Secondo acconto IRPEF al 16 gennaio 2024 per imprese e professionisti

Le persone fisiche titolari di partita IVA, che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, avranno tempo fino al 16 gennaio 2024 per versare la seconda rata degli acconti d’imposta dovuti in base al modello REDDITI 2023.
È quanto dovrebbe prevedere il DL fiscale collegato al Ddl. di bilancio 2024, approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri, 16 ottobre.

In base alle bozze sinora circolate, la misura sarebbe temporanea, cioè applicabile per il solo periodo d’imposta 2023.

Inoltre, se la formulazione della disposizione non varierà in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dalla proroga sarebbero esclusi:
– le persone fisiche titolari di partita IVA, ma che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
– le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (dovrebbero rientrarvi anche i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
– i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Per i suddetti soggetti, il termine di versamento resterebbe fermo quindi al 30 novembre 2023 (per i soggetti “solari”).

La norma che si intende introdurre richiama l’“acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi”.

Sotto il profilo oggettivo, dovrebbero quindi rientrare nella proroga, oltre all’IRPEF, anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto. Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi:
– l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio (artt. 27 commi 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 commi 96 – 115 e 117 della L. 244/2007);
– l’imposta sostitutiva per il regime forfetario (art. 1 commi 54 – 89 della L. 190/2014);
– la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del DLgs. 23/2011 e provv. Agenzia delle Entrate n. 55394/2011);
– l’IVIE (art. 19 commi 13-17 del DL 201/2011);
– l’IVAFE (art. 19 commi 18-22 del DL 201/2011);
– l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni (art. 1 commi 13-16 della L. 145/2018).
– l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica” (art. 1 comma 466 della L. 266/2005 e DPCM 13 marzo 2009).

Si tratta, infatti, di tributi che vengono liquidati nel modello REDDITI.

In ogni caso, il riferimento alla “seconda rata” e non alla “seconda o unica rata” dovrebbe escludere dalla proroga coloro che non hanno versato la prima rata d’acconto perché non erano tenuti a farlo in quanto di ammontare non superiore a 103 euro. In tale ottica, l’esclusione sarebbe motivata dall’esiguità degli importi coinvolti (l’acconto complessivo sarebbe di 206 euro per i soggetti ISA e 257 euro per i soggetti estranei agli ISA).

Per espressa previsione normativa, dalla proroga sarebbero invece esclusi i “contributi previdenziali” e, quindi, ad esempio, i contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti.

Infine, anziché in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex artt. 20 comma 2 del DLgs. 241/97 e 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009).

Restano invariati gli altri aspetti della disciplina degli acconti d’imposta, per i quali continuano ad applicarsi le consuete disposizioni.

EQUO COMPENSO – LA NUOVA DISCIPLINA

In data 12/04/2023 è stata approvata in via definitiva la nuova disciplina sul cd. “equo compenso” delle “prestazioni professionali”, in attesa di pubblicazione in G.U., finalizzata a tutelare il professionista di determinate situazioni contrattuali.

LA PREVIGENTE DISCIPLINA

La previgente disciplina dell’equo compenso si rinveniva nelle seguenti disposizioni normative:
– art. 19-quaterdecies, D.L. 148/2017 (c.d. Decreto Fiscale)
– art. 1, c. 487 e 488, L- 205/2017 (Legge di bilancio 2018)
intervenute in un primo tempo limitatamente alle prestazioni degli avvocati ed, in seguito, estendendo le disposizioni a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano i professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono stati definiti da una serie di decreti ministeriali attuativi.

La previgente impostazione era stata oggetto di rilievi da parte dell’Authority sulla concorrenza per una possibile contrarietà ai principi di libera concorrenza previsti dalla disciplina comunitaria.

Le censure: la disciplina
– collega l’equità del compenso a parametri tariffari contenuti in DM, con la reintroduzione, di fatti, di “minimi tariffari” (in precedenza soppressi dal DL 1/2012)
– ciò ha l’effetto di ostacolare la concorrenza tra professionisti nelle relazioni commerciali con alcune tipologie di clienti c.d. “forti” (inclusa la P.A.)

Anche la Corte UE (sent. 4/07/2019, caso C-377/17) ha avuto modo di affermare che, in materia di compensi professionali:
– l’indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto UE;
– ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi.

IL RECENTE INTERVENTO LEGISLATIVO

Alla luce di tali possibili incompatibilità, il legislatore ha modificato la disciplina sull’equo compenso. ll testo approvato (DDL A.C. 338-B, di cui si attende ora la pubblicazione in GU) si compone di 13 articoli.

LA DEFINIZIONE DI EQUO COMPENSO

L’art. 1 fornisce la definizione di equo compenso, disponendo che, per essere considerato equo, il
compenso deve essere:
▪ essere proporzionato:
– alla quantità e qualità del lavoro svolto
– e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale
▪ nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.

