Legge delega fiscale: in vigore dal 29 agosto 2023

La legge delega per la riforma fiscale entra in vigore il 29 agosto 2023 ma gli Uffici sono da tempo al lavoro e le tredici Commissioni di esperti hanno tempo sino al 20 settembre per la presentazione degli schemi dei decreti legislativi di attuazione.

Un primo esame delle norme approvate, specie per confronto con la “grande riforma” del 1971, che conteneva già aliquote, scaglioni e detrazioni, ne denota la genericità in molti punti, che potrebbe configurare la violazione dell’art. 76 Cost., con il conseguente rischio di una dichiarazione di illegittimità. Ad esempio, nell’IRPEF, cosa significa che questa imposta deve tener conto dei “costi sostenuti per la crescita dei figli”? È un principio e criterio direttivo “determinato”?

Forse l’unico criterio determinato riguarderà l’IVA, in quanto abbiamo una norma sovraordinata, costituita dalla direttiva europea.

L’intera riforma è comunque e ovviamente sotto la spada di Damocle della copertura finanziaria: l’art. 22 Legge 111/2023 prevede che le risorse per attuare i “risparmi” d’imposta devono essere reperiti o nella legislazione esterna, come potrebbe essere la legge finanziaria annuale, con un possibile  stanziamento generico da utilizzare al momento dell’adozione dei decreti delegati, oppure all’interno della stessa delega: i decreti legislativi che determinano un nuovo gettito devono essere presentati prima di quelli che comportano nuovi o maggiori oneri. 

Quali sono le principali novità

Cominciamo con i punti di maggior rilievo per l’IRPEF: la prevista riduzione da quattro a tre aliquote – da quanto si ipotizza al momento – consentirà di attribuire poche centinaia di euro ai contribuenti con basso reddito. Non si parla di toccare l’aliquota del 43%, cui vanno aggiunte le addizionali, e che dovrebbe per lo meno spostare l’asticella verso livelli più elevati, anche solo per tener conto dell’inflazione. L’annunciato obiettivo della flat tax sembra una vera e propria utopia.

In questo ambito si prevede una razionalizzazione delle cd. tax expenditures, cioè degli oneri deducibili e detraibili. Certo si possono sfrondare le detrazioni che valgono poche decine di euro, come quella per l’iscrizione dei figli alle strutture sportive, ma non si può certo ledere il principio di correlazione, cioè la deducibilità di ciò che darà luogo a redditi tassati, come quelli di previdenza principale o complementare. Per i bonus edilizi, si può razionalizzare il futuro, escludendo ad esempio le detrazioni per le ville di lusso, che sono state le prime utilizzatrici del 110%, ma ci sono molti anni di detrazioni già maturate, ancora da compensare.

Di notevole rilievo la prevista estensione della cedolare secca alle locazioni non abitative, e l’unificazione dei redditi di capitale e diversi nell’unica categoria dei redditi finanziari. Qui il costo è elevato per l’erario, anche se è un’entrata ingiusta (perché pagare sui dividendi quando si sta perdendo in conto capitale?). Già nel 2003 si percorse questa strada senza riuscire ad avere un esito.

IRES e IRAP andranno in simbiosi, in quanto il tributo regionale è destinato a diventare un’addizionale del primo. La possibile riduzione di aliquota del primo tributo sarà motivata da investimenti o partecipazione dei dipendenti agli utili. Fermo restando che non potrà scendere sotto il 15% effettivo, in base alle regole del pillar One dell’OCSE, recepite con la Dir. UE 2022/2523 del 15 dicembre 2022.

Una sostanziale razionalizzazione e adeguamento alla Dir. CE 2006/112 per l’IVA, con la prevista anticipazione della Dir. UE 2022/542 sulle aliquote. Qui il lavoro sarà impegnativo, perché la nostra legge attuale utilizza ancora le voci doganali del 1973, sostituite dalla Nomenclatura Combinata ormai da alcune decine di anni. Il pro-rata generale sarà opzionale e non più la regola base.

Molti articoli della delega sono dedicati ai tributi indiretti, diversi dall’IVA, ai tributi locali e a quelli sui giochi.

Viene data grande e doverosa importanza al procedimento tributario, dalla fase prodromica degli interpelli, all’accertamento, alla riscossione e al contenzioso. Anche a livello internazionale si enfatizza il dovere reciproco di buona fede tra fisco e contribuente.

Le novità in tabella

Si riportano, in tabella, le principali novità previste dalla delega fiscale.

