Regime forfetario: requisiti di accesso, permanenza e cessazione

Con la circolare del 5 dicembre 2023 n. 32, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle nuove condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfetario, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023.

Le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023 concernono le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime in argomento. La Manovra 2023 ha previsto:

  • l’innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro della soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente;
  • tra le cause di cessazione del regime la fuoriuscita dal regime già a decorrere dall’anno stesso in cui viene superata la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.

Con riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate, i soggetti che applicano il regime forfetario, sono obbligati a di emettere fattura elettronica:

  • dal 1° luglio 2022, in capo ai forfetari che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno;
  • dal 1° gennaio 2024, per tutti i soggetti che adottano il forfetario.

Passaggio dal regime ordinario al forfetario e viceversa

I contribuenti rientranti naturalmente nel regime forfetario possono optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario si perfeziona col comportamento concludente e l’omessa comunicazione in dichiarazione dell’opzione non pregiudica l’applicazione del regime ordinario, ma comporta la sanzione amministrativa di cui all’art. 8 c. 1 D.Lgs. 471/97. Trascorso il triennio minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fin quando persiste la concreta applicazione della scelta operata.

Il contribuente in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario, tuttavia, qualora abbia optato per il regime di contabilità semplificata può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.

Dalla fuoriuscita dal regime forfetario, con decorrenza dall’anno successivo a seguito del superamento dell’anzidetta soglia di ricavi e compensi (85.000 euro), discende il diritto alla rettifica dell’imposta non detratta, secondo le condizioni previste dall’articolo 19-bis2 del decreto IVA, per effetto dell’applicazione del regime forfetario, da esporre nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie. Il periodo d’imposta interessato dalla rettifica varia a seconda del limite di ricavi o compensi. Nel dettaglio:

  • il superamento del limite di 85.000 euro nell’anno x implica che l’eventuale rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno x+1;
  • il superamento del limite di 100.000 euro nell’anno x, invece, implica che la rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno, da presentare nell’anno x+1.

Superamento del limite di euro 100.000

Ai fini del superamento del limite di 100.000 euro rileva l’incasso dei medesimi e non l’emissione della relativa fattura: per la fuoriuscita dal regime forfetario si fa riferimento al momento dell’incasso come criterio unico che rileva, quindi, ai fini sia dell’IVA sia dell’IRPEF, incluse le relative ritenute d’acconto.

Con lo sforamento del limite di 100.000 euro si fattura con IVA:

  • l’operazione che ha generato l’incasso; il contribuente deve assoggettare a imposta il corrispettivo, integrando con l’IVA il documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario;
  • tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso;
  • tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.

La dichiarazione IVA relativa all’anno nel quale è stata superata l’anzidetta soglia, pertanto, evidenzierà, oltre all’operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfetario) successivamente all’incasso citato e tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato.

In ipotesi di superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario, ai fini dell’eventuale rettifica della detrazione, è indicata nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento.

Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell’anno comporta che per detto periodo d’imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo: il costo dei beni che concorre alla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo deve essere assunto al netto dell’IVA inizialmente non detratta (in costanza di regime forfetario) e ora rettificabile, per effetto del superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento,

Il contribuente al superamento dei 100.000 euro di ricavi/compensi percepiti deve:

  • istituire i registri e le scritture contabili e annotare le operazioni con le modalità e nei termini a decorrere dal momento in cui è stato superato il predetto limite;
  • annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite (a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta) entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale;
  • adempiere agli ulteriori obblighi ordinariamente previsti per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate successivamente;
  • versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo, relative all’anno in cui è stato superato il predetto limite, risultanti dalla dichiarazione annuale e calcolate sul reddito determinato nel rispetto delle norme del TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa.

Il superamento del limite di 100.000 euro di ricavi e compensi percepiti nell’anno, con ingresso immediato nel regime reddituale ordinario ai fini IRPEF, determina che i compensi percepiti dal professionista ex forfetario sono assoggettati alla ritenuta d’acconto.

