“Superbonus acquisti” case antisismiche – Sconto in fattura e “maturazione del credito” entro il 30 giugno 2022

Con la RM 77/E del 15/12/2022, l’Agenzia ha fornito chiarimenti sulla fruizione del Superbonus spettante a chi acquista immobili da demolire e ricostruire con riduzione del rischio sismico di 1-2 classi. (cd. “superbonus acquisti di case antisismiche”). Sono infatti pervenute numerose richieste di chiarimenti in merito all’agevolazione a seguito della modifica apportata al decreto Rilancio (art. 119, co. 4, DL 34/2020) dall’art. 18, co. 4-ter, DL n. 36/2022, in base alla quale è possibile fruire del Superbonus al 110% anche per gli acquisti effettuati anche dopo il 30/06/2022, ma comunque entro il 31/12/2022, nel caso in sui a detta data del 30 giugno 2022:
• sia stato stipulato il contratto preliminare di acquisto regolarmente registrato
• siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito di imposta
• sia stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali
• siano stati ottenuti il collaudo dei lavori strutturali e l’asseverazione del tecnico sulla riduzione del rischio sismico
• l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.

Il dubbio: riguardava il rispetto della condizione che (v. RF-fl 187/2022):
• “al 30 giugno 2022”, l’acquirente abbia versato gli acconti con il meccanismo dello sconto in fattura (nel caso di detrazione del 110%, infatti, non vi è alcun importo “da pagare”, posto che il credito ceduto copre tutto il debito da fornitura)
• e se il “credito maturato” si verifica solo a seguito della comunicazione di opzione, non essendo sufficiente il versamento dell’acconto con l’emissione della fattura contenente l’indicazione dello sconto, come prevede l’art. 121 del decreto Rilancio.

Il chiarimento: in relazione a tale questione, l’Agenzia chiarisce che:
nel caso dello sconto in fattura, si può fare riferimento, in luogo della data dell’effettivo pagamento, alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, momento in cui le spese si ritengono sostenute e matura il diritto alla detrazione;
• pertanto, essendo rilevante, per il Superbonus, il pagamento delle spese, che nel caso di sconto in fattura corrisponde all’emissione della fattura stessa, l’Agenzia ritiene che l’acquisto di case antisismiche effettuato entro il 31/12/2022 potrà beneficiare del Superbonus” qualora, nel rispetto di ogni altra condizione, entro il “30 giugno 2022”, sia stata emessa la fattura relativa al pagamento di acconti a seguito della stipula del preliminare di acquisto, nella quale venga espressamente indicato che lo “sconto in fattura” è praticato dall’impresa venditrice in applicazione delle previsioni del citato art. 121 del DL Rilancio.

Per l’impresa la fruizione del credito relativo alle fatture in acconto emesse entro il 30 giugno 2022 è, comunque, subordinata alla trasmissione della comunicazione alle Entrate entro il 16 marzo 2023.
Resta inteso che è necessario effettuare la stipula dell’atto definitivo di compravendita entro il 31 dicembre 2022 per il diritto alla detrazione dell’acquirente e il corrispondente diritto all’uso del credito per l’impresa.

Infine, conclude l’Agenzia, la condizione che l’immobile al 30/06/2022, sia accatastato almeno in categoria F/4 è finalizzata ad applicare la misura di favore anche nel caso in cui il fabbricato al 31 dicembre 2022 non sia ancora accatastato nella categoria definitiva richiesta dalla norma.

A tal fine, si ricorda che non è necessario che entro il 30/06/2022 siano stati ultimati i lavori di completamento e finitura delle singole unità immobiliari dell’edificio (con l’ottenimento della relativa agibilità ex art. 24 Dpr 380/2001), ma è sufficiente il completamento, con relativa attestazione/collaudo, dei soli “lavori strutturali”.

Credito d’imposta per l’acquisto della carta per gli anni 2022 e 2023 – definite le procedure operative

Con la circolare del 6/12/2022, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria (DIE), che regolamenta termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso al credito d’imposta per l’acquisto della carta per gli anni 2022 e 2023.

Possono accedere all’agevolazione le imprese editrici di quotidiani e periodici che abbiano:
• la sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo;
• la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
• l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI” con le seguenti specificazioni:
◦ 58.13 (edizione di quotidiani)
◦ 58.14 (edizione di riviste e periodici);
• l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Le spese ammesse all’agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell’anno 2021 e nell’anno 2022 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 1, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione. La certificazione, rilasciata dai soggetti abilitati, riguarda l’intero bilancio ovvero, per i soggetti non sottoposti ad obbligo di certificazione, i soli costi per l’acquisto della carta sostenuti, rispettivamente, nell’anno 2021 e nell’anno 2022.

Termine per la presentazione delle domande: le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro i seguenti termini:
per l’anno 2022 (costi sostenuti nel 2021), dal 19 gennaio al 21 febbraio 2023
per l’anno 2023 (costi sostenuti nel 2022), dal 5 settembre al 6 ottobre 2023.

La domanda deve essere presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta” del menù “Servizi online”.

Il credito d’imposta non è rimborsabile ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Per la generalità dei soggetti ammessi, il mod. F24 può essere presentato a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

FATTURE ELETTRONICHE – REGOLE PER L’UTILIZZO DA PARTE DELL’AGENZIA

L’art. 1, co. 5-bis e 5-ter, D.Lgs. n. 127/2015 consentono alla Guardia di Finanza ed all’Agenzia delle
Entrate di utilizzare i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche previa adozione di idonee misure di
garanzia della privacy degli interessati. In particolare i file XML delle fatture:
✓ sono memorizzati fino al 31/12 dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento (mod. Iva/Redditi in cui sono confluite) o alla definizione di eventuali giudizi
✓ per essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza
per le attività di analisi del rischio
per l’attività di controllo a fini fiscali.
(oltre che nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria della GdF).

A tal fine era previsto fosse sentito il Garante per la protezione dei dati personali per l’adozione di “idonee misure di garanzia a tutela” dei diritti e delle libertà degli interessati.
A tal proposito il Garante della privacy (Parere n. 454/2021) aveva condizionato il proprio assenso a delle specifiche condizioni, con particolare riferimento:
– alle fatture afferenti al settore legale
– ai controlli fiscali sui “consumatori finali” (esperibili solo quale conseguenza di una verifica fiscale
preliminarmente posta in essere nei confronti dei loro fornitori)

L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, provveduto ad adeguarsi con l’emanazione del Provv. 24/11/2022, che sostituisce integralmente il precedente Provv. 30/04/2018.

“DATI FATTURA” E “DATI FATTURA INTEGRATI”

Il citato Provv. 24/11/2022 distingue tra le seguenti tipologie di dati contenuti nelle e-fatture:

UTILIZZO DEI “DATI FATTURA INTEGRATI”

I “dati fattura integrati” sono trattati:
▪ dal personale delle strutture centrali dell’Agenzia delle entrate, appositamente autorizzato
▪ per lo svolgimento delle attività:
✓ di analisi del rischio
✓ di promozione dell’adempimento spontaneo (cd. “attività di compliance”)
✓ nonché di controllo ai fini fiscali.

Inoltre, sono trattati dal personale degli Uffici territoriali dell’Agenzia entrate, appositamente autorizzato,
per lo svolgimento di attività:
✓ istruttorie ai fini della liquidazione delle istanze di rimborso IVA,
✓ della valutazione delle istanze di annullamento in autotutela presentate dal contribuente
✓ del riconoscimento di contributi a fondo a perduto a favore di operatori IVA.

UTILIZZO DEI “DATI FATTURA”

I “dati fattura” (nonché i dati dell’esterometro) sono trattati dal personale delle strutture centrali e
territoriali dell’Agenzia (sempre nel rispetto del GDPR) per lo svolgimento, in particolare, delle attività di:
▪ assistenza, di controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi (Iva e redditi)
▪ elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio
controllo automatizzato e puntuale che possono essere effettuate anche attraverso l’incrocio con le informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria.

CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DEI FILE DELLE FATTURE E DELLE NOTE DI VARIAZIONE

In attuazione di quanto sopra è disposto che i file delle fatture elettroniche/note di variazione possono essere consultati e acquisiti
✓ esclusivamente dal personale (delle strutture centrali e delle strutture territoriali dell’AdE) specificatamente autorizzato
✓ nell’ambito delle attività istruttorie connesse:
– all’esecuzione dei rimborsi Iva ex art.38-bis Dpr. 633/1972
– all’esercizio dei poteri di controllo di cui agli artt. 51 Dpr 633/72 (Iva) e 32 Dpr. 600/73 (redditi)
– all’espletamento degli accessi/ispezioni/verifiche di cui agli artt. 52 Dpr 633/72 e 33 Dpr 600/73
– al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-ter, Dpr 600/73
– al controllo preventivo sulle dichiarazioni presentate mediante mod. 730 a rimborso

CONTROLLI NEI CONFRONTI DEI “CONSUMATORI FINALI”
Al fine di limitare il trattamento dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali, l’accesso ai file xml è consentito per controlli fiscali avviati nei loro confronti esclusivamente nei casi di attività:
di “controllo formale” circa la spettanza:
✓ di oneri detraibili o deducibili
✓ di agevolazioni fiscali
o di “verifiche puntuali”: ma solo qualora le stesse:
✓ siano state poste in essere preliminarmente nei confronti di operatori economici, i cui beni/servizi siano stati acquistati dal citato consumatore
✓ e gli elementi della stessa siano tali da far emergere un rischio di evasione fiscale.

CEDENTI/PRESTATORI CHE OPERANO NEL SETTORE LEGALE
Con riferimento alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale (avvocati, patrocinatori, ecc.), i dati:
▪ sono cifrati individualmente
▪ e memorizzati in una distinta area di storage.
La chiave di cifratura, gestita automaticamente dal sistema, è conservata e protetta in un repository separato dai dati.

Prestazioni sanitarie: attualmente il problema “di Privacy” riferito alle attività legali non si estende anche alle prestazioni sanitarie considerato il divieto generalizzato di utilizzo della fattura elettronica.
Quando tale divieto verrà meno, è probabile che risulteranno adottate le medesime cautele.

NUOVI SERVIZI MESSI A DISPOSZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia, inoltre, tenendo conto delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria e della necessità di ampliare la gamma dei servizi sulla fatturazione elettronica ha realizzato nuovi servizi
▪ di colloquio automatico tra sistemi informatici
▪ per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle
✓ fatture elettroniche,
✓ dei corrispettivi,
✓ degli elenchi messi a disposizione per il pagamento dell’imposta di bollo.

Infine, per limitare le false fatturazioni, l’Agenzia rende possibile ai soggetti Iva, o ai loro delegati, tramite il servizio di censimento del canale abituale, l’inserimento, l’aggiornamento o la cancellazione dell’informazione relativa al canale utilizzato per l’invio della fattura elettronica.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI CON E-FATTURE – REGIME PREMIALE

I soggetti passivi IVA che, in un periodo d’imposta, procedono documentare le operazioni attive mediante fattura elettronica o corrispettivi telematici e effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per importi superiori a € 500, possono fruire della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento per l’IVA e redditi d’impresa/lavoro autonomo, barrando l’apposita casella nel modello REDDITI.

Si considerano idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti:
i bonifici bancari o postali
le carte di debito o di credito
▪ gli assegni bancari circolari o postali con clausola di non trasferibilità

L’Agenzia delle Entrate (Interpello n. 404/2022) ha recentemente chiarito che il regime premiale è applicabile anche ai soggetti che utilizzano, quali strumenti di pagamento:
▪ le RIBA (RIcevuta BAncaria)
▪ il MAV (Mediante Avviso).

