Senza IVA le somme erogate dallo Stato per sopperire all’eccezionale aumento dei prezzi

Con la RM 39/E del 13/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme erogate dallo Stato, prelevate dal Fondo appositamente istituito dal decreto “Sostegni-bis”, per sopperire all’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici, nei confronti delle stazioni appaltanti, sono esenti dall’Iva. Questo perché non è prevista alcuna controprestazione del
ricevente nei confronti dell’erogante.
Premesso che:
●l’Iva si applica alle “prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, (…) e in generale da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”, mentre è esclusa nel caso di “le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro” (articoli 3 e 2 del Dpr n. 633/1972);
●Con la CM 34/2013, relativa al trattamento Iva applicabile ai contributi erogati da amministrazioni pubbliche – è stato chiarito che: in linea con le disposizioni comunitarie, un contributo assume rilevanza ai fini dell’imposta, se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, di non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive;
-nel precisare i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte di
pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi, ha, affermato che a volte l’individuazione dei criteri di definizione del rapporto è agevolata dal contenuto precettivo delle norme. In questo senso si può dire che l’amministrazione non opera all’interno di un rapporto contrattuale quando le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti, come nel caso degli aiuti di Stato automatici, ovvero in favore di particolari categorie di soggetti.
Nel caso di specie:
●L’erogazione delle somme facenti parte del Fondo risulta disciplinata da precise disposizioni di legge (quale l’articolo 1-septies del “Sostegni-bis”, oltre ai decreti ministeriali di attuazione)
●Che prevedono sia i destinatari (i soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 1-septies, ossia le varie stazioni appaltanti interessate), sia le finalità per cui tali risorse sono state stanziate ed erogate, oltre che le puntuali modalità operative di calcolo delle stesse somme, alla luce dello stanziamento effettuato.


Ne consegue, che l’erogazione di tali importi non sconta l’Iva.


Le somme vengono erogate dal ministero nei confronti delle stazioni appaltanti, in assenza di alcuna controprestazione da parte di queste ultime e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell’ente erogatore, si configurano come “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’Iva.
Per quanto riguarda, invece, la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore, l’Amministrazione ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera o del servizio e, come tale, risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto
di appalto. Al proposito, l’articolo 13 del decreto Iva sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, disponendo che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali “aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.

Beni in transito – non imponibilità IVA solo se rese nei confronti del titolare del regime di transito

Con la risposta a interpello n. 370 dell’11/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
-Il nuovo art. 9 ultimo comma del DPR 633/72 introdotto dall’art. 5-septies del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), a decorrere dal 1° gennaio 2022;
-Le prestazioni di trasporto relative ai beni in transito beneficiano della non imponibilità IVA solo se rese nei confronti del titolare del regime di transito.

IVA detratta nel quadro VF superiore a e-fatture e bollette doganali -in arrivo avvisi di anomalia

Con il Provv. del 07/07/20222, l’Agenzia delle Entrate detta le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto delle fatture elettroniche ricevute, ai sensi dell’art. 1 del DLgs. 127/2015, e delle bollette doganali di importazione, con l’importo dell’IVA portata in detrazione nel
quadro VF del modello di dichiarazione annuale IVA.


Con il Provv. emanato in attuazione delle disposizioni stabilite dall’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014, in sostanza, sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto delle fatture elettroniche ricevute (articolo 1, Dlgs n. 127/2015) e delle bollette doganali di importazione, con l’importo dell’Iva portata in detrazione. In particolare, il confronto riguarda, nella sua prima applicazione, l’anno di imposta 2019.


Nella comunicazione l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, le seguenti informazioni:
-Codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente
-Numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta
-Codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata
-Modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel portale “Fatture e corrispettivi”
-Invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza Civis, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o delle bollette doganali in possesso dell’Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.


Nel portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva” del proprio “Cassetto fiscale”, il contribuente, oltre alle informazioni ricevute con la comunicazione via Pec, troverà:
-Il numero dei documenti trasmessi e ricevuti per l’anno di riferimento
-I dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo fattura, tipo documento, numero fattura/documento, data di emissione, identificativo cliente/fornitore, imponibile/importo, aliquota Iva e imposta, natura operazione, esigibilità Iva)
-I dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo SdI/file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file, data di consegna della fattura).


Tutti questi elementi e informazioni forniscono al contribuente indicazioni utili a porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.


Tale comportamento potrà essere attuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.


Nel provvedimento sono, infine, indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.