Decadenza da precedenti opzioni e clausola di salvaguardia

Tenuto conto delle modifiche sostanziali apportate al regime forfetario dalla Legge di bilancio 2023 ne discende che i soggetti in regime ordinario per opzione nel 2022 possono transitare nel regime forfetario nel 2023, qualora in possesso dei relativi requisiti normativi, senza attendere il decorso del triennio previsto per l’esercizio delle opzioni IVA.

Pertanto, il soggetto che nel 2021 abbia optato per la contabilità ordinaria può, a partire dal 1° gennaio 2023, applicare il regime forfetario qualora il volume di ricavi o compensi percepiti nel 2022 sia pari o inferiore alla soglia di 85.000 euro, come modificata dall’art. 1 c. 54 lett. a) L. 197/2022 (ovviamente ricorrendo anche gli altri requisiti), senza necessità di osservare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.

Da ultimo, in considerazione della circostanza che la disciplina in commento produce effetti in relazione alle operazioni già effettuate nel corso dell’anno 2023, gli uffici dell’Agenzia valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione del circolare in commento (clausola di salvaguardia).

REGIME FORFETTARIO – SPESE RIADDEBITATE ALLA CLIENTELA

Accedono al regime forfetario i contribuenti (partita IVA) che nell’anno precedente hanno, tra l’altro, conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000

ll regime cessa di avere applicazione:
▪️ a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione di cui al comma 57 L. n. 190/2014 e successive modificazioni
▪️ ovvero dall’anno stesso in cui avviene il superamento dei 100.000 euro di ricavi/compensi.

A tal fine, il contribuente deve valutare il trattamento riservato ai rimborsi spesa addebitati, con particolare riferimento
✓ alle spese sostenute “in nome e per conto proprio”
✓ e di quelle sostenute “in nome e per conto del cliente”.

SPESE IN NOME E PER CONTO PROPRIO

I soggetti che agiscono nell’ambito di un’attività d’impresa o professionale, spesso sostengono delle spese in nome e per conto proprio, successivamente riaddebitate al cliente secondo accordi contrattuali.

Tra le spese che costituiscono la gran parte di tale tipologia di addebiti vi sono:
✓ le spese di viaggio (anche quali rimborsi km) o di trasporto (biglietto ferroviario/aereo, ecc.)
✓ le spese di vitto e alloggio.

Il riaddebito di tali spese (CM 58/2001 e CM 5/2021), ai sensi dell’art. 54 del Tuir:
▪️ è considerato rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi/compensi (oltre che ai fini dell’Iva)
▪️ con concetto che opera anche nell’ambito del regime forfettario (per quanto tali soggetti, in generale, applicano le sole norme “speciali” della L. 190/2014, non anche il Tuir).

SPESE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE

Le spese sostenute “in nome e per conto” del cliente sono spese sostenute nell’ambito di un “mandato con rappresentanza” da parte del contribuente, che le sostiene nell’esclusivo interesse del cliente.

Si tratta, ad esempio, delle spese:
✓ per carte bollate o marche apposte su documenti del cliente (es: sul libro giornale di quest’ultimo)
diritti di segreteria
imposte anticipate per il cliente
e simili.

Ai fini Iva: il rimborso di tali spese è escluso dalla base imponibile Iva del soggetto (anche non in regime forfettario) che le anticipa, purché le spese siano regolarmente documentate

Ai fini dei redditi: tali spese, anche ai fini dei redditi:
non rappresentano un ricavo/compenso per la generalità dei contribuenti
✓ ivi inclusi i contribuenti in regime forfettario.

IMPOSTA BOLLO SU FATTURE

Un aspetto particolare attiene all’imposta di bollo che va assolta sulle fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario.

Imposta bollo € 2: la fattura emessa dal regime forfettario, non essendo soggetta ad IVA, deve essere soggetta ad imposta di bollo di 2 euro se di importo superiore a €. 77,47 euro (art. 1, DPR. n. 642/72).

