Transizione green – istanze dal 10/10/2023

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’obiettivo di sostenere i programmi di investimento delle imprese nella tutela ambientale, ha stanziato 300 milioni di euro a valere sul “Fondo per il sostegno alla transizione industriale“.

Le imprese di qualsiasi dimensione del territorio nazionale, in particolare quelle che operano nei settori estrattivo e manifatturiero, potranno chiedere agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto, per programmi di investimento che perseguono:
• l’efficientamento energetico,
• il cambiamento fondamentale del processo produttivo,
• l’installazione di impianti da autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento,
• la riduzione dell’utilizzo delle risorse tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate.

I programmi dovranno prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro.

La domanda per le agevolazioni dovrà essere inviata dal 10 ottobre al 12 dicembre 2023 allo sportello online Invitalia.

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

L’operatività del Fondo è disciplinata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica.

Il Decreto del Direttore per gli Incentivi alle Imprese del 30 agosto 2023 definisce termini e modalità di presentazione delle domande attraverso l’apertura di uno sportello finalizzato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro operante attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.

È prevista l’applicazione delle diposizioni di favore recate dalla sezione 2.6 del “Quadro temporaneo” (comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 101/03 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni) e dagli articoli 14, 17, 38 e 47 del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER).

Il Fondo è stato istituito dall’articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:
• essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
• operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
• non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
• non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
• essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
• non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.

Il 50% delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).

I programmi di investimento devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:
1. una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 38 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. È prevista anche l’ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all’installazione di impianti da autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento GBER.
2. un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 47 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all’intervento.

I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
• Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
• Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
• Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
• Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:
• spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza
• Spese di personale

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione» del “Quadro temporaneo” (sopra specificato).

In particolare con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica, sono concesse agevolazioni, pari al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell’aiuto.

Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.
– Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.

– Qualora venga richiesta l’applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al 40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.

Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità scende al 30%
Con riferimento agli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione, sono concesse agevolazioni, pari:
– al 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
– al 30% per qualsiasi altro investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;

Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese ad un uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni, pari:
– al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.
– Per quanto concerne gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto ed il valore dell’intensità è disciplinata dalla carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti ed della zona oggetto di investimento.

Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento, in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia.

Si prevede una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento.

Il punteggio attribuibile a ciascun programma di investimento è determinabile sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in diversi ambiti ambientali.

I risultati ottenuti a seguito della realizzazione degli investimenti, come individuati nella relazione tecnica economica, sono valorizzati mediante l’utilizzo di indicatori specifici in relazione a ciascuno dei diversi ambiti ambientali.

Laddove si presentino situazioni di parità di punteggio, sarà data preferenza alla domanda di agevolazione il cui contributo agevolativo risulti più contenuto. La graduatoria finale sarà resa disponibile nella sezione dedicata sul sito internet del Soggetto Gestore, pubblicata entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione.

Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione – I termini e le modalità per la presentazione delle domande sono stati stabiliti con il decreto direttoriale del 30 agosto 2023.

Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Fondo per il sostegno alla transizione industriale-” del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12:00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023.

Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica: domande entro il 23/09/2023

Con un avviso del 9 agosto, il Ministero del Turismo informa di una proroga della misura agevolativa riguardante i Comuni a vocazione turistica.

Nel dettaglio, il termine previsto al 9 settembre 2023 per la presentazione delle domande a valere sul Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica sotto i 5000 abitanti, come richiesto da ANCI, è prorogato alle ore 9.00 del 23 settembre 2023.

Con il DM interministeriale n. 7726 del 14/04/2023 recante “Disposizioni applicative per le modalità di attuazione e di funzionamento del fondo istituito dall’articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale” il Ministero ha dato attuazione a quanto previsto all’art. 1, c. 607, L.197/2022.

Il Fondo ha come obiettivo la valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’ISTAT come comuni a vocazione turistica, così da incentivare interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.

Gli interventi perseguibili sono finalizzati a:
1. accrescere l’accessibilità e la fruizione dell’offerta turistica da parte di persone con disabilità;
2. sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l’identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;
3. riqualificare tramite infrastrutture gli ambienti urbani e le aree oggetto di dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell’area;
4. potenziare forme di mobilità sostenibile (es. ricoveri e/o depositi per biciclette; campeggi; turismo en plein air; turismo sulle vie d’acqua, marine, lacuali e fluviali e porti turistici);
5. creare, produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival;
6. promuovere e sviluppare il turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;
7. ridurre l’impatto ambientale del turismo;
8. incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica.

Dotazione – Il Fondo avrà una valenza pluriennale sul triennio 2023-2025 e una dotazione complessiva di 34 milioni, di cui 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Beneficiari – Le misure sono indirizzate ai Comuni, in forma singola o aggregata, come individuati nell’Allegato 1 dell’Avviso pubblico, rispondenti ai seguenti requisiti:
1. popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti come da rilevazione ISTAT;
2. vocazione turistica come individuata dalla categorizzazione ISTAT.