Per la definizione dei “parametri” di conformità, si rinvia a più decreti ministeriali; in particolare:

AMBITO APPLICATIVO

L’art. 2 definisce l’ambito applicativo della “nuova” disciplina sull’equo compenso.

Essa si applica alle prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c.
▪ regolate da convenzioni (sia preparatorie che definitive, purché vincolanti per il professionista)
▪ che hanno per oggetto l’attività (anche da parte di studi associati o Stp) in favore, alternativamente:
✓ di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie)
✓ di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a €. 10 milioni;
✓ della Pubblica amministrazione (ex D.lgs. 176/2015) e delle società partecipate dalla PA.

NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CHE NON PREVEDONO UN COMPENSO EQUO

L’art. 3 dispone la nullità (ex tunc, rilevabile d’ufficio) delle clausole (e non del contratto):
a) in generale:
✓ che non prevedono un compenso equo e proporzionato (secondo il citato art. 1) per lo svolgimento dell’attività professionale, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d’opera;
✓ che prevedono un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi.

b) in modo più specifico: delle eventuali seguenti pattuizioni:
✓ al professionista è vietato pretendere acconti nel corso della prestazione;
✓ il professionista deve procedere a delle anticipazioni di spese
✓ al committente sono attribuiti vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità/qualità del lavoro svolto o del servizio reso
✓ prevedano quanto segue:
– il cliente può procedere a modifiche unilaterali delle condizioni del contratto
– al cliente è concessa la facoltà di rifiutare la stipula per iscritto degli elementi essenziali del contratto
– al cliente è attribuita la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito
– sono previsti termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura
– in caso di sostituzione di precedente convenzione, la nuova disciplina sui compensi comporta compensi inferiori rispetto alla precedente anche per gli incarichi non ancora ultimati/fatturati
– il compenso pattuito per l’assistenza/consulenza in materia contrattuale spetta solo in caso di sottoscrizione del contratto (obbligazione “di risultato”)
– il professionista è obbligato a rimborsare al cliente l’utilizzo di servizi di assistenza tecnica la cui fruizione è richiesta dal cliente stesso
professione forense: in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato è riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state, in tutto o in parte, corrisposte/recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato nel caso in cui l’importo previsto in convenzione sia maggiore.

Nota: non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge o attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti i paesi UE.

PROCEDURE PER LA NULLITÀ DELLE PATTUIZIONI CONTRATTUALI
L’azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari etc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata:
– può essere promossa dal professionista;
– innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio.

Il tribunale procede alla rideterminazione del compenso: secondo i parametri ministeriali in vigore;
tenendo conto dell’opera effettivamente prestata

Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall’ordine o dal collegio professionale.
Il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell’attività prestata; che il
tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.

Rimedi per compensi iniqui: il giudice:
– rilevato il carattere iniquo del compenso;
– ridetermina il dovuto secondo i principi dettati dai decreti ex art. 1 sulla definizione dei parametri dell’equo compenso;
– può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno).

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si riassumono, in forma tabellare, le ulteriori disposizioni del provvedimento.


DECRETO AIUTI – PROFESSIONISTI E AUTONOMI A RISCHIO DI RIMANERE FUORI DAL BONUS

COMUNICATO STAMPA ANC
DECRETO AIUTI – PROFESSIONISTI E AUTONOMI A RISCHIO DI RIMANERE FUORI DAL BONUS

Roma, 18 luglio 2022
Ancora una volta lavoratori autonomi e professionisti si trovano, in occasione del varo di misure di sostegno emergenziali, ad essere penalizzati rispetto alla restante platea dei beneficiari.
Le risorse messe per loro a disposizione dal Dl 50/2022 “Aiuti”, potrebbero infatti non essere sufficienti a coprire le richieste e si profila all’orizzonte la fissazione di un click day per i potenziali aventi diritto e, inoltre, è incredibile che non siano stati ancora emanati i decreti attuativi per l’accesso al beneficio.
“Tralasciando le considerazioni su una misura che poco risolve rispetto alle problematiche che affliggono la nostra professione” interviene sul tema il Presidente ANC Marco Cuchel “dobbiamo assistere nuovamente ad una ingiustificata discriminazione e penalizzazione rispetto ai pensionati, i quali si sono visti accreditare direttamente i 200 euro e ai lavoratori dipendenti, ai quali basta una semplice autodichiarazione. Noi, non solo non abbiamo la certezza di poter accedere ad un beneficio che ci spetta, ma dobbiamo essere anche sottoposti alla forca caudina del click day, che, oltre a togliere tempo a tutte le incombenze telematiche del periodo, ci costringe ad una corsa che lede la dignità di una professione
“Ci auguriamo” conclude Cuchel “che vengano apportati i correttivi necessari a non lasciare fuori nessuno degli aventi diritto e che le modalità di accesso al beneficio, che attendiamo sapere dal Ministero competente, siano stabilite nel civile rispetto di tutti i contribuenti”