L’esistenza dei requisiti va comunicata annualmente nella dichiarazione dei redditi, barrando la
casella:
▪ del rigo RS136 del Modello Redditi PF o del Modello Redditi SP,
▪ del rigo RS269 del Modello SC.
Il prospetto del quadro RS del Modello Redditi 2021 è utilizzato per comunicare, con riguardo al
periodo d’imposta 2020, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di
cui all’art. 3, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. A tal fine occorre barrare
l’apposita casella posta nel prospetto:

In caso di mancata compilazione in relazione al periodo d’imposta 2021, è possibile inviare una dichiarazione integrativa entro il 28/02/2023.

NUOVA SABATINI – PROCEDURA CON IL CUP DAL 2023

Dal 1° gennaio 2023 per la presentazione della domanda alla “Nuova Sabatini” sarà necessario:
– effettuare la compilazione, pena l’improcedibilità della stessa, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” della piattaforma informatica dedicata alla misura
– ad avvenuta compilazione della domanda mediante la predetta procedura, verrà reso disponibile il Codice Unico di Progetto – CUP associato all’istanza in questione da riportare nelle fatture elettroniche.

Come noto l’agevolazione cd. “Nuova Sabatini”, disciplinata dall’art. 2, DL n. 69/2013, prevede, a favore delle PMI, la possibilità di accedere a contributi in conto interessi a fronte di finanziamenti stipulati per l’acquisizione (anche in leasing finanziario):
– di macchinari, impianti, beni strumentali ed attrezzature, nuovi di fabbrica
– nonché per investimenti in hardware, software e tecnologie digitali (v. DM 22/04/2022).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Fino al 31 dicembre 2022, l’impresa, ai fini della presentazione della domanda deve:
▪ sottoscriverla con firma digitale
inviarla tramite PEC all’indirizzo (PEC) della banca/intermediario finanziario a cui richiede il finanziamento (questa deve aderire alla Convenzione stipulata tra il MISE, l’ABI e Cassa depositi e prestiti spa, ai sensi dell’art. 2, co. 7, DL n. 69/2013).

NUOVA PROCEDURA DAL 1/01/2023

A partire dal 1° gennaio 2023, le domande di agevolazione dovranno essere compilate secondo la modalità descritta dal MISE nella Circ. n. 410823 del 6 dicembre 2022.
Questa si compone di 2 fasi:
1) una compilazione telematica, finalizzata al rilascio del CUP
2) l’ordinaria presentazione tramite PEC.

1° FASE
La domanda di agevolazione va compilata, a pena di improcedibilità:
➔ in via esclusivamente telematica
➔ attraverso la procedura disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” della piattaforma informatica dedicata alla misura

Ad avvenuta compilazione della domanda, la procedura rende disponibile il Codice Unico di Progetto (cd. “CUP”) associato all’istanza in questione da riportare nelle fatture elettroniche.

2° FASE
Le domande così compilate dovranno, successivamente, inviate secondo la “vecchia” procedura esposta precedentemente e cioè:
▪ sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore, mediante firma digitale;
▪ inviate esclusivamente tramite PEC agli indirizzi dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione.

Eventuali allegati
Alla domanda di agevolazione, nei seguenti casi va allegata una apposita documentazione:
a) nel caso in cui l’impresa sia associata/collegata:
il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione dell’impresa (secondo i criteri UE recepiti dal DM 18/04/2005) redatto utilizzando il “Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali” disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito del MISE
b) nel caso in cui il contributo sia superiore a €. 150.000:
le dichiarazioni sostitutive di atto notorio per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica ex art. 85, DLgs 159/2022, utilizzando i modelli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito del MISE.

DDL BILANCIO 2023 – LE “DEFINIZIONI AGEVOLATE”

Sintesi: nel disegno di legge della Legge di Bilancio 2023 sono contenute alcune disposizioni finalizzate alla definizione agevolata di una serie di irregolarità commesse dal contribuente, con il pagamento di sanzioni ridotte. In particolare, sono previste le seguenti procedure:
– definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni
– la regolarizzazione delle irregolarità formali
– la regolarizzazione dell’omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definitori.

