Riduzione dei termini di accertamento anche con integrativa

Ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 5 agosto 2015 n. 127, possono beneficiare della riduzione di due anni dei termini di decadenza dell’accertamento previsti dall’art. 43 comma 1 del DPR 600/73 e dall’art. 57 comma 1 del DPR 633/72, i contribuenti che nel corso di un periodo d’imposta:
– hanno documentato le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi;
– hanno garantito la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni, se di importo superiore a 500 euro, secondo le modalità previste dall’art. 3 comma 1 del DM 4 agosto 2016, ossia utilizzando i seguenti strumenti di pagamento: bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

Per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, come previsto dall’art. 4 comma 1 del DM 4 agosto 2016, i contribuenti sono tenuti a comunicare, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei descritti presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella relativa dichiarazione dei redditi annuale.

In particolare, nel quadro RS del modello REDDITI SC, è presente il rigo RS269, da barrare per comunicare l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza. Analogamente, è previsto lo stesso rigo RS269 nel modello REDDITI ENC e il rigo RS136 nei modelli REDDITI PF e SP.

Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DM 4 agosto 2016, la mancata comunicazione dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza dell’accertamento nella relativa dichiarazione dei redditi annuale comporta l’inefficacia dell’agevolazione per il medesimo periodo.

A questo proposito, ci si potrebbe chiedere se, in caso di mancata comunicazione dell’esistenza dei presupposti di cui al rigo RS269 (o RS136), sia possibile presentare una dichiarazione integrativa ai fini di barrare la suddetta casella.

La Corte di Cassazione ha infatti più volte sostenuto (cfr., tra le altre, Cass. 6 giugno 2018 n. 14550 e Cass. 29 ottobre 2021 n. 30827) che le dichiarazioni dei redditi non sono emendabili se la modifica riguarda l’esercizio di un’opzione offerta dal legislatore, poiché essa costituisce l’espressione di una volontà negoziale.

Questa impostazione, secondo l’orientamento della Suprema Corte (Cass. 15 dicembre 2017 n. 30172 e 22 gennaio 2013 n. 1427), è applicabile anche alla fruizione di agevolazioni fiscali, per le quali il legislatore subordina la loro concessione a una precisa manifestazione di volontà del contribuente.

Come chiarito dal principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate 28 novembre 2018 n. 13, infatti, in relazione alla scelta esercitata nelle dichiarazioni dei redditi di avvalersi di regimi agevolativi, la stessa dichiarazione assume il valore di atto negoziale che, al pari di qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può essere rettificata soltanto in presenza di dolo, violenza o errore.

Nel caso di specie, però, la casella del rigo RS269 o RS136 del modello REDDITI è da barrare solo al fine di comunicare l’esistenza dei presupposti per beneficiare di una disposizione agevolativa, e non di comunicare una specifica volontà negoziale, né sono configurabili problematiche collegate a un “ripensamento” sulla base di sopravvenute valutazioni di convenienza.

Per i motivi esposti, si ritiene che, nel caso in cui non venga barrata la casella RS269 o RS136 del modello REDDITI, trattandosi di una mera comunicazione di esistenza di presupposti e non l’espressione di una volontà, la fattispecie possa essere corretta tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa.

A titolo esemplificativo, nel caso in cui non sia stata barrata la casella del rigo RS269 del modello REDDITI SC 2022, che doveva essere trasmesso entro il 30 novembre 2022, per comunicare l’esistenza dei presupposti nel periodo d’imposta 2021, si ritiene che sia possibile trasmettere la dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 comma 8 del DPR 322/98, versando la sanzione di 250 euro di cui all’art. 8 comma 1 del DLgs. 471/97 per dichiarazione dei redditi inesatta, ferma restando l’applicazione della riduzione da ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.

L’INTEGRATIVA SPOSTA I TERMINI DI ACCERTAMENTO

Quanto ai termini di accertamento, l’art. 1 comma 640 della L. 190/2014 ha stabilito che, con la presentazione di una dichiarazione integrativa, i termini di decadenza per l’accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA sono computati a decorrere dalla dichiarazione integrativa stessa, “limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione”.
Nel caso di specie, pertanto, i termini di accertamento ridotti di due anni sarebbero da computare a decorrere dalla data di trasmissione della dichiarazione integrativa.