comunicazione di cessione e ci si accorge solo dopo che la comunicazione inviata dal cedente contiene errori. Al riguardo, l’Agenzia Entrate (CM 33/2022) ha fornito indicazioni diverse a seconda che trattasi di:
a) errori formali
b) errori sostanziali.

L’errore formale è quello che non comporta la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante.
Si considerano formali gli errori relativi alle seguenti informazioni presenti nel modello di comunicazione:
➜ nel frontespizio:
✓ recapiti (e-mail e telefono)
✓ codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica
✓ indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”;
✓ codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus
✓ codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista
➜ nel quadro A:
✓ indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020
✓ stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione
➜ nel quadro B
✓ i dati catastali
➜ nel quadro D:
✓ data di esercizio dell’opzione
✓ tipologia del cessionario.

CORREZIONE: anche se gli errori formali non hanno rilevanza ai fini della spettanza della detrazione e l’opzione è considerata valida ai fini fiscali, è necessario che il cedente o chi altro ha inviato la comunicazione di cessione (ad esempio l’intermediario)
▪️ invii all’Agenzia delle entrate
▪️ una nota in cui si indicano i dati da correggere.
La nota deve essere
✓ sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità)
✓ inviata all’indirizzo PEC: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

ERRORI SOSTANZIALI

Sono considerati errori sostanziali nella comunicazione di cessione del credito, invece, quelli che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto.
Sono errori di questo tipo, ad esempio:
▪️ l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa
▪️ il codice fiscale del cedente.

CORREZIONE: ove il cessionario abbia già accettato il credito oggetto della comunicazione di cessione e ci si accorge solo dopo di aver commesso errori sostanziali nella comunicazione inviata dal cedente:
✓ è necessario trasmettere all’indirizzo PEC: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
✓ l’apposito modello di annullamento allegato alla CM 33/2022 (
✓ sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità).

Va inserita la dicitura “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare col numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti e il relativo progressivo, indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio (FAQ 27/12/2022).

NUOVA COMUNICAZIONE CORRETTA: una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne viene data informazione agli interessati. A questo punto, è possibile inviare la nuova comunicazione cessione del credito corretta. L’invio è
▪️ entro i termini ordinari previsti in base all’anno di sostenimento della spesa cui è riferita la detrazione
▪️ ovvero entro i termini della remissione in bonis.