BONUS VISTA – DECRETO ATTUATIVO

LEGGE DI BILANCIO 2021

La L. 178/2020 ha istituito il Fondo per la tutela della vista, avente una dotazione di € 5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, finalizzato all’erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a € 50 per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

Erogazione del contributo: in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell’ISEE non superiore a € 10.000 annui per l’acquisto di uno solo dei suddetti beni.

Attuazione: è stata rinviata ad un apposito decreto ministeriale.

D.M. 21/10/2022

Il D.M. 21/10/2022 ha definito criteri, modalità e termini di concessione ed erogazione di detto contributo.

BONUS VISTA
È riconosciuto, a ciascun beneficiario, un bonus vista, pari ad € 50 in forma di voucher una tantum sulla spesa sostenuta per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

ATTRIBUZIONE E FRUIZIONE
I richiedenti, al fine di ottenere il bonus, provvedono a registrarsi sull’applicazione web
a partire dal 60° giorno dalla data del 15/12/2022 e non oltre il 31/12/2023,
data ultima anche ai fini dell’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE (dati anagrafici e C.F.): è accertata tramite CIE/SPID/CNS.

REGISTRAZIONE: il richiedente fornisce, all’atto della registrazione, i dati indicati nell’allegato tecnico
▪ mediante le necessarie dichiarazioni sostitutive
▪ e secondo il modello disponibile sull’applicazione web in cui attesta e comunica i requisiti.

TERMINI DI UTILIZZO E ANNULLAMENTO DEI BUONI:
utilizzo: entro 30 gg dalla relativa generazione;
annullamento automatico del buono: si verifica con il decorso dei 30 gg;
emissione di un nuovo buono: può essere richiesta dal richiedente sull’applicazione web.

RIMBORSO
Per gli acquisti di beni effettuati a partire dall’1/01/2021 e fino al giorno antecedente il 60° giorno dalla data del 15/12/2022 è previsto il rimborso di € 50 sulla spesa sostenuta.

ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI
I soggetti che erogano forniture di occhiali da vista e lenti a contatto correttive
si accreditano sull’applicazione web a partire dal 45° giorno dalla data del 15/12/2022;
▪ si autenticano all’applicazione web, utilizzando CIE/SPID/CNS,
– e indicano la partita IVA, il codice ATECO dell’attività svolta, la denominazione e i luoghi di svolgimento dell’attività, la tipologia dei prodotti offerti e di beni venduti,
– nonché la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti.

INSERIMENTO NELL’ELENCO ED OBBLIGHI:
soggetti accreditati: sono inseriti in un apposito elenco consultabile da richiedenti e beneficiari tramite l’applicazione web;
inserimento nell’elenco: implica l’obbligo, da parte dei fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive, di accettare i buoni secondo le modalità di cui al decreto in esame.

LIQUIDAZIONE IMPORTO
Ai fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive inseriti nell’elenco è riconosciuto, a seguito dell’accettazione del buono, un importo pari al buono validato.

SANZIONI Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di eventuali usi difformi o di violazione delle norme del decreto in esame.