Secondo acconto IRPEF al 16 gennaio 2024 per imprese e professionisti

Le persone fisiche titolari di partita IVA, che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, avranno tempo fino al 16 gennaio 2024 per versare la seconda rata degli acconti d’imposta dovuti in base al modello REDDITI 2023.
È quanto dovrebbe prevedere il DL fiscale collegato al Ddl. di bilancio 2024, approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri, 16 ottobre.

In base alle bozze sinora circolate, la misura sarebbe temporanea, cioè applicabile per il solo periodo d’imposta 2023.

Inoltre, se la formulazione della disposizione non varierà in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dalla proroga sarebbero esclusi:
– le persone fisiche titolari di partita IVA, ma che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
– le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (dovrebbero rientrarvi anche i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
– i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Per i suddetti soggetti, il termine di versamento resterebbe fermo quindi al 30 novembre 2023 (per i soggetti “solari”).

La norma che si intende introdurre richiama l’“acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi”.

Sotto il profilo oggettivo, dovrebbero quindi rientrare nella proroga, oltre all’IRPEF, anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto. Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi:
– l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio (artt. 27 commi 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 commi 96 – 115 e 117 della L. 244/2007);
– l’imposta sostitutiva per il regime forfetario (art. 1 commi 54 – 89 della L. 190/2014);
– la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del DLgs. 23/2011 e provv. Agenzia delle Entrate n. 55394/2011);
– l’IVIE (art. 19 commi 13-17 del DL 201/2011);
– l’IVAFE (art. 19 commi 18-22 del DL 201/2011);
– l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni (art. 1 commi 13-16 della L. 145/2018).
– l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica” (art. 1 comma 466 della L. 266/2005 e DPCM 13 marzo 2009).

Si tratta, infatti, di tributi che vengono liquidati nel modello REDDITI.

In ogni caso, il riferimento alla “seconda rata” e non alla “seconda o unica rata” dovrebbe escludere dalla proroga coloro che non hanno versato la prima rata d’acconto perché non erano tenuti a farlo in quanto di ammontare non superiore a 103 euro. In tale ottica, l’esclusione sarebbe motivata dall’esiguità degli importi coinvolti (l’acconto complessivo sarebbe di 206 euro per i soggetti ISA e 257 euro per i soggetti estranei agli ISA).

Per espressa previsione normativa, dalla proroga sarebbero invece esclusi i “contributi previdenziali” e, quindi, ad esempio, i contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti.

Infine, anziché in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex artt. 20 comma 2 del DLgs. 241/97 e 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009).

Restano invariati gli altri aspetti della disciplina degli acconti d’imposta, per i quali continuano ad applicarsi le consuete disposizioni.

Formazione 4.0: potenziato il credito d’imposta per le imprese

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un Comunicato stampa dell’8/07/2022, informa che, al fine di garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori, ha firmato un DM con cui riconosce alle imprese, un credito d’imposta potenziato fino al 70% per le piccole e al 50% per le medie, nel caso in cui questi servizi siano eseguiti da soggetti certificati dallo stesso MISE.
ll decreto attuativo rende operativo il nuovo regime fiscale agevolativo sulla formazione 4.0, previsto nel Decreto legge “Aiuti” al fine di rafforzare i percorsi formativi in modo che siano coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese nell’ambito del piano transizione 4.0.
Il ministro Giorgetti ha dichiarato che “Sostenere gli investimenti delle imprese in formazione e crescita delle competenze digitali dei lavoratori è uno dei pilastri, insieme a innovazione e ricerca, della strategia messa in campo dal Governo per modernizzare l’industria manifatturiera”.
“L’obiettivo è creare le condizioni per promuovere un modello di fare impresa in cui il fattore umano sia tutelato e valorizzato, anche attraverso un efficace sistema di certificazione delle attività formative. È infatti importante per il futuro del Paese fornire una risposta adeguata alla domanda di maggiori competenze professionali che dovranno accompagnare la trasformazione tecnologica e digitale dei
processi produttivi”.
In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono incrementate:
-Dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
-Dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.
Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).
A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.
Il decreto entrerà in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Economia sociale: incentivi per le imprese. Dal 13 ottobre le domande

A partire alle ore 12 del 13 ottobre ottobre potranno essere presentate le nuove domande relative alla misura agevolativa “Imprese dell’economia sociale” che il Ministero dello sviluppo economico ha deciso di riformare con l’obiettivo di semplificare e facilitare i finanziamenti per i programmi di investimento proposti dalle imprese sociali, culturali e creative, nonché dalle società cooperative con
qualifica di onlus.
“Oltre a favorire la competitività e lo sviluppo industriale del Paese, tra i compiti del Mise c’è anche quello di promuovere e rafforzare attività imprenditoriali che puntano a raggiungere obiettivi di particolare interesse pubblico e sociale su tutto il territorio nazionale”, dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti.
Con l’incentivo verranno agevolati gli interventi non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro che determineranno effetti positivi sul territorio: dall’aumento occupazionale di categorie svantaggiate all’inclusione di soggetti vulnerabili, nonché la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e del tessuto urbano, dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale. Sono inoltre ammissibili le spese realizzate per interventi sui fabbricati e infrastrutture dell’azienda ma anche investimenti per programmi informatici, brevetti e licenze.
La misura dispone di circa 200 milioni di euro e diventerà operativa alla sottoscrizione della Convenzione tra il Ministero, l’ABI e CDP, mentre l’erogazione dei finanziamenti sarà gestita da Invitalia.

Ampliato l’ambito di applicazione della disciplina relativa alla compensazione dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti delle PA

L’art. 20-ter del DL 50/2022 post conversione ha ampliato l’ambito di applicazione della disciplina relativa alla compensazione dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, portando a regime quanto previsto dall’art. 12 comma 7-bis del DL 145/2013.


Il comma 1 lett. a) dell’art. 20-ter del DL 50/2022, modificando l’art. 28-quater del DPR 602/73, ha infatti stabilito che le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni anche relativi alle prestazioni professionali, e non solo relativi a somministrazioni, forniture ed appalti.
Possono essere utilizzati in compensazione i crediti maturati nei confronti delle seguenti Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001:


-Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
-Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
-Istituzioni universitarie;
-Istituti autonomi case popolari;
-Camere di commercio e loro associazioni;
-Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
-Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
-Agenzie fiscali e Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
-CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore).


L’estensione dell’ambito di applicazione della compensazione dei crediti maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come stabilito dal comma 1 lett. b) dell’art. 20-ter del DL 50/2022, vale anche per le somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.


Conseguentemente all’estensione della possibilità di compensazione dei crediti maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, sulla base della disciplina a regime dell’art. 28-quater del DPR 602/73, il descritto art. 12 comma 7-bis del DL 145/2013 è stato abrogato dall’art. 20-ter comma 2 del DL 50/2022.
Si sottolinea che, per instaurare la procedura di compensazione, i suddetti crediti devono essere oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore, di cui all’art. 9 del DL 185/2008, che avviene tramite l’apposita piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.


L’operatività della disciplina a regime di cui all’art. 28-quater del DPR 602/73 è subordinata all’emanazione di appositi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.