Niente esterometro per l’attività istituzionale delle PA

Con la Risposta a interpello n. 379 del 14/07/2022, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in tema di esterometro, dopo l’emanazione della CM 26/E/2022.
Il decreto Semplificazioni (art. 12, D.L. n. 73/2022) ha sostituito l’art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, il quale dispone che i soggetti passivi Iva (di cui al co. 3) trasmettono telematicamente all’Agenzia Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore a €. 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente in formato Xml, utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.


Con riferimento alle medesime operazioni, la trasmissione dei dati avrà un termine “mobile”, non più “fisso”; in particolare, per i dati relativi:
– Alle operazioni attive (svolte nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia): è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
-Alle operazioni passive (ricevute da soggetti non stabiliti in Italia): è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.


In merito all’ambito applicativo della trasmissione “esterometro”, l‘obbligo:
-Sussiste per i soli “soggetti passivi” residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
-Ha ad oggetto tutte le operazioni attive (vendite) e passive (acquisti), indipendentemente dalla loro rilevanza IVA, fermo restando che questi ultimi (acquisti) vanno comunicati solo se di importo superiore ad euro 5.000 quando “non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia”.


Con la CM 26/2022 è stato chiarito come tra i soggetti passivi tenuti all’adempimento possa rientrare, dal 1° luglio 2022, anche chi prima ne era escluso – tipicamente coloro che si avvalgono del regime di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014 (c.d. ” forfetari”) o che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991.


In riferimento agli enti non commerciali, l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente. Quindi le pubbliche amministrazioni sono escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro – comunque possibile su base volontaria – in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d’imposta (tipicamente quelle c.d. “istituzionali”).


Anche quando tale obbligo sussiste, lo stesso non va confuso con quello di integrazione dei documenti ricevuti o di autofatturazione. Infatti, gli obblighi di cui si parla (integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, esterometro dall’altro), sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.


Non vi è, dunque, obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19 (tale integrazione/autofattura potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma analogica), ma il mancato/tardivo invio dei dati con le modalità indicate nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e nelle Specifiche Tecniche ad esso allegate costituisce violazione dell’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015.


Per le proprie attività istituzionali, anche dopo il 1° luglio 2022, la PA potrà quindi continuare ad integrare le fatture ricevute da soggetti esteri (analogiche o digitali al di fuori del Sistema di Interscambio che siano), liquidando la relativa imposta come fatto sinora, con modello F24 EP utilizzando il codice tributo 622E. Pertanto non è soggetta a emissione di e-fattura integrate.