BONUS CHEF – VIA ALLE ISTANZE

A partire dal 27/02/2023 è possibile presentare le richieste per il bonus chef.

Le domande di accesso al bonus chef possono essere presentate dai soggetti, residenti o stabiliti del territorio dello Stato, esercenti l’attività di cuoco professionista presso “alberghi e ristoranti” almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021, sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA.
Più precisamente, sono ammessi i soggetti che:
• sono stati alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;
oppure,
• sono stati titolari di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Per poter beneficiare del credito d’imposta, i soggetti richiedenti devono:
• essere nel pieno godimento dei diritti civili;
• non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Ai sensi del decreto direttoriale 29 novembre 2022, per “alberghi e ristoranti” si intendono i soggetti la cui attività prevalente, come comunicata con il modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’ art. 35, D.P.R. n. 633/1972, è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:
• 55.10.00 “Alberghi”;
• 56.10.11 “Ristorazione con somministrazione”;
• 56.10.12 “Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole”.

Come specificato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito, è altresì ricompresa l’attività prevalente individuata dal codice ATECO 2007 “56.10.13 – Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche”.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti devono presentare al Ministero, a decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023, in via esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del medesimo Ministero (www.mise.gov.it) un’istanza.

Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza.

Le istanze di agevolazione presentate fuori dai termini, oppure con modalità difformi rispetto a quelle descritte, sono irricevibili.

L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente deve dichiarare:
• l’importo dell’agevolazione richiesta ai sensi del presente decreto;
• i dati e le informazioni relative alle spese ammissibili, la cui data di emissione della fattura o ricevuta è ricompresa nell’arco temporale previsto, e il relativo pagamento, effettuato entro la data di presentazione dell’istanza;
• di essere stato alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022,
oppure
• di essere stato titolare di partiva IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

SPESE AMMISSIBILI – le domande devono riferirsi a spese sostenute nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, relative a:
• l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari. In particolare, sono ammissibili le seguenti classi energetiche:
– A, B e C per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A a G di cui al regolamento (UE) n. 1369/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017; – A+, A++ e A+++ per i macchinari riportanti l’etichettatura su scala da A+++ a D, di cui alla direttiva (UE) n. 30/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010;
– A+, A++ e A+++ relativamente ai soli apparecchi di cottura per i quali è applicato il sistema di etichettatura su scala da A+++ a G, di cui al regolamento (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013;

l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Ai fini dell’ammissibilità della relativa spesa, la data di emissione della fattura o ricevuta deve essere compresa nel periodo temporale che decorre dal 1° gennaio 2021 e termina il 31 dicembre 2022. Come specificato in una FAQ pubblicata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il relativo pagamento invece deve essere stato effettuato entro la data di presentazione dell’istanza.

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.

Non sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse.

L’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del regolamento de minimis e nella misura massima del 40% (quaranta percento) del costo delle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di euro 6.000,00 (seimila/00).

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
• (in caso di lavoratore dipendente): documentazione con cui il dichiarante attesti di essere stato alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, consistente in uno o più contratti di lavoro subordinato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;
• (in caso di lavoratore autonomo): documentazione con cui il dichiarante attesti di essere stato titolare di partita IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, consistente in una o più fatture emesse per la prestazione di tale servizio nel suddetto periodo;
titoli di spesa, esclusivamente in formato digitale;
copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti effettuati;
(eventuale) documentazione comprovante lo stato di classe energetica elevata per ciascuno dei macchinari oggetto di richiesta.

Come usufruire del credito d’imposta – successivamente alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerterà, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, la completezza dell’istanza e, ove previsto, il rispetto dei massimali disposti dal regolamento “de minimis”.

In caso di esito positivo di dette verifiche, il Ministero determinerà l’agevolazione concedibile.

Qualora la dotazione finanziaria (pari a 1 milione di euro per ciascun anno 2021, 2022 e 2023) non sia sufficiente a soddisfare le richieste, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale l’agevolazione determinata per ciascun soggetto, sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze pervenute.

Il credito d’imposta riconosciuto può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’ art. 17, D.Lgs. n. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, e secondo la tempistica indicata nel provvedimento di concessione (cumulativo).

In alternativa, il credito ottenuto, inoltre, può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità e i termini che saranno indicati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.