UIF – Le Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio

L’UIF con il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 19 del settembre 2022 evidenzia che le statistiche relative al flusso segnaletico riconducibile alla Pubblica Amministrazione evidenziano, dal 2007, solo 422 segnalazioni/comunicazioni.

Gli uffici delle Pubbliche amministrazioni sono chiamati a svolgere un importante ruolo nel sistema italiano di prevenzione del riciclaggio fin dal 1991, quando il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991, n. 197, ha posto a loro carico, fra l’altro, obblighi di identificazione e di segnalazione di operazioni sospette. Attualmente i loro doveri in ambito antiriciclaggio sono individuati
dall’articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Nonostante la previsione sia risalente, il contributo delle Pubbliche amministrazioni al contrasto del riciclaggio è sempre stato estremamente esiguo. Da un maggiore coinvolgimento degli uffici della Pubblica amministrazione nel sistema di prevenzione del riciclaggio, può derivare, invece, un significativo irrobustimento non solo dei meccanismi di tutela dell’economia dall’infiltrazione criminale ma anche della qualità stessa dell’azione amministrativa.

ll D.Lgs. n. 90/2017 ha infatti espunto la Pubblica Amministrazione dal novero dei destinatari degli obblighi ex art. 3, D.Lgs. n. 231/2007, ritagliando ai soggetti ricompresi all’interno dell’art. 1, comma 1, lettera hh), un ruolo specifico, definito dal successivo art. 10 che ne circoscrive, tra l’altro, l’ambito di intervento.
Si tratta, nel dettaglio:
• dei procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
• delle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici;
• dei procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

L’ambito oggettivo all’interno del quale è richiesta dal Legislatore la cooperazione attiva della PA appare quindi coerente con il rilievo formulato dal GAFI, evidentemente figlio del noto flusso comunicativo istituzionale che, a livello europeo, parte dalla base dei soggetti obbligati, viene filtrato dalle singole FIU per giungere alla Commissione UE e da lì indirizzato quale “di cui” dello stato dell’arte sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a livello internazionale.

In buona sostanza, prima del 4 luglio 2017, la PA aveva fallito la propria missione in qualità di soggetto obbligato perché ontologicamente incompatibile con un assetto di uomini, mezzi e risorse da destinare a presidi di controllo interni dedicati specificamente al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, a tacere poi di concetti non immediatamente mutuabili quale quello di “cliente”, estranei in termini fisiologici all’apparato amministrativo salvo rare eccezioni.

Ebbene, l’assetto post luglio 2017, su cui è intervenuto il provvedimento UIF del 23 aprile 2018, libera gli uffici della PA da obblighi di adeguata verifica, profilatura di rischio del cliente, monitoraggio del rapporto e conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti acquisiti, richiedendo “solo” che rispetto ai summenzionati procedimenti amministrativi sia adempiuto l’obbligo di comunicazione alla UIF di operazioni sospette di cui le PA vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale.