Riduzione delle informazioni e semplificazioni per i modelli ISA

Lo schema di decreto legislativo relativo alla modifica di alcuni adempimenti tributari approvato dal Consiglio dei Ministri – sul quale ora dovranno rendere parere le Commissioni parlamentari competenti – attua quella razionalizzazione e revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, i cui criteri direttivi sono indicati nella legge delega per la riforma fiscale (art. 16 della L. 111/2023).

Stando alla bozza circolata, attraverso l’intervento sono inseriti nuovi commi all’art. 9-bis del DL 50/2017, istitutivo degli ISA.
L’azione del Governo per raggiungere tali obiettivi si esplica attraverso:
– il rafforzamento dell’attività di revisione degli ISA finalizzata a garantire una più adeguata rappresentazione delle realtà economiche cui si riferiscono (art. 5 dello schema di decreto);
– la messa a disposizione del contribuente dei dati allo stesso riferibili, l’eliminazione dai modelli dichiarativi delle informazioni superflue ai fini del calcolo e l’implementazione dei dati precalcolati che l’Agenzia rende disponibili nel Cassetto fiscale (art. 6 dello schema di decreto);
– l’anticipazione del programma informatico per la compilazione della modulistica (art. 7 dello schema di decreto);
– il rafforzamento del regime premiale, con specifico riguardo al beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità (art. 14 dello schema di decreto).

Con riguardo al primo aspetto, si prevede che, nell’ambito delle revisioni periodiche degli ISA, siano anche svolte attività finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli indici per garantirne la capacità di rappresentazione dei diversi comparti economici cui si riferiscono e di cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.

Nell’ottica di ridurre e semplificare la compilazione dei modelli ISA, l’Agenzia delle Entrate agevolerà l’attività di acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, rendendo disponibili ai contribuenti e ai loro intermediari – secondo modalità che dovranno essere definite con apposito DM – gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi. Tale azione si accompagna:
– alla progressiva riduzione dei dati richiesti nei modelli ISA, eliminando quelli non indispensabili per il calcolo del punteggio e per l’elaborazione o l’aggiornamento degli indici;
– all’implementazione delle variabili che l’Agenzia annualmente trasmette ai contribuenti e agli intermediari con i dati delle precompilate ISA.

L’art. 7 dello schema di decreto anticipa i termini per la messa a disposizione del programma per la compilazione dei modelli ISA, che è previsto:
– entro il mese di aprile, relativamente all’anno 2024;
– entro il giorno 15 del mese di marzo, a partire dal 2025.

L’anticipazione è in linea con quella prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi e sembrerebbe strumentale al reperimento delle informazioni necessarie all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.

In relazione al rafforzamento del regime premiale ISA, lo schema di decreto stabilisce l’incremento:
– da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA;
– da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA;
– da 20.000 a 50.000 euro annui della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

La Relazione illustrativa allo schema di decreto dovrebbe precisare al riguardo che, ferme restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9).

Contributo a fondo perduto per interventi edilizi 2023 agevolabili al 90% – istanze entro il 31/10/2023

Entro il prossimo 31/10/2023 è possibile presentare le domande per il contributo a fondo perduto di cui all’art. 9 comma 3 del DL 176/2022, relativo agli interventi agevolati con il superbonus al 90% eseguiti da persone fisiche sull’abitazione principale.

Si ricorda che con il DM 31 luglio 2023 sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione di tale agevolazione, mentre con il provvedimento 22 settembre 2023 n. 332648 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza e le relative istruzioni per richiedere il contributo.

L’agevolazione riguarda le spese sostenute da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni) per gli interventi agevolati con il superbonus al 90%, effettuati:
• su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari;
• su parti comuni di edifici condominiali o sulle singole unità immobiliari site all’interno dei predetti condomìni (nonché, si ritiene, sulle parti comuni di edifici interamente posseduti – anche in comproprietà – composti da due a quattro unità immobiliari, in virtù del richiamo al primo periodo dell’art. 119 comma 8-bis del DL 34/2020 contenuto nell’art. 9 comma 3 del DL 176/2022.

