IVA – buoni “spesa” non equiparabili ai “voucher”

Con la risposta a interpello 341 del 05/06/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento IVA dei buoni “spesa”.

Nel caso di specie, si tratta di buoni spesa emessi da una società di grande distribuzione nell’ambito della propria attività promozionale a favore dei propri soci e clienti. Detti buoni danno il diritto del portatore a una riduzione del prezzo complessivo della spesa, pari all’importo indicato sul buono, da cui consegue la riduzione della base imponibile di pari valore al netto dell’IVA.

Sulla questione, l’Agenzia richiama:
• la sentenza dalla Corte di giustizia (Causa C128.88, Boots Company) secondo cui “i ribassi e le riduzioni, che secondo l’art. 11, A, n. 3 lett. b) della sesta direttiva non vanno inclusi nella base imponibile, costituiscono una riduzione del prezzo al quale una merce è legittimamente offerta dal cliente, poiché il venditore accetta di fare a meno d’incassare la somma che il ribasso rappresenta al fine, per l’appunto, di incitare il cliente ad acquistare la merce”;
• la CM 204/E/2008 – posizione condivisa dal MEF con le risoluzioni n. 110/1995 e n. 82/1998 – in base alla quale lo sconto praticato agli acquirenti dei beni e servizi dall’operatore commerciale non costituiva base imponibile ai fini Iva, non potendosi considerare corrispettivo.

L’Agenzia evidenzia la differenza dei buoni in questione, rispetto ai “voucher”, che, diversamente, hanno i seguenti elementi essenziali:
• l’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
• l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori.

Nella fattispecie in esame, i buoni emessi dall’impresa della grande distribuzione hanno la caratteristica dei “buoni sconto”, il cui esito è la riduzione del prezzo di acquisto.

Detti strumenti, difatti, consentono essenzialmente di ottenere uno “sconto” (in misura percentuale o per un importo nominale prefissato) oppure, conferiscono al possessore il diritto di ottenere una riduzione del prezzo di vendita di specifici prodotti o di una generalità di beni individuati solo al momento del successivo acquisto.

Trattandosi di “buoni sconto”:
• i beneficiari – al momento dell’utilizzo dei buoni e dell’acquisto dei beni commercializzati dall’impresa – otterranno una riduzione del corrispettivo dovuto relativamente all’ammontare dello sconto;
• anche la base imponibile IVA dovrà essere ridotta in ragione dell’importo dello sconto previsto nel buono, così che detto sconto sia applicato direttamente in fattura al beneficiario (RM n. 204/2008).