Nel dettaglio possono presentare domanda di finanziamento i Comuni italiani che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) popolazione residente Istat inferiore a 5.000 abitanti. Il possesso del requisito è riferito all’ultima rilevazione ISTAT disponibile alla data di pubblicazione dell’avviso.
b) appartenenza, alla data di pubblicazione dell’Avviso, del Comune, con riferimento alla “Classificazione ISTAT dei Comuni italiani in base alla densità turistica come indicato dall’articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, in una delle seguenti categorie turistiche prevalenti:
◦ B – Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
◦ C – Comuni con vocazione marittima;
◦ D – Comuni del turismo lacuale;
◦ E – Comuni con vocazione montana;
◦ F – Comuni del turismo termale;
◦ G – Comuni a vocazione marittima e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
◦ H – Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica;
◦ L1 – Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica e altre vocazioni;
◦ L2 – Altri comuni turistici con due vocazioni; P – Comuni turistici non appartenenti ad una categoria specifica

L’avviso specifica inoltre che, gli interventi oggetto di agevolazione devono essere finalizzati a:
1. accrescere l’accessibilità e la fruizione dell’offerta turistica da parte di persone con disabilità;
2. sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l’identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;
3. riqualificare tramite infrastrutture gli ambienti urbani e le aree oggetto di dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell’area;
4. potenziare forme di mobilità sostenibile (es. ricoveri e/o depositi per biciclette; campeggi; turismo en plein air; turismo sulle vie d’acqua, marine, lacuali e fluviali e porti turistici);
5. creare, produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival;
6. promuovere e sviluppare il turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;
7. ridurre l’impatto ambientale del turismo;
8. incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica.

Le domande di partecipazione possono essere presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero appositamente realizzata, a partire dal 17 luglio 2023.

Viene precisato che, eventuali richieste di informazioni/chiarimenti dovranno essere inoltrate all’ indirizzo:
piccoli.comuni@ministeroturismo.gov.it (PEO)
piccoli.comuni@pec.ministeroturismo.gov.it (PEC)

Si specifica trattandosi di una misura pluriennale, possono essere presentate anche istanze a valenza pluriennale per il periodo 2023-2025, in coerenza con la capienza finanziaria prevista per ciascuna annualità.

L’entità del contributo concedibile per ciascun progetto è non superiore alla misura massima del 100% della spesa ammissibile e ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuna annualità, per la progettazione e la realizzazione di ciascun intervento.

Le proposte progettuali non potranno essere inferiori ad un ammontare annuo pari a euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

Attenzione al fatto che le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento ( accedi qui per tutto l’occorrente) dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 23 settembre 2023.

Eventuali richieste di informazioni/chiarimenti dovranno essere inoltrate all’ indirizzo: piccoli.comuni@ministeroturismo.gov.it (PEO) – piccoli.comuni@pec.ministeroturismo.gov.it (PEC)

Fondo per la Transizione Energetica nel settore industriale. Avviso pubblico apertura termini per la presentazione delle domande

Con Decreto Direttoriale 20 luglio 2022 è stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti del Fondo per la compensazione dei costi delle emissioni indirette sostenuti da alcune imprese nell’anno 2021.
Gli aiuti sono rivolti alle imprese che operano nei settori elencati nell’allegato I della comunicazione della Commissione europea (2020/C 317/04) ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica (c.d. aiuti per i
costi indiretti delle emissioni).
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.M. n. 466 del 12 novembre 2021, è stato emanato il Decreto Direttoriale del 20 luglio 2022 che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli aiuti del Fondo e di valutazione delle stesse, per le imprese che operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell’allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) e
che abbiano sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
I soggetti beneficiari hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo che saranno corrisposti, su richiesta. Qualora le risorse non consentano l’integrale accoglimento dei costi ammissibili previsti dalle domande di beneficio, gli aiuti potranno essere concessi in misura proporzionalmente ridotta rispetto all’ammontare dei predetti costi.
Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dalle ore 9:00 del giorno 25 luglio 2022 e fino alle ore 19:00 del giorno 8 agosto 2022, utilizzando il modello reso disponibile sul sito web del soggetto gestore (https://www.acquirenteunico.it/fte), e devono essere firmate digitalmente e inviate esclusivamente, pena l’improcedibilità, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata fondotesi@pec.acquirenteunico.it con i relativi allegati.
Il soggetto gestore della misura di aiuto è Acquirente Unico S.p.A. e fornisce alle imprese richiedenti le informazioni sui seguenti canali:
-Pagina web dedicata al Fondo per le informazioni generali http://www.acquirenteunico.it/fte
-Recapito telefonico 320 0307466 per eventuale supporto legato esclusivamente all’invio della domanda. Il numero sarà attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 12.