Oggetto di monitoraggio fiscale tutte le fattispecie di cripto-attività

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile in consultazione pubblica la bozza di circolare con i chiarimenti sulla disciplina di tassazione delle cripto-attività.
Il documento illustra il quadro normativo di riferimento in ambito europeo, le interpretazioni adottate prima dell’introduzione della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e le norme in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.

Lo scopo della consultazione pubblica è quello di permettere all’Agenzia delle Entrate di valutare i contributi trasmessi ed eventualmente recepirli nella versione definitiva della circolare. A questi fini, gli operatori potranno inviare le loro osservazioni entro il 30 giugno 2023 all’indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it, secondo lo schema: tematica; paragrafo della circolare; osservazione; contributo; finalità.

Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione
Passando all’analisi dello schema di circolare, in primo luogo vengono confermate le interpretazioni fornite con riferimento ai periodi d’imposta anteriori al 2023, adottando il principio secondo cui alle operazioni avente ad oggetto valute virtuali risultano applicabili, in generale, le disposizioni fiscali vigenti in materia di valute estere aventi corso legale.

A decorrere dal 2023, invece, il quadro di riferimento muta radicalmente a seguito dell’introduzione di un articolato impianto normativo.
Attualmente, il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nell’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR (introdotto dalla L. 197/2022) che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.
La norma prevede, inoltre che:
– tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta;
– in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

In merito, lo schema di circolare precisa che la cessione degli NFT da parte dell’autore non determina un reddito diverso ai sensi della disposizione menzionata sopra. Si afferma che il medesimo, qualora non costituisce un reddito conseguito nell’esercizio di impresa commerciale, si considera un reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del TUIR, nel caso in cui l’attività sia oggetto dell’esercizio di arti o professioni, ovvero ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR nel caso in cui l’attività non sia esercitata abitualmente.

Per quanto riguarda la permuta, la norma stabilisce che non costituisce evento fiscalmente rilevante quella tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
L’interpretazione suggerita dall’Agenzia delle Entrate è, correttamente, quella secondo cui non rappresenta una fattispecie realizzativa lo scambio di una cripto-valuta con un’altra (ad esempio, l’acquisto di ethereum con bitcoin) né lo scambio di un NFT con un altro NFT. Si considera, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta ad esempio l’acquisto di un NFT con una cripto-valuta.

Con riferimento alla disciplina sul monitoraggio fiscale, l’attuale formulazione dell’art. 4 del DL 167/90 prevede la compilazione del quadro RW per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che detengono cripto-attività.

POSSIBILE BENEFICIARE DELL’ESONERO DEL QUADRO RW

L’Agenzia delle Entrate conferma la sua impostazione per la quale devono essere oggetto di monitoraggio tutte le fattispecie di cripto-attività detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione.

Si precisa anche che le cripto-attività possano rientrare nelle previsioni di esonero dalla compilazione del quadro RW del comma 3, dell’art. 4 del DL 167/90, il quale stabilisce che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Resta fermo, infine, che l’IVAFE sulle cripto-attività si applica a partire dal 1° gennaio 2023.

Monitoraggio fiscale dei trasferimenti da e per l’estero di denaro – la nuova soglia

Il DL Semplificazioni (DL 73/2022) interviene sulla disciplina dettata dal D.L. n. 167/1990, in materia di monitoraggio fiscale dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, valori e titoli. Il primo comma dell’art. 1 viene, difatti, novellato prevendendo due variazioni sostanziali:
Da un lato, una riduzione dell’importo a partire dal quale le operazioni poste in essere a favore o per conto dei soggetti individuati dalla norma devono essere segnalate, che scende a 5.000 euro;
Dall’altro, l’eliminazione del riferimento alle operazioni artefattamente frazionate.
La prima novità incide, dunque, sulla soglia di allerta, raggiunta la quale scatta per l’intermediario l’obbligo di segnalare l’operazione.


La platea dei destinatari di tale adempimento è piuttosto ampia. Sono, infatti, obbligati alla segnalazione gli intermediari bancari e finanziari, così come individuati nell’art. 3, commi 2 e 3, lettere a) e d), insieme agli altri operatori non finanziari, di cui all’ art. 3, comma 5, lettera i), D.Lgs. n. 231/2007. La segnalazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate e deve contenere i dati analitici dei trasferimenti da o verso l’estero, di importo pari o superiore a 5.000 euro.
Sarà necessario comunicare i dati di cui all’art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, e quindi come dati numerici la data, l’importo e la causale dell’operazione, i mezzi di pagamento utilizzati, cui dovranno essere aggiunte le informazioni acquisite al momento della adeguata verifica: la tipologia di rapporto istaurato e i dati del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore delle operazioni poste in essere.
I dati raccolti andranno comunicati utilizzando l’infrastruttura SID, il sistema di interscambio flussi dati. L’Agenzia delle Entrate, in fase di controllo, potrà utilizzarli anche raffrontandoli con i dati indicati nel quadro RW dai soggetti monitorati. La sanzione in caso di inadempimento è fissata dall’art. 5 del D.L. n. 167/1990. In caso di mancata segnalazione, infatti, agli intermediari verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 10 al 25 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata.
La seconda novità introdotta dal decreto Semplificazioni ha ad oggetto lo stralcio del riferimento alle operazioni simulatamente frazionate.


L’art. 1 del D.L. n. 167/1990, prima della novella, rubricava “[…] operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro (rectius 5.000 euro), indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata”.
Da segnalare, infine, che l’ultimo comma dell’art. 16 del decreto Semplificazioni 2022 prevede l’estensione dell’obbligo di monitoraggio e segnalazione anche alle operazioni poste in essere nell’anno 2021.
Dunque, la previsione avrà effetto retroattivo e potranno finire del mirino dell’Amministrazione finanziaria tutte quelle operazioni sotto la soglia di 15.000 euro, ma superiori a 5.000, che i soggetti destinatari della norma hanno posto in essere nella convinzione di non essere monitorati.

Sarebbe interessante conoscere la numerosità delle operazioni comprese tra il vecchio e il nuovo limite di legge, poste in essere dal 1° gennaio 2021 al 20 giugno 2022, per confrontarle con quelle effettuate dopo l’entrata in vigore della nuova soglia.