BONUS PUBBLICITÀ 2023 – PRENOTAZIONE DAL 1° AL 31 MARZO

A decorrere dal 1 marzo 2023 e fino al 31 marzo 2023 sarà possibile presentare la comunicazione che consente l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari:
▪ già realizzati
▪ ancora da realizzare nel 2023
utilizzando i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate.

Il credito d’imposta interessa un’ampia platea di contribuenti, essendo ammesse:
✓ tutte le imprese (individuali o societarie) ed enti commerciali senza vincoli di tipologia o dimensione
✓ i professionisti
✓ gli enti non commerciali (anche privi di attività commerciale)

Come noto il credito d’imposta stata oggetto di numerosi interventi normativi; in particolare si è assistito:
al regime 2018-2019 che prevedeva la rilevanza di una percentuale (75%, incrementata al 90% per le PMI/start-up innovative) all’incremento degli investimenti sulla stampa e sulle emittenti radio televisive
ad un regime 2020-2022: che attribuito rilevanza più ridotta (50%) ma da applicare all’intera spesa sostenuta (non ha un differenziale di spesa)

La disposizione è stata attuata dal DPCM n. 90 del 31/07/2018, attualmente ancora applicabile.
Il modello da utilizzare è stato approvato con Provv. 31/07/2018 del DIE, ancora attuale.
La RM 41/2019 ha istituito il relativo codice tributo “6900”, attualmente ancora utilizzabile.

IL CREDITO PER IL 2023

Come anticipato, nel triennio dal 2020 al 2022 è stato applicabile un “regime transitorio”, il quale prevedeva che il credito d’imposta fosse calcolato in una misura unica (del 50%) del valore degli
investimenti effettuati, non essendo richiesto alcun incremento minimo dell’investimento pubblicitario.

L’art. 25-bis del DL 17/2022 (cd. “Decreto energia”), inserendo il co. 1-quinquies nel citato art. 57-bis, DL 50/2017, torna alla “versione” originaria del meccanismo agevolativo.

Dal 2023, dunque, il credito d’imposta
➔ torna pari al 75% applicato agli investimenti “incrementali”
non concorrono più gli investimenti su qualsiasi tipologia di emittenti radio-televisiva.

INVESTIMENTI INCREMENTALI

Secondo quanto chiarito in passato dalle FAQ del DIE, il requisito non risulta soddisfatto:
▪ non solo nel caso di investimenti 2023 inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2022
▪ ma anche laddove nel 2022 il contribuente:
non abbia effettuato alcun investimento pubblicitario
✓ o abbia iniziato l’attività in tale anno.

INVESTIMENTI AMMESSI

Risulta ammessa al credito d’imposta la sola spesa:
▪ per l’acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali
▪ effettuato su giornali (quotidiani o periodici), pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale (online), editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta:
– presso il competente Tribunale (art. 5 della L. 47/1948)
– o presso il Registro degli operatori di comunicazione
e dotati, in ogni caso della figura del “direttore responsabile”
a nulla rilevando la diffusione del giornale (che può essere nazionale o locale).

LIMITE MASSIMO DI SPESA

A decorrere dal 2023, il limite di spesa pubblico ammesso è stato ridotto a 30 milioni di euro all’anno (con abrogazione del precedente stanziamento di 45 milioni annui, previsto dall’’art. 67, DL 73/2021).

LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

L’effettivo sostenimento delle spese è soggetto ad una attestazione rilasciata da, alternativamente:
soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità (35, c.1, lett. a), e b), D.lgs. 241/1997)
revisore legale dei conti.

NON CUMULABILITA’

Il credito d’imposta:
– non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa
– con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o UE
salvo che le disposizioni normative delle “altre” agevolazioni prevedano espressamente la cumulabilità con il “bonus pubblicità”.

ASPETTI REDDITUALI

La norma nulla dispone circa l’imponibilità del credito d’imposta; pertanto (del DIE):
– è imponibile ai fini dei redditi e dell’Irap
– per qualsiasi soggetto passivo Iva (salvo ENC privi di attività commerciale; rimangono, naturalmente,
escluse ai soli fini dell’Irap le ditte individuali ed i professionisti).

Mod. Redditi: il credito d’imposta va indicato a quadro RU del periodo d’imposta:
– di maturazione
– e di successivo utilizzo (fino ad esaurimento).

PRESENTAZIONE ISTANZA

Per la fruizione del credito è necessario presentare due domande.

PROCEDURA

Per accedere al bonus pubblicità 2023 è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata alla voce “Servizi – Agevolazioni” accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

ELENCO DEI RICHIEDENTI ED ELENCO DEGLI AMMESSI AL BONUS

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editore forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Successivamente, a valle della presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati” (da presentare dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024) sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE

Il credito di imposta è utilizzabile
✓ unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs n. 241/1997 ,
✓ tramite mod. F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate
✓ a partire da 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.