Manovra 2024: le novità in materia di lavoro e previdenza

Con l’arrivo dell’autunno, inizia il lavoro di definizione della manovra economica da parte del Governo per l’anno che verrà. Lavoro complesso e pieno di ostacoli specialmente nell’attuale situazione in cui le pubbliche casse sono quasi vuote.

Lo schema della legge di Bilancio 2024 è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2023. Il testo poi con il passare dei giorni, i lavori delle commissioni e le “incursioni” da parte di gruppi di interesse, prenderà la sua forma definitiva per essere auspicabilmente approvato nei tempi previsti per evitare ogni ipotesi di esercizio provvisorio. In materia di lavoro e previdenza non bisogna attendersi novità travolgenti, ci troviamo davanti a una ricognizione di strumenti già esistenti ivi compreso il sistema pensionistico che rimbalza tra promesse elettorali e crudezza dei numeri rimandando in avanti una sua compiutezza definitiva.

In questo speciale sulla Legge di Bilancio 2024 procederemo a un monitoraggio dei lavori parlamentari e alla conseguente analisi delle norme che incideranno sul mondo del lavoro e della previdenza.

Cuneo fiscale

Le anticipazioni delle linee della manovra economica avevano indicato come le scarse risorse disponibili dovessero essere indirizzate verso le fasce con minor reddito disponibile e in sostegno alla genitorialità e alla famiglia. In questo solco va letta la disposizione che prevede la proroga, non la definitiva stabilizzazione, del taglio delle ritenute contributive a carico dei lavoratori dipendenti. Per il 2024 è riconosciuto, un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per IVS a carico del lavoratore di 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro al netto del rateo di tredicesima. Naturalmente la riduzione contributiva non ha alcuna incidenza sul computo pensionistico.

Fringe benefit

Novità arrivano sul fronte dei fringe benefits esenti da tasse e contributi. Infatti, per il 2024 non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa il limite generale, entro il limite complessivo di 1.000 euro. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, c. 2, del Testo unico delle imposte sui redditi.

I datori che intendano avvalersi della norma devono fornire previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. La norma si porta dietro l’errore “genetico” che ritrovavamo anche sul Decreto Lavoro. Si titola “Misure fiscali per il welfare aziendale” ma l’intervento legislativo agisce esclusivamente sulla soglia di esenzione dei cosiddetti fringe benefit che, come è noto, possono essere erogati senza i limiti, le finalità e le procedure proprie dei sistemi di welfare aziendale.

Premi di risultato

La legge di bilancio confermerebbe inoltre, anche per il 2024, la detassazione dei premi di risultato: l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, entro il limite di 3mila euro, è ridotta al 5%. Un vantaggio per i lavoratori che, a parità di costo del lavoro, avrebbero netti in busta decisamente più alti.

Turismo: incentivi allo straordinario

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, è confermato per il periodo dal 1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024 (quindi soprattutto settore del turismo invernale) il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. La misura già sperimentata nel corso del 2023 mira a recuperare il potere d’acquisto salariale a parità di costo del lavoro in settori nevralgici per il sistema Paese e che vivono momenti di grave difficoltà di reclutamento del personale. Le disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a euro 40.000.

Adeguamento delle pensioni all’inflazione

La legge prevede un adeguamento delle pensioni all’inflazione. Questa misura garantisce che i pensionati, soprattutto quelli con redditi più bassi, possano mantenere il loro potere d’acquisto in un contesto di aumento dei prezzi. L’indicizzazione è prevista in misura differenziata a seconda dell’importo della pensione. Ovviamente privilegiate e con indicizzazione al 100% sono i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS.

Modifiche alle pensioni anticipate

E’ uno dei temi più complicati, e che sarà oggetto delle maggiori attenzioni nel corso dei lavori parlamentari, dell’intera manovra. La quota (somma tra età anagrafica e anni di contributi versati) sembra sposarsi sul numero di 103 ma con trattamento erogato con sistema contributivo, “penalizzazioni con le finestre” e tetto non superiore a 4 volte il minimo.

Ape sociale

Prorogata una disposizione di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro. L’APE, anticipo pensionistico, sociale sarà utilizzabile per i soggetti più fragili socialmente (disoccupati, invalidi, lavoratori impegnati in attività pesanti) al compimento dei 63 anni e 5 mesi. L’autorizzazione di spesa è incrementata di 85 milioni per il 2024, di 168 milioni per il 2025 e di 127 milioni per il 2026.

