Per gli investimenti in beni «prenotati» nel 2022 tempo fino al 30 novembre

Scade il prossimo 30 novembre il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e materiali “4.0” prenotati nel 2022, per fruire del credito d’imposta ex L. 178/2020 nella misura prevista per il 2022. Il termine è stato così prorogato, da ultimo, ad opera del DL 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”).

L’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 dispone che per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” (diversi da quelli 4.0) effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta spetti nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione per quelli immateriali.

Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo” del 30 novembre 2023 (come modificato dall’art. 12 comma 1-bis del DL 198/2022), qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 (sul tema della “prenotazione” si vedano, ex multis, risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 62/2022, 355/2022, 473/2022 e 537/2022).
Si ricorda che per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – non è invece previsto alcun credito d’imposta.

Quanto ai beni materiali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016 effettuati nel 2022, o nel termine “lungo” del 30 novembre 2023 (come modificato dall’art. 12 comma 1-ter del DL 198/2022) in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quote di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni.
Nel caso in cui tali investimenti vengano effettuati oltre il 30 novembre ma sempre nel 2023, l’agevolazione applicabile sarebbe quella prevista per il 2023, vale a dire la misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che riguarda, sulla base dell’attuale disciplina, gli investimenti fino al 2025).

Per i beni immateriali “4.0” prenotati nel 2022 il termine “lungo” per l’effettuazione dell’investimento è scaduto lo scorso 30 giugno.

Indicazione già nel modello REDDITI 2023

L’agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e in beni materiali “4.0” prenotati nel 2022, ma effettuati entro il 30 novembre 2023, deve essere indicata nel modello REDDITI 2023.

Le istruzioni per la compilazione del quadro RU di tali modelli prevedono infatti che nella colonna 2 del rigo RU5 (rigo denominato “credito d’imposta spettante nel periodo”) vada indicato l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per il codice “3L”) per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto.
Viene altresì precisato che “tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione”.

Per i beni in esame occorre inoltre compilare il rigo RU140, denominato “Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.
Le istruzioni per la compilazione del modello REDDITI SC 2023 prevedono infatti che, ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta previsti dalla legge, vadano indicati anche i dati degli investimenti effettuati entro il 30 novembre 2023 (o entro il 30 giugno 2023 per il credito “3L” ) per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto alla “prenotazione”, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.

Sulla base di alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (FAQ Agenzia delle Entrate 5 giugno 2023, ancorché con riguardo al modello REDDITI 2023), nel successivo modello REDDITI 2024, nel rigo RU130 andranno indicati soltanto gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (vale a dire il 2023) ma diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello REDDITI 2023, per evitare la duplicazione dei dati.

PARCHI AGRISOLARI – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO ALL’80%

ll “Parco Agrisolare” è un investimento rientrante nel PNRR rivolto al settore agricolo e agroindustriale, nel progetto “Agricoltura Sostenibile ed Economia Circolare”, finanziato con 1.500 milioni di euro per interventi da realizzare tra il 2022 e il 2026, a valere sui fondi del PNRR.

In tale ambito, il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), ha recentemente introdotto un’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, per sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici.

L’investimento può essere realizzato anche in modo congiunto (tra più imprese agricole e/o agroindustriali).

BENEFICIARI

Sono ammessi al contributo:
▪ gli “imprenditori agricoli”, in forma individuale o societaria
▪ le imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO che sarà reso noto in un Avviso di prossima pubblicazione da parte del Masaf
▪ le cooperative agricole (in via indipendentemente dai propri associati) che svolgono attività di cui all’art. 2135 c.c. o loro consorzi di cui all’art. 1, co. 2, DLgs. n. 228/2001;
▪ soggetti di cui ai punti precedenti costituiti in forma aggregata quali, a titolo esemplificativo: associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Soggetti esclusi: non sono ammessi gli imprenditori agricoli “esonerati” (soggetti con volume di affari nell’anno precedente alla richiesta inferiore ad €. 7.000).

Ulteriori esclusioni: i soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda, devono:
– essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese
– essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata dal DURC
– non essere sottoposti a procedura concorsuale (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale)
– non essere soggetti a misure che vietano di contrarre con la pubblica amministrazione;
– non avere amministratori/rappresentanti condannati per false attestazioni

INVESTIMENTI AGEVOLATI

Sono ammissibili al contributo le spese:
– per l’acquisto e la relativa posa in opera di pannelli fotovoltaici
– sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari.
N.B.: non è ammessa l’installazione sulla copertura dell’abitazione dell’imprenditore o dei propri
dipendenti.

In particolare, gli impianti dovranno essere:
▪ di nuova costruzione
▪ installati unicamente sulle coperture di fabbricati e serre esistenti
Nota: sono comprese anche le superfici coperte, destinate alla ricezione (es: ospitalità nell’ambito
dell’attività agrituristica).
▪ destinati principalmente all’autoconsumo dell’azienda agricola.
Autoconsumo: obiettivo dell’agevolazione è soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda; pertanto:
– la capacità produttiva annua dell’impianto non deve superare il “consumo medio annuo combinato
di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola (incluso quello familiare)
– se è rispettato il limite del citato autoconsumo, è ammessa la cessione di energia elettrica alla rete.