Soggetto obbligato: riguardo all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di bollo:
✓ obbligato principale è il soggetto che emette il documento; quindi, l’obbligo di applicarla ricade sul cedente/prestatore in regime forfettario (Interpello n. 67/2020)
✓ il cessionario/committente è gravato solo da una responsabilità solidale (art. 22 DPR n. 642/72), nel caso in cui il cedente/prestatore non assolva al versamento.

Il prestatore d’opera può chiedere il rimborso dell’imposta al cliente.

Imposta di bollo con rivalsa al cliente: nella considerazione che l’imposta di bollo è apposta:
✓ non nell’interesse del cliente
✓ ma quale obbligazione propria del soggetto che emette la fattura
ha indotto l’Agenzia (Interpello n. 428/2022) a ritenere che il relativo riaddebito al cliente è parte integrante del compenso, con la conseguenza che rileva:
▪️ ai fini del calcolo del reddito d’impresa/professionale (indicato a quadro LM del mod. Redditi)
▪️ dei contributi IVS o alla gestione separata INPS dei professionisti (incluso il calcolo della rivalsa del 4%) concorrendo, infine, alla verifica del supero della soglia dei ricavi/compensi.

No al regime forfettario con pensione di vecchiaia eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia

Con la risposta a interpello 311 del 03/05/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti l’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Si premette che l’art. 1 c.57 lett. d-ter) della L. 190/2014 dispone che l’applicazione del regime forfetario è condizionata al fatto che, nell’anno precedente, siano percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, non eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Sul rispetto del suddetto requisito, con la 10/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
• considerata che la verifica della soglia di 30.000 euro non debba essere effettuata se il rapporto di lavoro è cessato:
– rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario; pertanto, se la cessazione del rapporto avviene, ad esempio, a maggio 2023, la stessa non sarebbe idonea a evitare di considerare la soglia dei 30.000 euro sul 2022, ai fini dell’applicabilità del regime per una nuova attività avviata a giugno dello stesso anno 2023.
– il limite non si considera sempre che non siano percepiti redditi di pensione i quali, in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente, assumono rilievo anche autonomo ai fini del raggiungimento della citata soglia, oppure non sia intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31 dicembre dell’anno precedente.

Ciò detto, nel caso di specie:
• un soggetto residente all’estero, in un Paese Ue;
• intende aprire partita IVA per lo svolgimento di una nuova attività, previo trasferimento della residenza fiscale in Italia;
• essendo titolare, al momento dell’apertura della partita IVA; di una pensione di importo superiore a 30.000 euro, riconosciuta per raggiunti limiti di età quale ex dipendente della Commissione europea. Si tratta, in particolare, di somme esenti da tassazione nazionale negli Stati membri dell’Unione europea in base a quanto disposto dall’art. 12 del Protocollo n. 7 “Sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea” allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

In riferimento a tale fattispecie, l’Agenzia chiarisce che:
• la titolarità di una pensione di importo superiore a 30.000 euro, anche se integralmente esente da imposizione in Italia;
• preclude l’applicazione del regime forfettario.

Viene rilevato che, in base alla L. 190/2014, sono esclusi dal regime i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall’ammontare delle imposte corrisposte sui medesimi. Ciò che rileva ai fini dell’applicazione della causa di esclusione è, dunque, l’esistenza di tali redditi e il loro ammontare.
Deve di conseguenza ritenersi escluso dal regime forfetario il soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.

