Le associazioni e le società sportive
dilettantistiche, ai sensi della Legge annuale per il mercato e la
concorrenza (L. 124/17), devono rispettare specifici obblighi di
trasparenza in riferimento a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o natura erogati o concessi dallo Stato e da altri
soggetti pubblici (regioni, province, comuni, Federazioni Sportive
ecc.), qualora nel loro insieme superino in un anno il valore di 10.000
euro.
L’adempimento in questione riguarda quindi
l’obbligo di fornire adeguata informativa dell’articolazione e
dell’entità dei rapporti intrattenuti tra gli enti sportivi
dilettantistici e la Pubblica Amministrazione non aventi carattere
generale (es. erogazione liberale priva di vincolo di destinazione) né
natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
Dall’adempimento in questione sono quindi
esclusi tutti i rapporti regolati da apposite leggi di mercato e i
rapporti corrispettivi, laddove l’ente sportivo si interfacci con la
Pubblica Amministrazione in qualità di “fornitore” di beni o servizi
sulla base di un rapporto contrattuale di scambio. Allo stesso modo,
inoltre, dovrebbe essere escluso dagli obblighi di rendicontazione in
esame anche il contributo del 5×1000 qualora percepito per importi
superiori a 20.000 euro, essendo questo soggetto a specifici oneri
pubblicitari (redazione e invio del rendiconto al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali). In qualsiasi caso si consiglia a società e
associazioni sportive di provvedere alla pubblicazione nei propri siti,
portali web o note integrative di bilancio (a seconda del soggetto)
anche di tale ultima informazione.
Particolare attenzione dovrà essere fatta
in merito alla corretta individuazione dei rapporti oggetto degli
obblighi pubblicitari poiché l’adempimento non si limita ai soli
contributi in denaro proveniente dalla P.A., bensì anche ai beni in
natura e ai benefici economici (es. l’utilizzo gratuito di un velodromo,
bike-park o locali della sede sociale di proprietà pubblica). Pertanto,
data la loro diversa natura, in sede di valutazione dovranno essere
considerati due diversi criteri:
– Principio di cassa per i contributi e le entrate economiche tout-court (riferimento all’esercizio di ricevimento);
– Principio di competenza per i servizi o i
beni di cui si fa uso gratuitamente (c.d. beni in natura). In questo
caso si dovrà far riferimento all’esercizio di fruizione.
Inoltre, a prescindere dal tipo di
esercizio adottato da ciascun ente, la rendicontazione dovrà essere
redatta secondo una calendarizzazione annuale (01.01 – 31.12): pertanto,
entro il 30.06 dovranno essere pubblicate le informazioni relative ai
contributi e altri rapporti con la P.A. percepiti nel periodo
01.01.-31.12.2019.
Qualora quindi per un’ASD o una SSD
sussistano questi due requisiti fondanti (aver ricevuto contributi da
parte della pubblica amministrazione e che questi superino il valore
complessivo annuo di 10.000 euro), entrambi i soggetti avranno l’obbligo
di fornite adeguata pubblicità delle erogazioni ricevute nei modi che
seguono:
1. le associazioni sportive
dilettantistiche dovranno riportare le informazioni di cui sopra nei
propri siti web o in analoghi portali (es. social network), in maniera
chiara ed esaustiva, di facile comprensione ed accessibilità, entro e
non oltre il 30.06.2020 e riferite all’anno 2019;
2. le società sportive dilettantistiche
(S.S.D. a R.L.), quali “imprese”, dovranno riportare un’apposita
rendicontazione dei vantaggi ricevuti nella nota integrativa al bilancio
annuale d’esercizio o consolidato (ove redatto). In questo caso non ha
valore il termine sancito per gli enti associativi, essendo il deposito
del bilancio da effettuare entro 30 giorni dalla data dell’assemblea di
approvazione. Tuttavia, qualora la nota integrativa non venga redatta
(bilancio delle “micro imprese”), l’informativa dovrà essere fornita in
maniera analoga a quanto previsto per gli enti associativi.
Le informazioni oggetto del presente
adempimento sono da fornire preferibilmente in forma tabellare. Dovranno
essere riportati i dati identificativi del soggetto erogante, a quanto
ammonta il contributo /vantaggio ed una sua breve descrizione ivi
indicando anche la data di ricezione o di inizio del periodo di
fruizione.
Di particolare rilevanza e di comune
interesse è l’analisi del sistema sanzionatorio in caso di mancata,
incompleta o erronea rendicontazione. A partire dal 01.01.2020, infatti,
qualora non fossero soddisfatti i precedenti obblighi, le associazioni e
le società inadempienti potranno ricevere una sanzione amministrativa
pecuniaria pari all’1% delle somme ricevute (con importo minimo di 2.000
euro), oltre alla sanzione accessoria dell’adempimento degli obblighi
di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il
trasgressore abbia provveduto all’obbligo di pubblicazione si applica la
sanzione della restituzione integrale di quanto ricevuto a titolo di
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o natura.