Per poter beneficiare dell’agevolazione, è inoltre necessario che il contribuente:
• abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro (da determinare ai sensi dell’art. 119 comma 8-bis.1 del DL 34/2020);
• alla data di inizio lavori risulti titolare (almeno pro quota) di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento (o, per gli interventi effettuati dai condomìni, sull’unità immobiliare facente parte del condominio);
• alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine degli stessi, abbia adibito ad abitazione principale la predetta unità immobiliare, ai sensi dell’art. 10 comma 3-bis del TUIR.

L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 9, c. 3,DL 176/2022 contiene le seguenti informazioni:
• il codice fiscale del soggetto, persona fisica, che richiede il contributo;
• nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede del soggetto che ha sostenuto la spesa agevolabile e conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile per il quale richiede il contributo, il codice fiscale del de cuius;
• il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
• le dichiarazioni – rese dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – sul possesso dei requisiti per l’ottenimento del contributo a fondo perduto. In particolare, in caso di spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, le dichiarazioni di:
– avere un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2022 non superiore a €. 15.000, determinato secondo quanto disposto dall’art. 119, c. 8-bis 1, del DL 34/2020;
– aver sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023, spese detraibili con percentuale del 90% a fronte degli interventi edilizi previsti dall’art. 119, c. 8-bis 1, del DL 34/2020, ed effettuati sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali gravanti sulla medesima unità immobiliare;
– essere titolare alla data di inizio dei lavori, almeno in quota, di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e aver adibito, alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine di essi, la medesima unità immobiliare ad abitazione principale, così come definita all’articolo 10, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
– In caso di sostenimento delle spese da parte del de cuius, l’istanza contiene le dichiarazioni che il de cuius, alla data del sostenimento della spesa agevolabile, era in possesso dei requisiti sopra riportati; che l’erede richiedente conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento;
• l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
• il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza;
• la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.

L’istanza – L’istanza, inoltre, contiene un quadro A per l’indicazione dei dati catastali identificativi dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per la quale si richiede il contributo.

L’istanza, altresì, contiene un quadro B, composto da due sezioni:
• la Sezione I per l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell’anno 2022 previsti dall’art. 119, c. 8-bis 1, del DL 34/2020 e dei rispettivi redditi complessivi conseguiti nell’anno di imposta 2022;
• la Sezione II per l’indicazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023, dal richiedente e/o dal de cuius e dagli eventuali ulteriori soggetti possessori dell’unità immobiliare indicata nel quadro A e relative agli interventi edilizi per i quali spetta la detrazione limitatamente al 90% del loro ammontare, al lordo dell’eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, con specifica della data del primo bonifico effettuato.

Nell’istanza, infine, è presente un quadro C che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

Termini presentazione istanza – La trasmissione dell’istanza può essere effettuata entro il 31/10/2023.

Nel suddetto periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.

L’ultima istanza trasmessa nel periodo suddetto sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa entro il 31/10/2023. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario abilitato ex art. 3, c. 3, DPR 322/1998, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

La ricevuta di cui al punto precedente è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico, riscontrandole con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’istanza.

Calcolo ed erogazione del contributo – Il contributo è determinato in relazione alle spese sostenute dal richiedente e/o dal de cuius entro il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro. Tale limite è ridotto in misura proporzionale qualora anche altri titolari di quote di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi, abbiano sostenuto quote della spesa agevolabile. In tal caso, al limite di 96.000 euro deve essere applicata la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente e/o dal de cuius e l’importo complessivo della spesa agevolabile sostenuta da tutti i soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento.

l contributo richiesto è pari al minore tra l’importo della spesa agevolabile rimasta a carico del richiedente e/o dal de cuius e il 10% del limite massimo di spesa agevolabile che si applica al richiedente e/o al de cuius, determinato come precedentemente indicato.

Decorso il termine di presentazione delle istanze, l’Agenzia delle entrate procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite dall’art. 9, c. 3,DL 176/2022 , sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze validamente presentate.

In particolare:
• se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100 %, sarà erogato il 100% dell’importo richiesto nell’istanza;
• se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 10 e il 100% il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante;
• se, infine, il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10%. In tale ultimo caso il contributo sarà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell’ordine cronologico delle date, indicate nelle istanze, nelle quali è stato effettuato il primo bonifico per il pagamento delle spese oggetto del contributo a partire dal 1° gennaio 2023. In presenza di istanze contenenti la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, si procederà al pagamento sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle suddette istanze, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie. Il mancato pagamento delle istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili comporterà lo scarto delle stesse.