CONTRIBUENTI FORFETARI – DOMANDA RIDUZIONE INPS ENTRO IL 28 FEBBRAIO

Sintesi: i soggetti che nel 2023 esercitano la propria attività d’impresa fruendo del regime forfettario ove intendano beneficiare del regime contributivo agevolato con la riduzione del 35% della contribuzione dovuta alle Gestioni IVS di artigiani/commercianti sul reddito minimale e su quello eccedente possono essere tenuti a comunicare la propria adesione entro il termine del 28 febbraio 2023.
In particolare, è richiesta la seguente comunicazione, a seconda della scelta che si intende operare:
✓ soggetti in regime forfettario nel 2022: ove il regime contributivo agevolato:
– fosse già in essere nel 2022: non devono effettuare l’opzione (possono comunicarne l’eventuale revoca)
– in caso contrario: devono comunicare l’opzione ove vogliano accedere per la prima volta al regime agevolato (non è ammesso ove fosse già stato adottato, con successiva revoca)
✓ “neo attività” avviate nel 2023: l’opzione va esercitata senza un termine, ma con “massima tempestività”.

Come noto, la Legge di stabilità 2016 (sostituendo l’art. 1 c. 77 L. 190/2014) ha previsto che, a favore degli imprenditori che accedono al regime forfetario, è ammesso un regime contributivo agevolato che:

– consente l’applicazione di una riduzione del 35% della contribuzione IVS (non prevista per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS)

– ferma restando l’applicazione del minimale contributivo.

N.B.: l’opzione è alternativa alle seguenti diverse agevolazioni contributive:
– over 65 titolari di pensione presso Gestioni INPS: riduzione del 50% (art. 59, c. 15, L. 449/97)
– collaboratori familiari under 21 di impresa familiare che fruisce del regime agevolato: di 3 punti percentuali (art. 1 c. 2 L. 233/90).

Non sono contemplate agevolazioni specifiche per gli iscritti ad altre Gestioni previdenziali dell’INPS oppure a Casse professionali private.

Aspetti pensionistici: hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili per ciascun anno solare i soli soggetti che abbiano corrisposto il contributo calcolato sul “minimale” IVS (€. 17.504 sul 2023).
In caso di riduzione del 35% di tale importo, si avrà una corrispondente riduzione dell’accreditamento; ciò può indurre una valutazione di convenienza a revolcare (o non optare) per il regime agevolato.
OPZIONE 2023

Nel corso del 2023, i contribuenti forfettari, devono dunque:

versare i contributi IVS cd. “fissi” alle scadenze trimestrali, anche se di importo ridotto del 35% rispetto agli ordinari versamenti calcolati sul minimale;

– verificare, in sede di Unico 2024, se il reddito “forfettario” risulti maggiore o minore al “reddito minimale” fissato per il 2023 ridotto del 35%.

OPZIONE E MODALITA’ DI ACCESSO

L’accesso al regime previdenziale agevolato:

▪ avviene sulla base di apposita istanza (secondo le modalità definite con la Circ. Inps n. 29/2015)

▪ che il contribuente deve presentare all’Inps, a pena di decadenza, entro il 28/02 dell’anno per il quale si intende usufruire del regime agevolato.

A tal fine occorre procedere alla seguente differenziazione.

A) SOGGETTI GIÀ FORFETTARI CHE NEL 2022 NON HANNO OPTATO PER IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

I soggetti già esercenti attività d’impresa al 31/12/2022 che già nel 2022 hanno adottato il regime forfettario ma non hanno fruito del regime contributivo agevolato e che continuano ad applicare dal 1° gennaio 2023 il regime “forfetario”, sono tenuti:

✓ a compilare il modello telematico predisposto sul sito dell’INPS all’interno del cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti

entro il prossimo 28/02 se intendono usufruire del regime agevolato per l’anno 2023.

Mancato rispetto del termine: l’accesso al regime agevolato è precluso per l’anno in corso. Si potrà ripresentare una nuova domanda entro il 28/02 dell’anno successivo; in tal caso, l’agevolazione sarà concessa dal 1 gennaio del relativo anno.

B) SOGGETTI GIÀ FORFETTARI CHE NEL 2022 HANNO OPTATO PER IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

I forfettari nel 2022 e che già in tale anno hanno adottato il regime contributivo agevolato:

– qualora permangano i requisiti di agevolazione fiscale e non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso continuano con tali agevolazioni anche nel 2023.