La bozza della Legge di Bilancio 2023 contiene una serie di disposizioni relative alla cd. “tregua fiscale”,
finalizzate alla sanatoria di differenti tipologie di irregolarità (in larga parte si tratta di una riproposizione di quanto già previsto dal DL 119/2018, cd. “Collegato fiscale” alla legge di Bilancio 2019).

DEFINIZIONE AGEVOLATA DA “CONTROLLO AUTOMATIZZATO” DICHIARAZIONI

E’ prevista la possibilità di procedere ad una definizione agevolata delle somme dovute:
– ai fini dei redditi (ex art. 36- bis, Dpr 600/73)
– ed ai fini Iva (ex art. 54-bis, Dpr 633/72)
a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al:
✓ 31/12/2019
✓ 31/12/2020
✓ 31/12/2021
risultanti da comunicazioni di irregolarità (“avvisi bonari”):
▪ per le quali al 1/01/2023 non è scaduto il termine di pagamento (30 gg dal ricevimento della comunicazione)
▪ o recapitate successivamente al 1/01/2023.

PROCEDURA
A pena di inefficacia della definizione, è richiesto il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario:
✓ delle imposte/contributi previdenziali dovuti (dovute per l’intero)
✓ degli interessi/somme aggiuntive
✓ della sanzione ridotta del 3% (anziché del 10%, cioè di 1/3 del 30% ordinario).

In sostanza, il contribuente:
– non è tenuto ad alcuna particolare procedura/comunicazione
– limitandosi a effettuare il versamento negli ordinari 30gg, rideterminando la sanzione (gli avvisi bonari che saranno notificati dal 1/01/2023 riporteranno presumibilmente già l’indicazione della sanzione al 3%).

PROROGA NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO

È previsto il differimento di 1 anno del termine di decadenza
– per la notifica delle cartelle di pagamento (art. 25, co. 1, lett. a), DPR 602/73)
– relative alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo
d’imposta in corso al 31/12/2019.

RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI

È riproposta la possibilità di regolarizzare
➔ le irregolarità, infrazioni o inosservanze di obblighi/adempimenti di natura formale, cioè non rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile (Irpef/Ires, IVA ed IRAP) e dei tributi pagati (pur ostacolando l’attività di controllo dell’ufficio)
➔ commesse fino al 31/10/2022.

PROCEDURA: al fine del perfezionamento della regolarizzazione è richiesto:
✓ la loro rimozione (es: presentazione del mod. omesso: redditi, Intrastat; mod. AA; ecc.)
✓ il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni

Versamento: è da effettuare in 2 rate di pari importo
– entro il 31/03/2023
– ed il 31/03/2024.

FATTISPECIE ESCLUSE
La regolarizzazione è esclusa per:
a) per l’emersione di investimenti finanziari e patrimoniali costituiti/detenuti fuori dal territorio dello Stato (dunque per regolarizzare l’omessa/irregolare compilazione del quadro RW);
b) con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della cd. “Voluntary Disclosure” (art. 5-quater D.L. 167/90);
c) per le irregolarità già contestate in atti divenuti definitivi al 1/01/2023

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE DI ISTITUITI DEFINITORI

Relativamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate è prevista
▪ la regolarizzazione tramite versamento integrale della solo imposta
▪ dell’omesso/insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori.

PROCEDURA: al fine del perfezionamento della regolarizzazione in esame è richiesto:
▪ il versamento di quanto dovuto in unica soluzione entro il 31/03/2023 ovvero in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (prima rata entro il 31/03/2023)
▪ sulle rate successive alla prima, scadenti il:
✓ 30/06
✓ 30/09
✓ 20/12
✓ e 31/03 di ciascun anno,
sono dovuti gli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al versamento della 1° rata.

Le somme non possono essere versate in compensazione con eventuali crediti disponibili.