Per il 2024 soglia base dei fringe benefit a 1.000 euro

Nel Ddl. bilancio 2024, approvato lo scorso 16 ottobre dal Consiglio dei Ministri, sarebbe previsto l’incremento, per il 2024, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 1.000 per tutti i dipendenti, con un ulteriore incremento fino a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli a carico.

Fermo restando che l’art. 5 comma 1 lettera e) della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) prevede l’intenzione di procedere a una revisione della disciplina dei fringe benefit, allo stato attuale, a norma dell’art. 51 comma 1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”). I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.

Il comma 3 (terzo periodo, prima parte) dell’art. 51 del TUIR stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta. Il superamento di quest’ultimo importo comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente il citato limite.
Per il 2023, l’art. 40 del DL 48/2023 ha incrementato il suddetto limite a 3.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, includendo tra i fringe benefit concessi a tali lavoratori anche le utenze domestiche, generando quindi un doppio binario per la determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione ai fringe benefit 2023.

Stando alle bozze circolate nel Ddl. di bilancio 2024 sarebbe ora previsto che, limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto disposto dall’art. 51 comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti.
Pertanto, per il solo 2024, il limite di non imponibilità “ordinario” di 258,23 euro salirebbe a 1.000 euro per tutti i dipendenti. Una conferma sembrerebbe essere contenuta nel comunicato stampa del Governo del 16 ottobre scorso. 

Sono esempi di fringe benefit, che rientrano nella suddetta soglia, le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, i prestiti ai dipendenti, i fabbricati in uso ai dipendenti, gli smartphone e i computer concessi in uso promiscuo, gli omaggi natalizi, nonché i buoni spesa e i buoni carburante.
Sono invece esclusi i buoni pasto, anche in caso di superamento dei limiti di esenzione previsti (4 o 8 euro per i buoni elettronici).Rilevano anche i rimborsi delle spese per l’affitto o gli interessi sui mutui

Una rilevante novità riguarda la circostanza che nella soglia, secondo quanto si legge nella bozza del Ddl. di bilancio 2024, sarebbe possibile considerare anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:
– delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
– delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

La disposizione del Ddl. di bilancio dovrebbe prevedere inoltre che il suddetto limite sia elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12 comma 2 del TUIR (vale a dire i lavoratori con figli fiscalmente a carico).

Analogamente alla disposizione prevista per il 2023, anche per l’incremento 2024:
– i datori di lavoro provvedono all’attuazione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti;
– il limite di 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

DELEGA PER I SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETARI

Come noto, gli intermediari abilitati possono utilizzare:
▪ i servizi di fatturazione elettronica, resi disponibili tramite il portale Fatture e corrispettivi,
▪ per conto dei propri clienti che abbiano conferito loro una apposita delega.

I servizi delegabili sono i seguenti:

In particolare tramite il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” l’intermediario può svolgere le seguenti attività:

CONFERIMENTO DELLA DELEGA DA PARTE DELL’OPERATORE ECONOMICO

L’attribuzione della delega può avvenire:
a) in via diretta da parte del contribuente: alternativamente:
✓ tramite l’utilizzo dell’apposita funzione disponibile nella propria area riservata del sito dell’Agenzia
✓ consegnando la delega cartacea a qualsiasi ufficio dell’Agenzia
b) tramite consegna del modello di delega (debitamente sottoscritto) all’intermediario: in tal caso quest’ultimo provvederà alla trasmissione telematica tramite il sistema Entratel, potendo provvedere
✓ all’invio di ciascuna singola delega (invio cd. “puntuale”)
✓ all’invio di una pluralità di deleghe (invio cd. “massivo”).

N.B.: la trasmissione va corredata degli “elementi di riscontro” (“volume d’affari” e “IVA a credito/debito” riportati nel Mod. Iva presentato nell’anno precedente al conferimento della delega).

Solo per i soggetti privi di tali elementi di riscontro è possibile trasmettere un apposito file tramite PEC alla Dre competente.

PROVVEDIMENTO 17/10/2023 – ESTENSIONE DELLA DELEGA AI FORFETARI

L’Agenzia delle Entrate, con il Provv. del 17/10/2023, ha aggiornato le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate al suddetto utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti.
L’intervento (che modifica il precedente Provv. 5/11/2018) si è reso necessario a seguito dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai forfetari, disposta dal DL n. 36/2022 (v. RF– fl 173/2022).

