La domanda di rottamazione dovrebbe “sbloccare” il conto pignorato

Presentata la domanda di rottamazione-quater, ai sensi dell’art. 1 comma 240 lett. d) ed e) della L. 197/2022, non possono essere proseguite procedure esecutive precedentemente avviate, salvo si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
A seguito del pagamento, delle somme o della prima rata, ex art. 1 comma 243 lett. b) della L. 197/2022 si verifica “l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.

Con riferimento alla procedura di pignoramento presso terzi dell’art. 72-bis del DPR 602/73, che vede quale terzo pignorato un istituto di credito, capita sovente che l’istituto di credito, anche a fronte della comunicazione dell’Agente della riscossione che informa dell’avvenuta presentazione della domanda di adesione agevolata e quindi della “non prosecuzione” della procedura esecutiva ai sensi di legge (si veda in questo senso la risposta n. 4, seconda parte, ai quesiti posti all’allora Equitalia dall’ODCEC di Roma, a margine del convegno del 6 dicembre 2016 con riferimento alla rottamazione ex DL 193/2016), mantenga il blocco integrale dell’operatività del conto corrente oggetto di pignoramento, causando grave pregiudizio al contribuente che spesso, a maggior ragione se si tratta di impresa con unico conto corrente, non riesce a svolgere le normali attività quotidiane.
Tale modus operandi appare censurabile.

Secondo la dottrina che si è espressa sul punto a fronte della “non prosecuzione” della procedura di pignoramento e della conseguente sospensione dell’efficacia della procedura esecutiva, dalla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, le somme oggetto di pignoramento presso terzi dovrebbero tornare nella disponibilità del debitore esecutato; diversamente, se così non fosse, sarebbe evidente che l’utilità della previsione di legge risulterebbe depotenziata, atteso che il debitore non potrebbe disporre dei suoi beni fino al perfezionamento della procedura di rottamazione, e ciò in contrasto con la ratio legis della norma.

Diversamente la giurisprudenza (cfr. Trib. Lecco 13 febbraio 2017) seppur con riguardo alla edizione della procedura di definizione agevolata regolata dall’art. 6 del DL 193/2016, ha affermato che la sospensione delle procedure esecutive, a seguito della domanda di rottamazione, non determina, nel caso del pignoramento presso terzi, l’improcedibilità dell’esecuzione e lo svincolo del credito pignorato. Secondo il Tribunale di Lecco, la mera presenza della richiesta di definizione agevolata, non farebbe venir meno l’obbligo per il terzo pignorato di trattenere le somme in questione.

Più recentemente, il Tribunale di Bari, con la sentenza del 14 aprile 2023, in un caso di pignoramento di somme dovute a titolo di stipendi, sembra distinguere ciò che è maturato prima della domanda di definizione agevolata da ciò che è maturato dopo, affermando che, a far data dalla intervenuta formalizzazione dell’adesione alla rottamazione, la procedura esecutiva deve ritenersi sospesa di diritto, con conseguente venir meno dell’obbligo del terzo di non disporre delle somme maturate.

Se il mantenimento del vincolo sulla sola somma oggetto di pignoramento sino al perfezionamento della procedura di rottamazione, potrebbe essere giustificato dal fatto che in mancanza di tale perfezionamento, l’Agenzia della riscossione potrebbe riprendere la procedura esecutiva senza emettere un nuovo atto, non pare in ogni caso giustificabile il blocco integrale dell’operatività del conto corrente, prassi però che si registra purtroppo tra diversi istituti di credito.
In questo senso, si ricorda che l’art. 546 c.p.c. impone al terzo gli obblighi di custodia relativamente alle somme dovute dal debitore e nei limiti dell’importo del credito intimato aumentato della metà.

MANCA UN CHIARO RIFERIMENTO NORMATIVO

Pertanto, in presenza di fondi che coprano tale importo, l’istituto di credito, ricevuto il pignoramento presso terzi dall’agente della riscossione e la comunicazione di avvenuta sospensione della procedura a seguito della presentazione della domanda di definizione, dovrebbe in ogni caso limitare il vincolo a detto importo, non potendo certamente bloccare l’intera operatività del conto corrente.

Sotto questo punto di vista, è indispensabile che il debitore si faccia comunque parte attiva comunicando tempestivamente alla banca l’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata e sollecitando l’agente della riscossione a comunicare all’istituto di credito la sospensione della procedura esecutiva.
A fronte del perfezionamento della rottamazione con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, la procedura esecutiva deve ritenersi in ogni caso estinta con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, così, nella piena disponibilità del debitore esecutato.