Smart & Start Italia: dal 14 luglio è possibile convertire il finanziamento in contributo a fondo perduto

Con la circolare n. 253833 del 4 luglio 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico, in riferimento alla misura “Smart & Start Italia”, concede la possibilità di richiedere, a partire dal 14 luglio 2022, la conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto nel caso di investimenti nel capitale di rischio delle imprese agevolate.
Le richieste di conversione devono essere presentate secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito e corredate della documentazione richieste ed essere sottoscritte dal legale rappresentate della società interessata.
La presentazione della richiesta di conversione può essere formulata solo successivamente all’erogazione a saldo delle agevolazioni. È ammessa, in ogni caso, la presentazione di un’unica richiesta di conversione per impresa beneficiaria, a fronte di una operazione di investimento, attuata o da investitori terzi o da soci persone fisiche”.
La circolare chiarisce che per le richieste di conversione di una quota del finanziamento agevolato, in relazione alle quali le verifiche si concludono con esito positivo, il Soggetto gestore procede all’adozione del provvedimento di accoglimento che, definito l’ammontare del contributo a fondo perduto concedibile, ridefinisce il piano di ammortamento del residuale finanziamento agevolato concesso.
Qualora, alla data di presentazione della richiesta di conversione, l’operazione non risulti ancora perfezionata con il versamento all’impresa beneficiaria delle risorse destinate all’operazione stessa, l’efficacia del provvedimento di accoglimento è condizionata al richiamato perfezionamento, che deve intervenire entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data del provvedimento.


Conversione parziale del finanziamento
In presenza di investimenti nel proprio capitale di rischio, le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni possono ottenere l’ulteriore beneficio della conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto. In particolare, la predetta conversione è riconosciuta, una sola volta, a fronte di investimenti nel capitale di rischio dell’impresa beneficiaria attuati da investitori
terzi ovvero da soci persone fisiche, tra loro non cumulabili, che presentano le seguenti caratteristiche:
1) Investimento nel capitale di rischio attuato da investitori terzi: l’investimento deve provenire da un unico soggetto investitore e deve assumere la forma di investimento in equity ovvero di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, e deve:
-Essere perfezionato entro 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle agevolazioni;
-Essere di importo non inferiore a 80.000,00 (ottantamila/00) euro;
-Non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up anche per effetto della conversione di altri strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti;
-Essere detenuto per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dal perfezionamento;
-Essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro, considerando, nel caso di operazioni di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, le risorse finanziarie già versate all’impresa beneficiaria.
2) investimento nel capitale di rischio attuato da soci persone fisiche: l’investimento deve:
-Possedere le caratteristiche indicate al precedente punto1i), lettere a), b), d) ed e);
-Prevedere l’apporto di nuovi conferimenti ed il conseguente aumento del patrimonio sociale;
-Essere aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle condizioni di subordine riportate nel contratto di finanziamento.