N.B.: considerata l’assenza dei Mod. Iva da parte dei forfetari, l’Agenzia ha aperto alla possibilità di
utilizzare ulteriori elementi riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi (quadro LM) presentata dal delegante nell’anno solare precedente a quello di conferimento/revoca della delega.

DATI ESSENZIALI PER L’ATTIVAZIONE DELLE DELEGHE

In particolare per i contribuenti in regime forfetario (art. 1, co. 54 – 89 L. 190/2014) ed i contribuenti “minimi” (art. 27, co. 1 e 2, DL n. 98/2011) i dati essenziali da comunicare per il conferimento delle deleghe per gli operatori economici corrispondono a:
▪ l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM;
▪ nonché l’importo corrispondente al reddito complessivo
contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.


SPORT BONUS 2023 – 2° FINESTRA – DOMANDA ENTRO IL 16 NOVEMBRE

La legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 614 L. 197/2022) ha esteso anche per l’anno 2023 il cd. “bonus sport”, che consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate, a sostegno di interventi di:
▪️ manutenzione/restauro di impianti sportivi pubblici
▪️ realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche
anche se destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti stessi.

MECCANISMO APPLICATIVO

I soggetti interessati:
✓ sono esclusivamente le imprese
✓ a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato
✓ da utilizzarsi in 3 quote annuali di pari importo.

Limite: il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di importo pari a:
✓ 1% dei ricavi 2022
✓ nel limite dello stanziamento pubblico (pari a €. 15 milioni per il 2023).

DOMANDA

La procedura di domanda resta quella definita dal DPCM 30/04/2019, il quale prevede due finestre temporali, rispettivamente:
1º finestra: dal 30 maggio al 30 giugno
2º finestra: dalle ore 8:00 del 16 ottobre alle ore 23:59 del 16 novembre.

PROCEDURA INVIO

La domanda sport bonus 2023 deve essere inviata esclusivamente tramite l’apposita piattaforma reperibile al link https://avvisibandi.sport.governo.it/.
Nella domanda, tra l’altro, bisogna indicare l’importo dell’erogazione liberale che si intende effettuare e il soggetto beneficiario.

Allegati: alla richiesta bisogna allegare:
✓ copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;
✓ visura camerale dell’impresa erogatrice;
✓ contratto di affitto o concessione dell’impianto sportivo interessato dall’intervento;
✓ dichiarazione in carta libera del soggetto beneficiario della volontà di accettare l’erogazione liberale, con indicazione dell’importo e del tipo di lavori che intende realizzare (nuova opera, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia).

Una volta ricevuta la domanda, il Dipartimento dello sport, pubblica:
▪️ l’elenco delle imprese autorizzate a effettuare la donazione indicata nella domanda medesima
▪️ il termine entro cui deve essere inviata la quietanza di pagamento da cui risulti la dicitura: “operazione eseguita”, con causale “sport bonus 2023 — 2° finestra — numero seriale assegnato”.

Pagamento: l’erogazione liberale deve essere effettuata con uno dei seguenti strumenti “tracciabili”:
– bollettino postale
– bonifico bancario/postale
– carte di credito o carte di debito/prepagate
– assegni (bancari o circolari).

ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

I destinatari dell’erogazione delle erogazioni liberali devono:
▪️ entro 10 giorni dal ricevimento dell’erogazione: comunicare al Dipartimento per Io Sport l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione concreta e darne adeguata pubblicità attraverso mezzi informatici (sito web o altro)
▪️ entro il 30/06 di ogni anno successivo all’erogazione (e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture): comunicare al Dipartimento per lo Sport Io stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

RICONOSCIMENTO E UTILIZZO DEL CREDITO

A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento dello Sport:
– quantifica il credito d’imposta effettivamente spettante, nel rispetto dei limiti dello stanziamento pubblico di fondi;
– ne dà comunicazione aII’Agenzia delle Entrate, la quale procede ad inserire il credito d’imposta nel Cassetto fiscale del contribuente;
– ufficializza l’elenco delle imprese che possono beneficiare del credito (con il relativo importo) sul proprio sito istituzionale.