Congedi parentali

Il valore dell’indennità prevista per i congedi parentali (ordinariamente al 30%) viene elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.

Decontribuzione lavoratrici madri

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

L’esonero di cui al comma 1 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Come di tutta evidenza la norma va ad azzerare la quota di ritenuta previdenziale residua rispetto al taglio del cuneo fiscale e, in questo caso, non è legata al reddito della lavoratrice.

DECRETO BOLLETTE – NOVITÀ E ALTRO

DL Bollette – Tax crediti energia e gas anche per il II° trimestre 2023

Tra le numerose novità fiscali contenute nel cd. “decreto bollette” (DL 34/2023 recentemente pubblicato in G.U), alcune di queste riguardano il sostegno alle imprese e alle famiglie per l’acquisto di energia elettrica e gas.

In particolare è stato disposto:
• la proroga al 2° trimestre 2023;
• del credito d’imposta a favore delle imprese energivore/non energivore, gasivore/non gasivore.

In particolare, l’art. 4 del DL 34/2023, nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, dispone l’estensione del bonus alle spese sostenute dal 1/04/2023 al 30/06/2023, con una misura del tutto analoga a quanto già previsto per i precedenti periodi.

Utilizzo: i bonus sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel mod. F24:
entro il 31/12/2023 (la scadenza coincide con quella già prevista per i bonus riferiti al 1° trimestre 2023); il medesimo termine si applica da parte degli eventuali cessionari del credito d’imposta
• non si applicano i limiti di utilizzo di cui alle Leggi 388/2000 e 244/2007

Aspetti reddituali: non sono tassati ai fini del reddito d’impresa/IRAP (né rilevano per il rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, TUIR)

Cumulo: è ammesso il cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, purché non conduca (considerata anche la detassazione) al superamento del costo sostenuto

DL Bollette – Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

L’art. 1 del c.d. DL Bollette (DL 34/2023) dispone:
• la conferma per il II° trimestre 2023;
• del potenziamento delle agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e a quelli in gravi condizioni di salute nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale (articolo 3, c. 9, Dl 185/2008).

PLATEA DESTINATARI
Si amplia la platea dei destinatari del bonus sociale, prevedendo che questo spetti:
• anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico
• e Isee non superiore a 30mila euro (20mila euro nel I° trimestre 2023) da II° trimestre 2023 e fino alla fine del periodo d’imposta 2023.

REQUISITI ISEE – INVARIATI
L’agevolazione spetta spetta ai nuclei con indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 15mila euro, soglia così innalzata, rispetto ai precedenti 12mila euro, dall’ultima legge di bilancio (art. 1, c. 17, legge 197/2022).

Il riconoscimento avviene in automatico, cioè senza dover presentare alcuna specifica istanza. È sufficiente aver prodotto la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e aver ottenuto l’attestazione dell’Isee.

Per le forniture dirette, lo sconto è attribuito nella bolletta mediante applicazione della componente tariffaria negativa; per quelle indirette (generalmente, le forniture di gas condominiali, centralizzate), il bonus è corrisposto a chi ha presentato la Dsu sotto forma di bonifico riscuotibile presso qualsiasi ufficio postale.

La misura dell’agevolazione, come consueto, dovrà essere rideterminata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), tenendo conto dei risparmi derivanti dall’effettivo utilizzo delle risorse destinate a contenere gli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno scorso.

Caro gasolio autotrasportatori I° trimestre 2023 – via alle istanze (fino al 02/05/2023)

Dal 01/04/2023 e fino al 02/05/2023 è possibile presentare la ichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 relativamente ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno in corso.

Gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (art. 6, D.Lgs. n. 26/2007 ed il DPR n. 277/2000):
• in c/ proprio
• o per c/ terzi, godono di un beneficio (c.d. “caro petrolio”) legato alla spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.

Per effetto del venir meno delle misure di rideterminazione a carattere temporaneo succedutesi nel corso dell’anno 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante prevista dall’Allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/95 è ripristinata in euro 617,40 per mille litri.

Tenuto conto del consolidamento del beneficio fiscale di cui trattasi nel Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ad opera dell’art. 4-ter, comma 1, lett. f), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1° dicembre 2016, n. 225, la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

Per la fruizione del rimborso, i soggetti indicano nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 . Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2022, limitatamente ai litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022 ed imputabili esclusivamente a tale mese di consumo, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025.

