DL Anticipi: novità per Sistema TS e fatture elettroniche B2C

La Camera dei deputati ha votato la fiducia posta dal Governo sul DDL di conversione del decreto Anticipi (DL 145/2023). Tra le novità previste, quelle relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria e alla fatturazione elettronica B2C.

La conversione in legge del DL Anticipi (DL 145/2023) prevede:

  • per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), la possibilità di scegliere se utilizzare i registratori telematici e i server-RT, anche dal 1° gennaio 2024;

l’abolizione per i consumatori finali, dell’obbligo di adesione preventiva al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, con la conseguenza che le fatture elettroniche emesse nei loro confronti saranno consultabili dai contribuenti “privati” anche senza la preventiva adesione al servizio.

Trasmissione telematica dei corrispettivi al STS

Secondo la disposizione prevista dal D.Lgs. 127/2015 (art. 2 c. 6-quater), i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (es. le farmacie) possono adempiere all’obbligo, attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema TS attraverso i registratori telematici e i server-RT.

La disposizione ha lo scopo di evitare una duplicazione di adempimenti, cosicché i registratori telematici e i server-RT, previa apposita configurazione, possono trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Si ricorda che il passaggio dalla facoltà, all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria tramite i predetti strumenti, previsto originariamente a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stato successivamente differito prima al 1° gennaio 2023 dal DL 146/2021 (art. 5 c. 12-ter), e infine, al 1° gennaio 2024 dal DL 198/2022 (art. 3 c. 3).

La conversione in legge del DL Anticipi prevede l’abrogazione del comma 6-quater dell’art. 2 D.Lgs. 127/2015, con la conseguenza che anche dal 1° gennaio 2024, continuerà ad essere possibile scegliere se utilizzare, per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, i registratori telematici e i server-RT.

Non vi sono novità per i suddetti soggetti in tema di obbligo di emissione della fatturazione elettronica, che dovrebbe pertanto scattare dal 1° gennaio 2024. Si ricorda che il DL 119/2018 ha previsto che fino al 2023, i soggetti tenuti ad inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria, non possono emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.


Nessuna adesione per consultare le fatture elettroniche B2C

Per la consultazione delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

Per accedere è necessario esercitare una adesione preventiva al servizio (effettuata dal cedente/prestatore o cessionario/committente), mediante una apposita funzione presente nell’apposita area riservata del sito web della stessa Agenzia.

Con l’adesione, l’Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione al soggetto che ha effettuato l’adesione.

In assenza di adesione, l’Agenzia dopo il recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura.

Anche per i consumatori finali che ricevono fatture elettroniche B2C, è disponibile un servizio di consultazione delle stesse.

In recepimento delle indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il D.Lgs. 127/2015 (art. 1 comma 3), ha previsto che, il servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” viene reso disponibile anche ai consumatori finali solo in presenza di un’espressa adesione al servizio.

Il consumatore finale che chiede la fattura, non è obbligato a riceverla elettronicamente, mentre l’esercente o il professionista è obbligato a emettere la fattura elettronicamente inviandola al Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia analogica (cartacea o via mail) conforme all’originale al cliente.

La novità in materia viene introdotta dalla conversione in legge del DL Anticipi, il quale in un’ottica di semplificazione, prevede l’abolizione per i consumatori finali, dell’obbligo di adesione preventiva al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, con la conseguenza che le fatture elettroniche emesse nei loro confronti saranno consultabili dai contribuenti “privati” anche senza la preventiva adesione al servizio.

Si fa presente che secondo la citata disposizione dell’art. 1, comma 3, è sempre previsto che una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico è messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura, con facoltà dei consumatori di rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

SISTEMA TS – AMPLIATO AGLI INFERMIERI PEDIATRICI L’OBBLIGO DI INVIO

Come noto, l’art. 3, co. 3, DLgs. n. 175/2014 ha stabilito che:
– i soggetti che erogano prestazioni sanitarie
– sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i relativi dati entro il 31/01 dell’anno successivo a quello di “sostenimento” della spesa;
per permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre il 730 precompilato dei contribuenti.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE DELLE SPESE

Nel corso del tempo la platea dei soggetti interessati si è progressivamente ampliata, con l’emanazione di appositi provvedimenti del MEF.

NUOVI SOGGETTI DAL 2023

Con D.M. del 22/05/2023 (in G.U. del 3/06/2023), il MEF ha disposto l’ampliamento della platea dei soggetti tenuti a trasmettere al Sistema TS i dati delle spese sanitarie:
▪️ agli infermieri pediatrici con profilo professionale individuato dal D.M. n. 70/1997 del Ministero della Sanità
▪️ iscritti nell’omonimo Albo nato dal riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie (art. 4, L. n. 3/2018).

DECORRENZA E TERMINE D’INVIO
DECORRENZA E TERMINE D’INVIO

L’obbligo di invio dei dati decorre con riferimento alle spese sostenute dal 1/01/2023 (effetto retroattivo).
In particolare, le spese sostenute:
▪️ nel 2023: dovranno essere oggetto di comunicazione entro il 31/01/2024
▪️ dal 1/01/2024: dovranno essere inviate nei termini ordinari (cadenza mensile).

INVIO DATI STS

Circa l’invio dati al STS si ricorda:
divieto di fatturazione elettronica tramite sdi
l’art. 10-bis, DL n. 119/2018 prevede il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS per il 2019. Dopo una serie di proroghe il divieto da ultimo è stato esteso anche al periodo 2023 (art. 3, co. 2, D.L. n. 198/2022)
invio corrispettivi
l’art. 2, comma 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015 prevede la possibilità per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, di assolvere alla trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l’invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al STS tramite un RT.

Anche gli infermieri pediatrici inviano i dati delle spese sanitarie al Sistema TS

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2023 n. 128, modificando il decreto ministeriale 1° settembre 2016, ha esteso agli infermieri pediatrici, il cui profilo professionale è individuato dal decreto ministeriale 17 gennaio 1997 n. 70, l’obbligo di trasmettere in via telematica al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche per le prestazioni erogate.

Tali dati sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello 730 e REDDITI PF).
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 175/2014, il Sistema TS mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini.

La platea di soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria, in attuazione del comma 4 del citato art. 3 del DLgs. 175/2014, è stata ampliata da alcuni decreti del Ministero dell’Economia e delle finanze, tra i quali il DM 1° settembre 2016, il DM 22 novembre 2019 e il DM 16 luglio 2021.

Con particolare riferimento alla figura professionale degli infermieri, l’art. 4 della legge 11 gennaio 2018 n. 3, che ha previsto il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, ha trasformato i Collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

L’Albo degli infermieri professionali ha assunto quindi la denominazione di Albo degli infermieri e l’Albo delle vigilatrici d’infanzia ha assunto la denominazione di Albo degli infermieri pediatrici.
Si tratta pertanto di due diversi Albi:
– l’Albo di cui al DM 14 settembre 1994 n. 739, i cui soggetti iscritti (infermieri) sono già tenuti a trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie ai sensi del DM 1° settembre 2016;
– l’Albo di cui al DM 17 gennaio 1997 n. 70, che individua il profilo dell’infermiere pediatrico, i cui soggetti iscritti sono inclusi nel perimetro soggettivo dell’obbligo di trasmissione dei dati delle spese sanitarie a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Come previsto dall’art. 3 comma 3 lett. b) del DM 1° settembre 2016, modificato dall’art. 1 comma 1 lett. b) del DM 22 maggio 2023 in esame, la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi degli infermieri pediatrici, così come fanno le Federazioni o i Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali degli altri soggetti obbligati a trasmettere i dati delle spese sanitarie.

Il nuovo obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria da parte degli infermieri pediatrici si applica alle spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2023: si tratta quindi di una decorrenza retroattiva che potrebbe comportare alcune difficoltà nella gestione, da parte dei nuovi soggetti obbligati, dei dati richiesti, considerando che la novità interviene quasi a metà del primo anno di applicazione.Unica scadenza per il primo anno di obbligo

Limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’intero anno 2023, la trasmissione dei relativi dati è effettuata entro il 31 gennaio 2024.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, come previsto per gli altri soggetti dall’art. 7 del DM 19 ottobre 2020, la trasmissione dei dati deve avvenire entro la fine del mese successivo alla data di pagamento delle spese di cui al documento fiscale. A tal proposito, si ricorda che la periodicità mensile di trasmissione delle spese è stata più volte modificata: da ultimo, il DM 27 dicembre 2022 ha ulteriormente modificato il DM 19 ottobre 2020, stabilendo, anche per il 2023, una periodicità semestrale per la trasmissione dei dati, invece che mensile.

