Scende a 48 euro la deduzione forfetaria per gli autotrasportatori

Scende a 48 euro la misura della deduzione forfetaria per gli autotrasportatori. Con comunicato di ieri, 16 giugno, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso note le misure dell’agevolazione per il periodo d’imposta 2022, da indicare nel modello REDDITI 2023.

Si tratta, nello specifico, della deduzione forfetaria di cui all’art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR, con riferimento alla quale, nonostante gli importi deducibili siano previsti direttamente dalla citata norma, la misura effettiva della deduzione forfetaria viene fissata annualmente, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento alle variazioni dell’indice ISTAT.
Con il comunicato di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risorse disponibili, ha quindi definito le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2023.

In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2022, nella misura di 48 euro.
La misura viene quindi ridotta rispetto a quella dello scorso anno (periodo d’imposta 2021), che era stata fissata in misura pari a 55 euro; l’anno ancora precedente (periodo d’imposta 2020) era invece pari a 48 euro.
La deduzione, ricorda il comunicato, spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Il comunicato precisa inoltre che la deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Pertanto, tale deduzione spetta in misura pari a 16,8 euro (35% di 48).

Quanto agli obblighi documentali, si ricorda che il contribuente deve predisporre e conservare (fino alla scadenza del termine per l’accertamento, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture ed alle lettere di vettura) un prospetto recante l’indicazione: dei viaggi effettuati e della loro durata; delle località di destinazione; degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (o delle fatture o delle lettere di vettura).

INDICAZIONE NEL RIGO RF55 O RG22

In merito all’indicazione in dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa pubblicato sempre ieri, ha fornito le relative indicazioni per la compilazione.

Si ricorda che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore ai sensi dell’art. 66 comma 5 primo periodo del TUIR va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2023, utilizzando (come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI):
– nel rigo RF55 i codici 43 e 44;
– nel rigo RG22 i codici 16 e 17.
Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.