Il socio di società estinta non può opporsi all’accertamento per utili non percepiti

Ieri la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25108 ha confermato il principio secondo cui, se la società di capitali che ha presentato ricorso contro l’avviso di accertamento si cancella dal Registro delle imprese a processo pendente, il processo prosegue nei confronti dei soci anche se non hanno riscosso nulla da bilancio finale di liquidazione. Ciò in quanto l’Erario ha interesse, in ogni caso, a ottenere un titolo esecutivo da far valere, eventualmente, nei confronti dei soggetti fiscalmente responsabili non solo ai sensi dell’art. 2495 del codice civile ma anche dell’art. 36 del DPR 602/73.

L’aspetto interessante consiste nel fatto che, secondo i giudici, “resta salva ogni questione sull’effettivo percepimento di detti utili, che potrà essere posta solo in sede di riscossione, con conseguente mancanza di interesse del socio a far valere, in questa sede, le questioni di ripartizione dell’onere probatorio avanzate con il secondo motivo”.

Come spesso accade quando si tratta di effetti tributari della cancellazione della società dal Registro delle imprese, la questione non è facile da risolvere.
L’art. 2495 del codice civile sancisce che i soci rispondono solo se e nella misura in cui hanno riscosso somme da bilancio finale di liquidazione.
È vero che il socio, se non ha riscosso nulla, non risponde di nulla, ma è del pari vero che se si ammettesse che, a causa di ciò, il processo sia estinto automaticamente per cessata materia del contendere, l’Erario rischierebbe di essere privato di ogni tutela quand’anche ci fossero altri soci potenzialmente da escutere, oppure quando sia possibile azionare la responsabilità del liquidatore ai sensi dell’art. 36 del DPR 602/73.

Non è un caso che il legislatore sia corso ai ripari con l’art. 28 comma 4 del DLgs. 175/2014, in base al quale ai fini degli atti di accertamento, di riscossione, di liquidazione e del contenzioso, l’estinzione della società ha effetto decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
Se si può accettare che il Fisco abbia in ogni caso interesse a ottenere un titolo esecutivo sebbene non ci siano apparentemente soggetti responsabili ai sensi dell’art. 2495 del codice civile, desta perplessità affermare che il socio il quale succede nel processo instaurato in origine dalla società non possa eccepire la violazione del menzionato art. 2495 c.c.

La necessità che, ai fini della successione nel processo occorra la dimostrazione che il socio abbia riscosso somme da bilancio di liquidazione potrebbe tuttavia essere oggetto di esame ad opera delle Sezioni Unite (Cass. 14 marzo 2023 n. 7425). I giudici, nel rimettere la questione, hanno anche sollevato il problema derivante dal fatto che se il socio volesse eccepire di non aver riscosso somme dovrebbe integrare i motivi di ricorso, cosa vietata dall’art. 24 del DLgs. 546/92.

Tornando alla sentenza di ieri, bisogna domandarsi cosa significa, esattamente, che il socio può eccepire l’assenza di responsabilità in sede di riscossione. Bisogna attendere la cartella di pagamento, che peraltro in molti casi non esiste considerato che vige il sistema dell’accertamento esecutivo? Oppure bisogna “sperare” di essere raggiunti da un atto esecutivo vero e proprio come il pignoramento o da una misura cautelare come il fermo o l’ipoteca?
Molto meglio, a nostro avviso, fare in modo che già nel processo instaurato dalla società sia sollevabile l’eccezione, ferma la necessità di tutelare le ragioni erariali.

Principio dai contorni variegati

Il socio che succede nel processo, o che impugna un atto intestato alla società, deve comunque contestare il merito della pretesa. Su questo tema ci sono pochi precedenti (si veda la Cass. 5 novembre 2021 n. 31904 secondo cui ove l’accertamento in capo alla società sia definitivo, il merito non può più essere censurato dal socio).

Rammentiamo infine che, nel sistema attuale ove vige l’art. 28 comma 4 del DLgs. 546/92, il problema assume connotati diversi, posto che se la società si cancella a processo instaurato alcuna interruzione del processo si può verificare, almeno per i cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione.