Revisione dell’IRPEF secondo il principio di progressività

Nella legge delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto, viene confermata, con qualche modifica rispetto al testo originario del Ddl., la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, che mira a una graduale riduzione dell’IRPEF.
In particolare, l’art. 5 stabilisce i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema impositivo sui redditi delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica.

Tale obiettivo sarà perseguito attraverso il riordino delle aliquote di imposta, degli scaglioni di reddito, nonché delle deduzioni dalla base imponibile, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta, tenendo conto delle loro finalità principali.
Tra queste si sottolineano la composizione del nucleo familiare (con specifico riferimento a quelli in cui sia presente una persona con disabilità) e i costi per la crescita dei figli, la tutela del bene casa (in proprietà o in locazione), la salute, l’istruzione, la previdenza complementare, il miglioramento dell’efficienza energetica e l’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età.

Si ricorda che gli scaglioni di reddito imponibile e le relative aliquote applicabili di cui all’art. 11 del TUIR sono già diminuiti da cinque a quattro per effetto della modifica introdotta dall’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022). Tali aliquote, stando a quanto annunciato dal Viceministro all’Economia, Maurizio Leo, nel suo intervento all’Assemblea del 4 agosto, dovrebbero ulteriormente ridursi a tre, per poi arrivare gradualmente verso la flat tax.

Il secondo obiettivo della riforma dell’IRPEF è il perseguimento dell’equità orizzontale. A tal proposito, l’art. 5 della legge delega prevede l’attuazione di alcune misure, tra le quali la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”) e del medesimo carico impositivo nell’ambito dell’IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.
Attualmente l’area di esenzione fiscale, con la disciplina delle detrazioni IRPEF per tipologie reddituali di cui all’art. 13 del TUIR, è pari a:
– 8.173 euro, per i redditi di lavoro dipendente, in quanto la detrazione di 1.880 euro corrisponde all’imposta lorda dovuta su tale reddito (23%), annullando quindi il relativo carico fiscale;
– 8.500 euro, con riferimento ai redditi di pensione, per le stesse ragioni di cui sopra, in quanto spetta una detrazione di 1.955 euro.

Un’altra misura prevista dalla legge delega è l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riferibili alla percezione della tredicesima mensilità.
Il medesimo regime di imposizione sostitutiva si applica, per espressa disposizione, anche sui premi di produttività.

Sul punto, si rileva che il disegno di legge originario presentato dal Governo, stando alle bozze che erano circolate, prevedeva che la suddetta imposta sostitutiva si dovesse applicare in via generalizzata, su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito del periodo d’imposta e il reddito più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, al fine di agevolare l’incremento reddituale su base annuale.
In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, per effetto delle modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare, l’applicazione di tale imposta sostitutiva è stata pertanto limitata (cfr. dossier n. 38/1).

Tra le altre misure previste dalla legge delega in relazione all’imposizione sui redditi delle persone fisiche si evidenzia:
– la possibilità di dedurre le spese sostenute per la produzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata;
– la possibilità di detrarre, per i contribuenti, i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l’eccedenza del reddito complessivo;
– l’inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo d’imposta in relazione all’IRPEF.

Con riferimento a tale ultimo punto, infatti, la disciplina attuale che fa riferimento al “reddito complessivo” ai fini IRPEF comporta che rilevino solo i redditi soggetti a tassazione ordinaria. In deroga a tale principio, sono previste apposite disposizioni che considerano rilevanti anche redditi esenti o soggetti a un diverso regime impositivo: l’obiettivo della riforma è quindi di prevedere una nuova disciplina di carattere generale.

Fringe benefit: interamente tassati se si supera il limite di 600 euro

Con la CM 35/E del 04/11/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sull’art. 12 del DL 115/2022 (cd. decretoAiuti-bis“), che ha modificato i “criteri” di tassazione dei fringe benefit per l’anno 2022.

La citata disposizione prevede che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.

In relazione a tale disposizione, viene chiarito che:
• la disciplina applicabile è quella dell’art. 51, co. 3, TUIR • la deroga a tale comma, introdotta dalla disposizione in parola, riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione (aumentato a €. 600) e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma • ne deriva, che, come chiarito dalla relazione illustrativa al DL 115/2022, nel caso in cui:
◦ in sede di conguaglio, il valore dei beni/servizi prestati, o le somme erogate/rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
risultino superiori al nuovo limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, cioè anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di €. 600.

Viene inoltre chiarito che:
• ai sensi dell’art. 51, co. 1, TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (cd. “principio di cassa allargato“) • quanto all’ambito applicativo della disposizione, prevista per il solo 2022, l’Agenzia afferma che si applica (come previsto dall’art. 51, co. 3, TUIR) ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi a questi assimilati (co.co.co., ecc.), per i quali il reddito è determinato secondo l’art. 51 del TUIR; inoltre, i fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam;
• ai sensi del medesimo co. 3 dell’art. 51, TUIR, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni/servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Spetta al datore di lavoro acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51, co. 3, del Tuir. Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.

Rapporto con “bonus carburante”
La citata agevolazione costituisce ulteriore ed autonoma agevolazione rispetto al bonus carburante di cui all’art. 2 del DL n. 21/2022.

Al riguardo, l’Agenzia precisa che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di €. 200 per uno/più buoni benzina e un valore di €. 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’eventuale superamento delle soglie massime previste per il bonus carburante (€. 200) comporta la tassazione ordinaria dell’intero importo erogato, in base della regola generale dell’art. 51, co. 3, del Tuir.
Ciò anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit. L’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato”, riportata nella CM 27/2022, deve ritenersi superata, nel senso che, in luogo del prelievo sostitutivo (del 10%), troverà applicazione la tassazione ordinaria.

In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi e autonomi limiti fissati dalle due norme in commento (€. 600 per il regime temporaneo dell’art. 51, co. 3, del Tuir e/o €. 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.