Aggiornato il modello di denuncia dei premi assicurativi incassati

Con il Provv. Prot. n. 113875/2023 è stata approvata, con le relative istruzioni, la versione aggiornata del modello di denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale precedente, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni, previsto dall’art. 9 della L. 1216/1961.

Con il richiamato provvedimento è approvata la versione aggiornata, unitamente alle relative istruzioni, del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto e l’elenco dei dati da comunicare annualmente, relativi agli importi versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, entrambi da presentare all’Agenzia delle Entrate esclusivamente con modalità telematica.

In particolare, nella nuova versione del modello, sono stati previsti due nuovi campi nel quadro AC nei quali è possibile compensare l’eventuale importo residuo dell’acconto versato per il periodo di riferimento, che non è stato scomputato dai versamenti periodici, con l’ammontare dell’acconto dovuto per l’anno d’imposta successivo.

Con il provvedimento si approvano anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di denuncia e presenti nell’ALLEGATO B.

Il modello approvato deve essere utilizzato a decorrere dalle denunce da presentare con cadenza annuale relative all’anno 2022.

Per le imprese di assicurazione aventi sede nella U.E. o negli Stati dello S.E.E. che assicurano un adeguato scambio di informazioni ed operano nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi e che trasmettono annualmente la denuncia, ai sensi dell’articolo 4-bis legge n. 1216 del 1961, come modificato dall’art. 24 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, i dati analitici dei singoli contratti di cui al punto 1.3 del presente provvedimento, con riferimento agli importi versati alle province nell’anno solare precedente, sono trasmessi unitamente al modello di cui al punto 1.1, entro il medesimo termine previsto per i soggetti con sede in Italia, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record approvati con il presente provvedimento.

Legge sull’usura – pubblicata la rilevazione dei tassi effettivi globali medi

Nella GU 77 del 31/03/2023 è stato pubblicato il DM 25/03/2023, riguardante la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, periodo di rilevazione 1° ottobre – 31 dicembre 2022, con applicazione dal 1º aprile al 30 giugno 2023.

La legge volta a contrastare il fenomeno dell’usura n. 108 del 1996 prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati da banche ed intermediari finanziari.

Per tale ragione i tassi, rilevati nel periodo 1º ottobre – 31 dicembre 2022:
• vanno applicati a partire dal 1º aprile al 30 giugno 2023.
• sono riportati dettagliatamente nella tabella allegata al decreto.

Il MEF ha stabilito che i tassi riportati nella tabella vanno aumentati di 1/4, al quale va aggiunto un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non deve eccedere gli otto punti percentuali.

Inoltre la Banca d’Italia deve procedere per il trimestre 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche/intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell’apposito DM del MEF.

I tassi effettivi globali medi del nuovo decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

In particolare, secondo l’ultima rilevazione statistica condotta da Banca d’Italia e MEF, si evidenzia che i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultra quinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

OIC avvia il progetto per standard contabili adatti alle piccole imprese

Con un comunicato stampa del 30/03/2023, la Fondazione OIC ha reso noto il via libera al progetto volto a valutare come i principi contabili nazionali possono essere resi maggiormente fruibili dalle imprese di minori dimensioni. Finora OIC era intervenuto a più riprese per semplificare o prevedere un’applicazione differenziata dei principi contabili per le società di più piccola dimensione, laddove consentito dall’ordinamento.

Tuttavia l’accresciuto interesse degli stakeholder per standard semplificati per simili imprese porta a valutare se altre parti dei principi contabili necessitano l’introduzione di metodologie applicative differenziate in base alla categoria dimensionale di appartenenza.

Il tema è oltretutto particolarmente rilevante se si pensa che circa il 95% delle società italiane redigono il bilancio in forma abbreviata o da micro impresa. Il tema di standard semplificati per le piccole imprese non è nuovo nel panorama internazionale e, ad esempio, in Gran Bretagna e Spagna sono stati elaborati principi contabili ad hoc.

Il primo step del progetto di OIC sarà quello di raccogliere in una survey evidenze circa gli effettivi problemi applicativi. Tale approccio è già stato seguito in passato sui progetti ricavi, revisione dell’OIC 4, post implementation review dell’OIC 32 e leasing con la pubblicazione di survey volte a raccogliere gli input da parte degli stakeholders principalmente interessati.