DL bollette – il “perfezionamento” delle “definizioni” agevolate rende non punibili i reati di omesso versamento IVA, di ritenute e di indebita compensazione di crediti non spettanti

Nella c.d. DL bollette – DL 34/2023 pubb. nella GU del 30/03/2023 – si pone rimedio alla questione relativa al “rapporto” tra l’adesione ad alcuni istituti relativa alla “tregua fiscale” e il processo penale per i reati di omesso versamento IVA, di ritenute e di indebita compensazione di crediti non spettanti.

Si ricorda che le disposizioni in vigore prevedono che tali delitti non sono punibili;
◦ se la definizione viene correttamente perfezionata;
◦ e se le somme sono interamente estinte senza che a ciò possa ostare l’inizio del dibattimento penale di primo grado.

Da un punto di vista normativo, il DLgs. 158/2015 aveva modificato l’art. 13 e introdotto l’art. 13-bis nel DLgs. 74/2000, prevedendo che:
• i delitti di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000, soglia pari a 250.000 euro),
• ritenute fiscali (art. 10-bis del DLgs. 74/2000, soglia pari a 150.000 euro)
• e indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater comma 1 del DLgs. 74/2000, soglia pari a 50.000 euro) non sono punibili se le intere somme compresi sanzioni e interessi sono estinte anche a seguito di procedure conciliative prima del dibattimento penale.

Il giudice penale può concedere una proroga massima di 6 mesi.

La questione è legata al fatto che, generalmente, il pagamento delle somme in questione, derivanti normalmente da avviso post liquidazione automatica, avvengono con piani di rateazione che superano l’inizio del dibattimento penale.

Per superare tale questione, nella bozza del c.d. DL bollette si prevede che limitatamente ai reati precedentemente indicati, questi non sono punibili se:
◦ la definizione è correttamente eseguita
◦ e i pagamenti avvengono nei termini e per l’intero, fruendo, ovviamente, dei benefici ex L. 197/2022.

Da un punto di vista procedurale:
▪ il contribuente deve informare l’autorità penale di ciò e indicare gli estremi del procedimento penale interessato all’Agenzia delle Entrate;
▪ conseguentemente, il procedimento penale viene sospeso sino a quando le Entrate comunicano la correttezza della definizione e l’integrale pagamento del dovuto.