DDL di bilancio 2023 – annullamento automatico debiti fino a 1000 euro

L’art. 46 del DDL di bilancio 2023 dispone che:
• alla data del 31.1.2023;
• sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, al giorno 1.1.2023, fino a 1.000 euro (importo che comprende il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) che risulta dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2015.

L’agente della riscossione, entro il 30.6.2023, trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate.

La riscossione dei suddetti debiti è sospesa fino al loro annullamento.

La norma non si applica per i carichi che hanno per oggetto:
• le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
• i crediti di condanna della Corte dei conti;
• le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;
• l’Iva riscossa all’importazione.

Il beneficio è riconosciuto per i debiti affidati agli agenti della riscossione dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenze e assistenza (d.lgs. 30.6.1994, n. 509) e dalle cause dei professionisti (d.lgs. 10.2.1966, n. 103) previa delibera approvata entro il 31.1.2023..

Più in dettaglio, il comma 1 dispone l’annullamento automatico alla data del 31 gennaio 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotte anteriormente (articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, articolo 16-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Si tratta, in particolare, delle definizioni agevolate:
• di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (cd. rottamazione ter delle cartelle), relativa ai carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Tale misura ha consentito ai contribuenti di estinguere il debito con abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora, delle sanzioni e delle somme aggiuntive e anche in più rate, la cui scadenza è stata successivamente posposta nel tempo;
• di cui all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge di bilancio 2019, (legge n. 145 del 2018), cd. saldo e stralcio, che ha consentito la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.

Il contribuente ha potuto estinguere il debito con pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione, secondo percentuali diversificate in funzione dell’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
• di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio dei ARTICOLO 46 166 contribuenti in difficoltà economica, fissando la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.

Si ricorda inoltre che successivamente l’articolo 4, ai commi 4-11, del decreto legge n. 41 del 2021 dispone l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017. L’agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che stabiliscono che ai crediti annullati non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 in materia di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento. Il comma 2, conseguentemente a quanto disposto al comma 1, stabilisce che dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data dell’annullamento, è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 1.

Il comma 3 specifica che per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle dello stralcio dei debiti previste da precedenti provvedimenti (articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41), e annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 4 specifica che restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio dei debiti (articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge22 marzo 2021, n. 41).

Il comma 5 esclude dall’annullamento automatico (e dunque dalle disposizioni dei commi da 1 a 4)
• le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018);
• le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, (previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020), vale a dire i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;
• l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Il comma 6 estende la rottamazione anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati (enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), previe apposite delibere dei medesimi enti (approvate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994) e pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023, se comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata

DDL di bilancio 2023 – proroga bonus mobili con ritorno del plafond a 5.000 euro

Il DDL di bilancio 2023 non modifica la disciplina del bonus mobili. Pertanto, al momento, resta confermata la riduzione da 10.000 a 5.000 euro del plafond di spesa detraibile dal 1° gennaio 2023.

La lett. b), numero 2, del c. 37 del DDL di bilancio 2022, ha sostituito integralmente il c. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013, disciplinando le norme che definiscono la detrazione Irpef prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

La disposizione richiamata prevede che:
• ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nell’art. 16-bis Tuir;
• è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024;
• per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, di classe non inferiore alla classe:
A per i forni (in luogo di A+);
E (in luogo di A) per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
F (in luogo di A) per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali prevista l’etichetta energetica.

DETRAZIONE: del 50% con i seguenti limiti di spesa:
2022: € 10.000,00;
2023 e 2024: € 5.000,00.

Dal 1° gennaio 2023, infatti, il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione tornerà a 5.000 euro. Il disegno di legge di Bilancio 2023 presentato al Parlamento, infatti, non modifica la disciplina della detrazione. Al momento, quindi, restano confermate le regole fissate dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 37, legge n. 234/2021), che ha prorogato il bonus fino alla fine del 2024.