Ulteriori costi ammessi: le imprese possono eseguire interventi di riqualificazione per migliorare l’efficienza energetica delle strutture, tra cui:
✓ la rimozione dell’amianto dai tetti
✓ l’isolamento del tetto o la realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sua sostituzione (cd. “tetto ventilato”).

Requisito: gli interventi
– non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali
– dovranno essere conformi alle norme nazionali ed UE in materia di tutela ambientale (ivi incluso il principio “non arrecare un danno significativo”, di cui all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852).
Non sono in ogni caso ammissibili gli interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi:
– ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
– alle attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
– alle attività connesse alle discariche di rifiuti, ad inceneritori e ad impianti di trattamento meccanico biologico
– alle attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.

Termine degli investimenti: in relazione alla realizzazione degli interventi, questi:
– devono essere realizzati entro il termine di 18 mesi
– il collaudo e la rendicontazione della spesa va effettuata entro il 30/06/2026.

LE SPESE AMMISSIBILI

Le spese sostenute sono ammesse nei seguenti limiti percentuali ed assoluti:
fino a un massimo di 1.500 euro/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici
▪ fino a ulteriori 1.000 euro/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo: acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto, sistemi di accumulo, fornitura e messa in opera dei materiali necessari agli interventi, costi di connessione alla rete.

Limite assoluto di spesa: la spesa massima ammissibile per i soli sistemi di accumulo:
✓ è pari a €. 100.000
✓ incrementato di ulteriori €. 30.000 in caso di installazione di dispositivi di ricarica elettrica per:
– la mobilità sostenibile
– e le macchine agricole,
Nota: sono ammesse le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione/presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.

LE PERCENTUALI DI CONTRIBUZIONE

L’agevolazione per gli investimenti in beni materiali/immateriali:
▪ connessi alla produzione agricola primaria nelle aziende agricole
▪ nel settore della trasformazione di prodotti agricoli (in altri prodotti agricoli)
opera secondo le seguenti percentuali:

In relazione agli investimenti nei settori:
– della produzione agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo
– e della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (in esenzione ex Reg. UE n. 651/2014) l’aliquota è ridotta al 30%; è, tuttavia, prevista la possibilità di incremento se sono rispettati determinati criteri (essere Pmi, aver effettuato investimenti nelle zone assistite, ecc.).

CUMULABILITA’ DELLE AGEVOLAZIONI

Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili:
✓ con altri aiuti di Stato e aiuti de minimis
✓ purché detto cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento.

LE PROCEDURE

I contribuenti sono tenuti a presentare la domande di accesso all’agevolazione, nella quale è contenuto un “progetto” di investimento, che sarà vagliato dal GSE (soggetto attuatore), sulla scorta di determinati parametri da individuare.

Attuazione: la concreta attuazione dell’agevolazione sarà disciplinata da Provvedimenti successivi, che dovranno individuare, oltra a quanto disposto dal citato Decreto 19/04/2023:
– le spese ammissibili e la forma/intensità delle agevolazioni
– le modalità concrete per assicurare il rispetto del principio “non arrecare danno significativo”
– i termini e le modalità per la presentazione delle domande, nonché i criteri di valutazione.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa

Con il principio di diritto 7/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti:
• relativamente all’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” e “Industria 4.0”.
• sulla questione dei beni gratuitamente devolvibili oggetto di concessioni che prevedono, quale corrispettivo del servizio reso dal concessionario, un canone corrisposto dall’ente concedente, in luogo di una tariffa corrisposta dall’utenza.

L’art. 1 commi 1051-1063 della L. 178/2020 riconosce un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” e “Industria 4.0”.

L’art. 1 comma 1053 prevede alcune fattispecie di esclusione che impediscono di accedere al bonus, tra cui figura quella concernente i “beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Nel documento di evidenzia che il riferimento testuale alle imprese operanti “in concessione” e “a tariffa”; va interpretato tenendo conto dell’evoluzione nel tempo delle modalità di affidamento dei servizi da parte degli enti pubblici ai privati.

Per identificare il perimetro delle “imprese operanti in concessione e a tariffa” nei settori menzionati nel comma 1053, quindi, si deve valorizzare la ratio dell’agevolazione e non solo il tenore letterale della norma. La finalità del credito è incentivare l’effettuazione di nuovi investimenti, che altrimenti l’impresa non intraprenderebbe o intraprenderebbe in misura minore, da parte dei soggetti che sopportano i rischi degli investimenti stessi.
Non possono quindi essere considerate destinatarie del credito d’imposta le imprese “concessionarie” (in senso lato) dei servizi di cui al comma 1053 quando:
• l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente
• sono previsti meccanismi che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.