OggettoDescrizione degli obiettivi
IRPEF– revisione e graduale riduzione dell’IRPEF

– riordino delle deduzioni e delle detrazioni

– tassazione agevolata di straordinari, tredicesima e premi di produttività dei lavoratori dipendenti
IRES– aliquota ordinaria (24%)

– aliquota ridotta per le imprese che impiegano risorse in investimenti, nuove assunzioni o partecipazione dei dipendenti agli utili

– semplificazione e razionalizzazione del reddito d’impresa
IVA– revisione della disciplina delle operazioni esenti

– razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote

– revisione della disciplina della detrazione
IRAPgraduale superamento, dando priorità alle società di persone e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
Accertamento– riconoscimento di maggiori diritti di difesa per il contribuente

– implementazione della compliance

– nuove metodologie di ricerca dell’evasione e dell’elusione fiscale

– potenziamento e semplificazione del regime dell’adempimento collaborativo

– concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni, con la possibilità di far riferimento, oltre che ai dati in possesso dell’AF, anche agli indicatori sintetici di affidabilità (ISA)
Contenziosointroduzione di norme più tutelanti per i diritti dei contribuenti sia in ordine alla possibilità di richiesta di udienza da remoto
Adempimentirazionalizzare, semplificare e armonizzare gli adempimenti dichiarativi
Sanzionimaggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali
Tributi localirevisione della fiscalità regionale e locale, al fine di realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale

Cambiamenti in vista per i fringe benefit nella riforma fiscale

Nell’ambito della L. 111/2023, legge delega per la riforma fiscale, viene confermata l’intenzione di procedere a una revisione della disciplina dei fringe benefit.

Allo stato attuale, a norma dell’art. 51 comma 1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”). I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.
Il comma 3 (terzo periodo, prima parte) dell’art. 51 del TUIR stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta. Il superamento di quest’ultimo importo comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente il citato limite.

Tale soglia di non imponibilità è stata raddoppiata a 516,46 euro per il 2020 e per il 2021, mentre per il 2022 è stata innalzata dapprima a 600 euro e poi a 3.000 euro, includendo anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
L’innalzamento della soglia previsto negli ultimi anni è sempre stato riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione.
Per il 2023, invece, l’art. 40 del DL 48/2023 ha incrementato il suddetto limite a 3.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, includendo tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le utenze domestiche, generando quindi un doppio binario per la determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione ai fringe benefit 2023. Al riguardo, la circolare n. 23/2023 ha, tra l’altro, chiarito che per fruire della soglia maggiorata occorre una specifica dichiarazione del lavoratore (si veda “Senza autodichiarazione del dipendente con figli niente fringe benefit a 3.000 euro” del 16 agosto).

L’art. 5 comma 1 lettera e) della L. 111/2023, confermando quanto previsto nel testo originario del Ddl., prevede ora “per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l’assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell’attuazione della previdenza complementare, dell’incremento dell’efficienza energetica, dell’assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali”.

Secondo la Relazione illustrativa, tale revisione è volta a realizzare una semplificazione delle disposizioni concernenti le modalità di determinazione del reddito, oltre che una specifica razionalizzazione delle somme e dei valori che concorrono, in tutto o in parte, a formare l’imponibile.
È previsto che, in particolare, si proceda anche a una rivisitazione dei limiti di non concorrenza al reddito dei fringe benefit, cioè di quei beni e servizi che il datore di lavoro mette a disposizione dei propri dipendenti con la finalità di incentivare e valorizzare il lavoratore, oltre che di creare una fidelizzazione del lavoratore medesimo.

Focus su specifiche finalità

In tale ambito, si prevede che siano in particolar modo salvaguardate alcune specifiche finalità:
– mobilità sostenibile;
– previdenza complementare;
– efficientamento energetico;
– solidarietà sociale;
– contribuzione agli enti bilaterali.

In relazione ai redditi di lavoro dipendente, il Viceministro dell’Economia e delle finanze, Maurizio Leo, nel corso del suo intervento alla Camera del 4 agosto 2023 sul disegno di legge delega, ha affermato che si è pensato di rendere analiticamente deducibili certi costi e certe spese, come quelle per la mobilità e per la formazione, “cercando di elevare il tetto dei fringe benefit, i famosi 3.000 euro”, precisando inoltre che “già l’abbiamo fatto nella legge di bilancio e continueremo a farlo nei successivi provvedimenti.”
Il Viceministro ha inoltre affermato che “al tempo stesso, abbiamo ritenuto meritevole di attenzione una detassazione degli straordinari, soprattutto per la fasce più deboli”.

DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE – NOVITÀ ATTESE AI FINI IRPEF, IRES E IVA

Il Governo ha recentemente approvato il Disegno di “legge delega” per la riforma fiscale (che, con la “bollinatura”, ha superato il vaglio del rispetto delle finanze pubbliche ed è, ora, in attesa di pubblicazione in G.U.), che, a breve, sarà presentato al vaglio del Parlamento.

Tempi di attuazione: entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi di organica revisione del sistema fiscale complessivo.
Il riassetto delle disposizioni avverrà in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta.