DATA DI INIZIO DEI LAVORI DI RIPRISTINO SULLA UNITÀ IMMOBILIARE: analogamente a quanto disposto in passato nelle varie proroghe intervenute, anche in tal caso:
• la detrazione in ciascun periodo spetta a condizione che gli interventi di “ristrutturazione” siano iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dell’arredo;
• ove effettuate nell’anno precedente (anche se proseguiti nell’anno successivo), nel limite di spesa si deve considerare il bonus mobili eventualmente fruita nell’anno precedente.

Nella CM 9/E/2022 si chiarisce che:
• per gli acquisti effettuati nel 2021, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2020, mentre se i lavori sono iniziati nel 2019, la detrazione non spetta;
• per gli acquisti effettuati nel 2022, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2021, mentre, se i lavori sono iniziati nel 2020, la detrazione non spetta.

Ciò significa che con la fine del 2022, si chiuderà la possibilità di beneficiare del bonus mobili per chi ha iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 1° gennaio 2021.
Per gli acquisti effettuati nel 2024, il bonus mobili spetta con interventi di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.


DDL di bilancio 2023 – Crediti d’imposta in materia sportiva

L’articolo 107, comma 2 del DDl di bilancio 2023 dispone la proroga, anche per l’anno d’imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d’impresa, del credito d’imposta, nella misura del 65 per cento, per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
L’articolo 107, comma 3 rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel limite massimo di 10 mila euro.


In dettaglio, la disposizione di cui all’articolo 107, comma 2 proroga per tutto il periodo d’imposta 2023, e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta (cd. Sport bonus) per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, disciplinato, in prima battuta, dall’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).
Il comma 2 precisa, altresì, che l’istituto si applica, per l’anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 623, della menzionata legge di bilancio 2019.
Il citato comma specifica, infine, che per l’attuazione delle disposizioni in esso contenute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2019.

Il comma 3 dell’articolo in esame è finalizzato a incentivare le imprese che promuovono i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

Il comma modifica, nello specifico, l’articolo 9, comma 1, del DL 4/2022, rendendo applicabile il contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, previsto dall’articolo 81 del DL 104/2020 anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.
Il comma specifica, altresì, che per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere comunque superiore a 10 mila euro.
L’incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. La Relazione illustrativa sottolinea, inoltre, che l’incentivo è adottato nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e che la misura di esso è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell’ordinamento.

Per quanto concerne il finanziamento della misura, la lettera b) del comma 3, intervenendo sul citato articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2022, autorizza la spesa per un importo complessivo pari a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023. La cifra costituisce un tetto di spesa.

DDL di bilancio 2023 – Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata

L’articolo 124 del DDL di bilancio 2023 ripropone, per gli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l’acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi 1, 2 e 3).
L’articolo specifica inoltre la disciplina del credito d’imposta (commi 4 e 5) e rinvia a un decreto ministeriale la specificazione dei requisiti tecnici (Comma 6).

In particolare, il comma 1, al dichiarato fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, dispone il rifinanziamento del credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), con una dotazione di ulteriori euro 10 milioni per l’anno 2023 per assicurare la copertura alle istanze pervenute a seguito dell’avviso emanato con decreto ministeriale.

Il comma 2 riproduce esattamente, con le medesime finalità di cui al comma precedente, il testo della disposizione originaria (articolo 1, comma 73 della legge di bilancio 2019, che limitava il beneficio agli anni 2019 e 2020), riconoscendo, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:
• prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
• imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

La norma tecnica UNI EN 13432:2002 (intitolata “Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi”) è la versione ufficiale in lingua italiana della norma tecnica europea EN 13432 (del settembre 2000) che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.

Analogamente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 74, della legge di bilancio 2019, il comma 3 stabilisce che il credito d’imposta di cui al comma 2 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

I commi 4 e 5 recano i dettagli della disciplina.
Il comma 4 precisa che il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi (articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986). Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica il limite annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 2 del presente articolo.

Ai sensi del comma 5, ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
Il comma 6 rinvia a un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione:
• dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale),
• nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 3 del presente articolo.