C) SOGGETTI GIÀ ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA

Anche i soggetti già esercenti attività d’impresa al 31/12/2022 operando in regime ordinario e che applicano dal 1° gennaio 2023 il regime “forfetario”, sono tenuti:

✓ a compilare il modello telematico predisposto sul sito dell’INPS all’interno del cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti

entro il prossimo 28/02 se intendono usufruire del regime agevolato per l’anno 2023.

D) TITOLARI DI IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 01/01/2023 e presumono di essere in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, ai fini dell’agevolazione contributiva:

✓ sono anch’essi tenuti a presentare la domanda accedendo al Cassetto previdenziale;

✓ “con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale”; non viene, quindi, individuato un termine preciso per l’invio.

La massima tempestività è richiesta al fine di permettere l’inclusione tra i soggetti agevolati in sede di prima elaborazione utile (ordinaria o infrannuale) da parte dell’Inps.

CAUSE DI DECADENZA DAL REGIME

L’uscita dal regime agevolato in esame si può verificare nelle seguenti tre ipotesi:

▪ venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;

scelta del contribuente a prescindere dalla motivazione di abbandonare il regime agevolato

N.B.: l’abbandono dell’agevolazione ha carattere definitivo e preclude ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio (art. 1 comma 82 della L. 190/2014).

▪ comunicazione all’INPS da parte dell’Agenzia delle Entrate del fatto che il soggetto non ha mai aderito al regime forfetario o non è mai stato in possesso dei requisiti per aderire.

CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE

La decadenza dal regime in esame comporta l’applicazione del regime ordinario di determinazione/versamento dei contributi dovuti a decorrere dall’01.01 dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

ab origine, nell’ipotesi in cui emerga che i predetti requisiti d’accesso, pur essendo stati dichiarati, non sono mai esistiti in capo al dichiarante. In tal caso il regime ordinario è “imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato” (l’Inps richiede il versamento della differenza contributiva con atto di recupero, incluse sanzioni e interessi)

l’impossibilità, in ogni caso, di usufruire nuovamente del regime agevolato. Infatti la revoca ha“carattere definitivo” e preclude “ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio”.

INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Nell’ambito del quadro RR del modello REDDITI PF, l’agevolazione è contrassegnata con il codice C da riportare nella colonna 7 del rigo RR2.C

DDL BILANCIO 2023 – NOVITÀ ATTESE PER IL REGIME FORFETARIO

il DDL di bilancio 2023 prevede:
✓ l’incremento della soglia di ricavi/compensi a €. 85.000 (in luogo di €. 65.000) per l’accesso/permanenza al regime forfetario
✓ l’introduzione di un’ipotesi di “decadenza” retroattiva: in caso di ricavi/compensi di ammontare:

  • compreso tra € 85.001 e € 100.000: la fuoriuscita dal regime agevolato opera solo dall’anno successivo
  • superiore a € 100.000: il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso.

La nuova misura delle soglie trovi applicazione a partire dal 1/01/2023.

Per la verifica dell’eventuale splafonamento del limite per i contribuenti che accedono per la prima volta al regime agevolato, si considerano i ricavi come determinati nel regime di provenienza (CM 9/2019).

Così, ad esempio, per un imprenditore che nel 2022 si trovava:
– in contabilità ordinaria: rilevano i ricavi in base al principio di competenza
– in contabilità semplificata: rilevano i ricavi determinati “per cassa” (eventualmente tenendo conto
dell’opzione per il cd. “criterio di registrazione”, di cui all’art. 18, co. 5, Dpr 600/73).

In caso di inizio dell’attività (es: nel 2023) il regime è accessibile considerata l’assenza di ricavi/compensi nel periodo precedente (2022).
Se l’inizio attività è avvenuto nel 2022 ai fini del calcolo del superamento del limite di 85.000 € è
necessario effettuare il ragguaglio ad anno.