Indennità una tantum dei lavoratori colpiti dall’alluvione – via alle domande

Con la circolare 54 dello scorso 08/06/2023, l’INPS ha fornito le indicazioni per la determinazione della platea dei destinatari della misura e le istruzioni operative per presentazione della domanda per ottenere l’indennità una tantum prevista dall’art. 8 del DL 61/2023.

La domanda può essere presentata a partire dal 15/06/2023 e fino al 30/09/2023 da part dei lavoratori autonomi colpiti dall’alluvione che ha interessato alcuni territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana.

Possono fruire dell’agevolazione i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e i lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

L’INPS specifica che tra i collaboratori coordinati e continuativi rientrano:
• i co.co.co. di cui all’art. 409 c.p.c., iscritti alla Gestione separata dell’INPS, dell’INPGI e dell’ENPAPI;
• i rapporti di co.co.co. per i quali è obbligatoria la contribuzione presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS;
• i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
• i titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza devono essere iscritti alla Gestione commercianti o alla Gestione separata dell’INPS (c.d. venditori porta a porta).

Invece, tra i gli autonomi e i professionisti rientrano i:
• lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani e commercianti e alla Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri dell’INPS (compresi gli IAP e i coadiuvanti e coadiutori);
• pescatori autonomi;
• liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici);
• lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals;
• professionisti con cassa (vale a dire iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96).

Ai fini della fruizione dell’agevolazione, i soggetti indicati devono avere:
• alla data del 01/01/2023;
• la residenza o il domicilio ovvero devono operare, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, come indicati nell’allegato 1 al decreto;
• inoltre gli stessi soggetti devono aver sospeso l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 01/01/2023;
• i suddetti soggetti devono risultare iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 1° maggio 2023 e devono avere l’attività già avviata alla medesima data.

Indennità – L’indennità:
• può essere riconosciuta per il periodo dal 01/01/2023 al 31/08/2023;
• ed è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, ma non può eccedere l’importo massimo di 3.000 euro per ogni singolo lavoratore.

In sede di presentazione della domanda, il richiedente sarà tenuto a dichiarare – oltre al possesso dei requisiti – il periodo o i periodi di sospensione dell’attività a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione.

Procedure operative – Sempre sotto il profilo operativo, i lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.
L’importo sarà poi erogato dall’INPS il quale provvede anche all’attività di monitoraggio delle risorse stanziate (non procedendo all’accoglimento di ulteriori domande in caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa).

L’Istituto effettuerà anche le verifiche circa la sussistenza dei requisiti, anche in collaborazione con enti e istituzioni esterni e in caso di assenza avvierà la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità (fermo restando le sanzioni, anche penali).

Indennità una tantum 150 euro – istanza di riesame entro il 13/07/2023

Con il messaggio n. 1389 del 14/04/2023, l’INPS ha indicato termini e procedure operative ai fini della presentazione dell’istanza di riesame nel caso risulti “respinta” l’istanza per l’erogazione dell’indennità una tantum di €. 150 x art. 19 commi 11-14 del DL 144/2022.

L’istanza di riesame potrà essere presentata entro il 13/07/2023

L’esito della domanda e le relative motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati, sarà necessario selezionare la prestazione d’interesse e accedere alla sezione “Ricevute e provvedimenti”.

Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, di produrre i documenti previsti per il riesame.

Nel caso di domanda “respinta”, il soggetto interessato può proporre istanza di riesame mediante lo stesso servizio telematico di presentazione della domanda, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 127 del 16/11/2022.

L’istanza di riesame potrà essere presentata entro 90 gg dal 14/04/2023, giorno di pubblicazione del messaggio n. 1389 del 14/04/2023, ossia entro il 13/07/2023.

Vengono poi forniti alcuni chiarimenti in merito ai requisiti di accesso all’indennità in base alla tipologia di soggetti.

Fermo restando che per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti l’indennità viene erogata dall’INPS solo in forma residuale, e cioè qualora non l’abbiano già ricevuta, ove spettante, dal datore di lavoro, l’Istituto di previdenza ricorda che per tali soggetti il requisito delle “50 giornate di lavoro svolte nel corso dell’anno 2021” si ritiene soddisfatto anche nel caso in cui il medesimo venga raggiunto cumulando le giornate di lavoro effettivo come lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, riferite al settore sia agricolo che non agricolo.

Inoltre, l’INPS precisa che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo dell’anno 2021 utili al raggiungimento del requisito, l’indennità risulta indebita e deve essere restituita.

Con un provvedimento di prossima pubblicazione verranno fornite istruzioni con specifico riferimento alla categoria dei dottorandi e assegnisti di ricerca, per risolvere la criticità circa l’assenza dell’informazione relativa alla presenza di un contratto di dottorando/assegnista alla data prevista dal DL 144/2022, che ha comportato la reiezione delle relative domande.