Bonus investimenti in beni immateriali 4.0 ridotto dal 2024

Per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, nel 2024 la misura del credito d’imposta ex L. 178/2020 scende dall’attuale 20% al 15%. Entro fine anno occorre quindi effettuare le necessarie valutazioni di convenienza.

In relazione ai beni immateriali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020, come modificato dall’art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021, “Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro”.

L’art. 21 comma 1 del DL 50/2022 convertito ha inoltre stabilito che “per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta […] è elevata al 50 per cento”.

Per effetto del combinato disposto delle citate disposizioni, il credito d’imposta in esame era quindi pari al 50% soltanto con riferimento agli investimenti effettuati nel 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023), restando ferma l’aliquota del 20% per gli investimenti effettuati nel restante periodo sopra citato.

L’agevolazione al 20%, oltre che per gli investimenti 2023, è riconosciuta anche nel caso in cui gli investimenti in beni immateriali “4.0” siano effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2024, qualora entro il 31 dicembre 2023 sia effettuata la c.d. “prenotazione”, con accettazione dell’ordine da parte del venditore e versamento dell’acconto minimo del 20%.

Tale indicazione appare particolarmente rilevante, considerando che per gli investimenti in beni immateriali “4.0” effettuati (senza “prenotazione”) dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura del 15% del costo, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (comma 1058-bis dell’art. 1 della L. 178/2020).
La medesima misura del 15% è inoltre prevista qualora i suddetti investimenti siano effettuati entro il termine “lungo” del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 sia stata effettuata la c.d. “prenotazione”.
Nel 2025 la misura di tale agevolazione scenderà poi ulteriormente, essendo fissata in misura pari al 10%.

La tabella in calce all’articolo riepiloga la variazione della misura dell’agevolazione per i beni immateriali “4.0”.Resta ferma la misura per i beni materiali 4.0

Nessuna modifica, invece, per gli investimenti in beni materiali “4.0”. In tal caso la misura dell’agevolazione resta infatti la medesima rispetto a quella già operativa per il 2023.
L’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 dispone infatti che, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla L. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del:
– 20%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– 5%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
– 5% per “investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, che dovrebbero essere individuati con DM, tra 10 e 50 milioni di euro (art. 10 del DL 4/2022).

In merito alle agevolazioni per le imprese che effettuano investimenti “5.0”, il Viceministro Leo, nella conferenza stampa dello scorso 16 ottobre, ha affermato che il Ministro Urso starebbe lavorando a un provvedimento, del quale tuttavia al momento non si hanno notizie.

Da ultimo, si ricorda che, allo stato attuale, non è comunque prevista alcuna agevolazione per i beni strumentali “ordinari”.

Variazione della misura dell’agevolazione per i beni immateriali “4.0”
Investimenti1° gennaio 2023-31 dicembre 2023
(o termine “lungo” 30 giugno 2024)
1° gennaio 2024-31 dicembre 2024 (o termine “lungo” 30 giugno 2025)1° gennaio 2025-31 dicembre 2025 (o termine “lungo” 30 giugno 2026)
Beni immateriali “4.0” (Allegato B alla L. 232/2016)Credito d’imposta 20%.
Costi ammissibili max un milione di euro annuale.
Credito d’imposta 15%.
Costi ammissibili max un milione di euro.
Credito d’imposta 10%.
Costi ammissibili max un milione di euro.

BONUS INVESTIMENTI IN BENI GENERICI ENTRO FINE ANNO

Il 31 dicembre termina la possibilità di poter maturare un credito d’’imposta del 6% per investimenti in beni generici. In particolare il credito spetta per gli investimenti effettuati dalle imprese o lavoratori autonomi:
– fino al 31/12/2022
– o fino al 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 si sia perfezionata la “prenotazione” (sia stato
accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione).
Si analizzano le condizioni da rispettare per poter ottenere il credito.

Come noto, a partire dal 2020 è avvenuto un avvicendamento delle agevolazioni riferite:
– all’iperammortamento sui beni Industria 4.0 e sui beni immateriali interconnessi ad un bene Industria 4.0
– al superammortamento di beni diversi da quelli precedenti
sostituite da un credito d’imposta, calcolato con aliquote agevolative differenziate.

La legge di bilancio 2021 prima e la legge di bilancio 2022 dopo hanno prorogato e potenziato le suddette agevolazioni che ad oggi si presentano nel seguente modo:
▪ investimenti in beni “generici” (cioè diversi da quelli “4.0” di cui alle Tabelle A e B, L. n. 232/2016)
✓ l’agevolazione è prevista per gli investimenti “effettuati” fino al 31/12/2022
✓ salvo la possibilità di “prenotazione” entro tale data (tramite ordine e acconto di almeno il 20%)
con la “effettuazione” dell’investimento entro il 30/06/2023
▪ investimenti ai beni materiali e immateriali “4.0” di cui alle Tabelle A e B, L. n. 232/2016
✓ opera fino al 31/12/2025 con progressiva riduzione delle aliquote di computo, nel 2024 e 2025.

Di seguito si analizza il regime applicabile ai “beni generici”, alla luce della prossima scadenza.

AMBITO SOGGETTIVO

Per quanto attiene l’ambito soggettivo del credito d’imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, l’art. 1 co. 1054 e 1055 dell’art. 1, L. n. 178/2020, ha previsto il suo riconoscimento per gli investimenti effettuati:
▪ dalle imprese
▪ dai lavoratori autonomi

Requisiti per l’utilizzo del credito d’imposta
Il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora:
al momento dell’utilizzo in compensazione (presentazione di ciascun mod. F24)
➔ l’impresa/professionista:
▪ ha correttamente proceduto al versamento dei contributi previdenziali/assistenziali
▪ riferiti ai “lavoratori”
certificato dalla disponibilità di un DURC “in corso di validità” al momento della fruizione (CM 9/2021).

BENI AGEVOLATI

L’agevolazione si applica agli investimenti dotati delle seguenti caratteristiche:
beni materiali, strumentali, nuovi (diversi da quelli Industria 4.0)
beni immateriali strumentali (diversi da quelli Industria 4.0)
destinati a strutture produttive situate in Italia.

BENI OGGETTIVAMENTE ESCLUSI: la norma prevede espressamente l’esclusione dei seguenti beni:
fabbricati e costruzioni
▪ beni immateriali (sono agevolati nell’ambito del cd. “iperammortamento” – v. oltre)
▪ beni ai quali si applica un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
▪ beni ricompresi nei seguenti gruppi:

▪ tutti i veicoli di cui all’art. 164 comma 1 Tuir.

CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta si calcola applicando al costo fiscalmente rilevante del bene un coefficiente fisso:

Per i beni in esame, quindi, l’agevolazione si esaurisce (salvo proroghe future) con riferimento agli investimenti:
effettuati entro il 31/12/2022
“prenotati” entro il 31/12/2022 ed effettuati entro il 30/06/2023

INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO “DI EFFETTUAZIONE”

Per individuare il periodo di effettuazione dell’investimento (e, pertanto, la spettanza dell’agevolazione e
misura del beneficio applicabile) è necessario avere riguardo (sia per le imprese che per i lavoratori autonomi) al principio di competenza ex art. 109, co. 1 e 2, TUIR (CM 4/2017), in base al quale le spese
di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili,
▪ alla data della consegna o spedizione;
▪ oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale senza tener conto di clausole di riserva della proprietà.
Bisogna poi tenere conto delle seguenti situazioni particolari