Cambiamenti in vista per i fringe benefit nella riforma fiscale

Nell’ambito della L. 111/2023, legge delega per la riforma fiscale, viene confermata l’intenzione di procedere a una revisione della disciplina dei fringe benefit.

Allo stato attuale, a norma dell’art. 51 comma 1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”). I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.
Il comma 3 (terzo periodo, prima parte) dell’art. 51 del TUIR stabilisce, tuttavia, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta. Il superamento di quest’ultimo importo comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente il citato limite.

Tale soglia di non imponibilità è stata raddoppiata a 516,46 euro per il 2020 e per il 2021, mentre per il 2022 è stata innalzata dapprima a 600 euro e poi a 3.000 euro, includendo anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
L’innalzamento della soglia previsto negli ultimi anni è sempre stato riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione.
Per il 2023, invece, l’art. 40 del DL 48/2023 ha incrementato il suddetto limite a 3.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, includendo tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le utenze domestiche, generando quindi un doppio binario per la determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione ai fringe benefit 2023. Al riguardo, la circolare n. 23/2023 ha, tra l’altro, chiarito che per fruire della soglia maggiorata occorre una specifica dichiarazione del lavoratore (si veda “Senza autodichiarazione del dipendente con figli niente fringe benefit a 3.000 euro” del 16 agosto).

L’art. 5 comma 1 lettera e) della L. 111/2023, confermando quanto previsto nel testo originario del Ddl., prevede ora “per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l’assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell’attuazione della previdenza complementare, dell’incremento dell’efficienza energetica, dell’assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali”.

Secondo la Relazione illustrativa, tale revisione è volta a realizzare una semplificazione delle disposizioni concernenti le modalità di determinazione del reddito, oltre che una specifica razionalizzazione delle somme e dei valori che concorrono, in tutto o in parte, a formare l’imponibile.
È previsto che, in particolare, si proceda anche a una rivisitazione dei limiti di non concorrenza al reddito dei fringe benefit, cioè di quei beni e servizi che il datore di lavoro mette a disposizione dei propri dipendenti con la finalità di incentivare e valorizzare il lavoratore, oltre che di creare una fidelizzazione del lavoratore medesimo.

Focus su specifiche finalità

In tale ambito, si prevede che siano in particolar modo salvaguardate alcune specifiche finalità:
– mobilità sostenibile;
– previdenza complementare;
– efficientamento energetico;
– solidarietà sociale;
– contribuzione agli enti bilaterali.

In relazione ai redditi di lavoro dipendente, il Viceministro dell’Economia e delle finanze, Maurizio Leo, nel corso del suo intervento alla Camera del 4 agosto 2023 sul disegno di legge delega, ha affermato che si è pensato di rendere analiticamente deducibili certi costi e certe spese, come quelle per la mobilità e per la formazione, “cercando di elevare il tetto dei fringe benefit, i famosi 3.000 euro”, precisando inoltre che “già l’abbiamo fatto nella legge di bilancio e continueremo a farlo nei successivi provvedimenti.”
Il Viceministro ha inoltre affermato che “al tempo stesso, abbiamo ritenuto meritevole di attenzione una detassazione degli straordinari, soprattutto per la fasce più deboli”.

Lascia un commento