In particolare, in relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2023, la trasmissione deve avvenire entro:
– il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre 2023;
– il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre 2023.
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro 5 giorni successivi alla scadenza. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla suddetta scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.
Le descritte sanzioni, come stabilito dal comma 5-ter dell’art. 3 del DLgs. 175/2014, non si applicano nel primo anno di trasmissione dei dati, in caso di lieve ritardo nell’adempimento e quando l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

SISTEMA TS – PROROGA GENERALIZZATA DELL’INVIO AL 22/02/2023

Come noto, al 31 gennaio 2023 è scaduto il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al sistema TS da parte dei soggetti obbligati.

Il DM 28/11/2022, inoltre, nell’integrare il DM 1/09/2016 con la lett. g) all’elenco di cui all’art. 1), ha esteso l’obbligo di trasmissione al sistema TS (v. RF-fl 010/2023):
– oltre agli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla precedente lett. f)
– anche a quelli “registrati in anagrafe tributaria, con il codice attività – primario o secondario – … Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia»”
Tale estensione, resasi necessaria al fine di adeguare l’obbligo alle novità legislative intervenute in materia di obbligo di iscrizione nel registro dei fabbricanti di dispositivi su misura in campo ottico e oftalmico (Reg. UE 2017/745) ha generato delle incertezze negli operatori del settore, che hanno indotto l’associazione di categoria degli ottici a richiedere una proroga nella trasmissione dei dati.

Preso atto di tali difficoltà, l’Agenzia
▪ ha emanato il Provv. 15/02/2023 con il quale ha accolto la richiesta riferita all’intero comparto degli ottici
ha, nel contempo, esteso la proroga a tutti i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al sistema TS, anticipando, nel Comunicato Stampa del 15/02/2023, l’emanazione di un prossimo provvedimento in tal senso.

NUOVI TERMINI
In sostanza, è stato previsto quanto segue
a) ottici: indipendentemente che si tratti di esercenti
▪ che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute ai sensi dell’art. 11, co. 7, ed art. 13 del Dlgs 46/1997, n. 46 (art. 1, c. 1, lett. f), DM 01/09/2016)
▪ o che possiedano il codice Ateco (primario o secondario) 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia” (art. 1, c. 1, lett. g), DM 01/09/2016)
opera la proroga dell’invio dal 31/01/2023 al 22/03/2023 per le spese sostenute nell‘intero anno 2022
b) generalità dei soggetti obbligati: opera la proroga dell’invio dal 31/01/2023 al 22/03/2023 per le spese sostenute nel 2° semestre 2022:

Opposizione: al fine di soddisfare la tutela della privacy, slitta anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2022 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata”.
In particolare, l’opposizione può essere esercitata:
– fino al 22/02/2023 (anziché fino al 31/01/2023), con riferimento ai dati aggregati relativi a una o più
tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate;
– e dal 3/03/2023 al 30/03/2023 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), in relazione a ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema tessera sanitaria.

Infine, il Provvedimento proroga dal 9 al 31 marzo 2023, il termine a partire dal quale il Sistema tessera sanitaria mette a disposizione delle Entrate i dati delle spese sanitarie 2022 e dei relativi rimborsi.

SISTEMA TS – NOVITA’ DAL 2023 ED INVIO AL 31 GENNAIO

Il DM 27/12/2022 ha nuovamente modificato la periodicità di invio dei dati al sistema TS delle spese sanitarie e delle spese veterinarie, disponendo il rinvio della periodicità mensile al 1/01/2024.

NUOVE PERIODICITA’ DI INVIO DELLE SPESE SANITARIE DAL 2023

SITUAZIONE ATTUALE: come anticipato, l’art. 2 del DM 27/12/2022 ha ridefinito i termini d’invio dei dati delle spese sanitarie relative al 2023, che permangono su base semestrale:

CORRISPETTIVI INVIATI AL STS

Si ricorda che anche l’obbligo di invio dei corrispettivi telematici (farmacie, ottici, ecc.) al sistema TS,
(previsto dall’art. 2, co. 6-quater, DLgs. n. 127/2015, come modificato dall’art. 3, co. 5, DL n. 183/2020) è stato differito al 2024 dall’art. 3 del DL 198/2022, cd. “Milleproroghe 2022” (v. RF-fl 001/2023).

INVIO DEI DATI SANITARI DEL 2022 ENTRO IL 31/01/2023

Per quanto attiene l’invio delle spese sanitarie sostenute nel 2022, occorre considerare le seguenti due novità introdotte:
➔ l’estensione agli ottici
➔ inclusione tra i dati dei contributi usufruiti del “bonus vista” e del “bonus psicologo”.

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO ALLA GENERALITÀ DEGLI OTTICI

Il DM 1/09/2016 aveva già incluso gli ottici tra i soggetti obbligati (elenco di cui all’art. 1, lett. f):
▪ avessero effettuato la comunicazione al Ministero della Salute, ex artt. 11 c. 7 e 13 DLgs. n. 46/97
▪ cioè di iscrizione nel Registro dei fabbricanti di dispositivi su misura in campo ottico e oftalmico.

Il successivo DM 28/11/2022 (integrando il citato DM 1/09/2016 con la lett. g) all’elenco di cui all’art. 1), al fine di tener conto dell’evoluzione normativa, estende l’obbligo di trasmissione al sistema TS
▪ oltre agli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla precedente lett. f)
▪ anche a quelli “registrati in anagrafe tributaria, con il codice attività – primario o secondario – … Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia»”

È inoltre previsto che, dal 1/12/2022, il Sistema TS procede ad acquisire dall’Agenzia delle entrate il
codice Ateco comunicato dall’esercente che richiede le credenziali necessarie per l’invio dei dati.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE
Per entrambi i soggetti (di cui alla preesistente lett. f) ed alla nuova lett. g) la trasmissione dei dati
▪ limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche per l’intero anno 2022
▪ è effettuata entro il 31/01/2023.

Si ricorda che la trasmissione dovrà avvenire secondo quanto disposto dal nuovo allegato A al DM 22/12/2022 (che ha sostituito l’analogo All. A del DM 19/10/2020); il citato DM ha poi previsto la possibilità di accedere al STS tramite Carta di identità elettronica (CIE) da parte del cittadino che intenda consultare i propri dati.

Tipologie di spesa: sono richieste le informazioni relative:
– alle spese per l’acquisto/affitto di dispositivi medici con marcatura CE, identificate col codice tipologia di spesa “AD”
– altre spese sanitarie diverse da quelle di cui sopra, identificate col codice tipologia di spesa “AA” (con il quale va indicata anche la fruizione dell’eventuale “bonus vista”)

BONUS VISTA E BONUS PSICOLOGO

Il citato DM 28/12/2022 ha espressamente previsto che:
➔ in relazione all’obbligo di trasmettere al STS anche eventuali contributi “riportati sui documenti fiscali”
➔ chiarisce che, per quanto attiene gli ottici e gli psicologi, vanno inclusi anche i seguenti contributi:
▪ il cd. “Bonus vista” (art. 1, co. 438, L. n. 178/2020): si tratta di un contributo sotto forma di voucher di importo pari a € 50, per l’acquisto di occhiali da vista/lenti a contatto correttive a favore dei membri di nuclei familiari con ISEE inferiore a € 10.000 annui
▪ il cd. “Bonus psicologo” (art. 1-quater, co. 3, DL n. 228/2021, cd. “Decreto Milleproroghe”): si tratta di un contributo a fronte di spese per sessioni di psicoterapia presso specialisti iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi

Per l’invio di tali contributi va utilizzato:
– il codice tipologia di spesa “AA – Altre spese” (cui associata alla descrizione “tutte le eventuali e altre tipologie di prestazioni non previste dai valori precedenti nonché per i contributi riconosciuti dalla normativa vigente riportati nei documenti fiscali”)
– il codice tipologia di spesa “AA – Altre spese” (in precedenza gli psicologi utilizzavano il solo codice “SP – Prestazioni sanitarie”).