Utilizzo: il credito d’imposta “Sport” Bonus 2023” è utilizzabile solo in compensazione nel Mod. F24
✓ da presentarsi attraverso i servizi telematici deII’Agenzia Entrate
✓ in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025
✓ utilizzando il codice tributo “6892” (RM n. 65/2018), da esporre nella Sezione Erario.

MIMIT – riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione dei contratti di sviluppo

Il MIMIT con D.D. dell’11/10/2023 ha disposto, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20/10/2023, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo, concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Con il decreto direttoriale 11 ottobre 2023, Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dispone, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2023, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo, concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in applicazione del regime di aiuti SA. 107569/RFF 2023, per i quali, con il decreto direttoriale 28 dicembre 2022 era stata disposta la chiusura.

Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore dello strumento agevolativo, nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet www.invitalia.it e utilizzando la modulistica resa disponibile da Invitalia nella medesima sezione del sito internet.

Per le domande presentate alla data del 31 dicembre 2022 che prevedono l’applicazione delle disposizioni del regime di aiuti “Contratti di sviluppo agroindustriali” (SA.47694 (2017/N)) e per le quali non sia intervenuta, entro la medesima data, la concessione delle agevolazioni, Invitalia procede a verificare la coerenza con i limiti e le condizioni previsti dal nuovo regime di aiuti SA. 107569/RFF 2023 richiedendo, ove necessario, le opportune integrazioni ai soggetti proponenti e fermo restando il possibile riconoscimento delle agevolazioni nei limiti dell’intensità massima richiesta in sede di presentazione della domanda medesima.

Un comunicato relativo relativo al decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In arrivo l’annullamento delle lettere di compliance con errori sui corrispettivi

Dopo le tante segnalazioni di questi giorni, sulle lettere di compliance relative alle discrasie tra incassi e corrispettivi telematici l’Agenzia delle Entrate fa un passo indietro. Con un comunicato stampa diffuso nel pomeriggio di ieri, infatti, ha fatto sapere che, effettivamente, alcuni di quegli avvisi di anomalia erano basati su dati sbagliati e che, dunque, nei prossimi giorni arriverà ai contribuenti coinvolti una nuova comunicazione di annullamento delle lettere inviate in precedenza.

Gli errori, però, non sarebbero imputabili all’Agenzia. Il comunicato chiarisce che a inviare i dati sbagliati sarebbero stati gli operatori finanziari, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (POS). Né l’Agenzia avrebbe potuto accorgersene prima di inviare le lettere di compliance, perché, spiega, si tratta di “informazioni trasmesse in forma giornaliera e aggregata, non rilevabile neppure dalle attività di verifica della qualità delle banche dati”.

La verifica, dunque, è partita solo dopo le segnalazioni di contribuenti e intermediari (c’è stata anche un’interlocuzione con il CNDCDC sul tema) che, in alcuni casi, hanno denunciato l’inserimento di dati duplicati o addirittura triplicati rispetto a quelli effettivi. “L’Agenzia – continua la nota – si è immediatamente attivata con gli stessi operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi e nei prossimi giorni invierà ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati”.

Per tutte le partite IVA che ritengono di aver ricevuto tali avvisi errati, quindi, non ci sarà da far altro che aspettare la lettera di annullamento da parte delle Entrate. Per tutti gli altri, invece, rimane fermo l’invito alla regolarizzazione per il tramite del ravvedimento operoso, seguendo le indicazioni contenute nelle stesse lettere di compliance.

Intanto, però, almeno per ciò che riguarda il “disorientamento ingenerato nei contribuenti” e l’“aggravio di lavoro per i commercialisti”, il danno è stato già fatto. “Non sappiamo – ha commentato il Presidente dell’ANC, Marco Cuchel, tramite una nota stampa – se l’errore di fondo sia attribuibile agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari oppure all’Agenzia delle Entrate, certo è che la situazione è oramai insostenibile”.

“Questa estate – continua –, alla notizia dell’avvio da parte dell’Agenzia di controlli incrociati automatizzati contro l’evasione avevamo espresso forte preoccupazione nei riguardi di controlli basati esclusivamente su algoritmi senza un’analisi preventiva accurata dei dati ai fini dell’attività accertativa. Se ciò che accade oggi è il prezzo della sperimentazione del nuovo sistema di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, questo costo non può essere scaricato su cittadini, imprese e professionisti”.

