Senza IVA le somme erogate dallo Stato per sopperire all’eccezionale aumento dei prezzi

Con la RM 39/E del 13/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme erogate dallo Stato, prelevate dal Fondo appositamente istituito dal decreto “Sostegni-bis”, per sopperire all’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici, nei confronti delle stazioni appaltanti, sono esenti dall’Iva. Questo perché non è prevista alcuna controprestazione del
ricevente nei confronti dell’erogante.
Premesso che:
●l’Iva si applica alle “prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, (…) e in generale da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”, mentre è esclusa nel caso di “le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro” (articoli 3 e 2 del Dpr n. 633/1972);
●Con la CM 34/2013, relativa al trattamento Iva applicabile ai contributi erogati da amministrazioni pubbliche – è stato chiarito che: in linea con le disposizioni comunitarie, un contributo assume rilevanza ai fini dell’imposta, se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, di non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive;
-nel precisare i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte di
pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi, ha, affermato che a volte l’individuazione dei criteri di definizione del rapporto è agevolata dal contenuto precettivo delle norme. In questo senso si può dire che l’amministrazione non opera all’interno di un rapporto contrattuale quando le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti, come nel caso degli aiuti di Stato automatici, ovvero in favore di particolari categorie di soggetti.
Nel caso di specie:
●L’erogazione delle somme facenti parte del Fondo risulta disciplinata da precise disposizioni di legge (quale l’articolo 1-septies del “Sostegni-bis”, oltre ai decreti ministeriali di attuazione)
●Che prevedono sia i destinatari (i soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 1-septies, ossia le varie stazioni appaltanti interessate), sia le finalità per cui tali risorse sono state stanziate ed erogate, oltre che le puntuali modalità operative di calcolo delle stesse somme, alla luce dello stanziamento effettuato.


Ne consegue, che l’erogazione di tali importi non sconta l’Iva.


Le somme vengono erogate dal ministero nei confronti delle stazioni appaltanti, in assenza di alcuna controprestazione da parte di queste ultime e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di servizi nei confronti dell’ente erogatore, si configurano come “mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’Iva.
Per quanto riguarda, invece, la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all’appaltatore, l’Amministrazione ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell’originario corrispettivo stabilito per l’esecuzione dell’opera o del servizio e, come tale, risultano rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l’aliquota già previste per l’originario contratto
di appalto. Al proposito, l’articolo 13 del decreto Iva sancisce il principio di onnicomprensività del corrispettivo, disponendo che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali “aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.

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