Al via da domani la nuova disciplina dell’equo compenso

Entra in vigore domani la L. 49/2023, che impone ai “contraenti forti” – ossia banche, assicurazioni, loro controllate o mandatarie, imprese che nell’anno prima del conferimento dell’incarico abbiano impiegato più di 50 dipendenti o registrato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica – di remunerare le prestazioni d’opera professionale con un compenso “equo”, ossia:
– proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;
– conforme ai compensi previsti, con riferimento a ciascuna attività professionale, da specifici decreti ministeriali.

Tutto questo varrà anche per i sindaci delle società rientranti nell’ambito di applicazione della L. 49/2023, nominati a far data da domani (sul punto, si veda “Equo compenso problematico per i sindaci” del 15 maggio 2023), e potrà, quindi, riguardare gli organi di controllo eventualmente nominati in occasione delle assemblee di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022, che, per le società “solari” che si avvalgano del termine “lungo” di 180 giorni, possono tenersi fino al prossimo 29 giugno.

Con riguardo agli incarichi conferiti a partire da domani, quindi, le clausole che prevedano un compenso “non equo” e quelle che contengano imposizioni troppo gravose per il professionista o che attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto – come, per esempio, obblighi di rinuncia al rimborso delle spese, divieto di richiedere il pagamento di acconti, facoltà di modifiche unilaterali del contratto da parte del cliente e termini di pagamento superiori a 60 giorni (art. 3 comma 2 della L. 49/2023) – sono nulle.
Tale nullità, che opera a vantaggio del solo professionista ed è rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, non inficia l’intero contratto – che, quindi, rimane valido per il resto – ma solo la clausola redatta in violazione della L. 49/2023.

Non tutto è pronto, però, per far sì che le nuove disposizioni siano pienamente operative.
La prima criticità riguarda i parametri di riferimento per la quantificazione dei compensi professionali.
Attualmente, solo gli avvocati possono usufruire di parametri recentemente aggiornati; il DM 55/2014, infatti, è stato modificato dal DM 147/2022 e tali modifiche sono in vigore dallo scorso mese di ottobre (si veda “Nuovi parametri per i compensi degli avvocati dal 23 ottobre” del 14 ottobre 2022).

Gli altri professionisti ordinistici, invece, dispongono di parametri risalenti anche a dieci anni fa.
Per quanto riguarda dottori commercialisti ed esperti contabili, il CNDCEC sta già lavorando a una revisione delle disposizioni del DM 140/2012 (si veda “Equo compenso per ora senza sanzioni per i professionisti” del 17 maggio 2023).
Analoga opera di revisione dovrebbe riguardare i parametri riferiti ai compensi di notai, consulenti del lavoro e professionisti operanti in ambito sanitario, risalenti, rispettivamente, al 2013 i primi due e al 2016 gli ultimi.
I professionisti “non ordinistici” dovranno, per contro, attendere il decreto del MIMIT, che dovrebbe essere emanato entro il prossimo 19 luglio.

L’aggiornamento (o l’adozione ex novo) dei parametri per la quantificazione dei compensi, peraltro, non servirà solo a consentire la piena operatività della nuova disciplina.
Tale attività potrà infatti essere di aiuto per i professionisti anche ai fini della pattuizione dei compensi in rapporti contrattuali estranei all’ambito di applicazione della L. 49/2023.
Se è vero, infatti, che solo per i rapporti intercorrenti con i soggetti ivi indicati sarà obbligatoria la pattuizione di un compenso rispettoso dei parametri, a pena di nullità della relativa clausola, nulla vieta che, al di fuori di tali situazioni, le parti del rapporto d’opera professionale, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possano liberamente concordare e pattuire corrispettivi conformi ai valori indicati dai parametri stessi.

ORDINI AL LAVORO PER LA DEFINIZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Si ricorda, infine, come, per i professionisti che, con riferimento ai rapporti cui si applica la nuova disciplina, accetteranno compensi “non equi”, la L. 49/2023 preveda sanzioni disciplinari.
Esse dovranno, però, essere determinate dai singoli Ordini e Collegi professionali, mediante l’introduzione di previsioni specifiche nei rispettivi codici deontologici.
Fino a quel momento, dunque, in assenza di disposizioni deontologiche che dispongano sanzioni per la violazione dei parametri, i professionisti che accetteranno compensi “sotto-soglia” sembrerebbero non poter essere sanzionati.

EQUO COMPENSO – LA NUOVA DISCIPLINA

In data 12/04/2023 è stata approvata in via definitiva la nuova disciplina sul cd. “equo compenso” delle “prestazioni professionali”, in attesa di pubblicazione in G.U., finalizzata a tutelare il professionista di determinate situazioni contrattuali.