Secondo l’ADC, l’invio continuo questi avvisi di irregolarità porta “un ulteriore inutile appesantimento per i professionisti (abbondantemente costretti alla continua rincorsa di scadenze e adempimenti) e, anziché rafforzare il rapporto di fiducia tra Agenzia, cittadini e imprese, finiscono per renderlo ancora meno stabile sin dalle fondamenta”.

Tanto più, aggiunge l’associazione guidata da Maria Pia Nucera, se si considera che “l’operato dell’Agenzia risulta in aperta contraddizione con il principio, declamato e inserito nella legge delega di riforma fiscale, della semplificazione”. Entrambi i comunicati diffusi dai due sindacati di categoria si concludo con un appello al Governo e alla politica in generale, affinché abbiano più coraggio sull’eliminazione degli adempimenti inutili e si attivino sin da subito per scongiurare il “rischio di implosione di un sistema ormai fuori controllo”.

Operativo il Registro dei titolari effettivi

È ufficialmente operativo il Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale). È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 di ieri, 9 ottobre, il decreto del MIMIT 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema.

Ai sensi dell’art. 3 comma 6 ultimo periodo del DM 55/2022, le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema.
Il termine, quindi, scadrebbe l’8 dicembre 2023, ma, trattandosi di giorno festivo, seguìto da un sabato e una domenica, slitta a lunedì 11 dicembre 2023.
Ciò in base all’art. 3 comma 2 del DPR 558/99, ai sensi del quale la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

Per comunicare i dati del titolare effettivo (ovvero della persona fisica alla quale, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo) è possibile utilizzare l’applicativo DIRE (o le altre soluzioni di mercato) aggiornato con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze.
Occorre avere sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, essere titolari di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato (ovvero, ad esempio, dagli amministratori di società di capitali), deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso o un intermediario abilitato. Non è prevista la possibilità di delegare la firma dell’adempimento ad un professionista (che, comunque, potrà supportare l’obbligato nella compilazione e nell’invio della pratica).

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981). Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 3 comma 6 del DM 55/2022 ha subordinato l’operatività del sistema alla predisposizione dei seguenti provvedimenti:
– da parte di InfoCamere S.C.p.A., un disciplinare per definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento 2016/679/Ue (o GDPR) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (ex art. 11 comma 3 del DM 55/2022). Disciplinare che risulta avere ricevuto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (parere 14 settembre 2023 n. 397);
– da parte del MIMIT, un decreto sui diritti di segreteria (ex art. 8 comma 1 del DM 55/2022). Si tratta del decreto 20 aprile 2023 (pubblicato sulla G.U. n. 149/2023);
– sempre da parte del MIMIT, un decreto sulle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa, da utilizzare per le comunicazioni in questione (ex art. 3 comma 5 del DM 55/2022). Si tratta del decreto 12 aprile 2023 (pubblicato sulla G.U. n. 93/2023).

Inoltre, seppure non espressamente indicato tra i provvedimenti cui è subordinata l’operatività del sistema, è intervenuto anche il decreto MIMIT 16 marzo 2023 (pubblicato anch’esso sulla G.U. n. 149/2023), di approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva (ex art. 8 comma 3 del DM 55/2022).
Saranno da comunicare, con le medesime modalità ricordate, anche eventuali variazioni di dati e informazioni, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

Inoltre, dati e informazioni comunicati saranno da confermare annualmente: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma. La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.

Si tenga presente, infine, che i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, ivi inclusi i commercialisti, sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente, mediante autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto dalla consultazione del Registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela (art. 6 comma 5 primo periodo del DM 55/2022). Tali segnalazioni sono consultabili dalle Autorità competenti garantendo, in ogni caso, l’anonimato dei soggetti obbligati segnalanti (art. 6 comma 5 secondo periodo del DM 55/2022).

“BONUS COLONNINE DOMESTICHE” – CLICK DAY DAL 19 OTTOBRE

Il DPCM 6/04/2022 (come modificato dal DPCM 4/08/2022) ha previsto il riconoscimento per l’anno 2022, successivamente esteso alle annualità 2023 e 2024 dal DL n. 198/2022 (cd. “Milleproroghe 2022”):
➔ di un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera
➔ per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici.

LIMITE DI SPESA: il limite massimo di spesa (su cui calcolare l’80% del contributo) è pari a:
▪️ €. 1.500: in caso di posa in opera su “parti private” di edifici
▪️ €. 8.000: per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali (artt. 1117 e 1117-bis, C.C.);
in tal caso destinatario del contributo è il condominio (non il singolo condomino).

IL DECRETO ATTUATIVO

Il D.M. 14/03/2023 del Mimit ha individuato gli aspetti procedurali per la concessione ed erogazione di contributi per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture effettuati da utenti “domestici” (cioè soggetti che non operano nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo).

CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

Il Mimit può concedere:
▪️ nel limite delle risorse disponibili, pari ad € 40 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023
▪️ un contributo per le spese ammissibili individuato nella misura e limiti sopra evidenziati.

SPESE AMMESSE: sono ammissibili al contributo le spese effettuate con pagamento tracciabile:
▪️ sostenute:
– per l’annualità 2022: a partire dal 4/10/2022 al 31/12/2022
– per l’annualità 2023: a partire dal 1/01/2023 al 31/12/2023
▪️ che possono comprendere:
acquisto e messa in opera dell’infrastrutture di ricarica, ivi comprese, se necessarie, le opere edili strettamente necessarie e gli impianti/dispositivi per il monitoraggio
– spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi
– costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD.

SPESE NON AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO: sono quelle:
– per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere (va, tuttavia, considerata l’Iva sulle fatture dei fornitori)
– per consulenze doverse dalla progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi
– relative a terreni e immobili
– relative all’acquisto di servizi diversi da quelli ammissibili anche se funzionali all’installazione;
– per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI:
Il decreto di concessione sarà emanato dal Mimit entro il 31/01/2024 (cioè 90 gg dalla chiusura “dello sportello”). Il contributo sarà erogato in soluzione unica, nell’ordine di ricezione delle domande.

CLICK DAY: in presenza di risorse insufficienti è disposto che le domande presentate saranno ammesse ad istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione; dunque:
non saranno più ammesse le istanze che giungono una volta raggiunto il limite dello stanziamento
pari a €. 40 milioni per ciascun periodo, 2022 e 2023.

INFRASTRUTTURE DI RICARICA

Le infrastrutture di ricarica devono essere:
▪️ nuove di fabbrica e di “potenza standard” (colonnina con potenza inferiore a 22 kW)
▪️ realizzate a regola d’arte e dotate di dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008
▪️ destinazione: le infrastrutture devono essere destinate ad esclusivo uso privato (della persona fisica o dei condomini) e non accessibili al pubblico.

TERMINI PER LE DOMANDE

Il D.M. 2/10/2023 ha definito:
▪️ i termini di apertura e chiusura dello sportello online per presentare le domande di contributo
– per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica
effettuati da utenti domestici dal 4/10/2022 al 31/12/2022;
▪️ gli schemi di presentazione delle domande di concessione ed erogazione del contributo.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE

Le domande di concessione del contributo vanno presentate:
dalle ore 12:00 del 19/10/2023 e fino alle ore 12:00 del 2/11/2023
▪️ vanno compilate in forma elettronica utilizzando la piattaforma informatica online all’indirizzo che verrà comunicato sul sito del Mimit con apposito avviso
▪️ vanno inserite le informazioni richieste dalla piattaforma informatica, allegando il modulo di domanda e i documenti richiesti (tra i quali il modulo di relazione finale)
▪️ richiedono il possesso di un indirizzo di PEC

Una volta compilata la domanda, la piattaforma rilascia un “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio telematico.
La piattaforma informatica rilascia attestazione di avvenuta presentazione della domanda.

