Trasformazione in società semplice con ritenuta sulle riserve di utili pregresse

Tra le risposte fornite ieri nel corso di una videoconferenza, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema della tassazione delle riserve di utili delle società di capitali che si trasformano in società semplice avvalendosi delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 1 commi 100-105 della L. 197/2022.
La questione riguarda il trattamento fiscale delle riserve pregresse, costituite antecedentemente all’operazione: il dubbio, in particolare, è se per i soci persone fisiche non imprenditori la tassazione debba avvenire tramite assoggettamento a ritenuta a titolo d’imposta del 26% ovvero tramite imputazione per trasparenza ai soci del reddito con indicazione in sede di dichiarazione.

Ricostruendo brevemente, la trasformazione agevolata in società semplice determina la tassazione delle riserve non ricostituite in bilancio.
Diversamente dalle riserve in sospensione d’imposta – per le quali l’assolvimento dell’imposta sostitutiva del 13% sulle stesse comporta l’irrilevanza fiscale del successivo utilizzo – la normativa prevede che le riserve di utili debbano essere assoggettate a tassazione in capo ai soci.
Ai sensi dell’art. 170 comma 4 lett. b) del TUIR, infatti, la tassazione in capo ai soci avviene nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione (“post trasformazione”).
Ai sensi del successivo comma 5 dell’art. 170 del TUIR, dette riserve (costituite prima della trasformazione) sono tassate secondo il regime fiscale proprio degli utili da partecipazione in società di capitali.

Mancavano, sino a oggi, indicazioni precise sulla modalità di tassazione di dette somme.
In mancanza di tali indicazioni, gli operatori ipotizzavano, per i soci persone fisiche, l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26% sulle riserve di utili a prescindere dal possesso di partecipazioni qualificate o non qualificate.
L’Agenzia delle Entrate aveva, tuttavia, precisato in una videoconferenza del 18 maggio 2006 che le società di persone, non rivestendo la qualifica di sostituti d’imposta per i dividendi, non possono operare tale ritenuta: pertanto, il socio sarebbe stato tenuto a dichiarare il provento secondo le soglie previste dalla legge (allora 40%, oggi 40%, 49,72% o 58,14%).
In senso contrario, invece, si è espresso il recente studio del Consiglio nazionale del notariato n. 44-2023/T (§ D.2.1), che sembra confermare l’esercizio della ritenuta del 26% sul dividendo distribuito al socio persona fisica con “non pochi dubbi applicativi” per la società semplice.

Con la risposta a Telefisco, l’Agenzia delle Entrate, nel richiamare la citata disciplina in materia di trasformazione, chiarisce proprio il trattamento riservato alle somme in questione, affermando che le medesime devono essere assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta del 26% ai sensi dell’art. 27 comma 1 del DPR 600/73.
Secondo l’Agenzia, infatti, nonostante le società semplici (risultati dalla trasformazione) non rientrino (in base alla disposizione) tra i soggetti tenuti ad applicare la ritenuta, “non si ravvisano motivi di ordine logico-sistematico per negare l’applicazione della predetta ritenuta, qualora le società semplici risultanti dalla trasformazione di una società di capitali imputino ai propri soci i redditi conseguiti dalla società di capitali trasformanda”.
In applicazione del citato art. 170 comma 5 del TUIR, infatti, per tali riserve formate “in costanza” della società di capitali, la società semplice, quale medesimo soggetto giuridico, dovrebbe subentrare nell’assolvimento dei relativi obblighi, tra i quali, quelli dei sostituti d’imposta.

Secondo gli artt. 8 comma 1 n. 5 del DPR 602/73 e 18 del DLgs. 241/97, le ritenute alla fonte sui dividendi ex art. 27 del DPR 600/73 devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun trimestre solare in cui sono state operate.
Con riferimento al caso di specie, però, l’Agenzia delle Entrate afferma che la ritenuta deve essere versata entro il 16 aprile del periodo d’imposta successivo, nonostante la trasformazione avvenga nel 2023.
Questa impostazione, quindi, stabilendo il termine al 16 del mese successivo al I° trimestre del 2024 (per le trasformazioni effettuate nel 2023) – sembrerebbe far intendere che il periodo d’imposta “post trasformazione” di tassazione in capo ai soci sia il 2024 e non la frazione del 2023 successivo all’operazione agevolata che va dalla data di efficacia della trasformazione al 31 dicembre.