LA PREVIGENTE DISCIPLINA

La previgente disciplina dell’equo compenso si rinveniva nelle seguenti disposizioni normative:
– art. 19-quaterdecies, D.L. 148/2017 (c.d. Decreto Fiscale)
– art. 1, c. 487 e 488, L- 205/2017 (Legge di bilancio 2018)
intervenute in un primo tempo limitatamente alle prestazioni degli avvocati ed, in seguito, estendendo le disposizioni a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano i professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono stati definiti da una serie di decreti ministeriali attuativi.

La previgente impostazione era stata oggetto di rilievi da parte dell’Authority sulla concorrenza per una possibile contrarietà ai principi di libera concorrenza previsti dalla disciplina comunitaria.

Le censure: la disciplina
– collega l’equità del compenso a parametri tariffari contenuti in DM, con la reintroduzione, di fatti, di “minimi tariffari” (in precedenza soppressi dal DL 1/2012)
– ciò ha l’effetto di ostacolare la concorrenza tra professionisti nelle relazioni commerciali con alcune tipologie di clienti c.d. “forti” (inclusa la P.A.)

Anche la Corte UE (sent. 4/07/2019, caso C-377/17) ha avuto modo di affermare che, in materia di compensi professionali:
– l’indicazione delle tariffe minime e massime è vietata in quanto incompatibile con il diritto UE;
– ma sono comunque ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la qualità dei servizi e la trasparenza dei prezzi.

IL RECENTE INTERVENTO LEGISLATIVO

Alla luce di tali possibili incompatibilità, il legislatore ha modificato la disciplina sull’equo compenso. ll testo approvato (DDL A.C. 338-B, di cui si attende ora la pubblicazione in GU) si compone di 13 articoli.

LA DEFINIZIONE DI EQUO COMPENSO

L’art. 1 fornisce la definizione di equo compenso, disponendo che, per essere considerato equo, il
compenso deve essere:
▪ essere proporzionato:
– alla quantità e qualità del lavoro svolto
– e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale
▪ nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.

Per la definizione dei “parametri” di conformità, si rinvia a più decreti ministeriali; in particolare:

AMBITO APPLICATIVO

L’art. 2 definisce l’ambito applicativo della “nuova” disciplina sull’equo compenso.

Essa si applica alle prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c.
▪ regolate da convenzioni (sia preparatorie che definitive, purché vincolanti per il professionista)
▪ che hanno per oggetto l’attività (anche da parte di studi associati o Stp) in favore, alternativamente:
✓ di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie)
✓ di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a €. 10 milioni;
✓ della Pubblica amministrazione (ex D.lgs. 176/2015) e delle società partecipate dalla PA.

NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CHE NON PREVEDONO UN COMPENSO EQUO

L’art. 3 dispone la nullità (ex tunc, rilevabile d’ufficio) delle clausole (e non del contratto):
a) in generale:
✓ che non prevedono un compenso equo e proporzionato (secondo il citato art. 1) per lo svolgimento dell’attività professionale, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d’opera;
✓ che prevedono un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi.

b) in modo più specifico: delle eventuali seguenti pattuizioni:
✓ al professionista è vietato pretendere acconti nel corso della prestazione;
✓ il professionista deve procedere a delle anticipazioni di spese
✓ al committente sono attribuiti vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità/qualità del lavoro svolto o del servizio reso
✓ prevedano quanto segue:
– il cliente può procedere a modifiche unilaterali delle condizioni del contratto
– al cliente è concessa la facoltà di rifiutare la stipula per iscritto degli elementi essenziali del contratto
– al cliente è attribuita la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito
– sono previsti termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura
– in caso di sostituzione di precedente convenzione, la nuova disciplina sui compensi comporta compensi inferiori rispetto alla precedente anche per gli incarichi non ancora ultimati/fatturati
– il compenso pattuito per l’assistenza/consulenza in materia contrattuale spetta solo in caso di sottoscrizione del contratto (obbligazione “di risultato”)
– il professionista è obbligato a rimborsare al cliente l’utilizzo di servizi di assistenza tecnica la cui fruizione è richiesta dal cliente stesso
professione forense: in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato è riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state, in tutto o in parte, corrisposte/recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato nel caso in cui l’importo previsto in convenzione sia maggiore.

Nota: non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge o attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti i paesi UE.

PROCEDURE PER LA NULLITÀ DELLE PATTUIZIONI CONTRATTUALI
L’azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari etc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata:
– può essere promossa dal professionista;
– innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio.

Il tribunale procede alla rideterminazione del compenso: secondo i parametri ministeriali in vigore;
tenendo conto dell’opera effettivamente prestata

Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall’ordine o dal collegio professionale.
Il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell’attività prestata; che il
tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.

Rimedi per compensi iniqui: il giudice:
– rilevato il carattere iniquo del compenso;
– ridetermina il dovuto secondo i principi dettati dai decreti ex art. 1 sulla definizione dei parametri dell’equo compenso;
– può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno).

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si riassumono, in forma tabellare, le ulteriori disposizioni del provvedimento.