CONTROLLI

Il D.M. 2/10/2023 ha definito, per le annualità 2022-2023, le modalità e le procedure per effettuare i controlli documentali.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RELATIVI ASPETTI:
attività di controllo: ha ad oggetto l’accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate, nella domanda di concessione ed erogazione del contributo presentata, dai soggetti beneficiari, i documenti di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati, nonché il rispetto dei requisiti previsti per le infrastrutture di ricarica;
controlli: sono effettuati a campione, nel limite massimo del 10% delle erogazioni effettuate;
Invitalia: trasmette, per ogni domanda soggetta a verifica, la comunicazione di avvio del procedimento mediante PEC all’indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda di accesso al contributo;
con la suddetta comunicazione, nel caso i dati e i documenti trasmessi in sede di presentazione della domanda di concessione ed erogazione del contributo risultino carenti o incoerenti, vengono richiesti altresì chiarimenti e/o integrazioni documentali; in tali casi il beneficiario trasmette entro 10 gg dalla ricezione della comunicazione, pena la revoca del contributo, i documenti richiesti via PEC all’indirizzo CRE3@postacert.invitalia.it;
per ogni domanda soggetta a verifica, e nel caso di richiesta di chiarimenti e/o documenti, Invitalia, ricevuti i documenti integrativi o i chiarimenti, procede alla verifica documentale per accertare la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento del contributo;
entro 90 gg dalla trasmissione della suddetta comunicazione, viene comunicato tramite PEC al beneficiario soggetto a verifica l’esito positivo del controllo; le integrazioni istruttorie interrompono il termine che ricomincia a decorrere dalla ricezione dei documenti richiesti;
✓ accertamento documentale con esito negativo: si produce nei seguenti casi:
– carenza dei documenti forniti, anche a seguito di integrazione;
– dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o con dati non veritieri;
– non risultino soddisfatti i requisiti e le condizioni previste dal decreto in esame, dal D.M. 14/03/2023 e dal DPCM 6/04/2022 e s.m.i.;
– indisponibilità a fornire i documenti richiesti.

Superbonus 110% – Decreto Omnibus – tempo fino al 31/12/2023 per sostenimento spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (cd. “villette”)

Nell’iter di conversione del DL 104/2023 – c.d. DL Omnibus o Decreto Asset – è stata confermata la misura che prevede il differimento:
• al 31/12/2023 (in luogo del 30/09/2023);
• del termine per l’effettuazione delle spese che rientrano nel Superbonus 110%, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (“villette”).

L’art. 24 del DL n. 104/2023, modificando il co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, ha proceduto a prorogare nuovamente il termine il entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (cd. “villette”) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110%.

Excursus: il termine per fruire della detrazione del 110% ha subito nel tempo le seguenti modifiche:
art. 119, DL 34/2020: ha introdotto l’agevolazione per le spese sostenute fino al 31/12/2022;
art. 9, DL n. 176/2022 (cd. “Aiuti-quater”): proroga l’agevolazione alle spese sostenute fino al 31/03/2023, a condizione che al 30/09/2022 i lavori risultino eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
art. 01, DL n. 11/2023 (cd. “Decreto blocca crediti”): proroga ulteriormente il termine alle spese sostenute fino al 31/09/2023, fermo restando il requisito che al 30/09/2022 i lavori risultino eseguiti per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

L’art. 24 del DL n. 104/2023 post conversione dispone che per gli interventi:
• “trainanti” (ex co. 1 e co.4 dell’art. 119) effettuati dalle persone fisiche “private”:
– su edifici unifamiliari (cd. “villini”)
– su unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno
• trainati” effettuati sulle medesime unità immobiliari (nuovo co. 8-quater) la detrazione del 110%
– risulta prorogata alle spese sostenute fino al 31/12/2023 (in luogo del 30/09/2023)
– sempre a condizione che al 30.9.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Il comma 8 bis (non modificato) dell’art. 119, DL 34/2020 dispone che:
• nel computo del SAL al 30% (necessario per fruire del maggior termine previsto per il superbonus)
• possono essere compresi anche i lavori non agevolati con la detrazione 110%.

Nota: con Risposta ad Interrogazione Parlamentare, 21 giugno 2022, n. 5-08270, il MEF ha ritenuto che il calcolo del 30% dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022 può essere eseguito:
• considerando solo gli interventi ammessi al superbonus, oppure
• includendo anche altri lavori, esclusi da tale detrazione, effettuati sul medesimo immobile.

Il MEF ha inoltre precisato che non è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori, se lo stesso non rappresenta lo stato effettivo degli interventi; risulta, infatti, necessaria la concreta realizzazione di almeno il 30% dell’intervento complessivo.

L’Agenzia, nella recente CM n. 17/2023, ha chiarito che la condizione si considerata rispettata anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso ü o di un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale; e tali circostanze determinino la riduzione della percentuale dei lavori eseguiti rispetto all’intervento complessivo.

N.B.: le spese relative a nuovi interventi, non previsti inizialmente nell’intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso, sono escluse dalla detrazione del 110% e per le stesse è possibile avvalersi delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o efficientamento energetico, al ricorrere dei requisiti e adempimenti richiesti