Di seguito, si analizzo i principi contenuti della Riforma fiscale in ambito IRPEF, IRES e IVA, anche alla luce della Relazione illustrativa allegata al DDL.

PRINCIPI GENERALI

L’art. 2 del DDL individua i principi e i criteri direttivi generali che il Governo è chiamato ad osservare nell’esercizio della delega.


PRINCIPI E I CRITERI DIRETTIVI GENERALI


riduzione del carico fiscale
✓ sostegno ai nuclei familiari, ai lavoratori ed alle imprese
✓ prevenzione e riduzione dell’evasione/elusione fiscale, da conseguire anche attraverso:
– il potenziamento dell’analisi del rischio
– maggior ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale
– pieno utilizzo dei dati provenienti dalla fatturazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi e dall’Anagrafe tributaria, anche tramite interoperabilità delle banche di dati
– rafforzamento del regime di adempimento collaborativo, anche tramite l’aggiornamento e l’introduzione di nuovi istituti premiali
riduzione carico adempimenti: revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti
principio di “autonomia”: esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo.

Principi del diritto Ue: l’art. 3 del DDL prevede delle modifiche in materia di diritto internazionale:
✓ una maggior coerenza con le raccomandazioni OCSE nell’ambito del progetto BEPS (base erosion and profit shifting);
residenza fiscale di persone fisiche e società: adeguamento della definizione di residenza fiscale alla migliore prassi internazionale e alla Convenzioni contro le doppie imposizioni (presumibilmente il riferimento è alla definizione contenuta nel revisionato Modello OCSE, che, come noto, costituisce il “prototipo” di riferimento);

REVISIONE DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

L’art. 4 del DDL prevede delle modifiche allo statuto del contribuente.
Interpelli: alla luce dell’elevato numero di interpelli posti negli ultimi anni dai contribuenti, si prevede che la loro presentazione:
– sia inammissibile ove riferita a casi risolti/risolvibili con altri documenti di prassi (precedenti interpelli)
– andrà limitata ai casi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida
– sarà suborodinata al versamento di un contributo “proporzionato” al valore della questione.

REVISIONE IRPEF

L’art. 5 del DDL prevede l’azione di misure finalizzare alla revisione dell’imposizione IRPEF.

ALIQUOTE IRPEF

L’obiettivo di “revisione” delle aliquote IRPEF dovrebbe prevedere
a) un periodo transitorio, con le seguenti 3 aliquote Irpef a scaglioni:

b) la successiva transizione verso l’aliquota impositiva unica.

EQUITA’ ORIZZONTALE

Ulteriore obiettivo è il raggiungimento dell’equità orizzontale; ci si riferisce, tra l’altro, all’applicazione:
▪ della medesima area di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”);
▪ e del medesimo carico impositivo IRPEF tra redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione.

“DETRAZIONI” E “DEDUZIONI” D’IMPOSTA

In linea con le segnalazioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 120/2020, si prevede un riordino delle c.s. “tax expenditures”, cioè dell’attuale sistema delle “detrazioni” e “deduzioni” fiscali.

Inoltre, è previsto che, ai fini della spettanza di detrazioni/deduzioni fiscali (o altri benefici di natura fiscale):
✓ vadano ricomprese nel reddito complessivo tutti i redditi assoggettati ad imposte sostitutive o a ritenuta a titolo d’imposta sul reddito delle persone fisiche;
✓ con esclusione dei soli redditi di natura finanziaria.

LE PRINCIPALI NOVITÀ SULLE VARIE CATEGORIE REDDITUALI

Sono previste varie novità sulle varie categorie di reddito soggette a IRPEF; le principali si riassumono nella seguente tabella.

PRINCIPALI NOVITA’ IN AMBITO IRES

Si prevede l’introduzione di una “doppia aliquota” l’IRES:
▪ una ordinaria, del 24%
▪ e una ridotta (probabilmente fissata nel 15%) da applicare:
✓ in relazione all’effettuazione di investimenti ed assunzione di personale (con particolare attenzione per gli over 50 ed i percettori del Reddito di cittadinanza)
✓ con applicazione di una disposizione antielusiva: nei 2 periodi d’imposta successivi:
– non risultino decrementati gli investimenti e/o nuove assunzioni
– gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

PRINCIPALI NOVITA’ IN AMBITO IVA

L’art. 7 del DDL prevede (oltre all’armonizzazione degli elementi che ancora risultano disallineati rispetto alla disciplina UE) il raggiungimento di modifiche significative in ambito IVA.

ABROGAZIONE IRAP

Si prevede l’abrogazione del tributo e la contestuale istituzione di una sovraimposta tale da assicurare un equivalente gettito fiscale atto a garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario.

N.B: Per verificare se l’abrogazione del tributo comporterà dei vantaggi fiscali per coloro che ne sono assoggettati, bisognerà verificare i presupposti, i destinatari e le aliquote del “nuovo” che sarà istituito.