In arrivo semplificazioni per le dichiarazioni dei sostituti d’imposta

Lo schema di decreto legislativo in materia di adempimenti tributari, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta dello scorso 23 ottobre e sul quale dovranno esprimere i propri pareri le Commissioni parlamentari competenti, prevede alcune semplificazioni in favore dei sostituti d’imposta.

Una prima misura, contenuta nell’art. 3, riguarda l’eliminazione della Certificazione Unica, a decorrere dall’anno di imposta 2024, per i compensi, comunque denominati, corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfetario (L. 190/2014) e il regime di vantaggio (art. 27 del DL 98/2011).
Benché sui compensi erogati a tali contribuenti non venga operata la ritenuta d’acconto per effetto delle disposizioni di esonero previste nelle leggi istitutive dei citati regimi agevolati, i sostituti d’imposta sono comunque tenuti al rilascio della Certificazione Unica, nella quale i compensi erogati sono identificati tramite specifici codici.

La semplificazione contenuta nello schema di decreto legislativo verrebbe inserita nel nuovo comma 6-septies dell’art. 4 del DPR 322/98 ed è da mettere in relazione alla piena operatività, a decorrere dal 1° gennaio del prossimo anno, dell’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che utilizzano questi regimi agevolati. Ciò consente di alleggerire gli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta poiché l’Amministrazione sarà già nelle condizioni di conoscere le prestazioni rese e fatturate dai contribuenti.
Operando per i compensi corrisposti dal 2024, l’esonero sarà operativo per la prima volta con riguardo alle CU 2025; le CU 2024, relative al 2023, seguiranno quindi ancora le “vecchie regole”.

Può essere osservato che i contribuenti in regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del DPR 600/73, a eccezione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 comma 69 della L. 190/2014).
Proprio a fronte di tale esonero, nell’ambito del quadro RS del modello REDDITI PF deve essere indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali, all’atto del pagamento degli stessi, non è stata operata la ritenuta e il relativo ammontare. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il prospetto deve essere compilato facendo riferimento ai redditi e ai compensi pagati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non sia stata effettuata. La compilazione deve avvenire, ad esempio, anche quando il soggetto percipiente sia a sua volta un soggetto forfetario per il quale la ritenuta non si applica ex art. 1 comma 67 della L. 190/2014 (circ. n. 10/2016, § 4.2.2).

Allo stesso di modo di quanto sopra rilevato per le Certificazioni Uniche, anche in questo caso, l’indicazione parrebbe superflua a seguito del ricorso generalizzato alla fatturazione elettronica. Onde evitare la comunicazione di dati di cui l’Amministrazione già dispone, sarebbe quindi opportuno un allineamento del chiarimento al nuovo quadro normativo.

La seconda semplificazione in favore dei sostituti d’imposta, presente nell’art. 16 dello schema di decreto legislativo, riguarda il modello 770, ossia la dichiarazione che deve essere utilizzata, ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98, per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti.

In particolare, si introduce la possibilità, in via sperimentale e facoltativa, di comunicare all’Agenzia delle Entrate i suddetti dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo nell’ambito dei versamenti mensili, utilizzando i servizi dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione dei modelli F24, evitando così di inserire nel modello 770 i dati già comunicati.
I dati relativi alle ritenute e trattenute operate sarebbero quindi indicati contestualmente al versamento mensile delle stesse e la comunicazione dei dati sarebbe così a tutti gli effetti equiparata all’esposizione degli stessi nel 770.

La disposizione sarebbe applicabile a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno di imposta 2025 (la semplificazione avrebbe quindi effetto sul 770 relativo al 2025 da presentare nel 2026) per i sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31 dicembre dell’anno precedente.

Adesione con comportamento concludente

L’adesione al descritto sistema semplificato avviene tramite comportamento concludente ed è vincolante per l’intero anno d’imposta in cui è esercitata.
Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individuerà gli specifici elementi informativi da comunicare e le modalità e i termini per la trasmissione dei dati, nonché ogni altra disposizione di attuazione.

Riduzione delle informazioni e semplificazioni per i modelli ISA

Lo schema di decreto legislativo relativo alla modifica di alcuni adempimenti tributari approvato dal Consiglio dei Ministri – sul quale ora dovranno rendere parere le Commissioni parlamentari competenti – attua quella razionalizzazione e revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, i cui criteri direttivi sono indicati nella legge delega per la riforma fiscale (art. 16 della L. 111/2023).

Stando alla bozza circolata, attraverso l’intervento sono inseriti nuovi commi all’art. 9-bis del DL 50/2017, istitutivo degli ISA.
L’azione del Governo per raggiungere tali obiettivi si esplica attraverso:
– il rafforzamento dell’attività di revisione degli ISA finalizzata a garantire una più adeguata rappresentazione delle realtà economiche cui si riferiscono (art. 5 dello schema di decreto);
– la messa a disposizione del contribuente dei dati allo stesso riferibili, l’eliminazione dai modelli dichiarativi delle informazioni superflue ai fini del calcolo e l’implementazione dei dati precalcolati che l’Agenzia rende disponibili nel Cassetto fiscale (art. 6 dello schema di decreto);
– l’anticipazione del programma informatico per la compilazione della modulistica (art. 7 dello schema di decreto);
– il rafforzamento del regime premiale, con specifico riguardo al beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità (art. 14 dello schema di decreto).

Con riguardo al primo aspetto, si prevede che, nell’ambito delle revisioni periodiche degli ISA, siano anche svolte attività finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli indici per garantirne la capacità di rappresentazione dei diversi comparti economici cui si riferiscono e di cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.

Nell’ottica di ridurre e semplificare la compilazione dei modelli ISA, l’Agenzia delle Entrate agevolerà l’attività di acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, rendendo disponibili ai contribuenti e ai loro intermediari – secondo modalità che dovranno essere definite con apposito DM – gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi. Tale azione si accompagna:
– alla progressiva riduzione dei dati richiesti nei modelli ISA, eliminando quelli non indispensabili per il calcolo del punteggio e per l’elaborazione o l’aggiornamento degli indici;
– all’implementazione delle variabili che l’Agenzia annualmente trasmette ai contribuenti e agli intermediari con i dati delle precompilate ISA.

L’art. 7 dello schema di decreto anticipa i termini per la messa a disposizione del programma per la compilazione dei modelli ISA, che è previsto:
– entro il mese di aprile, relativamente all’anno 2024;
– entro il giorno 15 del mese di marzo, a partire dal 2025.

L’anticipazione è in linea con quella prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi e sembrerebbe strumentale al reperimento delle informazioni necessarie all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.

In relazione al rafforzamento del regime premiale ISA, lo schema di decreto stabilisce l’incremento:
– da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA;
– da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA;
– da 20.000 a 50.000 euro annui della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

La Relazione illustrativa allo schema di decreto dovrebbe precisare al riguardo che, ferme restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9).