Dal CNDCEC – Sostenibilità, documento sulle opportunità per pmi e professionisti

“Informazioni sulla sostenibilità per le piccole imprese, le opportunità per i professionisti” è il titolo di un documento dell’ International Federation of Accountants (IFAC), tradotto dal Consiglio nazionale dei commercialisti. L’IFAC, organismo di cui il Consiglio nazionale fa parte, ritiene che le informazioni sulla sostenibilità siano già diventate cruciali per piccole e medie imprese e piccoli e medi studi. La pubblicazione illustra alcuni dei vantaggi di cui le PMI potrebbero beneficiare utilizzando le informazioni sulla sostenibilità e evidenzia la gamma di servizi che i professionisti possono fornire, inclusi incarichi di consulenza, di reporting, incarichi per lo svolgimento di procedure concordate (Agreed-Upon Procedures -AUP) e incarichi di assurance. Indica inoltre in che modo i piccoli e medi studi professionali possono creare competenze, conoscenze e adottare le prime misure. Il documento esamina anche
l’impatto che un approccio sostenibile può avere sulla vita delle aziende a partire dalla pianificazione strategica, per arrivare a considerare i riflessi sul risk management e sul “pensiero integrato”, gli aspetti legati all’informativa e alla comunicazione esterna, nonché il rapporto tra l’impresa e il professionista.


Secondo il presidente nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, quello della sostenibilità “è un tema strategico, di cui i commercialisti intendono essere protagonisti nei prossimi anni”.


Proprio a sostenibilità e economia circolare è dedicato un convegno nazionale della categoria, in programma a Bologna il 14 e 15 ottobre. La delega alla materia in seno al Consiglio nazionale è stata affidata al neoconsigliere nazionale ed ex ministro dell’ambiente, Gian Luca Galletti.


L’orientamento verso la sostenibilità, che ha da subito trovato grande riscontro nelle multinazionali e nelle imprese di grandi dimensioni, secondo de Nuccio “deve essere attenzionato anche dalle piccole e medie imprese che, sebbene singolarmente prese non hanno un grande impatto in questo ambito, costituiscono l’ossatura del tessuto economico nazionale ed europeo e, per questo, possono
incidere fortemente con il loro comportamento sulla qualità della vita delle comunità di riferimento. Seppur, quindi, il tema è stato introdotto in Italia con l’implementazione della Direttiva Non Finanziaria (NRFD) con d.lgs n.254 del 30 dicembre 2016, che ha come riferimento le grandi imprese, notevoli sono gli sviluppi applicativi attesi, sia per la pubblicazione della “nuova” Direttiva sul Corporate
Sustainability Reporting Directive (CSRD) che dovrebbe ampliare il perimetro di adozione, sia per la naturale evoluzione della disciplina, che sta seguendo un trend di espansione cha appare irreversibile. In questo contesto – prosegue – la professione contabile può essere un punto di riferimento per la diffusione di best practices che risultano maggiormente adatte a comunicare l’attitudine delle
organizzazioni aziendali a creare valore per le comunità di riferimento nel breve e nel medio-lungo periodo. Il percorso della creazione di specifiche competenze sulla materia è una sfida importante per i commercialisti interessati a dotarsi di una specifica professionalità sul mercato, a cui spetta anche il compito di indicare alle aziende i vantaggi competitivi derivanti da un atteggiamento responsabile
verso la società e l’ambiente”.

Conversione DL Aiuti – ok alla compensazione dei crediti dei professionisti verso la PA

Nel corso dell’iter di conversione del DL Aiuti sono stati ricompresi anche i crediti derivanti da prestazioni professionali (erogate alla PA) tra quelli compensabili con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
L’intervento va a modificare l’art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973 il quale prevede che, dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Le certificazioni, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. Per procedere all’estinzione del debito iscritto a ruolo dovrà essere verificata
l’esistenza e la validità della certificazione.
L’art. 20-ter, inserito in fase di conversione del D.L. n. 50/2022, ha modificato l’art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973, prevedendo anzitutto che – alle attività di somministrazione, forniture e appalti, da cui si generano i crediti poi posti in compensazione – saranno aggiunte anche le prestazioni professionali.
Inoltre, tale disciplina sarà applicabile anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione dopo il 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
L’altra novità poi riguarda l’abrogazione della disciplina speciale della compensazione provvisoria prevista dal comma 7-bis dell’art. 12, D.L. n. 145/2013, che rimandava a un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico (da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), per l’individuazione delle modalità per la compensazione (anno 2014) delle cartelle esattoriali in favore di imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per le attività di cui sopra. Tale decreto doveva poi individuare gli aventi diritto e le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della riscossione.